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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 18042/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ex art. 2043 c.c. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fenoglio e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Fenoglio
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1 Tribunale di Torino, per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito per Controparte_1 le lesioni riportate in seguito all'aggressione subita in Collegno, piazza della Repubblica, in data 13/01/2018 alle ore 00:45, mentre faceva ritorno presso la sua abitazione, dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici. In particolare, l'attore ha allegato: che il convenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, dopo averlo minacciato di morte, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra, dove poi aveva continuato a colpirlo con pugni e calci sia in faccia sia nella zona addominale;
di essere quindi stato trasportato presso l'ospedale di Rivoli da cui veniva dimesso il 15.1.2018 con diagnosi di “politrauma contusivo con frattura composta del processo traverso di L1, infrazione delle ossa proprie del naso e sospetta infrazione all'apice del condilo mandibolare destro”; di essersi in seguito dovuto sottoporre a visite e trattamenti e di essere stato dichiarato guarito con postumi solo il 5.9.2018; di aver sviluppato, a seguito dell'aggressione, un disturbo d'ansia che ha reso necessario un percorso di sostegno psicologico, nel corso del quale gli è stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress;
di aver proposto querela avverso il convenuto, nei cui confronti si è aperto il procedimento penale RGNR 5332/2018, nel quale il gli CP_1 aveva corrisposto la somma di € 1000 quale offerta risarcitoria, trattenuta a titolo di acconto. In forza di tali complessivi argomenti, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali quantificati in complessivi € 87.223,41, al netto della somma di € 1000 già ricevuta.
Il convenuto non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia pagina 1 di 5 Con ordinanza 5.6.2024 è stata ammessa la prova orale e disposta ctu medico-legale sull'attore. All'udienza 25.9.2024, preso atto della mancata partecipazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, la difesa attorea ha chiesto applicarsi l'art. 232 c.p.c. Il 17.2.2025 è stato depositato l'elaborato peritale. Con ordinanza a verbale 11.3.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.9.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda dell'attore è fondata, nei termini e limiti che seguono.
La ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, secondo cui egli sarebbe stato aggredito con pugni e calci dal convenuto, è risultata dimostrata in giudizio.
In primo luogo, sono in atti le dichiarazioni rese a s.i.t. dal convenuto nell'ambito del procedimento penale RGNR 5332/2018 (doc. 17). Dichiarazioni che costituiscono prova atipica liberamente valutabile dal giudice poiché sottoposte al contraddittorio delle parti nel presente procedimento (tra le tante, Cass. n. 2947/2023). Nell'occasione il si è riconosciuto responsabile della violenza CP_1 fisica agita sull'attore il 13.1.2018 affermando di averlo ripetutamente colpito poiché lo stesso non cessava di importunare il suo gruppo di amici, intento a giocare a calcio (cfr. verbale s.i.t. 17.2.2018 sub doc. 17: “Mentre giocavamo abbiamo visto e sentito due persone che stavano sopraggiungendo verso di noi. Entrambi inveivano verso di noi dicendoci “pisciaturi, coglioni, se eravate da soli vi picchiavamo”. … Inizialmente non abbiamo dato troppo peso alla cosa … Ad un tratto però quel ragazzo ha offeso i nostri genitori così esasperati siamo usciti dal campo. Io ed altri due o tre siamo usciti per primi e dopo alcuni secondi sono usciti gli altri. Ci siamo avvicinati a quel ragazzo ed io gli ho chiesto cosa volesse da noi. Lui ha continuato a gridare così l'ho colpito con un pugno e l'ho fatto cadere in terra. A quel punto gli ho tirato tre calci: uno in faccia e due sul petto. Dopo di che sono fuggito via e dietro di me mi hanno seguito gli altri amici. Mi assumo esclusivamente la responsabilità di quello che è successo quella sera. Solo io ho picchiato il ragazzo che ci stava infastidendo e nessun altro”).
Tale ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dagli amici del convenuto presenti al momento della colluttazione con l'attore, i quali hanno tutti confermato che il UT, infastidito dal comportamento provocatorio dell'attore, lo colpì con calci e pugni (cfr. verbale s.i.t. di Tes_1 sub doc. 18: “Ad un tratto abbiamo sentito delle urla provenire dal viale XXIV Maggio. Ci siamo voltati in quella direzione e abbiamo visto due ragazzi che si dirigevano verso di noi. Uno dei due ci insultava ripetutamente dicendoci “coglioni, figli di puttana, stronzi, uscite fuori”. … Il ragazzo ha continuato ad inveire contro di noi attaccandosi anche alla rete esterne che delimita il campo da calcio. … ha affrontato quel ragazzo e noi siamo rimasti qualche metro indietro. ha CP_1 CP_1 colpito quel ragazzo con alcuni calci. Non ricordo se gli abbia tirato anche dei pugni. Quando il ragazzo è caduto in terra noi siamo scappati via”; cfr. verbale s.i.t. di doc. 19: Testimone_2
“Mentre giocavamo abbiamo sentito delle urla provenire dalla zona di viale XXIV Maggio. Ci siamo fermati ed abbiano visto sopraggiungere due ragazzi: uno si è defilato mentre l'altro si è avvicinato al campo da calcio urlando, imprecando ed inveendo contro di noi. … Inizialmente non abbiamo dato retta a qual soggetto che nel frattempo si era anche attaccato alla rete del campo… Dopo numerosi insulti si è stufato ed è uscito dal campo. Noi lo abbiamo seguito e ha raggiunto quel CP_1 CP_1 ragazzo. Lo ha spinto e quel ragazzo è caduto in terra. A quel punto lo ha colpito con dei calci. CP_1
è riuscito a trattenere e fermare e ad allontanarlo”; verbali s.i.t. di CP_2 CP_1 Persona_1 doc. 20: “Ad un tratto mentre giocavamo abbiamo sentito delle urla. Abbiamo interrotto di giocare e abbiamo notato che due persone si stavano dirigendo verso di noi. Uno si è defilato ed è andato via mentre l'altro ha raggiunto il campo da calcio insultandoci e minacciandoci con frasi del tipo “siete dei coglioni, figli di puttana, vi ammazzo tutti quanti, no mi interessa chi siete”. … Dopo alcuni minuti in cui continuavamo a ricevere offese e minacce, ha perso la pazienza ed è uscito dal campo CP_1
pagina 2 di 5 dirigendosi verso di lui. … ha detto a quel ragazzo di andarsene via e di lasciarci stare ma lui
CP_1 ha continuato ad offendere. A quel punto lo ha spinto e quel ragazzo è caduto in terra perché si
CP_1 è inciampato sul marciapiedi. Una volta che quella persona è caduta in terra lo ha colpito con
CP_1 due o tre calci. Dopo di che siamo scappati tutti via. Io sono stato l'unico a tentare di fermare ,
CP_1 cercando di portarlo via ma la sua stazza fisica a cospetto della mia me lo ha impedito”).
Rileva, poi, l'omessa partecipazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale sui capi di prova formulati dall'attore aventi ad oggetto proprio l'aggressione effettuata ai danni del (capi nn. 2- Pt_1 5 memoria n. 2 attore;
ordinanza 5.6.2024). Omessa partecipazione che, unitamente ai predetti elementi di prova ricavabili dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale, consente di ritenere provata l'aggressione in questione, ex art. 232 c.p.c.
In forza di tali complessivi elementi deve, quindi, essere riconosciuta la responsabilità del convenuto per le violenze subite dal il 13.1.2018 e per i danni che ne sono conseguiti. Pt_1
Invero, sebbene le sommarie informazioni raccolte in sede penale e acquisite agli atti del presente giudizio, siano tutte convergenti in ordine al comportamento provocatorio tenuto dall'attore prima che il UT esercitasse violenza fisica, costituisce principio consolidato quello per cui l'art. 1227 co. 1 c.c. (rilevabile d'ufficio) non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (da ultimo, Cass. n. 6494/2023, che ne richiama molte altre conformi).
L'aggressione effettuata dal convenuto ha, quindi, costituito causa autonoma ed esclusiva di danni riportati dall'attore, dei quali il deve dunque rispondere a norma dell'art. 2043 c.c. CP_1
2.1. Quanto ai danni non patrimoniali riportatati dall'attore, nella ctu disposta in corso di causa si legge che “Dall'evento occorso in data 13 Gennaio 2018 sono derivate le seguenti lesioni: frattura composta del processo trasverso di L1, infrazione delle ossa proprie del naso, sospetta infrazione dell'apice del condilo mandibolare destro, con conseguenti algie a carico del rachide lombare e delle ossa nasali proprie, accompagnate da limitazione dei movimenti. Inoltre, dal punto di vista psichico, è emerso un quadro di Disturbo dell'Adattamento con Ansia (F43.22 secondo DSM-5-TR), caratterizzato da sintomi di ipervigilanza, comportamenti di evitamento, pensiero polarizzato sull'evento traumatico e sentimenti di ingiustizia” (p. 14 ctu).
Trattasi di conclusione coerente coi dati emergenti dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (verbale di pronto soccorso e referti delle visite successive), da cui, pertanto, non v'è ragione alcuna per discostarsi.
I consulenti hanno quindi ritenuto che il , per effetto della violenza subita, abbia riportato Pt_1 un'invalidità temporanea massima per i 2 giorni di ricovero e un'invalidità temporanea parziale di complessivi 150 giorni, di cui 60 giorni al 50% e 90 giorni al 25% (p. 14 ctu). Quanto ai postumi di invalidità permanente, i consulenti li hanno valutati complessivamente nella misura del 12%, spiegando che tale valutazione “comprende il danno biologico permanente di natura ortopedica, valutabile nella misura del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) e il danno psichico relativo al disturbo dell'Adattamento con Ansia, valutabile nella misura 7-8% (sette-otto per cento)” (p. 14 cit.).
Tuttavia, solo in relazione al danno di natura ortopedica i consulenti ne hanno accertato la diretta derivazione causale all'aggressione attuata dal UT (cfr. p. 15 ctu: “La durata dell'invalidità temporanea e i postumi permanenti sono integralmente ascrivibili, per quanto attiene alla componente fisica dei medesimi, all'evento traumatico del 13 gennaio 2018”).
pagina 3 di 5 Ciò in quanto i consulenti hanno individuato altri elementi che possono aver contribuito all'attuale situazione psichica dell'attore: la fragile personalità dello stesso comprovata anche dal disturbo del comportamento di cui egli è stato affetto in epoca adolescenziale con presa in capo da parte del Servizio di N.P.I. (p. 15 ctu); il decesso del padre avvenuto un mese dopo l'evento traumatico del 13.1.2018 (p. 11 ctu: “A tale evento stressante [l'aggressione] è andato a sovrapporsi, a breve distanza, un evento altrettanto traumatico, consistente nel decesso improvviso del padre, a cui il Soggetto riferisce di essere particolarmente legato affettivamente, e che determina la sovrapposizione di una sintomatologia ansioso-depressiva da lutto. Nella valutazione e quantificazione si dovrà tener conto di tale componente”).
Preso atto, quindi, della non esclusiva derivazione dal sinistro del danno psichico dell'attore e data l'impossibilità di definizione del danno differenziale di esclusiva derivazione dall'aggressione, si ritiene di valutare nella misura del 4% la componente psichica differenziale del danno biologico subito dal per effetto della condotta del convenuto. Valutazione che tiene, appunto, conto dei fattori Pt_1 concorrenti di cui sopra, ma anche della ragionevole incidenza che l'aggressione subita possa aver avuto su un soggetto “già personologicamente fragile” (cfr. ctu, p. 11 cit.).
A tale valutazione va aggiunta quella relativa al danno biologico di natura ortopedica (4,5%), pervenendosi così alla misura del 8,5% di danno non patrimoniale da postumi di invalidità permanente.
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (ed. 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
In applicazione di dette tabelle, considerata la percentuale di invalidità (8,5%) e l'età del danneggiato al momento dell'illecito (24), deve essere liquidato l'importo di € 22.156,50, cui va aggiunto l'importo di
€ 6.267,50 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 28.424.
Non è fondata la domanda di personalizzazione del danno, non avendo l'attore provato di aver patito conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari (cfr. la recente Cass. n. 3114/2025: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
L'attore argomenta che la personalizzazione del danno dovrebbe essergli riconosciuta poiché, a seguito dell'evento traumatico, ha visto “fortemente limitata la sua autonomia e le sue relazioni sociali, divenendo estremamente più vulnerabile all'esposizione a situazioni stressanti in ambienti non protetti e, soprattutto, maturando un Disturbo dell'Adattamento con Ansia” (p. 6 memoria conclusiva).
La tesi non ha pregio: le citate conseguenze non sono altro che l'effetto stesso del danno psichico riscontrato dai consulenti, i quali hanno, infatti, correttamente indicato che “la sintomatologia è in linea con gli effetti di un trauma come quello subito dal periziato” (p. 15 ctu).
La somma di cui sopra è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un pagina 4 di 5 danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
2.2. E' fondata la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale, pari alle spese mediche sostenute, da porsi, ex art. 1223 c.c., in diretta derivazione causale dal sinistro.
In particolare, i consulenti hanno riconosciuto come congrue le spese mediche sostenute dal Pt_1 per € 2834 (p. 16 ctu), a cui deve aggiungersi la somma di € 488 quale spesa sostenuta per la perizia ante causam (doc. 14), anche questa causalmente connessa al sinistro.
Su detti complessivi importi spetta la rivalutazione monetario dall'ultima spesa documentata (16.6.2022: doc. 14 cit.) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 3.614,34. Su detta somma spettano poi gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza l saldo.
In definitiva, pertanto, all'attore va riconosciuta la somma di € 32.038,34, da cui detrarsi l'importo di € 1000 già versata dall'attore, per lo stesso titolo, nell'ambito del procedimento penale apertosi per l'aggressione oggetto di causa, pervenendosi così all'importo definitivo di € 31.038,34, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
3. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché il convenuto va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore.
La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del decisum, dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e del non complessità della causa data dalla contumacia della parte convenuta, dalla semplicità dell'istruttoria svolta e dal rito semplificato adottato per la decisione. Elementi che giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 26.000-€ 52.000).
La spesa di CTU, in forza del principio di soccombenza, viene posta a carico del convenuto, così come la spesa sostenuta dall'attore per il proprio c.t.p. (€ 500: cfr. proposta di parcella sub doc. 24), da ritenersi non eccessiva o superflua (art. 92 c.p.c.).
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ND al pagamento in favore di di € 31.038,34 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
ND a rimborsare ad le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 1074,47 per esborsi (€ 545 per c.u. e marca parametrati al decisum, € 500 per c.t.p., € 29,47 per notifiche) ed € 3808 per compensi (€ 850,50 per studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 26.9.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 18042/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ex art. 2043 c.c. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fenoglio e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Fenoglio
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1 Tribunale di Torino, per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito per Controparte_1 le lesioni riportate in seguito all'aggressione subita in Collegno, piazza della Repubblica, in data 13/01/2018 alle ore 00:45, mentre faceva ritorno presso la sua abitazione, dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici. In particolare, l'attore ha allegato: che il convenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, dopo averlo minacciato di morte, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra, dove poi aveva continuato a colpirlo con pugni e calci sia in faccia sia nella zona addominale;
di essere quindi stato trasportato presso l'ospedale di Rivoli da cui veniva dimesso il 15.1.2018 con diagnosi di “politrauma contusivo con frattura composta del processo traverso di L1, infrazione delle ossa proprie del naso e sospetta infrazione all'apice del condilo mandibolare destro”; di essersi in seguito dovuto sottoporre a visite e trattamenti e di essere stato dichiarato guarito con postumi solo il 5.9.2018; di aver sviluppato, a seguito dell'aggressione, un disturbo d'ansia che ha reso necessario un percorso di sostegno psicologico, nel corso del quale gli è stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress;
di aver proposto querela avverso il convenuto, nei cui confronti si è aperto il procedimento penale RGNR 5332/2018, nel quale il gli CP_1 aveva corrisposto la somma di € 1000 quale offerta risarcitoria, trattenuta a titolo di acconto. In forza di tali complessivi argomenti, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali quantificati in complessivi € 87.223,41, al netto della somma di € 1000 già ricevuta.
Il convenuto non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia pagina 1 di 5 Con ordinanza 5.6.2024 è stata ammessa la prova orale e disposta ctu medico-legale sull'attore. All'udienza 25.9.2024, preso atto della mancata partecipazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, la difesa attorea ha chiesto applicarsi l'art. 232 c.p.c. Il 17.2.2025 è stato depositato l'elaborato peritale. Con ordinanza a verbale 11.3.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.9.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda dell'attore è fondata, nei termini e limiti che seguono.
La ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, secondo cui egli sarebbe stato aggredito con pugni e calci dal convenuto, è risultata dimostrata in giudizio.
In primo luogo, sono in atti le dichiarazioni rese a s.i.t. dal convenuto nell'ambito del procedimento penale RGNR 5332/2018 (doc. 17). Dichiarazioni che costituiscono prova atipica liberamente valutabile dal giudice poiché sottoposte al contraddittorio delle parti nel presente procedimento (tra le tante, Cass. n. 2947/2023). Nell'occasione il si è riconosciuto responsabile della violenza CP_1 fisica agita sull'attore il 13.1.2018 affermando di averlo ripetutamente colpito poiché lo stesso non cessava di importunare il suo gruppo di amici, intento a giocare a calcio (cfr. verbale s.i.t. 17.2.2018 sub doc. 17: “Mentre giocavamo abbiamo visto e sentito due persone che stavano sopraggiungendo verso di noi. Entrambi inveivano verso di noi dicendoci “pisciaturi, coglioni, se eravate da soli vi picchiavamo”. … Inizialmente non abbiamo dato troppo peso alla cosa … Ad un tratto però quel ragazzo ha offeso i nostri genitori così esasperati siamo usciti dal campo. Io ed altri due o tre siamo usciti per primi e dopo alcuni secondi sono usciti gli altri. Ci siamo avvicinati a quel ragazzo ed io gli ho chiesto cosa volesse da noi. Lui ha continuato a gridare così l'ho colpito con un pugno e l'ho fatto cadere in terra. A quel punto gli ho tirato tre calci: uno in faccia e due sul petto. Dopo di che sono fuggito via e dietro di me mi hanno seguito gli altri amici. Mi assumo esclusivamente la responsabilità di quello che è successo quella sera. Solo io ho picchiato il ragazzo che ci stava infastidendo e nessun altro”).
Tale ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dagli amici del convenuto presenti al momento della colluttazione con l'attore, i quali hanno tutti confermato che il UT, infastidito dal comportamento provocatorio dell'attore, lo colpì con calci e pugni (cfr. verbale s.i.t. di Tes_1 sub doc. 18: “Ad un tratto abbiamo sentito delle urla provenire dal viale XXIV Maggio. Ci siamo voltati in quella direzione e abbiamo visto due ragazzi che si dirigevano verso di noi. Uno dei due ci insultava ripetutamente dicendoci “coglioni, figli di puttana, stronzi, uscite fuori”. … Il ragazzo ha continuato ad inveire contro di noi attaccandosi anche alla rete esterne che delimita il campo da calcio. … ha affrontato quel ragazzo e noi siamo rimasti qualche metro indietro. ha CP_1 CP_1 colpito quel ragazzo con alcuni calci. Non ricordo se gli abbia tirato anche dei pugni. Quando il ragazzo è caduto in terra noi siamo scappati via”; cfr. verbale s.i.t. di doc. 19: Testimone_2
“Mentre giocavamo abbiamo sentito delle urla provenire dalla zona di viale XXIV Maggio. Ci siamo fermati ed abbiano visto sopraggiungere due ragazzi: uno si è defilato mentre l'altro si è avvicinato al campo da calcio urlando, imprecando ed inveendo contro di noi. … Inizialmente non abbiamo dato retta a qual soggetto che nel frattempo si era anche attaccato alla rete del campo… Dopo numerosi insulti si è stufato ed è uscito dal campo. Noi lo abbiamo seguito e ha raggiunto quel CP_1 CP_1 ragazzo. Lo ha spinto e quel ragazzo è caduto in terra. A quel punto lo ha colpito con dei calci. CP_1
è riuscito a trattenere e fermare e ad allontanarlo”; verbali s.i.t. di CP_2 CP_1 Persona_1 doc. 20: “Ad un tratto mentre giocavamo abbiamo sentito delle urla. Abbiamo interrotto di giocare e abbiamo notato che due persone si stavano dirigendo verso di noi. Uno si è defilato ed è andato via mentre l'altro ha raggiunto il campo da calcio insultandoci e minacciandoci con frasi del tipo “siete dei coglioni, figli di puttana, vi ammazzo tutti quanti, no mi interessa chi siete”. … Dopo alcuni minuti in cui continuavamo a ricevere offese e minacce, ha perso la pazienza ed è uscito dal campo CP_1
pagina 2 di 5 dirigendosi verso di lui. … ha detto a quel ragazzo di andarsene via e di lasciarci stare ma lui
CP_1 ha continuato ad offendere. A quel punto lo ha spinto e quel ragazzo è caduto in terra perché si
CP_1 è inciampato sul marciapiedi. Una volta che quella persona è caduta in terra lo ha colpito con
CP_1 due o tre calci. Dopo di che siamo scappati tutti via. Io sono stato l'unico a tentare di fermare ,
CP_1 cercando di portarlo via ma la sua stazza fisica a cospetto della mia me lo ha impedito”).
Rileva, poi, l'omessa partecipazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale sui capi di prova formulati dall'attore aventi ad oggetto proprio l'aggressione effettuata ai danni del (capi nn. 2- Pt_1 5 memoria n. 2 attore;
ordinanza 5.6.2024). Omessa partecipazione che, unitamente ai predetti elementi di prova ricavabili dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale, consente di ritenere provata l'aggressione in questione, ex art. 232 c.p.c.
In forza di tali complessivi elementi deve, quindi, essere riconosciuta la responsabilità del convenuto per le violenze subite dal il 13.1.2018 e per i danni che ne sono conseguiti. Pt_1
Invero, sebbene le sommarie informazioni raccolte in sede penale e acquisite agli atti del presente giudizio, siano tutte convergenti in ordine al comportamento provocatorio tenuto dall'attore prima che il UT esercitasse violenza fisica, costituisce principio consolidato quello per cui l'art. 1227 co. 1 c.c. (rilevabile d'ufficio) non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (da ultimo, Cass. n. 6494/2023, che ne richiama molte altre conformi).
L'aggressione effettuata dal convenuto ha, quindi, costituito causa autonoma ed esclusiva di danni riportati dall'attore, dei quali il deve dunque rispondere a norma dell'art. 2043 c.c. CP_1
2.1. Quanto ai danni non patrimoniali riportatati dall'attore, nella ctu disposta in corso di causa si legge che “Dall'evento occorso in data 13 Gennaio 2018 sono derivate le seguenti lesioni: frattura composta del processo trasverso di L1, infrazione delle ossa proprie del naso, sospetta infrazione dell'apice del condilo mandibolare destro, con conseguenti algie a carico del rachide lombare e delle ossa nasali proprie, accompagnate da limitazione dei movimenti. Inoltre, dal punto di vista psichico, è emerso un quadro di Disturbo dell'Adattamento con Ansia (F43.22 secondo DSM-5-TR), caratterizzato da sintomi di ipervigilanza, comportamenti di evitamento, pensiero polarizzato sull'evento traumatico e sentimenti di ingiustizia” (p. 14 ctu).
Trattasi di conclusione coerente coi dati emergenti dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (verbale di pronto soccorso e referti delle visite successive), da cui, pertanto, non v'è ragione alcuna per discostarsi.
I consulenti hanno quindi ritenuto che il , per effetto della violenza subita, abbia riportato Pt_1 un'invalidità temporanea massima per i 2 giorni di ricovero e un'invalidità temporanea parziale di complessivi 150 giorni, di cui 60 giorni al 50% e 90 giorni al 25% (p. 14 ctu). Quanto ai postumi di invalidità permanente, i consulenti li hanno valutati complessivamente nella misura del 12%, spiegando che tale valutazione “comprende il danno biologico permanente di natura ortopedica, valutabile nella misura del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) e il danno psichico relativo al disturbo dell'Adattamento con Ansia, valutabile nella misura 7-8% (sette-otto per cento)” (p. 14 cit.).
Tuttavia, solo in relazione al danno di natura ortopedica i consulenti ne hanno accertato la diretta derivazione causale all'aggressione attuata dal UT (cfr. p. 15 ctu: “La durata dell'invalidità temporanea e i postumi permanenti sono integralmente ascrivibili, per quanto attiene alla componente fisica dei medesimi, all'evento traumatico del 13 gennaio 2018”).
pagina 3 di 5 Ciò in quanto i consulenti hanno individuato altri elementi che possono aver contribuito all'attuale situazione psichica dell'attore: la fragile personalità dello stesso comprovata anche dal disturbo del comportamento di cui egli è stato affetto in epoca adolescenziale con presa in capo da parte del Servizio di N.P.I. (p. 15 ctu); il decesso del padre avvenuto un mese dopo l'evento traumatico del 13.1.2018 (p. 11 ctu: “A tale evento stressante [l'aggressione] è andato a sovrapporsi, a breve distanza, un evento altrettanto traumatico, consistente nel decesso improvviso del padre, a cui il Soggetto riferisce di essere particolarmente legato affettivamente, e che determina la sovrapposizione di una sintomatologia ansioso-depressiva da lutto. Nella valutazione e quantificazione si dovrà tener conto di tale componente”).
Preso atto, quindi, della non esclusiva derivazione dal sinistro del danno psichico dell'attore e data l'impossibilità di definizione del danno differenziale di esclusiva derivazione dall'aggressione, si ritiene di valutare nella misura del 4% la componente psichica differenziale del danno biologico subito dal per effetto della condotta del convenuto. Valutazione che tiene, appunto, conto dei fattori Pt_1 concorrenti di cui sopra, ma anche della ragionevole incidenza che l'aggressione subita possa aver avuto su un soggetto “già personologicamente fragile” (cfr. ctu, p. 11 cit.).
A tale valutazione va aggiunta quella relativa al danno biologico di natura ortopedica (4,5%), pervenendosi così alla misura del 8,5% di danno non patrimoniale da postumi di invalidità permanente.
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (ed. 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
In applicazione di dette tabelle, considerata la percentuale di invalidità (8,5%) e l'età del danneggiato al momento dell'illecito (24), deve essere liquidato l'importo di € 22.156,50, cui va aggiunto l'importo di
€ 6.267,50 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 28.424.
Non è fondata la domanda di personalizzazione del danno, non avendo l'attore provato di aver patito conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari (cfr. la recente Cass. n. 3114/2025: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
L'attore argomenta che la personalizzazione del danno dovrebbe essergli riconosciuta poiché, a seguito dell'evento traumatico, ha visto “fortemente limitata la sua autonomia e le sue relazioni sociali, divenendo estremamente più vulnerabile all'esposizione a situazioni stressanti in ambienti non protetti e, soprattutto, maturando un Disturbo dell'Adattamento con Ansia” (p. 6 memoria conclusiva).
La tesi non ha pregio: le citate conseguenze non sono altro che l'effetto stesso del danno psichico riscontrato dai consulenti, i quali hanno, infatti, correttamente indicato che “la sintomatologia è in linea con gli effetti di un trauma come quello subito dal periziato” (p. 15 ctu).
La somma di cui sopra è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un pagina 4 di 5 danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
2.2. E' fondata la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale, pari alle spese mediche sostenute, da porsi, ex art. 1223 c.c., in diretta derivazione causale dal sinistro.
In particolare, i consulenti hanno riconosciuto come congrue le spese mediche sostenute dal Pt_1 per € 2834 (p. 16 ctu), a cui deve aggiungersi la somma di € 488 quale spesa sostenuta per la perizia ante causam (doc. 14), anche questa causalmente connessa al sinistro.
Su detti complessivi importi spetta la rivalutazione monetario dall'ultima spesa documentata (16.6.2022: doc. 14 cit.) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 3.614,34. Su detta somma spettano poi gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza l saldo.
In definitiva, pertanto, all'attore va riconosciuta la somma di € 32.038,34, da cui detrarsi l'importo di € 1000 già versata dall'attore, per lo stesso titolo, nell'ambito del procedimento penale apertosi per l'aggressione oggetto di causa, pervenendosi così all'importo definitivo di € 31.038,34, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
3. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché il convenuto va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore.
La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del decisum, dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e del non complessità della causa data dalla contumacia della parte convenuta, dalla semplicità dell'istruttoria svolta e dal rito semplificato adottato per la decisione. Elementi che giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 26.000-€ 52.000).
La spesa di CTU, in forza del principio di soccombenza, viene posta a carico del convenuto, così come la spesa sostenuta dall'attore per il proprio c.t.p. (€ 500: cfr. proposta di parcella sub doc. 24), da ritenersi non eccessiva o superflua (art. 92 c.p.c.).
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ND al pagamento in favore di di € 31.038,34 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
ND a rimborsare ad le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 1074,47 per esborsi (€ 545 per c.u. e marca parametrati al decisum, € 500 per c.t.p., € 29,47 per notifiche) ed € 3808 per compensi (€ 850,50 per studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 26.9.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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