Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2020 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Melita (pec: , Email_1
- attore opponente -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Pierluigi Venuti (pec: , Email_2
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione avverso atti di precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7/1/2020 (e quindi tempestivamente iscritto a ruolo il 15/1 successivo),
ha proposto opposizione avverso due distinti atti di precetto Parte_1
notificatigli il primo in data 19/12/2019 (con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3.345,06 in forza della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 854/2019) ed il secondo in data 20/12/2019 (con il quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.085,00 in virtù
L'opponente fondava la sua opposizione su due motivi, che possono così compendiarsi: a) le somme precettate, la cui dovutezza non veniva contestata, erano soggette a compensazione per effetto dell'esistenza di un controcredito di importo di gran lunga maggiore inerente le spese di viaggio sopportate da esso opponente per gli spostamenti del figlio minore nei giorni in cui lo stesso gli era stato affidato, avuto riguardo alla circostanza che la risiedeva con il CP_1
minore a Fiumefreddo di Sicilia, mentre l'opponente risiedeva a Santa Teresa Riva;
b) il controcredito dell'opponente per le causali innanzi specificate assommava all'importo di € 28.867,20, tenuto conto della tariffa chilometrica (€ 0,6127 al chilometro) della vettura di proprietà dell'attore (BMW 320D) per un importo unitario di € 46,56 da moltiplicarsi per i 620 diritti di visita esercitati dal padre;
c) tale controcredito andava tuttavia ridimensionato ad € 10.217,60 in quanto dovevano detrarsi dal predetto importo le spese sopportate direttamente dalla precettante;
d) inoltre la notifica di due distinti atti di precetto in forza di titoli esecutivi emessi nell'ambito della medesima vicenda processuale era stata effettuata in violazione del principio di buona fede in quanto ingiustificatamente tesa ad aggravare la posizione del debitore.
Parte attrice concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti domande:
a) dichiararsi la compensazione del maggior controcredito rispetto alle somme precettate, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati;
b) condannare l'opposta, in via riconvenzionale al pagamento della somma di
€ 5.787,54; c) condannare infine l'opposta al pagamento di un equo indennizzo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese processuali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 7/4/2020 si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1
preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito e difendendo nel merito la legittimità dell'azione esecutiva minacciata;
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
In corso di causa, con ordinanza resa dal G.I. in precedenza assegnatario del fascicolo in data 20/5/2022, veniva respinta la richiesta di riunione con il procedimento rubricato al n. 1506/2021 R.G., vertente tra le stesse parti, mentre con successiva ordinanza del 26/2/2023 venivano ritenute inconducenti le richieste istruttorie formulate dalle parti.
In data 31/3/2023 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore della (ed CP_1
in sostituzione del precedente difensore avv. Rosario Pace), l'avv. Pierluigi Venuti, rinunziando all'eccezione di incompetenza per valore formulata nella comparsa di costituzione depositata il 7/4/2020 e riportandosi per il resto ai precedenti atti.
Dopo vari differimenti, la causa - una volta precisate le conclusioni - veniva introitata a sentenza, con assegnazione alle parti - giusta ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. in data 19/6/2024, con la quale si ribadiva che la causa era matura per la decisone senza necessità di assunzione di alcun mezzo istruttorio - dei termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c.
(ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ad ulteriori venti giorni dalla scadenza del primo per il deposito di eventuali memorie di replica).
Entrambe le parti provvedevano al deposito di comparsa conclusionale in data
24/2/2025, mentre nessuna delle due difese depositava memoria di replica.
La causa viene quindi oggi definita sulla base dei seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si osserva in via preliminare che l'eccezione di incompetenza per valore originariamente mossa dalla difesa della convenuta - pur se rinunciata in corso di causa - non avrebbe potuto essere presa in esame in quanto a norma dell'art. 38
c.p.c. “…l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata…”; nel caso di specie la si è costituita solo in data 7/4/2020 a CP_1
fronte dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione nel 9/4/2020, e quindi ampiamente oltre il termine di venti giorni antecedenti a tale data prevista dall'art. 166 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, e considerato inoltre che nessun rilievo officioso risulta essere intervenuto al riguardo entro l'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. all'epoca vigente.
Nel merito nessuno dei due motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. appare meritevole di accoglimento.
Non il primo in quanto - benché a tenore del principio di diritto affermato da Cass.
Civ. Sez. III 21/3/2023 n. 8131 “…il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni, nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un
“credito alimentare”, l'art. 447, comma 2, c.c. (Cass. Sez. III sentenza n. 9686 del
26/05/2020 Rv. 657716-01)…” - nel caso di specie l'opponente si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza di talune circostanze di fatto (in particolare l'aver “…esercitato il diritto di visita da parte del padre nel periodo che va dal
05/01/2016 al 22/11/2019…” per 620 giorni mediante l'utilizzo di un'autovettura
BMW 320D per un percorrenza di circa 76 km per volta), senza tuttavia fornire il minimo riscontro probatorio, e financo indiziario, idoneo a corroborare la veridicità delle circostanze medesime onde consentire al Giudice adito di poter pervenire, in ipotesi, all'accertamento del controcredito in danno della CP_1
L'estrema genericità di tali allegazioni e - lo si ripete - la totale carenza di supporti probatori determina senz'altro il rigetto di tale domanda. Altrettanto infondato è il secondo motivo di opposizione in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa della i precetti opposti sono stati CP_1
intimati in forza di differenti titoli esecutivi e per causali tra di loro nettamente distinte (le spese giudiziali in uno di essi ed il contributo per il mantenimento del minore nell'altro), ciò che escludeva in nuce l'obbligo del procedente di conglobare le dette pretese creditorie in un'unica intimazione di pagamento.
In definitiva i precetti opposti appaiono scevri dei vizi denunciati, e pienamente validi come atti necessariamente prodromici all'azione esecutiva minacciata.
L'infondatezza dell'opposizione non determina tuttavia l'accoglimento della domanda dell'opponente al risarcimento di un equo indennizzo per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando sia la mala fede che la colpa grave nel comportamento processuale del soccombente.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole alla parte opposta, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., ritenendosi tuttavia di dover disporre la compensazione di tali spese nella misura della metà in considerazione sia dell'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per valore mossa dalla che comunque della rinuncia a tale CP_1
eccezione intervenuta in corso di causa.
Tale porzione di spese va determinata (avuto riguardo alla somma degli importi precettati ed al valore della domanda riconvenzionale) - applicando i parametri medi previsti dalla Tab.
2. allegata al D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200.01 ed € 26.000,00 - in complessivi € 2.538,50, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 210/2020 R.G.A.C. promosso da , così provvede: Parte_1
a) rigetta l'opposizione ex artt. 615 c.p.c. proposta avverso gli atti di precetto intimati all'opponente in data 19/12/2019 e 20/12/2019;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore dell'opposta , liquidate - in Controparte_1
misura già ridotta della metà - in complessivi € 2.538,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuti.
Così deciso in Messina il 18/4/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro