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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 994 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
ND (PU) alla Via dell'Artigianato n. 19/F, codice fiscale
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Campanelli C.F._1 del Foro di Pesaro
-Appellante-
Contro
nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
ND (PU), in Via dell'Artigianato n. 19/F, c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Bartoli e dall'Avv. Isabella Bavai
-Appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
pagina 1 di 12 -Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 662/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pesaro pubblicata in data 21.9.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…voglia accogliere tutte le eccezioni, domande, tesi ed istanze, nessuna esclusa, contenute e proposte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e, quindi, accogliere integralmente il presente appello, così riformando l'impugnata sentenza nelle parti sottoposte a gravame e così statuire:
- in via preliminare:
- disporre, per le ragioni esposte in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 662/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 19.09.2024, pubblicata il 21.09.2024 e notificata il
23.09.2024;
- nel merito:
- accogliere integralmente il presente appello, così riformando l'impugnata sentenza nelle parti sottoposte a gravame e così statuire:
- in via principale, a) rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal signor perché infondata per le ragioni CP_1 esposte al paragrafo 1 del presente atto e per l'effetto assegnare la casa familiare all'odierna appellante;
b) rigettare la domanda di addebito della separazione proposta dal signor verso la signora CP_1 perché infondata per le ragioni esposte al paragrafo 2 del Parte_1 presente atto, con conseguente riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della odierna appellante di almeno Euro 500,00
pagina 2 di 12 mensili;
c) riformare integralmente il capo di sentenza di condanna alle spese di lite in danno della signora per tutti i motivi indicati in Parte_1 narrativa da intendersi qui trascritti….”
Per l'appellato:
“….rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 poiché infondato in fatto in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione dell'appellato e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 622/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro e pubblicata il 21.09.2024;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio..”
Per la Procura generale intervenuta: rigetto dell'appello e dell'inibitoria.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 662/2024 Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_1 Parte_1
, addebitando la stessa alla moglie;
ha assegnato al
[...] la casa familiare dove abiteranno anche i figli maggiorenni CP_1 della coppia;
ha posto integralmente a carico del padre le spese di mantenimento, ivi comprese le spese straordinarie, per i figli, con condanna della alla refusione delle spese di lite. Parte_1
La ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza Parte_1 articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 12 Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto della istanza di sospensiva e dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo la reiezione dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione in data
19.2.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale all'appellato con il quale vivranno i due figli, entrambi maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, basandosi esclusivamente sui desiderata dei figli e senza considerare il condizionamento dagli stessi subito.
Detta doglianza è infondata.
Dall'ascolto di entrambi i figli della coppia è emersa la concorde volontà degli stessi di vivere con il padre, circostanza che deve essere tenuta in debito conto, seppure sia pacifico che resta affidata al giudice e non ai figli l'individuazione del superiore interesse di questi ultimi.
Le dichiarazioni rilasciate dai due ragazzi, entrambi maggiorenni, invero, appaiono coerenti ed equilibrate, avendo gli stessi manifestato di avere buoni rapporti con entrambi i genitori, riferendo, però, di preferire vivere con il padre in considerazione della maggiore serenità e tranquillità che lo stesso garantisce loro.
Il grado di maturità raggiunto da entrambi i figli della coppia, come peraltro evincibile dalle dichiarazioni degli stessi, porta ad escludere che, come dedotto dall'appellante, possano essere stati oggetto di pagina 4 di 12 manipolazioni da parte del padre e ciò sia perché le supposte pressioni non sono state in alcun modo circostanziate, sia perché gli asseriti
“suggerimenti” che la difesa dell'appellante attribuisce al difensore dell'appellato (che avrebbe parlato con i figli in merito alle modalità della loro audizione) non hanno potuto ragionevolmente condizionare le dichiarazioni rese dai due ragazzi, in considerazione proprio della loro età.
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che quanto dichiarato in merito al fatto che con il padre vivono una situazione di maggiore tranquillità appare avvalorato da quanto emerso dall'istruttoria orale espletata, avendo, ad esempio, il figlio , assistito a condotte sicuramente Per_1 idonee a creare turbamento serbate dalla madre (si veda quanto riferito in merito agli episodi del 2.1.2023 e del 23.9.2023), tanto da determinarsi a chiamare le forze dell'ordine.
A nulla rileva allora che l'appellante abbia difficoltà a reperire diversa abitazione, dal momento che l'assegnazione della casa familiare non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, essendo funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare, nonché le esigenze concrete di vita degli stessi, qualora, come nel caso in esame, non abbiano ancora completato il proprio percorso di autonomia economico- patrimoniale.(Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25604).
Si ritiene, pertanto, che, al fine di meglio tutelare l'interesse dei figli, vada confermata la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale al CP_1 abitazione presso la quale abiteranno i due figli maggiorenni.
pagina 5 di 12 Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui è stata dichiarata fondata la domanda di addebito della separazione ad essa appellante, con conseguente impossibilità di riconoscere l'assegno di mantenimento.
Deduce, al riguardo, che gli elementi emersi nel corso della attività istruttoria evidenziano, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, che la irrimediabile crisi coniugale è ricollegabile alla condotta del sia per la infedeltà di quest'ultimo e per la disaffezione CP_1 dimostrata nei confronti di essa appellante, sia per il comportamento aggressivo e violento, essendo le condotte alla stessa ascritte solo l'esternazione di uno stato di ansia che si è trovata a vivere.
Il motivo in esame è parzialmente fondato.
Invero, va innanzitutto evidenziato che, ai fini della addebitabilità della separazione, è necessario accertare la sussistenza di un comportamento contrario ai doveri coniugali e che tale comportamento abbia determinato l'intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi coniugale: si osserva, in particolare, che in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi o da entrambi sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (tra le altre, (Cass. n. 18074/2014; Cass.
n. 4550/2011).
pagina 6 di 12 Ciò premesso va evidenziato che le circostanze dedotte da entrambe le parti, ribadite ed illustrate in questa sede, desumibili anche dall'istruttoria orale espletata, dimostrano che i frequenti litigi tra i coniugi siano iniziati in un momento di fragilità fisica e psicologica dell'appellante che, dopo aver subito un serio intervento chirurgico e successivi trattamenti radioterapici, ha iniziato a manifestare stati di ansia che hanno reso necessario l'ausilio di uno psichiatra e l'assunzione di ansiolitici (si vedano doc 4 b3 – 4b4 allegati all'atto di appello).
In detto contesto, se risulta comprovato che l'appellante abbia serbato condotte moleste, come quella del 6.7.2023, allorquando si presentava sul posto di lavoro del marito, offendendolo, nella convinzione, non dimostrata, che lo stesso avesse una relazione extraconiugale (cfr dichiarazioni dei testi e ), ovvero quella Testimone_1 Testimone_2 del 23.9.2023, allorquando chiamava il marito per chiarire e si faceva trovare in casa con la testa infilata in un cappio, pur riferendo che non aveva intenzioni suicidarie (cfr dichiarazioni di e del Testimone_3 figlio ) e che abbia offeso il per telefono (cfr All 2 A Per_1 CP_1 doc 3 prodotti in primo grado dalla difesa dell'appellato), è altrettanto vero che non può ritenersi che dette condotte, anche in considerazione della condizione psicofisica in cui si trovava l'appellante, possano da sole assurgere a violazioni dei doveri coniugali idonei a determinare l'intollerabilità della convivenza, trattandosi più che altro di condotte espressive del profondo malessere in cui l'appellante si trovava.
Quanto, invece, all' aggressione fisica, l'appellato, a fondamento della domanda di addebito spiegata, ha allegato che, in data 2.1.2023, la moglie lo avrebbe inseguito in bagno per poi morderlo sul naso: detta circostanza ha trovato una parziale conferma nelle dichiarazioni del figlio della coppia che, presente in casa, ha riferito che, a cena, era Per_1
pagina 7 di 12 iniziata una discussione tra i genitori sempre legata a motivi di gelosia e che, allorquando il padre era andato in bagno, la mamma lo aveva seguito e qui, ovviamente per quanto appreso de relato, non avendo il ragazzo seguito i genitori in bagno, lo avrebbe morso sul naso. Ebbene, con riferimento a detto episodio, ha riferito che il Controparte_2 padre, avendo notato che la mamma, dopo il litigio, si era calmata, evitava di far intervenire i carabinieri che il ragazzo, spaventato, aveva allertato.
Ebbene, detto unico episodio di violenza deve essere valutato nel contesto globale in cui si trovava la coppia, tenendo sempre conto della situazione delicata e di fragilità della di talchè, si ritiene che lo Parte_1 stesso da solo non possa assurgere ad elemento disgregatore e generatore dell'irreversibilità della crisi coniugale.
A ciò va aggiunto che se è vero che anche un solo episodio di violenza, se connotato da gravità, è idoneo a fondare la pronuncia di addebito della separazione, è parimenti vero che gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado non siano sufficienti al fine di dimostrare la condotta violenta ed aggressiva ravvisata quale motivo di addebito della separazione, atteso che le dichiarazioni del figlio si Per_1 riferiscono non a circostanze direttamente verificate, ma a fatti riferiti dal padre, non essendo lo stesso presente in bagno: ne discende che, trattandosi di testimone che ha riferito in merito a circostanze di cui è stati informato dal soggetto che, nella specie, ha proposto la domanda di addebito, la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (tra le altre,
Cass. civ. sez. I 15.1.2015 n. 569); va, infatti, considerato che la deposizione de relato ex parte actoris, se considerata di per sé sola, è
pagina 8 di 12 priva di valore probatorio e può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze ad essa estrinseche o da risultanze probatorie acquisite che concorrano a confortarne la credibilità (in tal senso Cass. civ. n. 11844/2006; nello stesso senso Cass. 18352/2013,
Cass. 7712/2011, Cass. 4306/2001) che, tuttavia, nella specie, non sono emerse.
Gli elementi delineati, dunque, valutati complessivamente, inducono a ritenere che il rapporto, già caratterizzato da frequenti contrasti, si è andato sempre più logorando nel corso del tempo ed è entrato irrimediabilmente in crisi in concomitanza con l'emergere delle problematiche di salute dell'appellante, allorquando, quindi, si è verificato un progressivo inasprimento del rapporto ed allontanamento tra le parti le quali non sono state in grado di superare i motivi di contrasto esistenti e di affrontare insieme un nuovo ciclo della vita, attribuendo l'uno all'altro la responsabilità della situazione venutasi a creare, contribuendo così ad accentuare la conflittualità e, conseguentemente, la estraneità affettiva tra gli stessi.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che siano fondate le doglianze dell'appellante, atteso che l'asserita condotta aggressiva così come i comportamenti che sarebbero espressione di superficialità e gelosia si inseriscono in un contesto connotato da reciproche incomprensioni e, pertanto, rappresentano l'effetto e non la causa della irrimediabile crisi coniugale.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento parziale del secondo motivo di gravame, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha addebitato la separazione alla Parte_1
Esaminando allora la domanda finalizzata al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non scrutinata dal primo giudice in conseguenza pagina 9 di 12 dell'accoglimento della domanda di addebito, deve rilevarsi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi;
ai sensi del secondo comma della menzionata disposizione, la quantificazione dell'assegno deve tener conto, oltre che del reddito dell'onerato, anche di quelle circostanze, consistenti in elementi fattuali di ordine economico, o, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e suscettibili di incidere sulla situazione delle parti.
Pertanto, se è vero che il coniuge economicamente più debole ha diritto, in sede di separazione, all'assegno di mantenimento che sia tendenzialmente idoneo a assicuragli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, è pur vero che tale diritto è configurabile nel caso in cui il richiedente non fruisca di redditi propri adeguati e sia comunque accertata una disparità tra le rispettive situazioni reddituali dei coniugi, presupposti nella specie non ravvisabili.
