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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.223/2023
Tra
AVV. rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Roma, Via Marc'Antonio Cesti n.25 e che ha dichiarato di voler ricevere le rituali comunicazioni e notificazioni presso il proprio numero di fax 06/83763044 o al proprio indirizzo PEC Email_1
Appellante
e
rappresentata e difesa all'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata come per legge presso i relativi uffici siti in Perugia,
Via degli Offici n.14 Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.290/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza impugnata:
-rigettata ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiarare previo accertamento che il
Tribunale Civile di Roma, nella persona del dott. ha adottato, in data 17 gennaio Parte_2
2019, il decreto di rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente con negligenza inescusabile laddove, costui, ha ritenuto insussistenti le due notule prodotte in atti debitamente sottoscritte dalla ricorrente e, per accettazione, dal proprio ex cliente a riprova della preventiva pattuizione dei compensi professionali con riguardo alla sussistenza del credito certo, liquido ed esigibile;
ed in ogni caso censurare la condotta del giudice laddove ha escluso il <<riconoscimento Parte_2
espresso del debito del cliente nella misura pretesa in ricorso>> alla luce, invece, delle sottoscrizioni di entrambe le notule in atti da parte dell' ex cliente dell' odierna ricorrente;
E, conseguentemente, condannare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 comma 3 L. 117/88 così come modificato dalla novella di cui alla L. 18/2015, la in persona Controparte_1
del suo Presidente pro tempore al pagamento della somma di € 5.000,00 o a quella somma maggiore
o minore ritenuta più giusta ed equa in favore di essa ricorrente a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subiti da essa ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio come da notule prodotte unitamente alla memoria di replica a firma della scrivente appellante.”
Per la Controparte_1
“Voglia l'Ill. ma Corte adita, in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
in subordine respingere l'appello principale per infondatezza. In ogni caso con vittoria di spese.”.
All'udienza del 6/11/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.290/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità del magistrato , in servizio presso il Tribunale di CP_2
Roma, per aver ingiustamente rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo dalla stessa proposto per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi alle attività difensive svolte in favore di tale
L'odierna appellante deduceva di aver evidenziato con il proprio atto di citazione Persona_1
che tra i documenti da lei depositati in sede monitoria vi erano due notule da lei predisposte con l'indicazione dei compensi richiesti al proprio assistito e che in calce a tali notule v'era, oltre alla sua sottoscrizione, anche quella del proprio cliente, ciò che concretava una chiara pattuizione circa l'ammontare dei suoi compensi professionali;
lamentava quindi che, a fronte di ciò, il aveva Pt_2
invece rigettato il ricorso monitorio affermando che non vi era alcuna prova circa un accordo delle parti in merito a tali compensi. Per tali motivi – continuava la – ella aveva subito danni sia Pt_1
patrimoniali che non patrimoniali dei quali chiedeva quindi il risarcimento ai sensi della normativa di cui alla legge n.117/88. Dava poi atto che innanzi al Tribunale si era costituita anche la
[...] eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda non essendo Controparte_1
il decreto di rigetto in questione un provvedimento idoneo al giudicato laddove solo in relazione a tali ultimi provvedimenti avrebbe potuto essere esperita l'azione di responsabilità ex adverso proposta e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda non essendo a suo dire ravvisabile, nel comportamento del , alcuna negligenza. Aggiungeva che si era costituito in I grado anche Pt_2 quest'ultimo sostenendo che il ricorso monitorio era stato fondato sul parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in ordine alla parcella dell'avvocato sicché l'esame documentale si era correttamente imperniato su tale documentazione.
L'odierna appellante evidenziava quindi che il Tribunale di Perugia si era così pronunciato: “
1) Rigetta la domanda attorea.
2) condanna a corrispondere, alla a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso delle spese di lite del presente Giudizio, la somma di euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a corrispondere, a , a titolo di rimborso delle spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente Giudizio, la somma di euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
somma da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Maria Masullo, dichiaratosi antistatario.”
Ciò posto con il primo motivo di appello la censurava la sentenza impugnata per avere la Pt_1
stessa violato gli artt.125 e 163 n.5 cpc laddove gli stessi prevedono quale debba essere il contenuto della domanda: lamentava infatti che il Tribunale, pur a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo contenente tutte le prescrizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art.636 cpc in materia di documentazione da allegare in sede di domanda monitoria relativa a compensi professionali (vale a dire la parcella delle prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale), aveva ingiustificatamente ritenuto che ella non avesse fornito al Tribunale di Roma tutte le indicazioni necessarie al fine di ottenere il decreto ingiuntivo richiesto, facendo peraltro a tal fine riferimento all'art.163 cpc dettato in materia di giudizio ordinario e non in relazione al procedimento monitorio.
L'appellante lamentava poi, con il secondo motivo di appello, la violazione da parte del Tribunale degli artt.112 e 115 cpc avendo lo stesso addossato a lei la responsabilità dell'omessa lettura delle notule da parte del magistrato quando ciò era invece dipeso unicamente dalla negligenza di quest'ultimo. Con il terzo motivo, poi, la deduceva l'avvenuta violazione, da parte del Pt_1
Tribunale, dei principi del giusto processo di cui all'art.111 della Costituzione e all'art.6 della CEDU essendo venuto meno agli obblighi motivazionali cui era tenuto in relazione al contenuto di tutta la documentazione allegata al ricorso monitorio, il cui esame da parte del era stato, di fatto, Pt_2
omesso. Censurava infine la sentenza impugnata anche in relazione alle statuizioni in punto di spese processuali sostenendo che queste dovevano cedere a carico della parte che aveva dato causa a tali esborsi, parte da individuare nella che aveva infondatamente CP_1 Controparte_1
cercato di giustificare la negligenza inescusabile del . Per tali motivi concludeva come sopra. Pt_2
Si costituiva anche in questa sede la riproponendo preliminarmente la su Controparte_1
illustrata eccezione di inammissibilità della domanda e deducendo, quanto al merito, la piena correttezza della sentenza resa dal Tribunale di Perugia, che aveva giustamente rilevato come il mancato accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo in esame fosse dipeso dalle insufficienti allegazioni poste dalla in tale ricorso, che in nessuna parte faceva alcun riferimento alle notule Pt_1
asseritamente sottoscritte dal suo cliente;
sul punto la Presidenza osservava peraltro che in calce alle notule non v'era alcuna indicazione circa l'identificazione del firmatario o la sua qualità. L'appellata contestava poi le voci di danno allegate dalla e concludeva come sopra. Pt_1
In questa sede non si costituiva, pur se ritualmente citato, il . Pt_2
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di parte appellata di inammissibilità della domanda, eccezione già rigettata dal Tribunale e riproposta, con appello incidentale, in questa sede: la ha argomentato la ritenuta inammissibilità Controparte_1 della domanda sulla base dell'art.4, comma 2, della legge n.117/88 laddove è previsto che tale domanda può essere proposta “soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari e comunque quando non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento ovvero, se tali rimedi non siano previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”. Orbene si osserva che a fronte di un provvedimento di rigetto di ricorso per decreto ingiuntivo non sono esperibili mezzi di impugnazione o altri rimedi in quanto non previsti, né potrebbe ritenersi che il “rimedio” sia rappresentato dalla possibilità di riproporre la stessa domanda in via ordinaria poiché una tale possibilità non si configura quale rimedio rispetto ad un provvedimento errato, concretando piuttosto un altro, distinto, strumento processuale autonomo;
affermare ciò vanificherebbe, in sostanza, la ratio legis che ha voluto introdurre, in favore del creditore ed in presenza di determinati presupposti, uno strumento sommario, celere, di tutela del credito quale il ricorso monitorio. Non potrebbe insomma affermarsi che, a fronte di un provvedimento di rigetto del ricorso monitorio errato a causa di colpa grave del Giudice, il “rimedio” sarebbe rappresentato dal dover rinunziare a tale istituto processuale (per accedere ad un diverso strumento, a cognizione piena e con tempi di trattazione e decisione ben più lunghi).
Del resto l'ultima parte della citata disposizione prevede che ove non siano previsti rimedi avverso il provvedimento che si assume errato, l'azione di responsabilità può essere proposta quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno: e, a fronte di un provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo il grado del procedimento in questione si è certamente esaurito, dal momento che, non essendo stato accolto il ricorso monitorio non vi può essere alcuna opposizione da parte del debitore (né, come detto, sono previsti altri rimedi) ed il procedimento si chiude con tale provvedimento sicché, ove questo si assuma errato, il ricorrente che ritenga sussistente una colpa grave del Magistrato può azionare la relativa responsabilità solo con riguardo a tale provvedimento. Men che meno, poi, potrebbe sostenersi che detta azione non sia ammissibile perché lo stesso ricorrente può sempre riproporre la domanda: ed invero ove vengano dedotti gravi errori in un provvedimento di tal fatta la soluzione che l'ordinamento predispone non può certo essere rappresentata da una sorta di forum shopping da attuare per un numero indeterminato di volte e, per giunta, ogni volta con ulteriori versamenti di spese processuali (contributo unificato, compensi professionali, etc.). Ove, insomma, l'ordinamento predisponga in favore del creditore una procedura celere di soddisfazione del proprio credito, quest'ultimo ha diritto ad ottenere, con quella procedura, una pronuncia che sia esente da profili di grave responsabilità del magistrato, sicché, si ritiene, l'azione intentata dalla risulta Pt_1
ammissibile.
Nel merito la domanda in esame risulta però infondata. Vale la pena rammentare che gli elementi identificativi di una domanda giudiziale sono rappresentati dalla causa petendi e dal petitum, i quali debbono chiaramente risultare dall'atto introduttivo, anche ove si tratti di un ricorso monitorio, unitamente alle fonti probatorie dalle quali deve risultare la fondatezza della domanda stessa;
correttamente, poi, il Tribunale aveva anche richiamato, nello specifico, il disposto di cui all'art.638 cpc – dettato proprio in tema di procedimento monitorio – laddove è prevista, oltre all'indicazione di tutti i requisiti di cui all'art.125 cpc, “l'indicazione delle prove che si producono”. Ciò individua con esattezza gli oneri difensivi dell'avvocato, costituiti in primo luogo dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato e, in secondo luogo, dall'onere di indicazione delle prove offerte a dimostrazione dei fatti allegati.
Ebbene dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla si rileva come, a fronte Pt_1 del diritto di credito dalla stessa vantato per aver difeso il cliente sia nell'ambito di Persona_1
una causa civile che in sede di presentazione di una denuncia-querela, ella abbia allegato, in punto di prova scritta circa l'ammontare dei propri compensi, di essere in possesso del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 8/11/18, evidenziando come da tale parere si evincesse che il suo credito di euro 4.835,18 era quindi certo, liquido ed esigibile. Il ricorso non conteneva invece alcuna allegazione relativamente all'avvenuta produzione di eventuale altra documentazione da cui evincere l'ammontare dei compensi richiesti;
ancora, nemmeno dall'indice dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo era possibile, per il Giudice del monitorio, ipotizzare l'esistenza di un qualche accordo scritto delle parti in ordine alla quantificazione dei compensi, posto che tale indice recava – “coerentemente con le allegazioni proposte” come correttamente osservato dal Tribunale - tale elenco: “All.1 – Relazione, atti e documenti, depositati innanzi al Consiglio Ordine Avvocati di Roma in data 13.09.2018; All.2 – Racc.ar. del 05.10.2015;
All.3 – Racc.ar. del 05.06.2018; All.4 – Parere di Congruità rilasciato in data 08.11.2018; All.5 –
Spese sostenute per ottenere il parere di congruità; All.6 – Nota Spese”; dunque nemmeno in tale sede v'era un qualche riferimento all'esistenza di notule recanti i compensi richiesti e sottoscritte per accettazione dal cliente.
A fronte di un ricorso, con relativo indice documenti, così predisposto il Giudice del monitorio era quindi tenuto a verificare se effettivamente vi fosse agli atti il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine; né, tale essendo l'unico documento che l'art.636 cpc prevede debba essere depositato al fine di ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, era necessaria anche la consultazione di tutti gli “atti e documenti” depositati innanzi al Consiglio dell'Ordine ai fini dell'ottenimento di tale parere che, una volta emesso, è, appunto, di per sé sufficiente ai fini di cui all'art.636 cpc. Certamente è pur vero che il aveva comunque rigettato il ricorso monitorio Pt_2
pur in presenza di tale parere ma ciò aveva fatto in ragione di un orientamento giurisprudenziale adottato dalla sezione del Tribunale civile di Roma cui apparteneva secondo cui tale parere non sarebbe più sufficiente ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo “tenuto conto dell'ampia discrezionalità dei parametri previsti dal D.M. 55/2014”: ad ogni modo tale motivazione, più o meno discutibile che sia, non costituisce oggetto del presente giudizio, avendo la dedotto la Pt_1
responsabilità del magistrato esclusivamente in relazione alla mancata considerazione delle notule relative ai suoi compensi asseritamente (la certa riconducibilità al della firma apposta in calce Per_1
alle stesse è contestata dalla ) sottoscritte dal cliente. Controparte_1
Si osserva anche che parte appellante ha contestato le affermazioni del Tribunale laddove questo aveva evidenziato che “la richiesta del parere di congruità dei compensi costituiva ulteriore indice per ritenere che alcun accordo sui compensi era intervenuto, attesa la non utilità di tale procedura nell'ipotesi di accordo sui compensi;
in sostanza, solo nell'ipotesi in cui non si fosse formato un accordo sui compensi il credito del professionista unilateralmente determinato necessitava – al fine di ottenere il requisito della liquidità – del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art.636 cpc”: la in merito ha sostenuto che l'affermazione secondo cui non è utile osservare la Pt_1 prescrizione normativa di cui all'art.636 cpc sarebbe sconcertante tenuto conto che tale disposizione impone all'avvocato di corredare la propria istanza ingiuntiva del parere di congruità rilasciato dalla competente associazione professionale. Ebbene tale censura non tiene conto della funzione dell'art.636 cpc che consiste nel predisporre in favore del professionista che non disponga di una vera e propria prova del proprio credito, valida secondo i principi generali – quale, certamente, in primo luogo una pattuizione scritta in merito, che spesso il professionista non possiede - uno strumento agile che gli consenta quantomeno di ottenere, semplicemente richiedendo un parere alla propria associazione professionale, un decreto idoneo a divenire eventualmente (in caso di mancata opposizione da parte del debitore) titolo esecutivo: fermo restando però che laddove invece il professionista disponga di una prova piena dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato, quale una pattuizione sottoscritta anche dal cliente, non v'è nessuna ragione per richiedere al Consiglio dell'Ordine un parere di congruità, in tal senso, quindi, certamente “inutile”.
Di qui verosimilmente anche l'espressione, utilizzata nel decreto di rigetto in questione, secondo cui
“in base ai documenti prodotti il credito non risulti liquido in quanto non sussiste preventivo contratto tra professionista avvocato e cliente, non sussiste riconoscimento espresso del debito del cliente nella misura pretesa in ricorso”: tale premessa utilizzata dal (per quanto, per certi aspetti, eccentrica Pt_2
rispetto alla motivazione del rigetto, imperniata sugli eccessivi margini di discrezionalità insiti nel parametri previsti dal d.m. n.55/14) appare considerazione conseguente proprio alla presenza agli atti del parere di congruità quale unico elemento oggetto di allegazione da parte dell'avvocato, presenza che non ha ragione di essere quando il professionista disponga di una pattuizione scritta sull'entità dei propri compensi (situazione, questa, in cui non ha alcun bisogno di chiedere tale parere al proprio
Ordine e tantomeno di sostenerne le relative spese).
Certo è che tale premessa conteneva un'indicazione fuorviante (involontariamente, deve ritenersi, in assenza di ogni elemento in contrario) laddove, avendo il espresso la sua valutazione in merito Pt_2
alla mancanza di prova circa la liquidità del credito con riferimento ai “documenti prodotti”, egli stesso aveva ingenerato l'idea che probabilmente tutti i documenti prodotti (che fossero stati, o meno, richiamati a fondamento delle allegazioni di cui al ricorso) fossero stati da lui esaminati, mentre invece egli non risulta aver visionato le due notule asseritamente sottoscritte dal tuttavia tale Per_1 incongruenza non può integrare il requisito della gravità della colpa richiesto dall'art.2, comma 1, della legge n.117/88 giacché, come rilevato dal Tribunale, egli era comunque tenuto ad esaminare i documenti oggetto delle allegazioni contenute nel ricorso (come integrate anche dall'indice dei documenti depositati), ricorso privo, così come l'indice dei documenti, di ogni riferimento all'esistenza di notule sottoscritte dal cliente.
Il magistrato, insomma, a fronte delle allegazioni della riferite unicamente al parere di Pt_1 congruità in questione, letto l'indice dei documenti allegati al ricorso che indicava l'avvenuto deposito di tale parere e che non faceva alcun riferimento alla presenza di una pattuizione scritta sui compensi, era tenuto a verificare l'esistenza ed il contenuto di tale parere e a provvedere unicamente sulla base di esso (altra questione essendo, si ribadisce, l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Roma in merito in base al quale detto parere non era stato ritenuto attendibile), sicché non v'era ragione per cui il , una volta verificato il parere di congruità, dovesse comunque Pt_2
“esplorare” anche tutta la restante documentazione allegata al ricorso alla ricerca di possibili circostanze, mai allegate dall'avvocato, idonee a consentire eventualmente in altro modo l'accoglimento del ricorso: una tale pretesa si pone in stridente contrasto con ineludibili principi di razionalità ed efficienza dell'attività giurisdizionale, principi che richiedono al magistrato di esaminare certamente con attenzione ed analiticità la documentazione prodotta in atti ma pur sempre quella che risulti offerta a dimostrazione delle specifiche allegazioni della parte, la quale non può pertanto dolersi del mancato esame di documenti che non solo lei stessa non ha mai indicato quali elementi probatori di alcuna sua allegazione, ma che non ha mai nemmeno semplicemente menzionato nei propri scritti difensivi.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese si ritiene però – tenuto conto delle su evidenziate indicazioni, in parte equivoche, contenute nel decreto di rigetto oggetto di contestazione - di doverne disporre la compensazione integrale, sia per il I che per il II grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti tutte le spese processuali, sia del I che del II grado di giudizio;
- Da atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.223/2023
Tra
AVV. rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Roma, Via Marc'Antonio Cesti n.25 e che ha dichiarato di voler ricevere le rituali comunicazioni e notificazioni presso il proprio numero di fax 06/83763044 o al proprio indirizzo PEC Email_1
Appellante
e
rappresentata e difesa all'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata come per legge presso i relativi uffici siti in Perugia,
Via degli Offici n.14 Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.290/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza impugnata:
-rigettata ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiarare previo accertamento che il
Tribunale Civile di Roma, nella persona del dott. ha adottato, in data 17 gennaio Parte_2
2019, il decreto di rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente con negligenza inescusabile laddove, costui, ha ritenuto insussistenti le due notule prodotte in atti debitamente sottoscritte dalla ricorrente e, per accettazione, dal proprio ex cliente a riprova della preventiva pattuizione dei compensi professionali con riguardo alla sussistenza del credito certo, liquido ed esigibile;
ed in ogni caso censurare la condotta del giudice laddove ha escluso il <<riconoscimento Parte_2
espresso del debito del cliente nella misura pretesa in ricorso>> alla luce, invece, delle sottoscrizioni di entrambe le notule in atti da parte dell' ex cliente dell' odierna ricorrente;
E, conseguentemente, condannare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 comma 3 L. 117/88 così come modificato dalla novella di cui alla L. 18/2015, la in persona Controparte_1
del suo Presidente pro tempore al pagamento della somma di € 5.000,00 o a quella somma maggiore
o minore ritenuta più giusta ed equa in favore di essa ricorrente a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subiti da essa ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio come da notule prodotte unitamente alla memoria di replica a firma della scrivente appellante.”
Per la Controparte_1
“Voglia l'Ill. ma Corte adita, in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
in subordine respingere l'appello principale per infondatezza. In ogni caso con vittoria di spese.”.
All'udienza del 6/11/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.290/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità del magistrato , in servizio presso il Tribunale di CP_2
Roma, per aver ingiustamente rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo dalla stessa proposto per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi alle attività difensive svolte in favore di tale
L'odierna appellante deduceva di aver evidenziato con il proprio atto di citazione Persona_1
che tra i documenti da lei depositati in sede monitoria vi erano due notule da lei predisposte con l'indicazione dei compensi richiesti al proprio assistito e che in calce a tali notule v'era, oltre alla sua sottoscrizione, anche quella del proprio cliente, ciò che concretava una chiara pattuizione circa l'ammontare dei suoi compensi professionali;
lamentava quindi che, a fronte di ciò, il aveva Pt_2
invece rigettato il ricorso monitorio affermando che non vi era alcuna prova circa un accordo delle parti in merito a tali compensi. Per tali motivi – continuava la – ella aveva subito danni sia Pt_1
patrimoniali che non patrimoniali dei quali chiedeva quindi il risarcimento ai sensi della normativa di cui alla legge n.117/88. Dava poi atto che innanzi al Tribunale si era costituita anche la
[...] eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda non essendo Controparte_1
il decreto di rigetto in questione un provvedimento idoneo al giudicato laddove solo in relazione a tali ultimi provvedimenti avrebbe potuto essere esperita l'azione di responsabilità ex adverso proposta e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda non essendo a suo dire ravvisabile, nel comportamento del , alcuna negligenza. Aggiungeva che si era costituito in I grado anche Pt_2 quest'ultimo sostenendo che il ricorso monitorio era stato fondato sul parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in ordine alla parcella dell'avvocato sicché l'esame documentale si era correttamente imperniato su tale documentazione.
L'odierna appellante evidenziava quindi che il Tribunale di Perugia si era così pronunciato: “
1) Rigetta la domanda attorea.
2) condanna a corrispondere, alla a titolo Parte_1 Controparte_1
di rimborso delle spese di lite del presente Giudizio, la somma di euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a corrispondere, a , a titolo di rimborso delle spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente Giudizio, la somma di euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
somma da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Maria Masullo, dichiaratosi antistatario.”
Ciò posto con il primo motivo di appello la censurava la sentenza impugnata per avere la Pt_1
stessa violato gli artt.125 e 163 n.5 cpc laddove gli stessi prevedono quale debba essere il contenuto della domanda: lamentava infatti che il Tribunale, pur a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo contenente tutte le prescrizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art.636 cpc in materia di documentazione da allegare in sede di domanda monitoria relativa a compensi professionali (vale a dire la parcella delle prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale), aveva ingiustificatamente ritenuto che ella non avesse fornito al Tribunale di Roma tutte le indicazioni necessarie al fine di ottenere il decreto ingiuntivo richiesto, facendo peraltro a tal fine riferimento all'art.163 cpc dettato in materia di giudizio ordinario e non in relazione al procedimento monitorio.
