Articolo 19 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 aprile 1971
>
Versione
28 dicembre 2011
Art. 19. (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. ((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all' articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e all' articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incrementato di un anno".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente