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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 03.11.2023
DA
, CF rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Reho, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 3 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1 CP_2
, con sede in Rho (MI) Via Magenta n. 99 ed elettivamente domiciliata in Milano, Via P.IVA_1
Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bognanni che la rappresenta e difende
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
15.05.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Accertare l'avvenuta risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento di GI. di cui CP_3 alla di cui alla diffida del 26.05.2023, o in alternativa, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla convenuta dichiarare la risoluzione del contratto inter partes condannare GI. a versare alla sig.ra CP_3
l'importo di euro 11.000,00 o della diversa somma che fosse accertata in corso di causa con Pt_1 interessi dal giorno del pagamento delle somme oggetto del presente giudizio sino al saldo e quant'altro dovuto in conseguenza della risoluzione del contratto in ogni caso Con accertare l'ulteriore danno patito dalla sig.ra a seguito dell'inadempimento di Pt_1 CP_3
per i motivi esposti in narrativa condannare GI. a versare alla sig.ra a titolo di CP_3 Pt_1 risarcimento del danno patito per i motivi esposti in narrativa l'importo di Euro 4.500,00 o della diversa somma che fosse accertata in corso di causa con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
- Rigettare le domande tutte ex adverso proposte e proponende, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti, dando atto della disponibilità di ad adempiere la fornitura per Controparte_1
cui è causa, con la merce pronta a far data dal 18/5/2023 per la consegna, valendo tale disponibilità dichiarata quale formale offerta di consegna, ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto, per i motivi dedotti.
- Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Giuseppe
Bognanni, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.
In via subordinata:
- In denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento, disporre la restituzione delle somme effettivamente esborse dalla ricorrente, nella minor misura di Euro 11.000,00=, oltre accessori, rigettando le altre richieste risarcitorie, siccome non dovute, il tutto a spese di lite compensante, stante la reciproca soccombenza.
In via istruttoria
- Questa difesa si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso dedotta sulle circostanze da 1
a 7 pagg.7/8 dell'atto di citazione avversa, siccome inammissibile, in quanto volta a far esprimere ai testi giudizi e valutazioni tecniche non consentite loro, sia per difetto delle qualità professionali dei testi escussi che delle loro palesi ragioni di ostilità nei confronti dell'azienda, che li rendono inaffidabili, per i motivi dedotti, e, comunque, demandabili a c.t.u. .
pagina 2 di 13 - In denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi e entrambi presso . Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
pagina 3 di 13 Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 15.05.2025; rilevato che Con con atto di citazione notificato in data 03.11.2023 la signora citava in giudizio Parte_1
[...]
(nel prosieguo, per brevità, , chiedendo, nel merito di accertare l'avvenuta CP_5 CP_1
risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di come indicato nella diffida del CP_1
26.05.2023, o in alternativa, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla convenuta, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare a CP_1 versare alla sig.ra l'importo di Euro 11.000,00 o della diversa somma che fosse accertata in Pt_1
corso di causa con interessi dal giorno del pagamento delle somme oggetto del presente giudizio sino al saldo e quant'altro dovuto in conseguenza della risoluzione del contratto;
in ogni caso chiedeva di accertare l'ulteriore danno patito dalla sig.ra a seguito dell'inadempimento di per i Pt_1 CP_1
motivi esposti nel proprio atto introduttivo e di condannare a versare alla sig.ra , a titolo CP_1 Pt_1 di risarcimento del danno patito per i motivi esposti nel proprio atto di citazione, l'importo di Euro
4.500,00 o della diversa somma che fosse accertata in corso di causa con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di alcuni capitoli di prova indicando due testimoni e produceva documentazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, di rigettare le domande tutte ex adverso CP_1
proposte e proponende, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti, dando atto della disponibilità di ad adempiere la fornitura per cui è causa, con la merce pronta a far data dal CP_1
18.05.2023 per la consegna, valendo tale disponibilità dichiarata quale formale offerta di consegna, ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto, per i motivi dedotti nella propria comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento, chiedeva di disporre la restituzione delle somme effettivamente esborsate dall'attrice, nella minor misura di Euro 11.000,00, oltre accessori, rigettando le altre richieste risarcitorie, siccome non dovute. In via istruttoria si opponeva all'ammissione della prova per testi ex adverso dedotta e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con propri testi e produceva documentazione.
La causa, inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, veniva assegnata, a far data dal
18.02.2024, alla scrivente che, all'udienza in data 17.04.2024, rilevata l'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione ex artt. 183, III comma e 185 c.p.c. per l'assenza della convenuta, lette le pagina 4 di 13 istanze istruttorie formulate da parte attrice nella seconda memoria integrativa e da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, ritenuta ammissibile la TU come richiesta da parte attrice nella seconda memoria integrativa e ritenuto di riservare la decisione relativa all'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attrice e a prova contraria dalla convenuta all'esito della TU, formulava il quesito che veniva sottoposto al TU nominato, rinviando la causa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del TU all'udienza in data 04.06.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza in data 04.06.2024, considerato che il TU nominato, geometra , Persona_1 iscritto all'albo dei TU del Tribunale di Milano, non aveva depositato proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza in data
17.04.2024 e una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali, con indicazione del giorno di inizio delle operazioni peritali, del termine occorrente per la predisposizione della bozza di perizia, del termine per le osservazioni delle parti e quello occorrente per il deposito dell'elaborato definitivo, ritenuto opportuno nuovamente notificare al medesimo TU la nomina già conferita in data
17.04.2024, rinviava la causa all'udienza in data 18.07.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del TU, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando al TU termine sino a 4 giorni prima dell'udienza per il deposito di proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza odierna;
invitava il TU a fornire, nel medesimo termine, una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali e assegnava alle parti termine sino a due giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte.
Con proprio provvedimento in data 12.06.2024 il giudice rilevava di aver ricevuto dal TU nominato, geom. comunicazione e-mail al proprio indirizzo istituzionale, in data Persona_1
06.06.2024, con la quale il geom. comunicava la propria impossibilità, anche per motivi di Per_1 salute, ad accettare l'incarico che gli era stato conferito, già in data 17.04.2024 e pertanto il giudice revocava l'incarico al geom. e nominava l'arch. confermando la data di rinvio Per_1 Persona_2 della causa all'udienza del 18.07.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del nuovo TU nominato, ex art. 193, II comma, c.p.c., assegnando al TU termine sino a 4 giorni prima dell'udienza per il deposito di proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza in data 17.04.2024; invitava nuovamente il TU a fornire, nel medesimo termine, una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali e assegnava alle parti termine sino a due giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte.
Con proprio provvedimento in data 17.06.2024 il giudice, vista la comunicazione del nuovo TU nominato arch. con cui il TU riferiva la propria impossibilità, per motivi familiari, Persona_2 ad accettare l'incarico che gli era stato conferito, in data 12.06.2024, revocava l'incarico all'arch.
pagina 5 di 13 e nominava un ulteriore TU , l'arch. confermando la data di Persona_2 Persona_3 rinvio della causa all'udienza del 18.07.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del TU nominato, mediante trattazione scritta, ex art. 193, II comma, c.p.c., assegnando al TU termine sino a
4 giorni prima dell'udienza per il deposito di proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza in data 17.04.2024; invita il TU
a fornire, nel medesimo termine, una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali e assegnava alle parti termine sino a due giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 22.07.2024 il giudice redigeva verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., prendeva atto che il TU nominato, arch. aveva accettato l'incarico ricevuto e aveva prestato Persona_3
giuramento di rito e fissava (tenuto conto anche della proposta di calendarizzazione predisposta dal
TU nelle proprie note in data 10.07.2024) i termini per l'inizio delle operazioni peritali e per il deposito della bozza di perizia, delle osservazioni delle parti e dell'elaborato definitivo, autorizzando il
TU ad avvalersi, nel caso lo ritenesse necessario, dell'opera di terzi, a sua scelta e assegnando allo stesso, come da lui indicato, fondo spese di Euro 800,00 posto provvisoriamente a carico solidale delle parti e rinviando la causa all'udienza in data 23.01.2025, all'esito della TU.
All'udienza in data 23.01.2025 il giudice, esaminata la relazione peritale e ritenuto che la stessa fosse esaustiva, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies all'udienza in data 15.05.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive e in detta udienza il giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni, all'esito della discussione orale, si avvaleva del terzo comma di cui all'art. 281 sexies c.p.c. per il deposito della sentenza.
***
La causa in esame richiede alcune brevi premesse relative alle vicende fattuali che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria.
La signora a sostegno delle proprie pretese, dichiarava di aver stipulato, in data Parte_1
21.10.2022, con il contratto di vendita n. 3171, relativo alla fornitura e posa di infissi per la CP_1
propria abitazione, sita in Milano, Via Vittorio Barzoni n.
4. La quantità e qualità dei predetti infissi veniva dettagliata nell'ordine di acquisto che indicava i seguenti beni: finestra 2 ante per 4 in termofibra;
portafinestra 1 anta per 1 in termofibra;
finestra 1 anta per 1 in termofibra;
finestra 1 anta per 1 in termofibra;
oltre ai relativi cassoni in PVC coibentati (vedasi doc. n. 1 fascicolo parte attrice).
Il prezzo pattuito tra le parti un prezzo era pari a Euro 22.000,00, con sconto in fattura pari al 50%;
l'importo finale di Euro 11.0000,00, comprensivo di IVA, veniva stato interamente saldato dall'attrice con bonifico in data 24.10.2022 (vedasi doc. n. 2 fascicolo parte attrice).
pagina 6 di 13 La sig.ra asseriva che alla sottoscrizione del contratto le veniva promesso che la consegna e la Pt_1
posa degli infissi sarebbe avvenuta entro quattro mesi e che, in realtà, soltanto il 18.05.2023 gli incaricati di si sono presentati presso l'immobile di proprietà dell'attrice, per la consegna e il CP_1
montaggio degli infissi.
La signora asseriva che il proprio tecnico di fiducia, presente al momento della consegna dei Pt_1
beni, rilevava che gli infissi offerti erano di qualità diversa e inferiore da quelli previsti nel contratto, per cui la consegna veniva rifiutata e che in seguito alla diffida formulata dal legale dell'attrice, in data
26.05.2023, per ottenere la consegna e l'installazione dei beni pattuiti, dichiarava, tramite il suo CP_1
procuratore, di voler procedere alla consegna e installazione dei predetti infissi, per cui veniva concordato un secondo accesso presso l'immobile di proprietà dell'attrice (vedasi doc. n. 3 fascicolo parte attrice). L'attrice asseriva che, in data 24.06.2023, avveniva l'accesso da parte di e si CP_1
presentavano soggetti che si qualificavano come personale esterno a incaricato della mera CP_1
consegna e montaggio e che, ancora una volta, al momento della consegna, il tecnico incaricato dall'attrice rilevava che gli infissi non corrispondevano a quelli previsti nell'ordine di acquisto in quanto: gli infissi riportavano la marca di un'azienda produttrice ( ) Controparte_6
che non produce gli infissi in termofibra con le specifiche previste nel contratto (vedasi doc. n.
4fascicolo parte attrice); era stata effettuata una prova con un magnete che ha fatto rilevare la presenza di metallo all'interno degli infissi, ad ulteriore conferma che gli stessi non erano in termofibra in cui la presenza del metallo è assente (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte attrice). L'attrice lamentava che gli infissi consegnati “WinBox” erano di qualità inferiore a quelli previsti nel contratto, che non assicuravano le stesse prestazioni e che avevano un valore pari a meno della metà di quanto versato dall'attrice. Anche la seconda consegna veniva pertanto respinta, come da dichiarazione apposta sull'ordine di consegna (vedasi doc. n. 6 fascicolo parte attrice). Con comunicazione del 30.06.2023 la sig.ra contestava a come, a fronte della diffida del 26.05.2023, la stessa fosse Pt_1 CP_1
inadempiente avendo tentato, per ben due volte, di consegnare beni di qualità difforme da quelli previsti dal contratto che non assicuravano le prestazioni pattuite e che avevano un valore pari a circa la metà dell'importo pattuito e già corrisposto. La sig.ra pertanto, dichiarava di considerare Pt_1
risolto il contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 c.c. e intimava alla convenuta l'immediata restituzione dell'importo di Euro 11.000,00, oltre al risarcimento dei danni patiti (vedasi doc. n. 7 fascicolo parte attrice). L'attrice lamentava, in seguito, la mancanza di alcun riscontro da parte di CP_1
Esperiva il tentativo di negoziazione assistita, anch'esso rimasto senza riscontro (vedasi doc. n. 8 fascicolo parte attrice). La sig.ra dichiarava di aver subito, oltre al danno economico dato dal Pt_1
versamento di Euro 11.000,00, anche le conseguenze della mancata installazione degli infissi dal pagina 7 di 13 momento che non aveva potuto trasferirsi presso la nuova abitazione e aveva dovuto farsi carico degli ulteriori e non previsti canoni di locazione dell'attuale abitazione (vedasi doc. n. 9 fascicolo parte attrice), oltre ad aver perso la possibilità di accedere ai vantaggi e benefici fiscali rispetto agli infissi ordinati, posto che nel frattempo cambiava il relativo regime.
Parte convenuta, alla luce della ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, costituendosi in giudizio, rilevava che gli effetti risolutori, derivanti dalla diffida ad adempiere dell'attrice in data 26.05.2023, erano divenuti inefficaci ed inopponibili a in quanto superati per effetto della disponibilità della CP_1
Sig.ra all'accettazione dell'adempimento successivo da parte di essendo la convenuta Pt_1 CP_1
recatasi in loco con la propria squadra di montatori ben due volte e avendo la sig.ra rifiutato la Pt_1 consegna in entrambe le occasioni, opponendo non l'asserita tardività, ma la circostanza che la merce non fosse conforme all'ordine. Parte convenuta rilevava che i termini di consegna e installazione previsti nel contratto erano di natura indicativa e non essenziale e tassativi e che, trattandosi di prestazioni di fornitura “personalizzate” e su misura dell'ambiente del cliente, la possibilità di dover provvedere ad una consegna dilazionata nel tempo, per adeguare gli infissi alle dimensioni dell'ambiente ove dovevano essere installati, era un fattore di rischio prevedibile, rientrante nella normale tollerabilità e che pertanto il contratto inter partes non poteva certamente essere risolto per inadempienza alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dal legale dell'attrice, dal momento che le parti avevano concordato successivamente ad essa una seconda consegna della merce.
***
La causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della relazione peritale telematicamente depositata in data 02.01.2025. Le conclusioni a cui è giunto il TU nominato, arch.
il quale ha operato con rigore e ha giustificato ogni sua affermazione, devono ritenersi Persona_3 pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che il contenuto argomentativo della relazione peritale di cui viene affermata la correttezza, può essere qui richiamato per relationem.
Nel caso di specie le doglianze di parte attrice riguardano la non conformità degli infissi che la convenuta ha tentato di consegnare in data 18 maggio e 24 giugno 2023, che parte attrice ha rifiutato, rispetto a quelli ordinati in data 21.10.2022.
Alla luce della documentazione in atti e delle indagini espletate dal TU (che effettuava in data
16.09.2024 un sopralluogo per visionare ed esaminare i serramenti oggetto di causa, presso la sede di dove gli infissi erano stati immagazzinati) emerge che la quantità dei serramenti e dei cassoni CP_1
risulta essere coerente e corretta rispetto al preventivo di cui al doc. n. 1 di parte attrice (ossia otto serramenti e sette cassonetti).
pagina 8 di 13 Per quanto riguarda la qualità degli infissi deve segnalarsi che nel preventivo a contratto non era stata specificata la qualità della merce promessa in vendita da se non le dimensioni, il colore (bianco) CP_1
e la quantità. I serramenti erano definiti come “Termofibra 80” senza indicazione se il costruttore fosse
(che però il TU ha accertato essere un rivenditore/montatore e non produttore di serramenti) o CP_1
di quale altro costruttore si trattasse. Non vengono specificate le qualità intrinseche dei serramenti stessi come la loro trasmittanza termica, l'isolamento acustico o semplicemente la presenza di uno, due o tre vetri con una o due camere d'aria posizionate tra loro.
La conformità o meno dei serramenti in questione rispetto a quelli concordati, come espresso anche dal
TU, richiede un raffronto delle qualità e delle specifiche tecniche degli uni e degli altri, che può essere espressa con le schede tecniche dei due serramenti (quelli proposti in vendita e quelli effettivamente forniti).
Nel caso dei serramenti che ha ancora in magazzino e che il TU ha visionato, sono state reperite CP_1
le schede tecniche da parte convenuta (e inviate via e-mail al TU in data 16 settembre 2024); quanto alle schede tecniche dei serramenti inizialmente offerti in vendita, non è stato possibile recuperarle e non risultano in atti schede tecniche complete e affidabili (in tutte le schede tecniche prodotte in atti non c'è corrispondenza al nome del prodotto con i serramenti proposti) per finestre definite
“Termofibra 80”. Tuttavia, sulla base delle ricostruzioni e delle indagini effettuate dal TU, che ha eseguito una ricerca di prodotti definiti come “Termofibra 80”, come da contratto, sono stati trovati due prodotti simili: uno prodotto dalla società PLG denominato PVC Fibra 80 Evo e uno prodotto dalla società denominato Sistema 80. Anche in questo caso, però, la mancanza nel preventivo Parte_2
(doc. n. 1 fascicolo parte attrice) di una chiara descrizione dei vetri presenti (doppi o tripli e con spessori differenti) non ha consentito al TU di raggiungere una risposta esatta al quesito a lui posto sulla qualità/specifiche tecniche dei serramenti. In ogni caso, alla luce delle indagini del TU, che si ritiene siano pienamente affidabili e correttamente eseguite, si può affermare che il serramento in
“termofibra” in genere è differente nel nodo finestra, in quanto è posizionata della fibra di vetro in parti della finestra e normalmente è mancante di metallo nello stesso, anche se sul mercato ci sono finestre classificate come termofibra, ma con parti di acciaio zincato (o ferro zincato) di rinforzo (in alcuni casi mischiati al PVC) nella parte fissa del serramento (vedi sezione - disegno 1 senza e con fibra a pag. 8 della perizia).
Sulla base delle indagini a cui il TU è giunto è possibile affermare che lo stesso nodo di un serramento con il posizionamento della fibra nel nodo ha normalmente una trasmittanza pari 1.0
W/m2k (valori riproposti anche nei serramenti prodotti e presenti sul mercato da PLG, e Parte_2
Korus per i serramenti con presenza di fibra) rispetto ad una che non ha la fibra e che mantiene del pagina 9 di 13 ferro zincato all'interno con una trasmittanza mediamente pari a 1.3 W/m2k (vedasi perizia, pag. 8). È stato anche evidenziato dal TU che la scelta della parte vetrata (e delle camere d'aria interne tra i vetri) è importante per stabilire il rendimento finale di trasmittanza del calore e acustico del serramento e, nel contratto in esame (doc. n. 1 fascicolo parte attrice), e negli atti depositati dalle parti, non è emersa alcuna definizione di questo fondamentale dato tecnico.
Le risultanze a cui il TU è pervenuto, sulla base di tutte le indagini svolte, alla luce del sopralluogo effettuato e della consultazione dei documenti di causa, portano ad affermare che, verosimilmente, i serramenti proposti per la posa non corrispondevano, per tipologia, a quelli segnalati nel preventivo/contratto originario tra e la sig.ra (doc. n. 1 fascicolo parte attrice). Vi CP_1 Parte_1
era corrispondenza solo per numero, dimensioni e finiture, pur ritenendo il contratto deficitario delle caratteristiche tecniche fondamentali (scheda tecnica, spessore dei vetri e loro camere d'aria) per definire con certezza la qualità e le caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti stessi oggetto di compravendita e montaggio.
Si può però pertanto dichiarare, sulla base di quanto affermato dal TU, che due serramenti, a parità di parte vetrata (per spessore dei vetri, numero e dimensionamento delle camere d'aria), hanno una trasmittanza termica differente se con presenza di lamine in fibra di vetro e con o senza parti in ferro o alluminio zincato rispetto a serramenti senza lamine di fibra di vetro e con o senza parti in ferro o alluminio zincato.
La dizione dunque semplicistica di “Termofibra 80”, di cui all'ordine di parte attrice, alla luce di quanto sopra esposto e delle indagini effettuate dal TU, si suppone relativa a serramenti con lamine di fibra all'interno del nodo finestra che risulterebbero comunque più performanti rispetto ai serramenti offerti per il montaggio, e visionati durante il sopralluogo del TU presso la sede di in cui le CP_1
lamine di fibra non sono presenti.
In tema di vendita di beni di consumo, nel caso in cui l'acquirente lamenti un difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto (vedasi Cass.
Civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 25417 del 26.08.2022).
Nel caso di specie è emerso che all'esito del primo tentativo di consegna degli infissi da parte di CP_1
alla signora questa abbia rifiutato la consegna per la mancanza delle qualità degli infissi Pt_1 consegnati rispetto a quelli promessi in vendita e che in seguito alla diffida dell'attrice in data CP_1
pagina 10 di 13 26.05.2023, si fosse dichiarata disponibile ad un secondo intervento presso l'immobile di proprietà dell'attrice, avvenuto in data 24.06.2023, anche questo non andato a buon fine.
La strada scelta dall'attrice, ex art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente;
inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è “normalmente” destinata (vedasi Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 33149 del 16.12.2019).
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (vedasi
Cass. civile, Sez. III, ordinanza n. 21927 del 21.09.2017). L'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, pertanto, fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (vedasi Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
18947 del 31.07.2017).
Infine, in termini generali, tutti gli artt. 1490 e 1492 del c.c. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 c.c., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (vedasi
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 21949 del 25.09.2013)
Nel caso di specie, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, che hanno tenuto in conto gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze del lavoro peritale svolto dall'arch. TU Persona_3
nominato, può affermarsi che il compratore abbia adempiuto al proprio onus probandi, in tema di inadempimento del contratto di compravendita di cui al doc. n. 1 del proprio fascicolo, lamentando pagina 11 di 13 l'inesatto adempimento di denunciando la mancanza di caratteristiche dei serramenti consegnati CP_1
rispetto a quelli pattuiti che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, non ha adempiuto al proprio onus probandi volto a dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato serramenti conformi alle caratteristiche del tipo di quelli pattuiti.
Come già indicato la risoluzione contrattuale può essere chiesta solo se l'inadempimento del debitore è grave, avuto riguardo all'interesse del creditore. Per la precisione il codice usa un'espressione diversa,
e per certi versi non equivalente: l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (articolo
1455 c.c.). Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa di peggio rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Quanto all'interesse la giurisprudenza di legittimità ha aderito alla teoria secondo cui l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (vedasi Cass. Sez. II, 28.06.1986, n. 4311). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di “interesse” della parte non inadempiente, la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto.
Pertanto, l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (vedasi Cass. Sez. III, Ord.
20.02.2018, n. 4022; Cass. Sez. III, 14.06.2001, n. 8063).
Deve ritenersi pertanto legittimamente esercitata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta.
All'inadempimento contrattuale conseguono gli effetti restitutori, ossia la restituzione all'attrice del prezzo corrisposto per la compravendita, pari a Euro 11.000,00, da maggiorarsi degli interessi, al tasso legale dalla data del pagamento della somma (vedasi doc. n. 2, 21.10.2022) al saldo.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente in ordine al ristoro del danno asseritamente subito ex artt. 1218
e 1223 c.c., parte attrice ha lamentato l'esborso della somma di Euro 4.500,00, a titolo di canoni, per non aver potuto usufruire della propria abitazione per mancanza degli infissi promessi nei tempi pattuiti e per non aver potuto usufruire dei benefici fiscali.
pagina 12 di 13 Tuttavia deve rilevarsi che, in tema di onus probandi, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Al riguardo parte attrice non ha dato prova certa di aver subito un danno, di essersi rivolta ad altro fornitore in seguito, dal momento che il documento n. 9 (che parte attrice produce a sostegno della propria pretesa risarcitoria) consiste in contabili di bonifici eseguiti in virtù di un contratto di locazione sottoscritto dall'attrice, che non provano con certezza il nesso di causalità tra la ritardata consegna di parte convenuta e il ritardato trasferimento dell'attrice presso la propria abitazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, considerati i parametri medi, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c. A ciò devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad
Euro 237,00.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice,
- accertato l'inadempimento di parte convenuta, dichiarato risolto il contratto inter partes,
- condanna GI. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_5 in favore della signora dell'importo di Euro 11.000,00, oltre interessi legali dal giorno Parte_1
del pagamento, come indicato in motivazione, al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in Euro 237,00 per spese documentate e in complessivi Euro 4.227,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 29 Maggio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 03.11.2023
DA
, CF rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Reho, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 3 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1 CP_2
, con sede in Rho (MI) Via Magenta n. 99 ed elettivamente domiciliata in Milano, Via P.IVA_1
Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bognanni che la rappresenta e difende
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
15.05.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Accertare l'avvenuta risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento di GI. di cui CP_3 alla di cui alla diffida del 26.05.2023, o in alternativa, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla convenuta dichiarare la risoluzione del contratto inter partes condannare GI. a versare alla sig.ra CP_3
l'importo di euro 11.000,00 o della diversa somma che fosse accertata in corso di causa con Pt_1 interessi dal giorno del pagamento delle somme oggetto del presente giudizio sino al saldo e quant'altro dovuto in conseguenza della risoluzione del contratto in ogni caso Con accertare l'ulteriore danno patito dalla sig.ra a seguito dell'inadempimento di Pt_1 CP_3
per i motivi esposti in narrativa condannare GI. a versare alla sig.ra a titolo di CP_3 Pt_1 risarcimento del danno patito per i motivi esposti in narrativa l'importo di Euro 4.500,00 o della diversa somma che fosse accertata in corso di causa con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
- Rigettare le domande tutte ex adverso proposte e proponende, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti, dando atto della disponibilità di ad adempiere la fornitura per Controparte_1
cui è causa, con la merce pronta a far data dal 18/5/2023 per la consegna, valendo tale disponibilità dichiarata quale formale offerta di consegna, ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto, per i motivi dedotti.
- Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Giuseppe
Bognanni, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.
In via subordinata:
- In denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento, disporre la restituzione delle somme effettivamente esborse dalla ricorrente, nella minor misura di Euro 11.000,00=, oltre accessori, rigettando le altre richieste risarcitorie, siccome non dovute, il tutto a spese di lite compensante, stante la reciproca soccombenza.
In via istruttoria
- Questa difesa si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso dedotta sulle circostanze da 1
a 7 pagg.7/8 dell'atto di citazione avversa, siccome inammissibile, in quanto volta a far esprimere ai testi giudizi e valutazioni tecniche non consentite loro, sia per difetto delle qualità professionali dei testi escussi che delle loro palesi ragioni di ostilità nei confronti dell'azienda, che li rendono inaffidabili, per i motivi dedotti, e, comunque, demandabili a c.t.u. .
pagina 2 di 13 - In denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi e entrambi presso . Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
pagina 3 di 13 Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 15.05.2025; rilevato che Con con atto di citazione notificato in data 03.11.2023 la signora citava in giudizio Parte_1
[...]
(nel prosieguo, per brevità, , chiedendo, nel merito di accertare l'avvenuta CP_5 CP_1
risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di come indicato nella diffida del CP_1
26.05.2023, o in alternativa, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla convenuta, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare a CP_1 versare alla sig.ra l'importo di Euro 11.000,00 o della diversa somma che fosse accertata in Pt_1
corso di causa con interessi dal giorno del pagamento delle somme oggetto del presente giudizio sino al saldo e quant'altro dovuto in conseguenza della risoluzione del contratto;
in ogni caso chiedeva di accertare l'ulteriore danno patito dalla sig.ra a seguito dell'inadempimento di per i Pt_1 CP_1
motivi esposti nel proprio atto introduttivo e di condannare a versare alla sig.ra , a titolo CP_1 Pt_1 di risarcimento del danno patito per i motivi esposti nel proprio atto di citazione, l'importo di Euro
4.500,00 o della diversa somma che fosse accertata in corso di causa con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di alcuni capitoli di prova indicando due testimoni e produceva documentazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, di rigettare le domande tutte ex adverso CP_1
proposte e proponende, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti, dando atto della disponibilità di ad adempiere la fornitura per cui è causa, con la merce pronta a far data dal CP_1
18.05.2023 per la consegna, valendo tale disponibilità dichiarata quale formale offerta di consegna, ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto, per i motivi dedotti nella propria comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento, chiedeva di disporre la restituzione delle somme effettivamente esborsate dall'attrice, nella minor misura di Euro 11.000,00, oltre accessori, rigettando le altre richieste risarcitorie, siccome non dovute. In via istruttoria si opponeva all'ammissione della prova per testi ex adverso dedotta e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con propri testi e produceva documentazione.
La causa, inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, veniva assegnata, a far data dal
18.02.2024, alla scrivente che, all'udienza in data 17.04.2024, rilevata l'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione ex artt. 183, III comma e 185 c.p.c. per l'assenza della convenuta, lette le pagina 4 di 13 istanze istruttorie formulate da parte attrice nella seconda memoria integrativa e da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, ritenuta ammissibile la TU come richiesta da parte attrice nella seconda memoria integrativa e ritenuto di riservare la decisione relativa all'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attrice e a prova contraria dalla convenuta all'esito della TU, formulava il quesito che veniva sottoposto al TU nominato, rinviando la causa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del TU all'udienza in data 04.06.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza in data 04.06.2024, considerato che il TU nominato, geometra , Persona_1 iscritto all'albo dei TU del Tribunale di Milano, non aveva depositato proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza in data
17.04.2024 e una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali, con indicazione del giorno di inizio delle operazioni peritali, del termine occorrente per la predisposizione della bozza di perizia, del termine per le osservazioni delle parti e quello occorrente per il deposito dell'elaborato definitivo, ritenuto opportuno nuovamente notificare al medesimo TU la nomina già conferita in data
17.04.2024, rinviava la causa all'udienza in data 18.07.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del TU, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando al TU termine sino a 4 giorni prima dell'udienza per il deposito di proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza odierna;
invitava il TU a fornire, nel medesimo termine, una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali e assegnava alle parti termine sino a due giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte.
Con proprio provvedimento in data 12.06.2024 il giudice rilevava di aver ricevuto dal TU nominato, geom. comunicazione e-mail al proprio indirizzo istituzionale, in data Persona_1
06.06.2024, con la quale il geom. comunicava la propria impossibilità, anche per motivi di Per_1 salute, ad accettare l'incarico che gli era stato conferito, già in data 17.04.2024 e pertanto il giudice revocava l'incarico al geom. e nominava l'arch. confermando la data di rinvio Per_1 Persona_2 della causa all'udienza del 18.07.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del nuovo TU nominato, ex art. 193, II comma, c.p.c., assegnando al TU termine sino a 4 giorni prima dell'udienza per il deposito di proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza in data 17.04.2024; invitava nuovamente il TU a fornire, nel medesimo termine, una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali e assegnava alle parti termine sino a due giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte.
