TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7637/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Martina Botton Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano De Benetti e Giada Zoccarato Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i ricorrenti celebrato a
Verona (VR) il 04.09.2011 (registro atti di matrimonio, n. 279, parte 2, serie A, anno 2011, Comune di
Verona) alle condizioni di seguito precisate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tutti, compresi quelli familiari ed anche ai sensi e agli effetti dell'art. 5, co. 8 della L. 898/70, il Sig. si obbliga: ad Parte_1
attribuire e trasferire alla Signora che il Sig. i obbliga a perfezionare Controparte_1 Parte_1
anche per conto di chi spetta, la piena ed esclusiva proprietà, in assenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli con garanzia per l'evizione e nello stato di fatto in cui si trova, conforme catastalmente
pagina 1 di 4 e urbanisticamente, dell'immobile sito in Padova (PD), Vicolo Bovetta n. 2, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Foglio 87, Part. 1196, Sub. 11, comprese le parti comuni del fabbricato e le pertinenze;
3) l'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui al punto che precede dovrà essere stipulato entro
e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza presso il notaio scelto dalla Sig.ra
e con spese, imposte, onorari e accessori anche del professionista a carico di Controparte_1 quest'ultima nel regime di esenzione dalle imposte prevista dall'art. 19 della L. n. 74/1987, o in qualsivoglia altro regime fiscale cui il rogito fosse sottoposto;
4) nessun assegno divorzile è reciprocamente dovuto o preteso in ragione della definizione su pattuita ed essendo comunque i coniugi economicamente autosufficienti;
5) spese legali compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 4.9.2011 a Verona (VR), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 279, parte II, serie A, anno 2011.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 25.6.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 10.10.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 6.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La condizione concordata dalle parti sub 4 è priva di profili d'illegittimità e coerente con le condizioni pagina 2 di 4 della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della stessa.
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui ai punti
2 e 3 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti. Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine all'impegno al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Il Tribunale da altresì atto che le parti hanno concordato detto impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 2) quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione.
Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 4.9.2011 a Verona (VR) e trascritto nel relativo registro degli atti di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 279, parte II, serie A, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 4 di cui in epigrafe;
4. da atto e dichiara l'equità ex art 5 comma 8 legge 898/70 dell'accordo delle parti relativo all'impegno al trasferimento immobiliare quale corresponsione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto 2) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
pagina 3 di 4 5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7637/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Martina Botton Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano De Benetti e Giada Zoccarato Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i ricorrenti celebrato a
Verona (VR) il 04.09.2011 (registro atti di matrimonio, n. 279, parte 2, serie A, anno 2011, Comune di
Verona) alle condizioni di seguito precisate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tutti, compresi quelli familiari ed anche ai sensi e agli effetti dell'art. 5, co. 8 della L. 898/70, il Sig. si obbliga: ad Parte_1
attribuire e trasferire alla Signora che il Sig. i obbliga a perfezionare Controparte_1 Parte_1
anche per conto di chi spetta, la piena ed esclusiva proprietà, in assenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli con garanzia per l'evizione e nello stato di fatto in cui si trova, conforme catastalmente
pagina 1 di 4 e urbanisticamente, dell'immobile sito in Padova (PD), Vicolo Bovetta n. 2, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Foglio 87, Part. 1196, Sub. 11, comprese le parti comuni del fabbricato e le pertinenze;
3) l'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui al punto che precede dovrà essere stipulato entro
e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza presso il notaio scelto dalla Sig.ra
e con spese, imposte, onorari e accessori anche del professionista a carico di Controparte_1 quest'ultima nel regime di esenzione dalle imposte prevista dall'art. 19 della L. n. 74/1987, o in qualsivoglia altro regime fiscale cui il rogito fosse sottoposto;
4) nessun assegno divorzile è reciprocamente dovuto o preteso in ragione della definizione su pattuita ed essendo comunque i coniugi economicamente autosufficienti;
5) spese legali compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 4.9.2011 a Verona (VR), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 279, parte II, serie A, anno 2011.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 25.6.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 10.10.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 6.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La condizione concordata dalle parti sub 4 è priva di profili d'illegittimità e coerente con le condizioni pagina 2 di 4 della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della stessa.
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui ai punti
2 e 3 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti. Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine all'impegno al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Il Tribunale da altresì atto che le parti hanno concordato detto impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 2) quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione.
Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 4.9.2011 a Verona (VR) e trascritto nel relativo registro degli atti di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 279, parte II, serie A, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 4 di cui in epigrafe;
4. da atto e dichiara l'equità ex art 5 comma 8 legge 898/70 dell'accordo delle parti relativo all'impegno al trasferimento immobiliare quale corresponsione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto 2) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
pagina 3 di 4 5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4