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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 20183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20183 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1041/2020 R.G. proposto da: ZO NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 64, presso lo studio DEl’avvocato GIOVANNI CULLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente – contro CA ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 64, presso lo studio DEl’avvocato GIACOMINA CISTERNINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro CC TR, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria DEla Suprema Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO FIASCO giusta procura in atti;
– controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 20183 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 18/07/2025 2 di 11 avverso la sentenza n. 6230/2019 DEla CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione DEla causa svolta nella camera di consiglio DE 29/05/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udite le conclusioni DE Procuratore Generale dr. Fulvio Troncone. Uditi gli avvocati NN Culla per la ricorrente, IA NI per la AL ed ES AS per il CI. FATTI DI CAUSA TR CI, divenuto proprietario di un immobile in Castel S. TR Romano per atto di divisione con la germana MA TO CI, convenne in giudizio IL ZO – acquirente DE fondo di proprietà DEla CI, in favore DEla quale era stata costituita una servitù di passaggio a carico DE fondo attoreo – per sentir dichiarare l’inadempimento DEla scrittura privata, dal CI stipulata con la convenuta, recante le modalità di esercizio DEla predetta servitù. Inoltre, l’attore domandò la condanna all’arretramento a distanza legale dei manufatti edificati dalla ZO, all’eliminazione DEle servitù di fognatura e di elettrodotto, abusivamente realizzate in danno DEla proprietà attorea, nonché alla riduzione DEla servitù di passaggio. Integrato il contraddittorio nei confronti di VA AL, nuda proprietaria DE 50% DEl’immobile DEla ZO, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, accolse le domande attoree per quanto qui di interesse. VA AL interpose appello avverso la predetta sentenza. Nella resistenza di TR CI e di IL ZO, entrambi appellanti incidentali, con sentenza n. 6230 DE 17 ottobre 2019 la Corte d’appello di Roma, previa rinnovazione DEla CTU, confermò la pronuncia di prime cure. In ordine all’azione volta al rispetto DEle distanze legali tra costruzioni, il Giudice di secondo grado ritenne irrilevante la circostanza che la violazione fosse stata posta in essere da un precedente proprietario, atteso che il ripristino DElo stato dei 3 di 11 luoghi poteva essere ordinato solo nei confronti di quello attuale, ed errato il richiamo all’art. 111 c.p.c., in quanto DO AL, dante causa di VA AL, non era mai entrato a far parte DE processo. Inoltre, la Corte territoriale ritenne inapplicabile alla fattispecie il principio DEla prevenzione, poiché i manufatti eseguiti sulla proprietà ZO in seguito all’atto di divisione violavano le distanze minime dal confine previste dal P.R.G. comunale, entrato in vigore alcuni anni prima. Infine, il Giudice adito rilevò che le richieste istruttorie articolate dalla AL in primo grado con la memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c., e non specificamente riproposte in sede di precisazione DEle conclusioni, dovevano considerarsi rinunciate. Contro la suddetta sentenza IL ZO ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di due motivi, VA AL, costituendosi, ha aderito alle posizioni DEla ZO, svolgendo altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi, e TR CI ha resistito con controricorso. In prossimità DEl’udienza tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Il P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che la produzione dei documenti allegati alla memoria illustrativa DEla ricorrente principale e di quella incidentale è inammissibile, ai sensi DEl’art. 372 c.p.c. (Sez. 2, n. 2062 DE 19 gennaio 2024; Sez. 1, n. 34658 DE 24 novembre 2022; Sez. 3, n. 9685 DE 26 maggio 2020). 1. Con la prima censura, articolata in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., IL ZO denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 102 e 111 c.p.c. Quanto all’azione reale volta all’osservanza DEle distanze legali tra fabbricati, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente pretermesso dal giudizio DO AL, coniuge DEla ricorrente e comproprietario, al tempo 4 di 11 DEl’introduzione DEla causa, DE terreno e degli immobili di cui trattasi. 2. Con il secondo motivo, ai sensi DEl’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione DEl’art. 873 c.p.c. integrato dagli artt. 6 e 8 L. n. 1684/1962, nonché DEl’art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001. Sostiene che, se il Giudice di prime cure e la Corte territoriale non avessero aderito apoditticamente alle conclusioni cui erano pervenuti i CTU nei due gradi di giudizio, avrebbero rilevato l’insussistenza DEla violazione degli strumenti urbanistici vigenti atteso che, al tempo DEla realizzazione DE fabbricato originario sul fondo DEla ZO, non era obbligatorio il preventivo rilascio di licenza edilizia e che l’obbligo di arretramento a distanza legale DE fabbricato incombeva sul CI, in virtù DE principio DEla prevenzione. Per quel che concerne, altresì, le servitù di passaggio, elettrodotto e fognatura, si sarebbe dovuto accertare che il CI non aveva diritto alla loro eliminazione, né ad alcuna indennità, stante la natura coattiva di tali pesi. Infine, non sarebbe stato riscontrato l’inadempimento DEla ZO alla scrittura privata inerente la servitù. 3. Mediante il primo motivo DE ricorso incidentale, ai sensi DEl’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., VA AL lamenta la nullità DE procedimento per violazione degli artt. 5, 99, 101, 102 e 111 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erratamente ritenuto non necessaria l’integrazione DE contraddittorio nei confronti di DO AL, richiesta dalla ZO sin dal primo atto difensivo, reputando che la sua partecipazione al processo si sarebbe tradotta in una mera sostituzione processuale DEla sua avente causa VA AL. 4. Con la seconda censura, articolata in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente incidentale si duole DEla nullità DEla sentenza impugnata per violazione degli artt. 102, 115 e 116 c.p.c., in materia di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Il Giudice di secondo grado si sarebbe erroneamente limitato a 5 di 11 disporre la rinnovazione DEla CTU, disattendendo la richiesta di declaratoria DEla nullità DEla sentenza di prime cure, in quanto fondata su elementi istruttori assunti in assenza di contraddittorio tra le parti, circostanza che rendeva necessaria la rimessione DEla causa al primo giudice ex art. 354, c. 1 c.p.c. 5. Con il terzo motivo, ai sensi DEl’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che la controversia era stata originata dall’edificazione DE manufatto di proprietà di TR CI ad una distanza, dal confinante fondo ZO-AL, tale da rendere materialmente impossibile la realizzazione DEla servitù prevista dall’atto di divisione. 6. Il primo motivo DE ricorso principale e di quello incidentale possono essere scrutinati congiuntamente, giacché attingono il medesimo capo DEla sentenza impugnata, e non sono fondati. Nella parte narrativa, la decisione di appello ha ricordato che, in primo grado “Il contraddittorio è stato integrato nei confronti di AL VA che, per atto (di permuta), in data 15 febbraio 2006, sottoscritto con AL IO, ha acquistato la nuda proprietà DE 50% DEl’immobile che, quanto al restante 50% di nuda proprietà e quanto all’usufrutto per l’intero, appartiene a ZO IL”, per poi aggiungere, nella parte motiva – a proposito DE secondo mezzo di gravame – “L’azione reale volta al rispetto DEle distanze legali tra le costruzioni (l’unica che vede legittimata passiva la AL), infatti, deve essere proposta nei confronti DE soggetto proprietario DEla costruzione al momento DEla introduzione DEla domanda (sentenza n. 17602 DE 4 settembre 2015; sez. 2 Sentenza n. 3236 DE 07/02/2017). Solo chi ne è proprietario al momento DEla introduzione DEla domanda, infatti, può essere destinatario DEl’ordine di demolizione emesso in accoglimento di un’azione reale volta al rispetto DEla distanza legale tra le costruzioni. Non rileva 6 di 11 che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla causa petendi DEl’azione proposta, che è costituita dall’appartenenza all’attuale proprietario DE fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione DEl’autore materiale DEle opere realizzate (si vedano, in termini, le sentenze nn. 2722/93, 13075/95, 17602/15, 458/16). Né diversa conclusione potrebbe indurre il rilievo che, nella specie, l’azione è stata introdotta nei confronti DEl’usufruttuaria e nuda proprietaria al 50% allorquando la quota di nuda proprietà nel 2006 acquisita dalla AL, era di soggetto rimasto estraneo al presente giudizio che poi, nelle more DEla disposta integrazione DE contraddittorio, ha alienato la quota DEla nuda proprietà che lo avrebbe legittimato passivamente, a AL VA. Né rileva il disposto DEl’invocato art. 111 c.p.c., atteso che, per la posizione rappresentata da AL VA, il processo è iniziato solo con l’atto di chiamata di AL VA e non si configura alcuna ipotesi di prosecuzione DE processo;
di successione o di sostituzione nel processo non essendo entrato a far parte DE processo, prima DEla chiamata in causa in oggetto, il dante causa di AL VA e l’unico rapporto sostanziale su cui la sentenza è destinata ad incidere è quello DE quale è (divenuto) titolare l’acquirente”. Il perfezionamento DE litisconsorzio deve intendersi dunque soddisfatto dalla integrazione DE contraddittorio disposta già nel corso DE giudizio di primo grado, là dove VA AL ha avuto modo di costituirsi con comparsa DE 21 marzo 2011, svolgendo tutte le sue difese. Nella specie, opera il principio secondo cui i vizi DEl'attività DE giudice che possano comportare la nullità DEla sentenza o DE procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità 7 di 11 DEl'attività giudiziaria, ma a garanzia DEl'eliminazione DE pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza DE denunciato error in procedendo, con conseguente onere DEl'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale (Sez. 5, n. 1769 DE 24 gennaio 2025; Sez. 3, n. 26419 DE 20 novembre 2020; Sez. 1, n. 2626 DE 2 febbraio 2018). Nel caso in esame, nessun concreto pregiudizio è stato allegato, giacché il processo si è svolto con la partecipazione DEla AL, divenuta proprietaria e quindi destinataria DEla condanna alla demolizione. Sempre per ragioni di priorità logica, va esaminato il secondo motivo DE ricorso incidentale, che risulta inammissibile per difetto di specificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività DE giudice di legittimità e garantire la certezza DE diritto e la corretta amministrazione DEla giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica DEla Corte ed il diritto di accesso DEla parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3, n. 21346 DE 30 luglio 2024). Nel caso di specie, il motivo non riporta neppure gli atti processuali sui quali si fonda e neanche le richieste istruttorie, che non è dato assolutamente conoscere. E’ altresì infondato con riguardo alla mancata rimessione al primo giudice per omessa rinnovazione DEla CTU, non ricorrendo le condizioni per tale rimessione, che sono tassative ex art. 354 c.p.c. 8 di 11 Quanto alle critiche alla consulenza, si tratta di censure sulla valutazione di elementi istruttori non ammesse in sede di legittimità. Infatti, qualora il giudice DE merito aderisca al parere DE consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione DE parere, DEineando il percorso logico DEla decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" DEl'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione DE percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi, non ricorrente nel caso DEla sentenza impugnata, in cui alle risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice DE merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni DEla propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 5, n. 11917 DE 6 maggio 2021; Sez. 1, n. 15147 DEl’11 giugno 2018). La sentenza DEla Corte romana ha richiamato con puntualità e specificità gli elementi tratti dall’elaborato peritale, senza che la suddetta attività sia stata attinta da censure precise e particolari. D’altronde non si può ritenere che la Corte territoriale sia incorsa in qualche errore di sussunzione, là dove, attenendosi alla CTU DE geometra NN Varzi, ha riscontrato il mancato rispetto dei distacchi in relazione alle denunziate opere di sopraelevazione e ampliamento in linea orizzontale verso la proprietà CI, che hanno trasformato un immobile agricolo di mq. 36 in un edificio articolato su tre livelli, ampliato ed esteso in tutte le dimensioni. Anche il secondo motivo DE ricorso principale è immeritevole di accoglimento. La sentenza impugnata afferma “Come da CTU DE geometra Varzi, deve ritenersi accertata la esecuzione, sulla particella di proprietà DE CI (non rileva la parte DEl’opera che insiste sulla proprietà 9 di 11 di soggetti estranei al presente giudizio) di opere (conformazione DEla strada) per l’esercizio DEla servitù di transito costituita con l’atto DE 1987 che concretizzano una servitù di misura superiore a quella costituita contrattualmente (“...servitù di passaggio pedonale e carrabile DEla larghezza di metri 2 e cinquanta centimetri…a carico DEla particella 125 ed a favore DEla particella 117, da esercitare lungo il confine con la particella 139 fino a raggiungere la particella 117”) come da grafico in CTU che, per questa parte, deve essere rimossa da AL e ZO”. E’ dunque evidente che i giudici di secondo grado, con accertamento in fatto, in questa sede non sindacabile, hanno sostenuto come gli interventi di sopraelevazione e ampliamento in linea orizzontale verso la proprietà DE CI siano stati eseguiti dopo la divisione DE 1987. E pertanto, DE tutto correttamente hanno applicato le distanze DE PRG approvato nel 1980, in vigore al momento DEla sopraelevazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per un verso, le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza DEle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria DEle norme integrative DE codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino (Sez. 2, n. 11320 DE 10 maggio 2018), e, per altro verso, la sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto DEla normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
