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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De TA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1197/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv, G, Gasparetti
Pt_2
rappresentato dagli avv.ti S. Mazzaferri e S. Mariotti
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. S. Genovese
: RESTITUZIONE INDEBITO, AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società ricorrente agisce per la restituzione dei ratei pagati, «per l'ottenimento del DURC» e «con animo di rivalsa», in adempimento di un Avviso di Addebito, dopo la proposizione della relativa opposizione, conclusasi con sentenza passata in giudicato la quale ha dichiarato l'inefficacia del titolo esecutivo (doc.2 allegato al ricorso).
2. Correttamente l' afferma che tale giudicato non gli preclude il diritto di Pt_2
accertare la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, che la citata sentenza ha pagina 1 di 7 espressamente ritenuto estraneo all'oggetto della propria decisione, e per il quale l ha formulato in questa sede rituale domanda riconvenzionale. CP_3
3. Tale domanda deve tuttavia essere respinta, in assenza di elementi idonei a configurare in capo alla Società l'assenza del diritto (negato dall'Istituto in base all'accertamento effettuato col «verbale unico di accertamento e notificazione redatto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Jesi il 17/12/2019», doc 2 ) di fruire Pt_2
della l'agevolazione contributiva di cui all'art. 8, comma 4 della legge n. 223/1991.
4. In ordine al principio dell'onere della prova invocato dall (e quindi alla Pt_2
contrapposizione tra elementi costitutivi e impeditivi della fattispecie: che è diversa da quella tra «fatti positivi» e «negativi») si osserva infatti che risultano provati i due controversi elementi costitutivi (fatti “negativi”) ovvero da un lato che la riassunzione non è stata effettuata per la «medesima azienda» (art.156 L.264/49, richiamato dal primo comma dell'art.8 L.223/91, a sua volta richiamato dal comma 4 dello stesso articolo), e dall'altro che gli «assetti proprietari» tra le due imprese non sono «sostanzialmente coincidenti» ovvero tali da configurare un rapporto di
«collegamento o controllo» tra di loro (comma 4bis del medesimo art.8).
5. Quanto al primo aspetto, infatti, è pacifico che tra le due Società (la e CP_4
la ricorrente non sia stato stipulato alcun contratto di cessione (o affitto) Parte_1
di azienda (o di ramo di azienda); spettava pertanto a questo punto all' fornire Pt_2
la prova di una effettuata cessione di fatto (elemento impeditivo), la quale non appare configurarsi in base a quanto accertato dai verbalizzanti e\o allegato in giudizio dall' , considerando che: CP_3
5.1. il trasferimento di «azienda» (o ramo di azienda) ai sensi dell'art.2112 cc deve essere intesa come mero «mutamento della titolarità» di una «attività economica organizzata» (o di una sua «articolazione funzionalmente autonoma»), la quale conservi la sua identità per tutto il resto, ovvero per quanto concerne sia i beni materiali, sia i beni immateriali, sia l'organico del personale;
5.2. tutto ciò deve essere quindi trasferito totalmente nel suo complesso: mentre è
pagina 2 di 7 diversa, e del tutto normale (ed anzi è auspicabile) una situazione in cui, laddove
– come nella fattispecie - una ditta abbia posto in mobilità tutto il suo personale per cessazione di attività (situazione che fonda il tipico e legittimo presupposto della agevolazione contributiva in oggetto), un'azienda dello stesso settore specializzato (nella specie, «installazione e manutenzione impiantistica elettrica civile ed industriale» e «installazione di impianti fotovoltaici») ne acquisti parte della strumentazione, finisca per servire in parte gli stessi clienti, e\o assuma in parte il suo personale (proprio in considerazione della specializzazione dei singoli lavoratori);
5.3. in particolare, i beni materiali consistono generalmente nella strumentazione, nelle scorte, nella disponibilità dei locali;
nella fattispecie l' non allega che Pt_2
tutto ciò sia stato trasferito in blocco, limitandosi ad affermare (in termini generici ed insufficienti, ed anzi controproducenti) che la avrebbe acquisito Pt_1
alcuni «beni» della dopo aver effettuato una «cernita»; CP_4
5.4. i beni immateriali sono a loro volta generalmente costituti dal c.d. “konw how” e dai contratti in essere sia con i clienti che con fornitori, nei confronti dei quali tutti i rapporti dell'acquirente proseguono generalmente con le stesse modalità e condizioni stipulate dall'alienante (art.2558 cc): anche in questo caso rimangono insufficienti e generiche allegazioni dell secondo cui la ha Pt_2 Pt_1
semplicemente continuato a lavorare per due clienti già serviti dalla CP_4
(«ditte EN e A»: e non anche «la CO e … la Parte_3
con le quali parimenti «la aveva.. appalti continuativi»); CP_4
5.5. anche il personale deve essere trasferito in termini sostanzialmente completi, ovvero come contingente organico in grado di proseguire autonomamente la
(medesima) attività produttiva (compreso, ove esistente, il personale amministrativo): anche sotto tale aspetto le allegazioni dell appaiono CP_3
generiche e insufficienti (ove si riferisce genericamente alla riassunzione di
«molti lavoratori già occupati alla , e anzi controproducenti laddove si CP_4
pagina 3 di 7 specifica che essa è avvenuta ad opera non solo della Società ricorrente, ma anche della «ARTIGIANA ELETTRIKA srl».
6. Quanto al secondo aspetto, l'estraneità tra l'uno e l'altro «assetto proprietario» risulta provato dalla visure camerali prodotte (doc.6 e 7) dallo stesso Istituto, a dalle quali si evince che le quote di entrambe le Società sono divise solo tra persone fisiche, del tutto diverse (anche come cognome) tra l'una e l'altra; nulla è stato dedotto nè provato dall' in ordine alla concreta sussistenza degli astrattamente invocati Pt_2
«rapporti di coniugio o di parentela» (o di un qualche tipo di «collegamento o controllo» tra un gruppo di persone e l'altro); in particolare, appare priva di significativa consistenza probatoria (come eccepito dalla ricorrente) la «bozza di scrittura provata» acquisita «nel corso delle indagini» (non si sa meglio come: v
Verbale di accertamento, cit., pag.4), e più volte invocata nella memoria di costituzione (e ad essa allegata: doc.4), trattandosi di documento dattiloscritto privo di data e firma, che raffigura una mera ipotesi di collaborazione ed eventuale compartecipazione, di due soci-amministratori rispettivamente della e della CP_4
in tale (definita nella stessa memoria di costituzione Pt_1 CP_5
«soggetto giuridico estraneo a tutte le vicende di cui si discute con l'odierno ricorso): accordo che in ogni caso non risulta mai essere stato concluso né in qualche modo messo in esecuzione,
7. La domanda deve essere accolta, osservando in breve e\o per completezza che:
7.1. non è escluso dalla legge, né appare determinante in base a quanto già accennato, che la Società che provvede alla assunzione dei lavoratori posti in mobilità lo faccia in corrispondenza dell'inizio di una determinata attività; in altre parole la ratio della agevolazione può verosimilmente attribuirsi alla tutela della occupazione, sia in generale, sia in particolare di lavoratori che ricevendo l'indennità di mobilità rappresentano un costo per la collettività; in quest'ottica l'effetto perseguito dal legislatore appare essere proprio quello di invogliare le imprese ad ampliare la propria attività o anche a intraprenderne una nuova, offrendo loro un pagina 4 di 7 vantaggio sul costo della manodopera da assumere: vantaggio che poi ogni avente diritto può impiegare nel modo ritenuto più opportuno, e che è considerato indebito solo qualora si possa presumere (o fondatamente dubitare) che in sua assenza i lavoratori non sarebbero stati (legittimamente) licenziati, in quanto poi riassunti nella medesima azienda di provenienza o dal suo proprietario, i quali risultano pertanto in qualche modo in grado di sostenere la prosecuzione dei rapporti di lavoro
(nonostante la esperita procedura di mobilità);
7.2. le sentenze della Cassazione invocate dall , che attribuiscono oneri Pt_2
probatori alla impresa che vanti il diritto alle agevolazioni, lo fanno in fattispecie in cui era già emerso un significativo quadro di connessione (soggettiva) con la azienda precedente: v ad esempio Cass. 8988/08 in cui i soci della prima erano gli stessi coniugi, soci della seconda, con la sola aggiunta dei «due figli della coppia»).
7.3. La sentenza che ha dichiarato inefficacie il titolo esecutivo rappresentato dall'Avviso di Addebito, ha reso indebito (allo stato) il pagamento effettuato con riferimento alle «somme recate» da tale atto (e non anche, per quanto risulta dagli atti, direttamente all'accertamento che ne ha costituito il presupposto, né, tantomeno, al riconoscimento del preteso debito contributivo);
7.4. la generica circostanza secondo cui «diversi lavoratori di cui al Verbale Unico di Accertamento» avrebbero «già lavorato alle dipendenze della ricorrente, nonostante non si fosse ancora formalmente risolto il rapporto di lavoro intercorso con la società non appare determinante, così come non meglio CP_4
specificata nelle deduzioni dell il quale sul punto non ha offerto alcuna prova, Pt_2
salvo il richiamo alle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa di cui al doc.6 allegato alla memoria di costituzione: da cui emerge solo che a quattro dei dipendenti
è stato rappresentato che essi “risultavano” (non si sa in che termini né da quale fonte) assunti «dalla prima del licenziamento dalla , e che Parte_1 CP_4
uno di essi ha risposto di non ricordare la circostanza, mentre gli altri tre l'hanno addirittura sostanzialmente negata affermando di aver ricevuto la proposta di pagina 5 di 7 «entrare nella «poco tempo dopo » aver «presentato le dimissioni » «dalla Pt_1
, o di essere «rimasto disoccupato… per pochi giorni» «dopo il CP_4
licenziamento», o infine di aver ricevuto la proposta «di entrare in dopo Pt_1
aver comunque già «smesso di prestare l'attività per;
CP_4
7.5. se è vero che la sentenza di assoluzione del 7\1\21 (doc.5 dell'allegato 8 al ricorso) non ha efficacia vincolante per la presente decisione, il suo contenuto tuttavia fornisce un ulteriore elemento in favore tesi attorea, laddove in sede penale è risultato accertato che, al contrario di quanto sostenuto nel capo di imputazione (e cioè che l'amministratore della ne avrebbe dolosamente causato il CP_4
fallimento, proprio - tra l'altro - trasferendo «maestranze, contratti e clientela» anche alla ALLTEC srl), all'esito della istruttoria processuale, non essendo emersi «elementi per escluderne la bontà», appariva «ragionevole» la «spiegazione alternativa fornita dalla difesa» secondo cui tale trasferimento rappresentava nient'altro che «uno sbocco naturale» di un precedente stato di «crisi … evidente per i dipendenti», originato tra l'altro dalla «modifica del sistema di incentivazioni delle energie rinnovabili», ed in conseguenza del quale «il capitale stava diventando negativo», al punto di rendere opportuno «chiedere il fallimento».
7.6. L'indicazione di una specifica data di decorrenza iniziale e della misura degli interessi, non è stata chiesta nelle conclusioni né dalla ricorrente, né dall' nella Pt_2
debita forma di accertamento riconvenzionale subordinato.
7.7. Come eccepito dalla convenuta Controparte_1
quest'ultima risulta carente di “legittimazione passiva“ rispetto ad una domanda di restituzione di somme rivolta all , unico legittimato a disporla e a provvedervi: Pt_2
non risultando aver essa proceduto ad alcuna iniziativa per il recupero del debito residuo (la cui declaratoria a di insussistenza, implicita nel rigetto della domanda riconvenzionale, è stata chiesta dalla ricorrente solo in via subordinata).
8. Le spese (liquidate in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM
55\14) seguono la soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l' in favore della ricorrente alla restituzione della somma di Pt_2
euro 81.492,17, oltre interessi sino alla restituzione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge;
CONDANNA la Società ricorrente in favore della Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00
[...]
per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge
Ancona, 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De TA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De TA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1197/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv, G, Gasparetti
Pt_2
rappresentato dagli avv.ti S. Mazzaferri e S. Mariotti
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. S. Genovese
: RESTITUZIONE INDEBITO, AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società ricorrente agisce per la restituzione dei ratei pagati, «per l'ottenimento del DURC» e «con animo di rivalsa», in adempimento di un Avviso di Addebito, dopo la proposizione della relativa opposizione, conclusasi con sentenza passata in giudicato la quale ha dichiarato l'inefficacia del titolo esecutivo (doc.2 allegato al ricorso).
2. Correttamente l' afferma che tale giudicato non gli preclude il diritto di Pt_2
accertare la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, che la citata sentenza ha pagina 1 di 7 espressamente ritenuto estraneo all'oggetto della propria decisione, e per il quale l ha formulato in questa sede rituale domanda riconvenzionale. CP_3
3. Tale domanda deve tuttavia essere respinta, in assenza di elementi idonei a configurare in capo alla Società l'assenza del diritto (negato dall'Istituto in base all'accertamento effettuato col «verbale unico di accertamento e notificazione redatto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Jesi il 17/12/2019», doc 2 ) di fruire Pt_2
della l'agevolazione contributiva di cui all'art. 8, comma 4 della legge n. 223/1991.
4. In ordine al principio dell'onere della prova invocato dall (e quindi alla Pt_2
contrapposizione tra elementi costitutivi e impeditivi della fattispecie: che è diversa da quella tra «fatti positivi» e «negativi») si osserva infatti che risultano provati i due controversi elementi costitutivi (fatti “negativi”) ovvero da un lato che la riassunzione non è stata effettuata per la «medesima azienda» (art.156 L.264/49, richiamato dal primo comma dell'art.8 L.223/91, a sua volta richiamato dal comma 4 dello stesso articolo), e dall'altro che gli «assetti proprietari» tra le due imprese non sono «sostanzialmente coincidenti» ovvero tali da configurare un rapporto di
«collegamento o controllo» tra di loro (comma 4bis del medesimo art.8).
5. Quanto al primo aspetto, infatti, è pacifico che tra le due Società (la e CP_4
la ricorrente non sia stato stipulato alcun contratto di cessione (o affitto) Parte_1
di azienda (o di ramo di azienda); spettava pertanto a questo punto all' fornire Pt_2
la prova di una effettuata cessione di fatto (elemento impeditivo), la quale non appare configurarsi in base a quanto accertato dai verbalizzanti e\o allegato in giudizio dall' , considerando che: CP_3
5.1. il trasferimento di «azienda» (o ramo di azienda) ai sensi dell'art.2112 cc deve essere intesa come mero «mutamento della titolarità» di una «attività economica organizzata» (o di una sua «articolazione funzionalmente autonoma»), la quale conservi la sua identità per tutto il resto, ovvero per quanto concerne sia i beni materiali, sia i beni immateriali, sia l'organico del personale;
5.2. tutto ciò deve essere quindi trasferito totalmente nel suo complesso: mentre è
pagina 2 di 7 diversa, e del tutto normale (ed anzi è auspicabile) una situazione in cui, laddove
– come nella fattispecie - una ditta abbia posto in mobilità tutto il suo personale per cessazione di attività (situazione che fonda il tipico e legittimo presupposto della agevolazione contributiva in oggetto), un'azienda dello stesso settore specializzato (nella specie, «installazione e manutenzione impiantistica elettrica civile ed industriale» e «installazione di impianti fotovoltaici») ne acquisti parte della strumentazione, finisca per servire in parte gli stessi clienti, e\o assuma in parte il suo personale (proprio in considerazione della specializzazione dei singoli lavoratori);
5.3. in particolare, i beni materiali consistono generalmente nella strumentazione, nelle scorte, nella disponibilità dei locali;
nella fattispecie l' non allega che Pt_2
tutto ciò sia stato trasferito in blocco, limitandosi ad affermare (in termini generici ed insufficienti, ed anzi controproducenti) che la avrebbe acquisito Pt_1
alcuni «beni» della dopo aver effettuato una «cernita»; CP_4
5.4. i beni immateriali sono a loro volta generalmente costituti dal c.d. “konw how” e dai contratti in essere sia con i clienti che con fornitori, nei confronti dei quali tutti i rapporti dell'acquirente proseguono generalmente con le stesse modalità e condizioni stipulate dall'alienante (art.2558 cc): anche in questo caso rimangono insufficienti e generiche allegazioni dell secondo cui la ha Pt_2 Pt_1
semplicemente continuato a lavorare per due clienti già serviti dalla CP_4
(«ditte EN e A»: e non anche «la CO e … la Parte_3
con le quali parimenti «la aveva.. appalti continuativi»); CP_4
5.5. anche il personale deve essere trasferito in termini sostanzialmente completi, ovvero come contingente organico in grado di proseguire autonomamente la
(medesima) attività produttiva (compreso, ove esistente, il personale amministrativo): anche sotto tale aspetto le allegazioni dell appaiono CP_3
generiche e insufficienti (ove si riferisce genericamente alla riassunzione di
«molti lavoratori già occupati alla , e anzi controproducenti laddove si CP_4
pagina 3 di 7 specifica che essa è avvenuta ad opera non solo della Società ricorrente, ma anche della «ARTIGIANA ELETTRIKA srl».
6. Quanto al secondo aspetto, l'estraneità tra l'uno e l'altro «assetto proprietario» risulta provato dalla visure camerali prodotte (doc.6 e 7) dallo stesso Istituto, a dalle quali si evince che le quote di entrambe le Società sono divise solo tra persone fisiche, del tutto diverse (anche come cognome) tra l'una e l'altra; nulla è stato dedotto nè provato dall' in ordine alla concreta sussistenza degli astrattamente invocati Pt_2
«rapporti di coniugio o di parentela» (o di un qualche tipo di «collegamento o controllo» tra un gruppo di persone e l'altro); in particolare, appare priva di significativa consistenza probatoria (come eccepito dalla ricorrente) la «bozza di scrittura provata» acquisita «nel corso delle indagini» (non si sa meglio come: v
Verbale di accertamento, cit., pag.4), e più volte invocata nella memoria di costituzione (e ad essa allegata: doc.4), trattandosi di documento dattiloscritto privo di data e firma, che raffigura una mera ipotesi di collaborazione ed eventuale compartecipazione, di due soci-amministratori rispettivamente della e della CP_4
in tale (definita nella stessa memoria di costituzione Pt_1 CP_5
«soggetto giuridico estraneo a tutte le vicende di cui si discute con l'odierno ricorso): accordo che in ogni caso non risulta mai essere stato concluso né in qualche modo messo in esecuzione,
7. La domanda deve essere accolta, osservando in breve e\o per completezza che:
7.1. non è escluso dalla legge, né appare determinante in base a quanto già accennato, che la Società che provvede alla assunzione dei lavoratori posti in mobilità lo faccia in corrispondenza dell'inizio di una determinata attività; in altre parole la ratio della agevolazione può verosimilmente attribuirsi alla tutela della occupazione, sia in generale, sia in particolare di lavoratori che ricevendo l'indennità di mobilità rappresentano un costo per la collettività; in quest'ottica l'effetto perseguito dal legislatore appare essere proprio quello di invogliare le imprese ad ampliare la propria attività o anche a intraprenderne una nuova, offrendo loro un pagina 4 di 7 vantaggio sul costo della manodopera da assumere: vantaggio che poi ogni avente diritto può impiegare nel modo ritenuto più opportuno, e che è considerato indebito solo qualora si possa presumere (o fondatamente dubitare) che in sua assenza i lavoratori non sarebbero stati (legittimamente) licenziati, in quanto poi riassunti nella medesima azienda di provenienza o dal suo proprietario, i quali risultano pertanto in qualche modo in grado di sostenere la prosecuzione dei rapporti di lavoro
(nonostante la esperita procedura di mobilità);
7.2. le sentenze della Cassazione invocate dall , che attribuiscono oneri Pt_2
probatori alla impresa che vanti il diritto alle agevolazioni, lo fanno in fattispecie in cui era già emerso un significativo quadro di connessione (soggettiva) con la azienda precedente: v ad esempio Cass. 8988/08 in cui i soci della prima erano gli stessi coniugi, soci della seconda, con la sola aggiunta dei «due figli della coppia»).
7.3. La sentenza che ha dichiarato inefficacie il titolo esecutivo rappresentato dall'Avviso di Addebito, ha reso indebito (allo stato) il pagamento effettuato con riferimento alle «somme recate» da tale atto (e non anche, per quanto risulta dagli atti, direttamente all'accertamento che ne ha costituito il presupposto, né, tantomeno, al riconoscimento del preteso debito contributivo);
7.4. la generica circostanza secondo cui «diversi lavoratori di cui al Verbale Unico di Accertamento» avrebbero «già lavorato alle dipendenze della ricorrente, nonostante non si fosse ancora formalmente risolto il rapporto di lavoro intercorso con la società non appare determinante, così come non meglio CP_4
specificata nelle deduzioni dell il quale sul punto non ha offerto alcuna prova, Pt_2
salvo il richiamo alle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa di cui al doc.6 allegato alla memoria di costituzione: da cui emerge solo che a quattro dei dipendenti
è stato rappresentato che essi “risultavano” (non si sa in che termini né da quale fonte) assunti «dalla prima del licenziamento dalla , e che Parte_1 CP_4
uno di essi ha risposto di non ricordare la circostanza, mentre gli altri tre l'hanno addirittura sostanzialmente negata affermando di aver ricevuto la proposta di pagina 5 di 7 «entrare nella «poco tempo dopo » aver «presentato le dimissioni » «dalla Pt_1
, o di essere «rimasto disoccupato… per pochi giorni» «dopo il CP_4
licenziamento», o infine di aver ricevuto la proposta «di entrare in dopo Pt_1
aver comunque già «smesso di prestare l'attività per;
CP_4
7.5. se è vero che la sentenza di assoluzione del 7\1\21 (doc.5 dell'allegato 8 al ricorso) non ha efficacia vincolante per la presente decisione, il suo contenuto tuttavia fornisce un ulteriore elemento in favore tesi attorea, laddove in sede penale è risultato accertato che, al contrario di quanto sostenuto nel capo di imputazione (e cioè che l'amministratore della ne avrebbe dolosamente causato il CP_4
fallimento, proprio - tra l'altro - trasferendo «maestranze, contratti e clientela» anche alla ALLTEC srl), all'esito della istruttoria processuale, non essendo emersi «elementi per escluderne la bontà», appariva «ragionevole» la «spiegazione alternativa fornita dalla difesa» secondo cui tale trasferimento rappresentava nient'altro che «uno sbocco naturale» di un precedente stato di «crisi … evidente per i dipendenti», originato tra l'altro dalla «modifica del sistema di incentivazioni delle energie rinnovabili», ed in conseguenza del quale «il capitale stava diventando negativo», al punto di rendere opportuno «chiedere il fallimento».
7.6. L'indicazione di una specifica data di decorrenza iniziale e della misura degli interessi, non è stata chiesta nelle conclusioni né dalla ricorrente, né dall' nella Pt_2
debita forma di accertamento riconvenzionale subordinato.
7.7. Come eccepito dalla convenuta Controparte_1
quest'ultima risulta carente di “legittimazione passiva“ rispetto ad una domanda di restituzione di somme rivolta all , unico legittimato a disporla e a provvedervi: Pt_2
non risultando aver essa proceduto ad alcuna iniziativa per il recupero del debito residuo (la cui declaratoria a di insussistenza, implicita nel rigetto della domanda riconvenzionale, è stata chiesta dalla ricorrente solo in via subordinata).
8. Le spese (liquidate in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM
55\14) seguono la soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l' in favore della ricorrente alla restituzione della somma di Pt_2
euro 81.492,17, oltre interessi sino alla restituzione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge;
CONDANNA la Società ricorrente in favore della Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00
[...]
per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge
Ancona, 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De TA
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