Invero, risulta dalla documentazione prodotta che la percepisce Parte_1 mensilmente la somma di circa euro 350.00 che le deriva dal lavoro alle dipendenze della oltre alla Parte_2 somma mensile di euro 300.00 quale collaboratrice dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica “Studio Sport”, mentre il percepisce CP_1 un reddito annuo lordo da lavoro dipendente pari ad euro 32.054,00 (cfr all 7 alla comparsa di costituzione) e lo stesso paga integralmente la rata mensile del mutuo pari ad euro 1050.00, circostanza questa non contestata, oltre a provvedere per intero ed in via esclusiva al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non autosufficienti della pagina 10 di 12 coppia ed a sostenere per gli stessi, sempre per intero, tutte le spese straordinarie.
Alla luce di dette emergenze, appare una sostanziale omogeneità del reddito dei due coniugi, dal momento che il a fronte di uno CP_1 stipendio netto medio mensile pari ad euro 1800.00, sostiene l'esborso della rata del mutuo per euro 1050.00 mensili e provvede da solo alle esigenze dei figli della coppia, con la conseguenza non sono ravvisabili, neppure in considerazione dell'avvenuta assegnazione della casa familiare al i presupposti richiesti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno di mantenimento, come sopra delineati, considerato anche che non sono stati forniti concreti elementi di prova finalizzati a dimostrare l'effettivo tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Si ritiene che, sul punto, l'appello non sia, quindi, meritevole di accoglimento.
La decisione nel merito rende superflua la disamina della richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della materia trattata e della reciproca parziale soccombenza, andranno integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro n.
[...]
662/24, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, così provvede: respinge la domanda di addebito proposta da Controparte_1 respinge, per il resto, l'appello, confermando la sentenza impugnata.
pagina 11 di 12 Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio, in data 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 994 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
ND (PU) alla Via dell'Artigianato n. 19/F, codice fiscale
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Campanelli C.F._1 del Foro di Pesaro
-Appellante-
Contro
nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
ND (PU), in Via dell'Artigianato n. 19/F, c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Bartoli e dall'Avv. Isabella Bavai
-Appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
pagina 1 di 12 -Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 662/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pesaro pubblicata in data 21.9.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…voglia accogliere tutte le eccezioni, domande, tesi ed istanze, nessuna esclusa, contenute e proposte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e, quindi, accogliere integralmente il presente appello, così riformando l'impugnata sentenza nelle parti sottoposte a gravame e così statuire:
- in via preliminare:
- disporre, per le ragioni esposte in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 662/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 19.09.2024, pubblicata il 21.09.2024 e notificata il
23.09.2024;
- nel merito:
- accogliere integralmente il presente appello, così riformando l'impugnata sentenza nelle parti sottoposte a gravame e così statuire:
- in via principale, a) rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal signor perché infondata per le ragioni CP_1 esposte al paragrafo 1 del presente atto e per l'effetto assegnare la casa familiare all'odierna appellante;
b) rigettare la domanda di addebito della separazione proposta dal signor verso la signora CP_1 perché infondata per le ragioni esposte al paragrafo 2 del Parte_1 presente atto, con conseguente riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della odierna appellante di almeno Euro 500,00
pagina 2 di 12 mensili;
c) riformare integralmente il capo di sentenza di condanna alle spese di lite in danno della signora per tutti i motivi indicati in Parte_1 narrativa da intendersi qui trascritti….”
Per l'appellato:
“….rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 poiché infondato in fatto in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione dell'appellato e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 622/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro e pubblicata il 21.09.2024;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio..”