in tal caso, risulta inapplicabile il criterio DEla prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, DEla prima costruzione (Sez. 2, n. 12292 DE 7 maggio 2024). Si versa in definitiva nell’alveo di quel consolidato filone interpretativo DEla giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo cui rientrano nella nozione di nuova costruzione anche gli interventi 10 di 11 di ristrutturazione che, in ragione DEl’entità DEle modifiche apportate al volume e alla collocazione DE fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Sez. 2, n.12751 DE 11 maggio 2023). Quanto alla servitù, la Corte d’Appello ha escluso – anche qui con un giudizio di fatto - ogni violazione DEle prescrizioni da parte DEl’attore. Va infine DEibato il terzo motivo DE ricorso incidentale, che è inammissibile. Ciò in quanto, come sostenuto da codesta Corte, l’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo per il giudizio, per il quale non rilevano le ragioni addotte al fine di sostenere una tesi non accolta dal giudice (Sez. 2, n. 13024 DE 26 aprile 2022). Infatti, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo DEla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso DEla controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto DEle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 DE 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 DE 29 ottobre 2018). 11 di 11 A tanto non ha adempiuto la ricorrente incidentale. Al rigetto DE ricorso segue la condanna sia DEla ZO sia DEla AL, protagoniste di difese comuni, alla rifusione DEle spese processuali in favore DE controricorrente TR CI. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio DE versamento DE contributo unificato, se dovuto, da parte DEla ricorrente principale e DEla ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. CO IL ZO e VA AL al pagamento DEle spese processuali a favore di TR CI, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario DEle spese generali in misura DE 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che IL ZO e VA AL sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 29 maggio 2025, nella pubblica udienza DEla
– ricorrente – contro CA ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 64, presso lo studio DEl’avvocato GIACOMINA CISTERNINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro CC TR, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria DEla Suprema Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO FIASCO giusta procura in atti;
– controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 20183 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 18/07/2025 2 di 11 avverso la sentenza n. 6230/2019 DEla CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione DEla causa svolta nella camera di consiglio DE 29/05/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udite le conclusioni DE Procuratore Generale dr. Fulvio Troncone. Uditi gli avvocati NN Culla per la ricorrente, IA NI per la AL ed ES AS per il CI. FATTI DI CAUSA TR CI, divenuto proprietario di un immobile in Castel S. TR Romano per atto di divisione con la germana MA TO CI, convenne in giudizio IL ZO – acquirente DE fondo di proprietà DEla CI, in favore DEla quale era stata costituita una servitù di passaggio a carico DE fondo attoreo – per sentir dichiarare l’inadempimento DEla scrittura privata, dal CI stipulata con la convenuta, recante le modalità di esercizio DEla predetta servitù. Inoltre, l’attore domandò la condanna all’arretramento a distanza legale dei manufatti edificati dalla ZO, all’eliminazione DEle servitù di fognatura e di elettrodotto, abusivamente realizzate in danno DEla proprietà attorea, nonché alla riduzione DEla servitù di passaggio. Integrato il contraddittorio nei confronti di VA AL, nuda proprietaria DE 50% DEl’immobile DEla ZO, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, accolse le domande attoree per quanto qui di interesse. VA AL interpose appello avverso la predetta sentenza. Nella resistenza di TR CI e di IL ZO, entrambi appellanti incidentali, con sentenza n. 6230 DE 17 ottobre 2019 la Corte d’appello di Roma, previa rinnovazione DEla CTU, confermò la pronuncia di prime cure. In ordine all’azione volta al rispetto DEle distanze legali tra costruzioni, il Giudice di secondo grado ritenne irrilevante la circostanza che la violazione