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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/09/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/09/2025 alle ore 10,26 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 701/2025 promossa da c.f. (avv.ti Claudio Defilippi e Parte_1 C.F._1
Gianna Sammicheli)
Contro
c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Vené in sost. avv. Defilippi e l'avv. Arena in sost. avv.
Sanguineti.
L'avv. Vené concorda che la materia del contendere sia cessata e chiede la liquidazione delle spese con distrazione a favore dei difensori antistatari;
l'avv. Arena conclude come in atti con compensazione delle spese.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 30.6.2025 ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione OI-001928808 con la quale l le aveva applicato la CP_1 sanzione amministrativa di € 1439,80 per l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 bis DL
463/83 per aver omesso, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, il versamento di ritenute assistenziali e previdenziali.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito il difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione e degli atti prodromici, la decadenza ai sensi dell'art. 14 legge 689/81, la prescrizione, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
1 1.1. L' , costituendosi, ha dato atto che l'ordinanza ingiunzione era stata CP_1 annullata in autotutela perché dal riesame degli atti era emerso che era maturata la prescrizione [per vero, nel provvedimento di autotutela si fa invece riferimento alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/81].
2. A seguito dell'annullamento in autotutela, la materia del contendere è cessata, come le parti hanno concordemente riconosciuto.
3. L' , che ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento opposto dopo CP_1
l'instaurazione della lite, è virtualmente soccombente.
4. L'atteggiamento collaborativo dell' giustifica la compensazione delle CP_1 spese nella misura della metà.
La restante metà, liquidata come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della procedura) segue la soccombenza virtuale dell' , con la CP_1 chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese per metà; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 alla ricorrente la restante metà che liquida, già in frazione, in € 21,50 per esborsi,
€ 443,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli.
Il giudice
Marco Viani
2
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/09/2025 alle ore 10,26 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 701/2025 promossa da c.f. (avv.ti Claudio Defilippi e Parte_1 C.F._1
Gianna Sammicheli)
Contro
c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Vené in sost. avv. Defilippi e l'avv. Arena in sost. avv.
Sanguineti.
L'avv. Vené concorda che la materia del contendere sia cessata e chiede la liquidazione delle spese con distrazione a favore dei difensori antistatari;
l'avv. Arena conclude come in atti con compensazione delle spese.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 30.6.2025 ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione OI-001928808 con la quale l le aveva applicato la CP_1 sanzione amministrativa di € 1439,80 per l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 bis DL
463/83 per aver omesso, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, il versamento di ritenute assistenziali e previdenziali.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito il difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione e degli atti prodromici, la decadenza ai sensi dell'art. 14 legge 689/81, la prescrizione, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
1 1.1. L' , costituendosi, ha dato atto che l'ordinanza ingiunzione era stata CP_1 annullata in autotutela perché dal riesame degli atti era emerso che era maturata la prescrizione [per vero, nel provvedimento di autotutela si fa invece riferimento alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/81].
2. A seguito dell'annullamento in autotutela, la materia del contendere è cessata, come le parti hanno concordemente riconosciuto.
3. L' , che ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento opposto dopo CP_1
l'instaurazione della lite, è virtualmente soccombente.
4. L'atteggiamento collaborativo dell' giustifica la compensazione delle CP_1 spese nella misura della metà.
La restante metà, liquidata come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della procedura) segue la soccombenza virtuale dell' , con la CP_1 chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese per metà; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 alla ricorrente la restante metà che liquida, già in frazione, in € 21,50 per esborsi,
€ 443,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli.
Il giudice
Marco Viani
2