Per la Procura generale intervenuta: rigetto dell'appello e dell'inibitoria.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 662/2024 Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_1 Parte_1
, addebitando la stessa alla moglie;
ha assegnato al
[...] la casa familiare dove abiteranno anche i figli maggiorenni CP_1 della coppia;
ha posto integralmente a carico del padre le spese di mantenimento, ivi comprese le spese straordinarie, per i figli, con condanna della alla refusione delle spese di lite. Parte_1
La ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza Parte_1 articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 12 Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto della istanza di sospensiva e dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo la reiezione dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione in data
19.2.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale all'appellato con il quale vivranno i due figli, entrambi maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, basandosi esclusivamente sui desiderata dei figli e senza considerare il condizionamento dagli stessi subito.
Detta doglianza è infondata.
Dall'ascolto di entrambi i figli della coppia è emersa la concorde volontà degli stessi di vivere con il padre, circostanza che deve essere tenuta in debito conto, seppure sia pacifico che resta affidata al giudice e non ai figli l'individuazione del superiore interesse di questi ultimi.
Le dichiarazioni rilasciate dai due ragazzi, entrambi maggiorenni, invero, appaiono coerenti ed equilibrate, avendo gli stessi manifestato di avere buoni rapporti con entrambi i genitori, riferendo, però, di preferire vivere con il padre in considerazione della maggiore serenità e tranquillità che lo stesso garantisce loro.
Il grado di maturità raggiunto da entrambi i figli della coppia, come peraltro evincibile dalle dichiarazioni degli stessi, porta ad escludere che, come dedotto dall'appellante, possano essere stati oggetto di pagina 4 di 12 manipolazioni da parte del padre e ciò sia perché le supposte pressioni non sono state in alcun modo circostanziate, sia perché gli asseriti
“suggerimenti” che la difesa dell'appellante attribuisce al difensore dell'appellato (che avrebbe parlato con i figli in merito alle modalità della loro audizione) non hanno potuto ragionevolmente condizionare le dichiarazioni rese dai due ragazzi, in considerazione proprio della loro età.
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che quanto dichiarato in merito al fatto che con il padre vivono una situazione di maggiore tranquillità appare avvalorato da quanto emerso dall'istruttoria orale espletata, avendo, ad esempio, il figlio , assistito a condotte sicuramente Per_1 idonee a creare turbamento serbate dalla madre (si veda quanto riferito in merito agli episodi del 2.1.2023 e del 23.9.2023), tanto da determinarsi a chiamare le forze dell'ordine.
A nulla rileva allora che l'appellante abbia difficoltà a reperire diversa abitazione, dal momento che l'assegnazione della casa familiare non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, essendo funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare, nonché le esigenze concrete di vita degli stessi, qualora, come nel caso in esame, non abbiano ancora completato il proprio percorso di autonomia economico- patrimoniale.(Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25604).
Si ritiene, pertanto, che, al fine di meglio tutelare l'interesse dei figli, vada confermata la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale al CP_1 abitazione presso la quale abiteranno i due figli maggiorenni.
pagina 5 di 12 Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui è stata dichiarata fondata la domanda di addebito della separazione ad essa appellante, con conseguente impossibilità di riconoscere l'assegno di mantenimento.
Deduce, al riguardo, che gli elementi emersi nel corso della attività istruttoria evidenziano, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, che la irrimediabile crisi coniugale è ricollegabile alla condotta del sia per la infedeltà di quest'ultimo e per la disaffezione CP_1 dimostrata nei confronti di essa appellante, sia per il comportamento aggressivo e violento, essendo le condotte alla stessa ascritte solo l'esternazione di uno stato di ansia che si è trovata a vivere.
Il motivo in esame è parzialmente fondato.
Invero, va innanzitutto evidenziato che, ai fini della addebitabilità della separazione, è necessario accertare la sussistenza di un comportamento contrario ai doveri coniugali e che tale comportamento abbia determinato l'intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi coniugale: si osserva, in particolare, che in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi o da entrambi sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (tra le altre, (Cass. n. 18074/2014; Cass.
n. 4550/2011).
pagina 6 di 12 Ciò premesso va evidenziato che le circostanze dedotte da entrambe le parti, ribadite ed illustrate in questa sede, desumibili anche dall'istruttoria orale espletata, dimostrano che i frequenti litigi tra i coniugi siano iniziati in un momento di fragilità fisica e psicologica dell'appellante che, dopo aver subito un serio intervento chirurgico e successivi trattamenti radioterapici, ha iniziato a manifestare stati di ansia che hanno reso necessario l'ausilio di uno psichiatra e l'assunzione di ansiolitici (si vedano doc 4 b3 – 4b4 allegati all'atto di appello).
In detto contesto, se risulta comprovato che l'appellante abbia serbato condotte moleste, come quella del 6.7.2023, allorquando si presentava sul posto di lavoro del marito, offendendolo, nella convinzione, non dimostrata, che lo stesso avesse una relazione extraconiugale (cfr dichiarazioni dei testi e ), ovvero quella Testimone_1 Testimone_2 del 23.9.2023, allorquando chiamava il marito per chiarire e si faceva trovare in casa con la testa infilata in un cappio, pur riferendo che non aveva intenzioni suicidarie (cfr dichiarazioni di e del Testimone_3 figlio ) e che abbia offeso il per telefono (cfr All 2 A Per_1 CP_1 doc 3 prodotti in primo grado dalla difesa dell'appellato), è altrettanto vero che non può ritenersi che dette condotte, anche in considerazione della condizione psicofisica in cui si trovava l'appellante, possano da sole assurgere a violazioni dei doveri coniugali idonei a determinare l'intollerabilità della convivenza, trattandosi più che altro di condotte espressive del profondo malessere in cui l'appellante si trovava.
Quanto, invece, all' aggressione fisica, l'appellato, a fondamento della domanda di addebito spiegata, ha allegato che, in data 2.1.2023, la moglie lo avrebbe inseguito in bagno per poi morderlo sul naso: detta circostanza ha trovato una parziale conferma nelle dichiarazioni del figlio della coppia che, presente in casa, ha riferito che, a cena, era Per_1
pagina 7 di 12 iniziata una discussione tra i genitori sempre legata a motivi di gelosia e che, allorquando il padre era andato in bagno, la mamma lo aveva seguito e qui, ovviamente per quanto appreso de relato, non avendo il ragazzo seguito i genitori in bagno, lo avrebbe morso sul naso. Ebbene, con riferimento a detto episodio, ha riferito che il Controparte_2 padre, avendo notato che la mamma, dopo il litigio, si era calmata, evitava di far intervenire i carabinieri che il ragazzo, spaventato, aveva allertato.
Ebbene, detto unico episodio di violenza deve essere valutato nel contesto globale in cui si trovava la coppia, tenendo sempre conto della situazione delicata e di fragilità della di talchè, si ritiene che lo Parte_1 stesso da solo non possa assurgere ad elemento disgregatore e generatore dell'irreversibilità della crisi coniugale.
A ciò va aggiunto che se è vero che anche un solo episodio di violenza, se connotato da gravità, è idoneo a fondare la pronuncia di addebito della separazione, è parimenti vero che gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado non siano sufficienti al fine di dimostrare la condotta violenta ed aggressiva ravvisata quale motivo di addebito della separazione, atteso che le dichiarazioni del figlio si Per_1 riferiscono non a circostanze direttamente verificate, ma a fatti riferiti dal padre, non essendo lo stesso presente in bagno: ne discende che, trattandosi di testimone che ha riferito in merito a circostanze di cui è stati informato dal soggetto che, nella specie, ha proposto la domanda di addebito, la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (tra le altre,
Cass. civ. sez. I 15.1.2015 n. 569); va, infatti, considerato che la deposizione de relato ex parte actoris, se considerata di per sé sola, è
pagina 8 di 12 priva di valore probatorio e può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze ad essa estrinseche o da risultanze probatorie acquisite che concorrano a confortarne la credibilità (in tal senso Cass. civ. n. 11844/2006; nello stesso senso Cass. 18352/2013,
Cass. 7712/2011, Cass. 4306/2001) che, tuttavia, nella specie, non sono emerse.