fosse stata posta in essere da un precedente proprietario, atteso che il ripristino DElo stato dei 3 di 11 luoghi poteva essere ordinato solo nei confronti di quello attuale, ed errato il richiamo all’art. 111 c.p.c., in quanto DO AL, dante causa di VA AL, non era mai entrato a far parte DE processo. Inoltre, la Corte territoriale ritenne inapplicabile alla fattispecie il principio DEla prevenzione, poiché i manufatti eseguiti sulla proprietà ZO in seguito all’atto di divisione violavano le distanze minime dal confine previste dal P.R.G. comunale, entrato in vigore alcuni anni prima. Infine, il Giudice adito rilevò che le richieste istruttorie articolate dalla AL in primo grado con la memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c., e non specificamente riproposte in sede di precisazione DEle conclusioni, dovevano considerarsi rinunciate. Contro la suddetta sentenza IL ZO ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di due motivi, VA AL, costituendosi, ha aderito alle posizioni DEla ZO, svolgendo altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi, e TR CI ha resistito con controricorso. In prossimità DEl’udienza tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Il P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che la produzione dei documenti allegati alla memoria illustrativa DEla ricorrente principale e di quella incidentale è inammissibile, ai sensi DEl’art. 372 c.p.c. (Sez. 2, n. 2062 DE 19 gennaio 2024; Sez. 1, n. 34658 DE 24 novembre 2022; Sez. 3, n. 9685 DE 26 maggio 2020). 1. Con la prima censura, articolata in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., IL ZO denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 102 e 111 c.p.c. Quanto all’azione reale volta all’osservanza DEle distanze legali tra fabbricati, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente pretermesso dal giudizio DO AL, coniuge DEla ricorrente e comproprietario, al tempo 4 di 11 DEl’introduzione DEla causa, DE terreno e degli immobili di cui trattasi. 2. Con il secondo motivo, ai sensi DEl’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione DEl’art. 873 c.p.c. integrato dagli artt. 6 e 8 L. n. 1684/1962, nonché DEl’art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001. Sostiene che, se il Giudice di prime cure e la Corte territoriale non avessero aderito apoditticamente alle conclusioni cui erano pervenuti i CTU nei due gradi di giudizio, avrebbero rilevato l’insussistenza DEla violazione degli strumenti urbanistici vigenti atteso che, al tempo DEla realizzazione DE fabbricato originario sul fondo DEla ZO, non era obbligatorio il preventivo rilascio di licenza edilizia e che l’obbligo di arretramento a distanza legale DE fabbricato incombeva sul CI, in virtù DE principio DEla prevenzione. Per quel che concerne, altresì, le servitù di passaggio, elettrodotto e fognatura, si sarebbe dovuto accertare che il CI non aveva diritto alla loro eliminazione, né ad alcuna indennità, stante la natura coattiva di tali pesi. Infine, non sarebbe stato riscontrato l’inadempimento DEla ZO alla scrittura privata inerente la servitù. 3. Mediante il primo motivo DE ricorso incidentale, ai sensi DEl’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., VA AL lamenta la nullità DE procedimento per violazione degli artt. 5, 99, 101, 102 e 111 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erratamente ritenuto non necessaria l’integrazione DE contraddittorio nei confronti di DO AL, richiesta dalla ZO sin dal primo atto difensivo, reputando che la sua partecipazione al processo si sarebbe tradotta in una mera sostituzione processuale DEla sua avente causa VA AL. 4. Con la seconda censura, articolata in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente incidentale si duole DEla nullità DEla sentenza impugnata per violazione degli artt. 102, 115 e 116 c.p.c., in materia di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Il Giudice di secondo grado si sarebbe erroneamente limitato a 5 di 11 disporre la rinnovazione DEla CTU, disattendendo la richiesta di declaratoria DEla nullità DEla sentenza di prime cure, in quanto fondata su elementi istruttori assunti in assenza di contraddittorio tra le parti, circostanza che rendeva necessaria la rimessione DEla causa al primo giudice ex art. 354, c. 1 c.p.c. 5. Con il terzo motivo, ai sensi DEl’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che la controversia era stata originata dall’edificazione DE manufatto di proprietà di TR CI ad una distanza, dal confinante fondo ZO-AL, tale da rendere materialmente impossibile la realizzazione DEla servitù prevista dall’atto di divisione. 6. Il primo motivo DE ricorso principale e di quello incidentale possono essere scrutinati congiuntamente, giacché attingono il medesimo capo DEla sentenza impugnata, e non sono fondati. Nella parte narrativa, la decisione di appello ha ricordato che, in primo grado “Il contraddittorio è stato integrato nei confronti di AL VA che, per atto (di permuta), in data 15 febbraio 2006, sottoscritto con AL IO, ha acquistato la nuda proprietà DE 50% DEl’immobile che, quanto al restante 50% di nuda proprietà e quanto all’usufrutto per l’intero, appartiene a ZO IL”, per poi aggiungere, nella parte motiva – a proposito DE secondo mezzo di gravame – “L’azione reale volta al rispetto DEle distanze legali tra le costruzioni (l’unica che vede legittimata passiva la AL), infatti, deve essere proposta nei confronti DE soggetto proprietario DEla costruzione al momento DEla introduzione DEla domanda (sentenza n. 17602 DE 4 settembre 2015; sez. 2 Sentenza n. 3236 DE 07/02/2017). Solo chi ne è proprietario al momento DEla introduzione DEla domanda, infatti, può essere destinatario DEl’ordine di demolizione emesso in accoglimento di un’azione reale volta al rispetto DEla distanza legale tra le costruzioni. Non rileva 6 di 11 che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla causa petendi DEl’azione proposta, che è costituita dall’appartenenza all’attuale proprietario DE fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione DEl’autore materiale DEle opere realizzate (si vedano, in termini, le sentenze nn. 2722/93, 13075/95, 17602/15, 458/16). Né diversa conclusione potrebbe indurre il rilievo che, nella specie, l’azione è stata introdotta nei confronti DEl’usufruttuaria e nuda proprietaria al 50% allorquando la quota di nuda proprietà nel 2006 acquisita dalla AL, era di soggetto rimasto estraneo al presente giudizio che poi, nelle more DEla disposta integrazione DE contraddittorio, ha alienato la quota DEla nuda proprietà che lo avrebbe legittimato passivamente, a AL VA. Né rileva il disposto DEl’invocato art. 111 c.p.c., atteso che, per la posizione rappresentata da AL VA, il processo è iniziato solo con l’atto di chiamata di AL VA e non si configura alcuna ipotesi di prosecuzione DE processo;
di successione o di sostituzione nel processo non essendo entrato a far parte DE processo, prima DEla chiamata in causa in oggetto, il dante causa di AL VA e l’unico rapporto sostanziale su cui la sentenza è destinata ad incidere è quello DE quale è (divenuto) titolare l’acquirente”. Il perfezionamento DE litisconsorzio deve intendersi dunque soddisfatto dalla integrazione DE contraddittorio disposta già nel corso DE giudizio di primo grado, là dove VA AL ha avuto modo di costituirsi con comparsa DE 21 marzo 2011, svolgendo tutte le sue difese. Nella specie, opera il principio secondo cui i vizi DEl'attività DE giudice che possano comportare la nullità DEla sentenza o DE procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità 7 di 11 DEl'attività giudiziaria, ma a garanzia DEl'eliminazione DE pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza DE denunciato error in procedendo, con conseguente onere DEl'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale (Sez. 5, n. 1769 DE 24 gennaio 2025; Sez. 3, n. 26419 DE 20 novembre 2020; Sez. 1, n. 2626 DE 2 febbraio 2018). Nel caso in esame, nessun concreto pregiudizio è stato allegato, giacché il processo si è svolto con la partecipazione DEla AL, divenuta proprietaria e quindi destinataria DEla condanna alla demolizione. Sempre per ragioni di priorità logica, va esaminato il secondo motivo DE ricorso incidentale, che risulta inammissibile per difetto di specificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività DE giudice di legittimità e garantire la certezza DE diritto e la corretta amministrazione DEla giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica DEla Corte ed il diritto di accesso DEla parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3, n. 21346 DE 30 luglio 2024). Nel caso di specie, il motivo non riporta neppure gli atti processuali sui quali si fonda e neanche le richieste istruttorie, che non è dato assolutamente conoscere. E’ altresì infondato con riguardo alla mancata rimessione al primo giudice per omessa rinnovazione DEla CTU, non ricorrendo le condizioni per tale rimessione, che sono tassative ex art. 354 c.p.c. 8 di 11 Quanto alle critiche alla consulenza, si tratta di censure sulla valutazione di elementi istruttori non ammesse in sede di legittimità. Infatti, qualora il giudice DE merito aderisca al parere DE consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione DE parere, DEineando il percorso logico DEla decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" DEl'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione DE percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi, non ricorrente nel caso DEla sentenza impugnata, in cui alle risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice DE merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni DEla propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 5, n. 11917 DE 6 maggio 2021; Sez. 1, n. 15147 DEl’11 giugno 2018). La sentenza DEla Corte romana ha richiamato con puntualità e specificità gli elementi tratti dall’elaborato peritale, senza che la suddetta attività sia stata attinta da censure precise e particolari. D’altronde non si può ritenere che la Corte territoriale sia incorsa in qualche errore di sussunzione, là dove, attenendosi alla CTU DE geometra NN Varzi, ha riscontrato il mancato rispetto dei distacchi in relazione alle denunziate opere di sopraelevazione e ampliamento in linea orizzontale verso la proprietà CI, che hanno trasformato un immobile agricolo di mq. 36 in un edificio articolato su tre livelli, ampliato ed esteso in tutte le dimensioni. Anche il secondo motivo DE ricorso principale è immeritevole di accoglimento. La sentenza impugnata afferma “Come da CTU DE geometra Varzi, deve ritenersi accertata la esecuzione, sulla particella di proprietà DE CI (non rileva la parte DEl’opera che insiste sulla proprietà 9 di 11 di soggetti estranei al presente giudizio) di opere (conformazione DEla strada) per l’esercizio DEla servitù di transito costituita con l’atto DE 1987 che concretizzano una servitù di misura superiore a quella costituita contrattualmente (“...servitù di passaggio pedonale e carrabile DEla larghezza di metri 2 e cinquanta centimetri…a carico DEla particella 125 ed a favore DEla particella 117, da esercitare lungo il confine con la particella 139 fino a raggiungere la particella 117”) come da grafico in CTU che, per questa parte, deve essere rimossa da AL e ZO”. E’ dunque evidente che i giudici di secondo grado, con accertamento in fatto, in questa sede non sindacabile, hanno sostenuto come gli interventi di sopraelevazione e ampliamento in linea orizzontale verso la proprietà DE CI siano stati eseguiti dopo la divisione DE 1987. E pertanto, DE tutto correttamente hanno applicato le distanze DE PRG approvato nel 1980, in vigore al momento DEla sopraelevazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per un verso, le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza DEle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria DEle norme integrative DE codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino (Sez. 2, n. 11320 DE 10 maggio 2018), e, per altro verso, la sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto DEla normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
in tal caso, risulta inapplicabile il criterio DEla prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, DEla prima costruzione (Sez. 2, n. 12292 DE 7 maggio 2024). Si versa in definitiva nell’alveo di quel consolidato filone interpretativo DEla giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo cui rientrano nella nozione di nuova costruzione anche gli interventi 10 di 11 di ristrutturazione che, in ragione DEl’entità DEle modifiche apportate al volume e alla collocazione DE fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Sez. 2, n.12751 DE 11 maggio 2023). Quanto alla servitù, la Corte d’Appello ha escluso – anche qui con un giudizio di fatto - ogni violazione DEle prescrizioni da parte DEl’attore. Va infine DEibato il terzo motivo DE ricorso incidentale, che è inammissibile. Ciò in quanto, come sostenuto da codesta Corte, l’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo per il giudizio, per il quale non rilevano le ragioni addotte al fine di sostenere una tesi non accolta dal giudice (Sez. 2, n. 13024 DE 26 aprile 2022). Infatti, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo DEla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso DEla controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto DEle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 DE 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 DE 29 ottobre 2018). 11 di 11 A tanto non ha adempiuto la ricorrente incidentale. Al rigetto DE ricorso segue la condanna sia DEla ZO sia DEla AL, protagoniste di difese comuni, alla rifusione DEle spese processuali in favore DE controricorrente TR CI. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio DE versamento DE contributo unificato, se dovuto, da parte DEla ricorrente principale e DEla ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. CO IL ZO e VA AL al pagamento DEle spese processuali a favore di TR CI, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario DEle spese generali in misura DE 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che IL ZO e VA AL sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 29 maggio 2025, nella pubblica udienza DEla