Decreto presidenziale 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00145/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2022, proposto da Centro Ecologico Recuperi S.r.l. – C.E.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Verona, non costituita in giudizio ;
nei confronti
Regione del Veneto, A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona, Acque Veronesi S.C. a R.L., Comune di Belfiore, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
in parte qua
della determinazione della Provincia di Verona – Settore servizi in campo ambientale – Servizio Gestione Ambientale U.O. Rifiuti speciali n. 1502 del 1.6.2022 avente ad oggetto “ Autorizzazione all’esercizio con validità fino al 5 maggio 2026, dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recupero s.r.l. ”;
nonché, per quanto occorrer possa, anche della Determinazione della Provincia di Verona – Settore Servizi in Campo Ambientale – Servizio Gestione Ambientale n. 1578 del 10.06.2022, avente ad oggetto “ Rettifica, per mero errore materiale, della Tabella Codici EER e Attività della determinazione n. 1502/22 del 1 giugno 2022 di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5/7 nel Comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l .”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato la determina provinciale n. 1502 di data 1 giugno 2022 che, nel rinnovare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito nel comune di Belfiore (VR) con validità fino al 5 maggio 2026, ha eliminato la possibilità di proseguire le operazioni R12 (consistenti nello “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”), sui rifiuti con codice EER 19.xx.xx, in precedenza autorizzate;
- che con ordinanza n. 678 di data 18 luglio 2022 è stata accolta l’istanza cautelare e fissata l’udienza di discussione nel merito del gravame;
- che le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio;
- che in data 3 gennaio 2023 Centro Ecologico Recuperi S.r.l. ha notificato alle amministrazioni intimate e depositato in giudizio la dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiarendo che dopo il provvedimento cautelare la Provincia di Verona ha rilasciato un nuovo titolo autorizzativo che supera i profili di criticità sollevati nel gravame; la società ha dichiarato altresì di rinunciare alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2023.
Rilevato che a termini dell’articolo 84 del codice di rito “1 . La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue . (…)”.
Rilevato che la rinuncia presentata dalla ricorrente è rituale, al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio a termini dell’articolo 35, comma 2, lett. c) del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO