Articolo 27 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 maggio 1978
Art. 27.

Per l'anno finanziario 1978, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II III, IV, X, XIV e XV ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 366.456.813.000 ed in lire 559.746.491.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978