Gli elementi delineati, dunque, valutati complessivamente, inducono a ritenere che il rapporto, già caratterizzato da frequenti contrasti, si è andato sempre più logorando nel corso del tempo ed è entrato irrimediabilmente in crisi in concomitanza con l'emergere delle problematiche di salute dell'appellante, allorquando, quindi, si è verificato un progressivo inasprimento del rapporto ed allontanamento tra le parti le quali non sono state in grado di superare i motivi di contrasto esistenti e di affrontare insieme un nuovo ciclo della vita, attribuendo l'uno all'altro la responsabilità della situazione venutasi a creare, contribuendo così ad accentuare la conflittualità e, conseguentemente, la estraneità affettiva tra gli stessi.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che siano fondate le doglianze dell'appellante, atteso che l'asserita condotta aggressiva così come i comportamenti che sarebbero espressione di superficialità e gelosia si inseriscono in un contesto connotato da reciproche incomprensioni e, pertanto, rappresentano l'effetto e non la causa della irrimediabile crisi coniugale.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento parziale del secondo motivo di gravame, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha addebitato la separazione alla Parte_1
Esaminando allora la domanda finalizzata al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non scrutinata dal primo giudice in conseguenza pagina 9 di 12 dell'accoglimento della domanda di addebito, deve rilevarsi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi;
ai sensi del secondo comma della menzionata disposizione, la quantificazione dell'assegno deve tener conto, oltre che del reddito dell'onerato, anche di quelle circostanze, consistenti in elementi fattuali di ordine economico, o, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e suscettibili di incidere sulla situazione delle parti.
Pertanto, se è vero che il coniuge economicamente più debole ha diritto, in sede di separazione, all'assegno di mantenimento che sia tendenzialmente idoneo a assicuragli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, è pur vero che tale diritto è configurabile nel caso in cui il richiedente non fruisca di redditi propri adeguati e sia comunque accertata una disparità tra le rispettive situazioni reddituali dei coniugi, presupposti nella specie non ravvisabili.
Invero, risulta dalla documentazione prodotta che la percepisce Parte_1 mensilmente la somma di circa euro 350.00 che le deriva dal lavoro alle dipendenze della oltre alla Parte_2 somma mensile di euro 300.00 quale collaboratrice dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica “Studio Sport”, mentre il percepisce CP_1 un reddito annuo lordo da lavoro dipendente pari ad euro 32.054,00 (cfr all 7 alla comparsa di costituzione) e lo stesso paga integralmente la rata mensile del mutuo pari ad euro 1050.00, circostanza questa non contestata, oltre a provvedere per intero ed in via esclusiva al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non autosufficienti della pagina 10 di 12 coppia ed a sostenere per gli stessi, sempre per intero, tutte le spese straordinarie.
Alla luce di dette emergenze, appare una sostanziale omogeneità del reddito dei due coniugi, dal momento che il a fronte di uno CP_1 stipendio netto medio mensile pari ad euro 1800.00, sostiene l'esborso della rata del mutuo per euro 1050.00 mensili e provvede da solo alle esigenze dei figli della coppia, con la conseguenza non sono ravvisabili, neppure in considerazione dell'avvenuta assegnazione della casa familiare al i presupposti richiesti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno di mantenimento, come sopra delineati, considerato anche che non sono stati forniti concreti elementi di prova finalizzati a dimostrare l'effettivo tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Si ritiene che, sul punto, l'appello non sia, quindi, meritevole di accoglimento.
La decisione nel merito rende superflua la disamina della richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della materia trattata e della reciproca parziale soccombenza, andranno integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro n.
[...]
662/24, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, così provvede: respinge la domanda di addebito proposta da Controparte_1 respinge, per il resto, l'appello, confermando la sentenza impugnata.
pagina 11 di 12 Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio, in data 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
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