L'appellante lamentava poi, con il secondo motivo di appello, la violazione da parte del Tribunale degli artt.112 e 115 cpc avendo lo stesso addossato a lei la responsabilità dell'omessa lettura delle notule da parte del magistrato quando ciò era invece dipeso unicamente dalla negligenza di quest'ultimo. Con il terzo motivo, poi, la deduceva l'avvenuta violazione, da parte del Pt_1
Tribunale, dei principi del giusto processo di cui all'art.111 della Costituzione e all'art.6 della CEDU essendo venuto meno agli obblighi motivazionali cui era tenuto in relazione al contenuto di tutta la documentazione allegata al ricorso monitorio, il cui esame da parte del era stato, di fatto, Pt_2
omesso. Censurava infine la sentenza impugnata anche in relazione alle statuizioni in punto di spese processuali sostenendo che queste dovevano cedere a carico della parte che aveva dato causa a tali esborsi, parte da individuare nella che aveva infondatamente CP_1 Controparte_1
cercato di giustificare la negligenza inescusabile del . Per tali motivi concludeva come sopra. Pt_2
Si costituiva anche in questa sede la riproponendo preliminarmente la su Controparte_1
illustrata eccezione di inammissibilità della domanda e deducendo, quanto al merito, la piena correttezza della sentenza resa dal Tribunale di Perugia, che aveva giustamente rilevato come il mancato accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo in esame fosse dipeso dalle insufficienti allegazioni poste dalla in tale ricorso, che in nessuna parte faceva alcun riferimento alle notule Pt_1
asseritamente sottoscritte dal suo cliente;
sul punto la Presidenza osservava peraltro che in calce alle notule non v'era alcuna indicazione circa l'identificazione del firmatario o la sua qualità. L'appellata contestava poi le voci di danno allegate dalla e concludeva come sopra. Pt_1
In questa sede non si costituiva, pur se ritualmente citato, il . Pt_2
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di parte appellata di inammissibilità della domanda, eccezione già rigettata dal Tribunale e riproposta, con appello incidentale, in questa sede: la ha argomentato la ritenuta inammissibilità Controparte_1 della domanda sulla base dell'art.4, comma 2, della legge n.117/88 laddove è previsto che tale domanda può essere proposta “soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari e comunque quando non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento ovvero, se tali rimedi non siano previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”. Orbene si osserva che a fronte di un provvedimento di rigetto di ricorso per decreto ingiuntivo non sono esperibili mezzi di impugnazione o altri rimedi in quanto non previsti, né potrebbe ritenersi che il “rimedio” sia rappresentato dalla possibilità di riproporre la stessa domanda in via ordinaria poiché una tale possibilità non si configura quale rimedio rispetto ad un provvedimento errato, concretando piuttosto un altro, distinto, strumento processuale autonomo;
affermare ciò vanificherebbe, in sostanza, la ratio legis che ha voluto introdurre, in favore del creditore ed in presenza di determinati presupposti, uno strumento sommario, celere, di tutela del credito quale il ricorso monitorio. Non potrebbe insomma affermarsi che, a fronte di un provvedimento di rigetto del ricorso monitorio errato a causa di colpa grave del Giudice, il “rimedio” sarebbe rappresentato dal dover rinunziare a tale istituto processuale (per accedere ad un diverso strumento, a cognizione piena e con tempi di trattazione e decisione ben più lunghi).
Del resto l'ultima parte della citata disposizione prevede che ove non siano previsti rimedi avverso il provvedimento che si assume errato, l'azione di responsabilità può essere proposta quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno: e, a fronte di un provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo il grado del procedimento in questione si è certamente esaurito, dal momento che, non essendo stato accolto il ricorso monitorio non vi può essere alcuna opposizione da parte del debitore (né, come detto, sono previsti altri rimedi) ed il procedimento si chiude con tale provvedimento sicché, ove questo si assuma errato, il ricorrente che ritenga sussistente una colpa grave del Magistrato può azionare la relativa responsabilità solo con riguardo a tale provvedimento. Men che meno, poi, potrebbe sostenersi che detta azione non sia ammissibile perché lo stesso ricorrente può sempre riproporre la domanda: ed invero ove vengano dedotti gravi errori in un provvedimento di tal fatta la soluzione che l'ordinamento predispone non può certo essere rappresentata da una sorta di forum shopping da attuare per un numero indeterminato di volte e, per giunta, ogni volta con ulteriori versamenti di spese processuali (contributo unificato, compensi professionali, etc.). Ove, insomma, l'ordinamento predisponga in favore del creditore una procedura celere di soddisfazione del proprio credito, quest'ultimo ha diritto ad ottenere, con quella procedura, una pronuncia che sia esente da profili di grave responsabilità del magistrato, sicché, si ritiene, l'azione intentata dalla risulta Pt_1
ammissibile.
Nel merito la domanda in esame risulta però infondata. Vale la pena rammentare che gli elementi identificativi di una domanda giudiziale sono rappresentati dalla causa petendi e dal petitum, i quali debbono chiaramente risultare dall'atto introduttivo, anche ove si tratti di un ricorso monitorio, unitamente alle fonti probatorie dalle quali deve risultare la fondatezza della domanda stessa;
correttamente, poi, il Tribunale aveva anche richiamato, nello specifico, il disposto di cui all'art.638 cpc – dettato proprio in tema di procedimento monitorio – laddove è prevista, oltre all'indicazione di tutti i requisiti di cui all'art.125 cpc, “l'indicazione delle prove che si producono”. Ciò individua con esattezza gli oneri difensivi dell'avvocato, costituiti in primo luogo dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato e, in secondo luogo, dall'onere di indicazione delle prove offerte a dimostrazione dei fatti allegati.
Ebbene dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla si rileva come, a fronte Pt_1 del diritto di credito dalla stessa vantato per aver difeso il cliente sia nell'ambito di Persona_1
una causa civile che in sede di presentazione di una denuncia-querela, ella abbia allegato, in punto di prova scritta circa l'ammontare dei propri compensi, di essere in possesso del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 8/11/18, evidenziando come da tale parere si evincesse che il suo credito di euro 4.835,18 era quindi certo, liquido ed esigibile. Il ricorso non conteneva invece alcuna allegazione relativamente all'avvenuta produzione di eventuale altra documentazione da cui evincere l'ammontare dei compensi richiesti;
ancora, nemmeno dall'indice dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo era possibile, per il Giudice del monitorio, ipotizzare l'esistenza di un qualche accordo scritto delle parti in ordine alla quantificazione dei compensi, posto che tale indice recava – “coerentemente con le allegazioni proposte” come correttamente osservato dal Tribunale - tale elenco: “All.1 – Relazione, atti e documenti, depositati innanzi al Consiglio Ordine Avvocati di Roma in data 13.09.2018; All.2 – Racc.ar. del 05.10.2015;
All.3 – Racc.ar. del 05.06.2018; All.4 – Parere di Congruità rilasciato in data 08.11.2018; All.5 –
Spese sostenute per ottenere il parere di congruità; All.6 – Nota Spese”; dunque nemmeno in tale sede v'era un qualche riferimento all'esistenza di notule recanti i compensi richiesti e sottoscritte per accettazione dal cliente.
A fronte di un ricorso, con relativo indice documenti, così predisposto il Giudice del monitorio era quindi tenuto a verificare se effettivamente vi fosse agli atti il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine; né, tale essendo l'unico documento che l'art.636 cpc prevede debba essere depositato al fine di ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, era necessaria anche la consultazione di tutti gli “atti e documenti” depositati innanzi al Consiglio dell'Ordine ai fini dell'ottenimento di tale parere che, una volta emesso, è, appunto, di per sé sufficiente ai fini di cui all'art.636 cpc. Certamente è pur vero che il aveva comunque rigettato il ricorso monitorio Pt_2
pur in presenza di tale parere ma ciò aveva fatto in ragione di un orientamento giurisprudenziale adottato dalla sezione del Tribunale civile di Roma cui apparteneva secondo cui tale parere non sarebbe più sufficiente ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo “tenuto conto dell'ampia discrezionalità dei parametri previsti dal D.M. 55/2014”: ad ogni modo tale motivazione, più o meno discutibile che sia, non costituisce oggetto del presente giudizio, avendo la dedotto la Pt_1
responsabilità del magistrato esclusivamente in relazione alla mancata considerazione delle notule relative ai suoi compensi asseritamente (la certa riconducibilità al della firma apposta in calce Per_1
alle stesse è contestata dalla ) sottoscritte dal cliente. Controparte_1
Si osserva anche che parte appellante ha contestato le affermazioni del Tribunale laddove questo aveva evidenziato che “la richiesta del parere di congruità dei compensi costituiva ulteriore indice per ritenere che alcun accordo sui compensi era intervenuto, attesa la non utilità di tale procedura nell'ipotesi di accordo sui compensi;
in sostanza, solo nell'ipotesi in cui non si fosse formato un accordo sui compensi il credito del professionista unilateralmente determinato necessitava – al fine di ottenere il requisito della liquidità – del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art.636 cpc”: la in merito ha sostenuto che l'affermazione secondo cui non è utile osservare la Pt_1 prescrizione normativa di cui all'art.636 cpc sarebbe sconcertante tenuto conto che tale disposizione impone all'avvocato di corredare la propria istanza ingiuntiva del parere di congruità rilasciato dalla competente associazione professionale. Ebbene tale censura non tiene conto della funzione dell'art.636 cpc che consiste nel predisporre in favore del professionista che non disponga di una vera e propria prova del proprio credito, valida secondo i principi generali – quale, certamente, in primo luogo una pattuizione scritta in merito, che spesso il professionista non possiede - uno strumento agile che gli consenta quantomeno di ottenere, semplicemente richiedendo un parere alla propria associazione professionale, un decreto idoneo a divenire eventualmente (in caso di mancata opposizione da parte del debitore) titolo esecutivo: fermo restando però che laddove invece il professionista disponga di una prova piena dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato, quale una pattuizione sottoscritta anche dal cliente, non v'è nessuna ragione per richiedere al Consiglio dell'Ordine un parere di congruità, in tal senso, quindi, certamente “inutile”.
Di qui verosimilmente anche l'espressione, utilizzata nel decreto di rigetto in questione, secondo cui
“in base ai documenti prodotti il credito non risulti liquido in quanto non sussiste preventivo contratto tra professionista avvocato e cliente, non sussiste riconoscimento espresso del debito del cliente nella misura pretesa in ricorso”: tale premessa utilizzata dal (per quanto, per certi aspetti, eccentrica Pt_2
rispetto alla motivazione del rigetto, imperniata sugli eccessivi margini di discrezionalità insiti nel parametri previsti dal d.m. n.55/14) appare considerazione conseguente proprio alla presenza agli atti del parere di congruità quale unico elemento oggetto di allegazione da parte dell'avvocato, presenza che non ha ragione di essere quando il professionista disponga di una pattuizione scritta sull'entità dei propri compensi (situazione, questa, in cui non ha alcun bisogno di chiedere tale parere al proprio
Ordine e tantomeno di sostenerne le relative spese).
Certo è che tale premessa conteneva un'indicazione fuorviante (involontariamente, deve ritenersi, in assenza di ogni elemento in contrario) laddove, avendo il espresso la sua valutazione in merito Pt_2
alla mancanza di prova circa la liquidità del credito con riferimento ai “documenti prodotti”, egli stesso aveva ingenerato l'idea che probabilmente tutti i documenti prodotti (che fossero stati, o meno, richiamati a fondamento delle allegazioni di cui al ricorso) fossero stati da lui esaminati, mentre invece egli non risulta aver visionato le due notule asseritamente sottoscritte dal tuttavia tale Per_1 incongruenza non può integrare il requisito della gravità della colpa richiesto dall'art.2, comma 1, della legge n.117/88 giacché, come rilevato dal Tribunale, egli era comunque tenuto ad esaminare i documenti oggetto delle allegazioni contenute nel ricorso (come integrate anche dall'indice dei documenti depositati), ricorso privo, così come l'indice dei documenti, di ogni riferimento all'esistenza di notule sottoscritte dal cliente.
Il magistrato, insomma, a fronte delle allegazioni della riferite unicamente al parere di Pt_1 congruità in questione, letto l'indice dei documenti allegati al ricorso che indicava l'avvenuto deposito di tale parere e che non faceva alcun riferimento alla presenza di una pattuizione scritta sui compensi, era tenuto a verificare l'esistenza ed il contenuto di tale parere e a provvedere unicamente sulla base di esso (altra questione essendo, si ribadisce, l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Roma in merito in base al quale detto parere non era stato ritenuto attendibile), sicché non v'era ragione per cui il , una volta verificato il parere di congruità, dovesse comunque Pt_2
“esplorare” anche tutta la restante documentazione allegata al ricorso alla ricerca di possibili circostanze, mai allegate dall'avvocato, idonee a consentire eventualmente in altro modo l'accoglimento del ricorso: una tale pretesa si pone in stridente contrasto con ineludibili principi di razionalità ed efficienza dell'attività giurisdizionale, principi che richiedono al magistrato di esaminare certamente con attenzione ed analiticità la documentazione prodotta in atti ma pur sempre quella che risulti offerta a dimostrazione delle specifiche allegazioni della parte, la quale non può pertanto dolersi del mancato esame di documenti che non solo lei stessa non ha mai indicato quali elementi probatori di alcuna sua allegazione, ma che non ha mai nemmeno semplicemente menzionato nei propri scritti difensivi.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese si ritiene però – tenuto conto delle su evidenziate indicazioni, in parte equivoche, contenute nel decreto di rigetto oggetto di contestazione - di doverne disporre la compensazione integrale, sia per il I che per il II grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti tutte le spese processuali, sia del I che del II grado di giudizio;
- Da atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. S. Salcerini)