Con proprio provvedimento in data 17.06.2024 il giudice, vista la comunicazione del nuovo TU nominato arch. con cui il TU riferiva la propria impossibilità, per motivi familiari, Persona_2 ad accettare l'incarico che gli era stato conferito, in data 12.06.2024, revocava l'incarico all'arch.
pagina 5 di 13 e nominava un ulteriore TU , l'arch. confermando la data di Persona_2 Persona_3 rinvio della causa all'udienza del 18.07.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del TU nominato, mediante trattazione scritta, ex art. 193, II comma, c.p.c., assegnando al TU termine sino a
4 giorni prima dell'udienza per il deposito di proprie note scritte contenenti l'accettazione dell'incarico ed il proprio giuramento sul quesito così come formulato all'udienza in data 17.04.2024; invita il TU
a fornire, nel medesimo termine, una proposta di calendarizzazione dei lavori peritali e assegnava alle parti termine sino a due giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 22.07.2024 il giudice redigeva verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., prendeva atto che il TU nominato, arch. aveva accettato l'incarico ricevuto e aveva prestato Persona_3
giuramento di rito e fissava (tenuto conto anche della proposta di calendarizzazione predisposta dal
TU nelle proprie note in data 10.07.2024) i termini per l'inizio delle operazioni peritali e per il deposito della bozza di perizia, delle osservazioni delle parti e dell'elaborato definitivo, autorizzando il
TU ad avvalersi, nel caso lo ritenesse necessario, dell'opera di terzi, a sua scelta e assegnando allo stesso, come da lui indicato, fondo spese di Euro 800,00 posto provvisoriamente a carico solidale delle parti e rinviando la causa all'udienza in data 23.01.2025, all'esito della TU.
All'udienza in data 23.01.2025 il giudice, esaminata la relazione peritale e ritenuto che la stessa fosse esaustiva, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies all'udienza in data 15.05.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive e in detta udienza il giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni, all'esito della discussione orale, si avvaleva del terzo comma di cui all'art. 281 sexies c.p.c. per il deposito della sentenza.
***
La causa in esame richiede alcune brevi premesse relative alle vicende fattuali che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria.
La signora a sostegno delle proprie pretese, dichiarava di aver stipulato, in data Parte_1
21.10.2022, con il contratto di vendita n. 3171, relativo alla fornitura e posa di infissi per la CP_1
propria abitazione, sita in Milano, Via Vittorio Barzoni n.
4. La quantità e qualità dei predetti infissi veniva dettagliata nell'ordine di acquisto che indicava i seguenti beni: finestra 2 ante per 4 in termofibra;
portafinestra 1 anta per 1 in termofibra;
finestra 1 anta per 1 in termofibra;
finestra 1 anta per 1 in termofibra;
oltre ai relativi cassoni in PVC coibentati (vedasi doc. n. 1 fascicolo parte attrice).
Il prezzo pattuito tra le parti un prezzo era pari a Euro 22.000,00, con sconto in fattura pari al 50%;
l'importo finale di Euro 11.0000,00, comprensivo di IVA, veniva stato interamente saldato dall'attrice con bonifico in data 24.10.2022 (vedasi doc. n. 2 fascicolo parte attrice).
pagina 6 di 13 La sig.ra asseriva che alla sottoscrizione del contratto le veniva promesso che la consegna e la Pt_1
posa degli infissi sarebbe avvenuta entro quattro mesi e che, in realtà, soltanto il 18.05.2023 gli incaricati di si sono presentati presso l'immobile di proprietà dell'attrice, per la consegna e il CP_1
montaggio degli infissi.
La signora asseriva che il proprio tecnico di fiducia, presente al momento della consegna dei Pt_1
beni, rilevava che gli infissi offerti erano di qualità diversa e inferiore da quelli previsti nel contratto, per cui la consegna veniva rifiutata e che in seguito alla diffida formulata dal legale dell'attrice, in data
26.05.2023, per ottenere la consegna e l'installazione dei beni pattuiti, dichiarava, tramite il suo CP_1
procuratore, di voler procedere alla consegna e installazione dei predetti infissi, per cui veniva concordato un secondo accesso presso l'immobile di proprietà dell'attrice (vedasi doc. n. 3 fascicolo parte attrice). L'attrice asseriva che, in data 24.06.2023, avveniva l'accesso da parte di e si CP_1
presentavano soggetti che si qualificavano come personale esterno a incaricato della mera CP_1
consegna e montaggio e che, ancora una volta, al momento della consegna, il tecnico incaricato dall'attrice rilevava che gli infissi non corrispondevano a quelli previsti nell'ordine di acquisto in quanto: gli infissi riportavano la marca di un'azienda produttrice ( ) Controparte_6
che non produce gli infissi in termofibra con le specifiche previste nel contratto (vedasi doc. n.
4fascicolo parte attrice); era stata effettuata una prova con un magnete che ha fatto rilevare la presenza di metallo all'interno degli infissi, ad ulteriore conferma che gli stessi non erano in termofibra in cui la presenza del metallo è assente (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte attrice). L'attrice lamentava che gli infissi consegnati “WinBox” erano di qualità inferiore a quelli previsti nel contratto, che non assicuravano le stesse prestazioni e che avevano un valore pari a meno della metà di quanto versato dall'attrice. Anche la seconda consegna veniva pertanto respinta, come da dichiarazione apposta sull'ordine di consegna (vedasi doc. n. 6 fascicolo parte attrice). Con comunicazione del 30.06.2023 la sig.ra contestava a come, a fronte della diffida del 26.05.2023, la stessa fosse Pt_1 CP_1
inadempiente avendo tentato, per ben due volte, di consegnare beni di qualità difforme da quelli previsti dal contratto che non assicuravano le prestazioni pattuite e che avevano un valore pari a circa la metà dell'importo pattuito e già corrisposto. La sig.ra pertanto, dichiarava di considerare Pt_1
risolto il contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 c.c. e intimava alla convenuta l'immediata restituzione dell'importo di Euro 11.000,00, oltre al risarcimento dei danni patiti (vedasi doc. n. 7 fascicolo parte attrice). L'attrice lamentava, in seguito, la mancanza di alcun riscontro da parte di CP_1
Esperiva il tentativo di negoziazione assistita, anch'esso rimasto senza riscontro (vedasi doc. n. 8 fascicolo parte attrice). La sig.ra dichiarava di aver subito, oltre al danno economico dato dal Pt_1
versamento di Euro 11.000,00, anche le conseguenze della mancata installazione degli infissi dal pagina 7 di 13 momento che non aveva potuto trasferirsi presso la nuova abitazione e aveva dovuto farsi carico degli ulteriori e non previsti canoni di locazione dell'attuale abitazione (vedasi doc. n. 9 fascicolo parte attrice), oltre ad aver perso la possibilità di accedere ai vantaggi e benefici fiscali rispetto agli infissi ordinati, posto che nel frattempo cambiava il relativo regime.
Parte convenuta, alla luce della ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, costituendosi in giudizio, rilevava che gli effetti risolutori, derivanti dalla diffida ad adempiere dell'attrice in data 26.05.2023, erano divenuti inefficaci ed inopponibili a in quanto superati per effetto della disponibilità della CP_1
Sig.ra all'accettazione dell'adempimento successivo da parte di essendo la convenuta Pt_1 CP_1
recatasi in loco con la propria squadra di montatori ben due volte e avendo la sig.ra rifiutato la Pt_1 consegna in entrambe le occasioni, opponendo non l'asserita tardività, ma la circostanza che la merce non fosse conforme all'ordine. Parte convenuta rilevava che i termini di consegna e installazione previsti nel contratto erano di natura indicativa e non essenziale e tassativi e che, trattandosi di prestazioni di fornitura “personalizzate” e su misura dell'ambiente del cliente, la possibilità di dover provvedere ad una consegna dilazionata nel tempo, per adeguare gli infissi alle dimensioni dell'ambiente ove dovevano essere installati, era un fattore di rischio prevedibile, rientrante nella normale tollerabilità e che pertanto il contratto inter partes non poteva certamente essere risolto per inadempienza alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dal legale dell'attrice, dal momento che le parti avevano concordato successivamente ad essa una seconda consegna della merce.
***
La causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della relazione peritale telematicamente depositata in data 02.01.2025. Le conclusioni a cui è giunto il TU nominato, arch.
il quale ha operato con rigore e ha giustificato ogni sua affermazione, devono ritenersi Persona_3 pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che il contenuto argomentativo della relazione peritale di cui viene affermata la correttezza, può essere qui richiamato per relationem.
Nel caso di specie le doglianze di parte attrice riguardano la non conformità degli infissi che la convenuta ha tentato di consegnare in data 18 maggio e 24 giugno 2023, che parte attrice ha rifiutato, rispetto a quelli ordinati in data 21.10.2022.
Alla luce della documentazione in atti e delle indagini espletate dal TU (che effettuava in data
16.09.2024 un sopralluogo per visionare ed esaminare i serramenti oggetto di causa, presso la sede di dove gli infissi erano stati immagazzinati) emerge che la quantità dei serramenti e dei cassoni CP_1
risulta essere coerente e corretta rispetto al preventivo di cui al doc. n. 1 di parte attrice (ossia otto serramenti e sette cassonetti).
pagina 8 di 13 Per quanto riguarda la qualità degli infissi deve segnalarsi che nel preventivo a contratto non era stata specificata la qualità della merce promessa in vendita da se non le dimensioni, il colore (bianco) CP_1
e la quantità. I serramenti erano definiti come “Termofibra 80” senza indicazione se il costruttore fosse
(che però il TU ha accertato essere un rivenditore/montatore e non produttore di serramenti) o CP_1
di quale altro costruttore si trattasse. Non vengono specificate le qualità intrinseche dei serramenti stessi come la loro trasmittanza termica, l'isolamento acustico o semplicemente la presenza di uno, due o tre vetri con una o due camere d'aria posizionate tra loro.
La conformità o meno dei serramenti in questione rispetto a quelli concordati, come espresso anche dal
TU, richiede un raffronto delle qualità e delle specifiche tecniche degli uni e degli altri, che può essere espressa con le schede tecniche dei due serramenti (quelli proposti in vendita e quelli effettivamente forniti).
Nel caso dei serramenti che ha ancora in magazzino e che il TU ha visionato, sono state reperite CP_1
le schede tecniche da parte convenuta (e inviate via e-mail al TU in data 16 settembre 2024); quanto alle schede tecniche dei serramenti inizialmente offerti in vendita, non è stato possibile recuperarle e non risultano in atti schede tecniche complete e affidabili (in tutte le schede tecniche prodotte in atti non c'è corrispondenza al nome del prodotto con i serramenti proposti) per finestre definite
“Termofibra 80”. Tuttavia, sulla base delle ricostruzioni e delle indagini effettuate dal TU, che ha eseguito una ricerca di prodotti definiti come “Termofibra 80”, come da contratto, sono stati trovati due prodotti simili: uno prodotto dalla società PLG denominato PVC Fibra 80 Evo e uno prodotto dalla società denominato Sistema 80. Anche in questo caso, però, la mancanza nel preventivo Parte_2
(doc. n. 1 fascicolo parte attrice) di una chiara descrizione dei vetri presenti (doppi o tripli e con spessori differenti) non ha consentito al TU di raggiungere una risposta esatta al quesito a lui posto sulla qualità/specifiche tecniche dei serramenti. In ogni caso, alla luce delle indagini del TU, che si ritiene siano pienamente affidabili e correttamente eseguite, si può affermare che il serramento in
“termofibra” in genere è differente nel nodo finestra, in quanto è posizionata della fibra di vetro in parti della finestra e normalmente è mancante di metallo nello stesso, anche se sul mercato ci sono finestre classificate come termofibra, ma con parti di acciaio zincato (o ferro zincato) di rinforzo (in alcuni casi mischiati al PVC) nella parte fissa del serramento (vedi sezione - disegno 1 senza e con fibra a pag. 8 della perizia).
Sulla base delle indagini a cui il TU è giunto è possibile affermare che lo stesso nodo di un serramento con il posizionamento della fibra nel nodo ha normalmente una trasmittanza pari 1.0
W/m2k (valori riproposti anche nei serramenti prodotti e presenti sul mercato da PLG, e Parte_2
Korus per i serramenti con presenza di fibra) rispetto ad una che non ha la fibra e che mantiene del pagina 9 di 13 ferro zincato all'interno con una trasmittanza mediamente pari a 1.3 W/m2k (vedasi perizia, pag. 8). È stato anche evidenziato dal TU che la scelta della parte vetrata (e delle camere d'aria interne tra i vetri) è importante per stabilire il rendimento finale di trasmittanza del calore e acustico del serramento e, nel contratto in esame (doc. n. 1 fascicolo parte attrice), e negli atti depositati dalle parti, non è emersa alcuna definizione di questo fondamentale dato tecnico.
Le risultanze a cui il TU è pervenuto, sulla base di tutte le indagini svolte, alla luce del sopralluogo effettuato e della consultazione dei documenti di causa, portano ad affermare che, verosimilmente, i serramenti proposti per la posa non corrispondevano, per tipologia, a quelli segnalati nel preventivo/contratto originario tra e la sig.ra (doc. n. 1 fascicolo parte attrice). Vi CP_1 Parte_1
era corrispondenza solo per numero, dimensioni e finiture, pur ritenendo il contratto deficitario delle caratteristiche tecniche fondamentali (scheda tecnica, spessore dei vetri e loro camere d'aria) per definire con certezza la qualità e le caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti stessi oggetto di compravendita e montaggio.
Si può però pertanto dichiarare, sulla base di quanto affermato dal TU, che due serramenti, a parità di parte vetrata (per spessore dei vetri, numero e dimensionamento delle camere d'aria), hanno una trasmittanza termica differente se con presenza di lamine in fibra di vetro e con o senza parti in ferro o alluminio zincato rispetto a serramenti senza lamine di fibra di vetro e con o senza parti in ferro o alluminio zincato.
La dizione dunque semplicistica di “Termofibra 80”, di cui all'ordine di parte attrice, alla luce di quanto sopra esposto e delle indagini effettuate dal TU, si suppone relativa a serramenti con lamine di fibra all'interno del nodo finestra che risulterebbero comunque più performanti rispetto ai serramenti offerti per il montaggio, e visionati durante il sopralluogo del TU presso la sede di in cui le CP_1
lamine di fibra non sono presenti.
In tema di vendita di beni di consumo, nel caso in cui l'acquirente lamenti un difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto (vedasi Cass.
Civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 25417 del 26.08.2022).
Nel caso di specie è emerso che all'esito del primo tentativo di consegna degli infissi da parte di CP_1
alla signora questa abbia rifiutato la consegna per la mancanza delle qualità degli infissi Pt_1 consegnati rispetto a quelli promessi in vendita e che in seguito alla diffida dell'attrice in data CP_1
pagina 10 di 13 26.05.2023, si fosse dichiarata disponibile ad un secondo intervento presso l'immobile di proprietà dell'attrice, avvenuto in data 24.06.2023, anche questo non andato a buon fine.
La strada scelta dall'attrice, ex art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente;
inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è “normalmente” destinata (vedasi Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 33149 del 16.12.2019).
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (vedasi
Cass. civile, Sez. III, ordinanza n. 21927 del 21.09.2017). L'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, pertanto, fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (vedasi Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
18947 del 31.07.2017).
Infine, in termini generali, tutti gli artt. 1490 e 1492 del c.c. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 c.c., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (vedasi
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 21949 del 25.09.2013)
Nel caso di specie, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, che hanno tenuto in conto gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze del lavoro peritale svolto dall'arch. TU Persona_3
nominato, può affermarsi che il compratore abbia adempiuto al proprio onus probandi, in tema di inadempimento del contratto di compravendita di cui al doc. n. 1 del proprio fascicolo, lamentando pagina 11 di 13 l'inesatto adempimento di denunciando la mancanza di caratteristiche dei serramenti consegnati CP_1
rispetto a quelli pattuiti che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, non ha adempiuto al proprio onus probandi volto a dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato serramenti conformi alle caratteristiche del tipo di quelli pattuiti.
Come già indicato la risoluzione contrattuale può essere chiesta solo se l'inadempimento del debitore è grave, avuto riguardo all'interesse del creditore. Per la precisione il codice usa un'espressione diversa,
e per certi versi non equivalente: l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (articolo
1455 c.c.). Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa di peggio rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Quanto all'interesse la giurisprudenza di legittimità ha aderito alla teoria secondo cui l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (vedasi Cass. Sez. II, 28.06.1986, n. 4311). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di “interesse” della parte non inadempiente, la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto.
Pertanto, l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (vedasi Cass. Sez. III, Ord.
20.02.2018, n. 4022; Cass. Sez. III, 14.06.2001, n. 8063).
Deve ritenersi pertanto legittimamente esercitata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta.
All'inadempimento contrattuale conseguono gli effetti restitutori, ossia la restituzione all'attrice del prezzo corrisposto per la compravendita, pari a Euro 11.000,00, da maggiorarsi degli interessi, al tasso legale dalla data del pagamento della somma (vedasi doc. n. 2, 21.10.2022) al saldo.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente in ordine al ristoro del danno asseritamente subito ex artt. 1218
e 1223 c.c., parte attrice ha lamentato l'esborso della somma di Euro 4.500,00, a titolo di canoni, per non aver potuto usufruire della propria abitazione per mancanza degli infissi promessi nei tempi pattuiti e per non aver potuto usufruire dei benefici fiscali.
pagina 12 di 13 Tuttavia deve rilevarsi che, in tema di onus probandi, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Al riguardo parte attrice non ha dato prova certa di aver subito un danno, di essersi rivolta ad altro fornitore in seguito, dal momento che il documento n. 9 (che parte attrice produce a sostegno della propria pretesa risarcitoria) consiste in contabili di bonifici eseguiti in virtù di un contratto di locazione sottoscritto dall'attrice, che non provano con certezza il nesso di causalità tra la ritardata consegna di parte convenuta e il ritardato trasferimento dell'attrice presso la propria abitazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, considerati i parametri medi, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c. A ciò devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad
Euro 237,00.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice,
- accertato l'inadempimento di parte convenuta, dichiarato risolto il contratto inter partes,
- condanna GI. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_5 in favore della signora dell'importo di Euro 11.000,00, oltre interessi legali dal giorno Parte_1
del pagamento, come indicato in motivazione, al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in Euro 237,00 per spese documentate e in complessivi Euro 4.227,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 29 Maggio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Cinzia Cassone
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