Ordinanza cautelare 13 aprile 2015
Ordinanza cautelare 27 aprile 2015
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 01216/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2015, proposto da
AN TE OT RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Noli Calvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico il suo studio in Milano, via Emilio Visconti Venosta, 4;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Arte Costruzioni S.p.A. in Fallimento, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano PG. 38449/2015 a data 20 gennaio 2015; di ogni atto conseguente, preordinato e comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento del titolo abilitativo del 5 settembre 2012 nonché del verbale di sopralluogo del 25 novembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Arte Costruzioni SR (poi divenuta Spa ed infine dichiarata fallita) presentava al Comune di Milano una prima denuncia di inizio attività (DIA) in data 2.12.2005 ed una successiva DIA in variante minore per la nuova costruzione di un edificio residenziale in via Balilla n. 26.
Erano in seguito alienate le unità immobiliari realizzate all’interno dell’edificio, con conseguente formazione di un condominio denominato “Terrazze di Balilla” (di seguito anche solo “Condominio”).
L’Amministrazione comunale avviava però, anche a fronte di esposti da parte dei confinanti, una serie di verifiche per l’accertamento di eventuali irregolarità edilizie.
Al termine del procedimento così avviato era adottata dal Comune, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, un’ordinanza di demolizione in data 20.1.2015 ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia o “TUE”).
L’ordinanza era indirizzata alla società che aveva presentato la DIA e ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nella costruzione dell’edificio (quali ad esempio il progettista e il direttore dei lavori) ma non al Condominio e ai singoli condomini.
Questi ultimi venivano a conoscenza dell’ordinanza dopo lungo tempo ed indirettamente.
L’esponente, proprietario di appartamenti nel Condominio acquistato dalla società Arte Costruzioni, proponeva ricorso contro l’ordinanza comunale succitata, con domanda di sospensiva.
All’esito dell’udienza cautelare collegiale del 23.4.2015 l’istanza cautelare era accolta con ordinanza della scrivente Sezione, nella quale era evidenziato l’onere per i singoli condomini e per il Condominio di attivarsi in contraddittorio con il Comune di Milano per l’esatta individuazione degli interventi da eseguirsi per la rimozione delle difformità e dei vizi riscontrati.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla successiva udienza pubblica del 26.5.2016 la trattazione della causa era rinviata, per consentire alle parti la definizione bonaria della lite.
La causa era poi oggetto di ulteriori rinvii – oltre che di una cancellazione dal ruolo – finché all’udienza straordinaria di smaltimento del 19.5.2023 era discussa e trattenuta in decisione.
2.1 In via preliminare deve escludersi un ulteriore rinvio della trattazione della causa.
Quest’ultima è pendente ormai da oltre otto anni ed è stata oggetto di diversi rinvii, oltre che di una cancellazione dal ruolo.
Un altro differimento si porrebbe in evidente contrasto con il principio costituzionale (art. 111 della Costituzione) di ragionevole durata del processo, principio fatto proprio anche dal codice del processo amministrativo (cfr. l’art. 2 del medesimo).
Peraltro – e sul punto ci si soffermerà in seguito – la definizione del presente ricorso non esime le parti dalla prosecuzione dei contatti per la complessiva definizione bonaria delle questioni pendenti.
2.2 Il presente gravame deve reputarsi ammissibile, ancorché l’ordinanza ivi gravata non sia stata notificata all’esponente (cfr. il doc. 1 del ricorrente).
Quest’ultimo, quale attuale proprietario dei suoi appartamenti oltre che condomino, subisce in via diretta ed immediata gli effetti lesivi del provvedimento gravato, che impone la demolizione di opere di sua proprietà individuale e comune, sicché l’omessa notificazione del provvedimento stesso attiene semmai alla decorrenza del termine per impugnare ma non esclude la legittimazione e l’interesse ad agire in capo all’esponente.
2.3 Il ricorso deve reputarsi fondato, per le ragioni che seguono.
In particolare appare assorbente la censura di difetto di istruttoria e di motivazione in cui è incorso il Comune di Milano.
Dopo l’avvio del procedimento nel 2012 per l’eventuale annullamento ex art. 21- nonies della legge n. 241/1990, di titolo formatosi sulla DIA del 2005, l’Amministrazione ha interloquito esclusivamente con l’originario proprietario e con gli altri soggetti di cui all’art. 29 del TUE, senza in alcun modo coinvolgere formalmente nel procedimento i proprietari delle singole unità immobiliari nel frattempo alienate né il Condominio di via Balilla.
Soltanto con nota del 22.1.2015 (cfr. il doc. 2 del resistente), successiva all’ordinanza impugnata del 20.1.2015, il Comune chiedeva all’amministratore del Condominio i riferimenti dei proprietari delle singole unità immobiliari per le eventuali visite tecniche all’interno delle abitazioni.
Anche nel corso del sopralluogo tecnico del 25.11.2014 – richiamato nel provvedimento ivi gravato – accanto ai tecnici del Comune erano presenti due collaboratori dello Studio tecnico delegato dal curatore fallimentare e non altre persone (cfr. il doc. 6 del resistente).
Le verifiche sono state poi condotte sulle parti comuni ma non nelle unità già abitate, come risulta chiaramente dal verbale di sopralluogo (si veda ancora il doc. 6 del resistente).
A fronte delle verifiche non complete, non appare neppure chiara la qualificazione giuridica degli abusi contestati; infatti l’ordinanza impugnata richiama nel proprio oggetto l’art. 31 comma 2 del TUE, mentre in altri atti del Comune il riferimento è ad altri articoli del TUE, la cui inosservanza determina conseguenze sanzionatorie diverse da quelle di cui al citato art. 31 (cfr. il rapporto comunale del 20.1.2015 pratica n. 128/09, doc. 3 del resistente, dove è richiamato l’articolo 33 del TUE).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento gravato.
Il Collegio ritiene peraltro di dettare modalità esecutive della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) del c.p.a. (cfr. per la portata applicativa di tale previsione, Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 4800/2023, in particolare punto 11 e seguenti della narrativa in DIRITTO).
2.4 In esecuzione dell’attuale decisione il Comune, in contraddittorio con il Condominio ed i singoli condomini interessati, dovrà proseguire nell’individuazione dei vizi e delle difformità delle parti comuni o delle singole unità immobiliari, ai fini della loro eventuale rimozione o dell’eventuale loro “fiscalizzazione” ai sensi di legge, come del resto già disposto nei riguardi dell’esponente per il proprio immobile con provvedimento del 14.3.2022 (cfr. il doc. 6 del ricorrente).
3. Il particolare andamento della presente controversia induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Zucchini |
IL SEGRETARIO