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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.4975/2024
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4975/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e domiciliata in Battipaglia (Sa) alla via studio dell'avv. Maria Gabriella Gallevi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via C.F._2
studio dell'avv. Paola Rinaldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. depositato in data 25 giugno 2024, Pt_1 ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimental
[...] enza more uxorio con e che, dalla loro unione, è nata una Controparte_1 figlia: (05.01.2015 Per_1
Al rig icorrente ha precisato che il rapporto con l'ex compagno è stato sempre estremamente conflittuale e numerosi sono stati i litigi che hanno reso intollerabile la convivenza;
pertanto, considerate le difficoltà di instaurare un dialogo costruttivo, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni indicate in ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso della stessa con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché dell'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha contestato Controparte_1 quanto allegato dalla ricorrente, precisando in maniera Per_1 prevalente a causa delle continue assenze della madre;
h o, richiesto l'affidamento condiviso con tempi paritetici, in particolare con alternanza settimanale, e con la previsione del mantenimento diretto della stessa durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse personalmente e il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con ordinanza del 02.12.2024, il G.D. ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre, cui segnata la casa familiare, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie, regolamentando altresì i tempi di permanenza di Per_1 presso il padre, nonché l'obbligo a carico di di corris Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni i € 300,00, oltre Parte_1
annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare alle singole richieste avanzate dalle parti alla luce delle risultanze istruttorie. Affidamento della figlia minore Per_1
In ordine al regime di affida lla figlia minore, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che entrambe le parti hanno dato atto dell'assenza di problematiche in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale che viene attuata, quanto all'adozione delle decisioni, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità e del benessere della figlia. Pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore . Per_1
Inoltre, si e l'opportunità di prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie e quotidiane al fine di evitare problematiche nell'assumere le decisioni giornaliere nell'interesse della minore;
pertanto, si dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Residenza prevalente della figlia minore In merito alla residenza prevalente e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, occorre premettere che la ricorrente ha richiesto la residenza prevalente della figlia presso di sé, mentre il resistente ha richiesto la previsione di tempi paritetici a settimane alternate. Al riguardo, occorre precisare che il G.D., con l'ordinanza citata, ha disposto la residenza prevalente della figlia presso la madre, osservando che la previsione di tempi paritetici potrebbe destabilizzare che risultava già troppo Per_1 coinvolta nella vicenda separativa dei genit sitava di mantenere quanto più possibile le sue attuali abitudini e di abituarsi gradualmente alla nuova situazione. Orbene, deve precisarsi che, all'udienza del 07.10.2025, è stata ascoltata Per_1 che ha chiaramente dichiarato di andare d'accordo con entrambi i geni volere mantenere le sue abitudini di vita e di volere mantenere l'attuale organizzazione nella frequentazione del padre (cfr. verbale di udienza del 07.10.2025: A.D.R.: con mamma vado d'accordo; vado d'accordo anche con papà; A.D.R.: nella settimana vado da papà una/due volte;
non ci sono giorni fissi, vado quando papà è libero;
mi metto d'accordo con papà; poi vado da papà un week end si e l'altro no;
A.D.R.: papà per lavoro alcune volte non riesce;
A.D.R.: a me piace questa organizzazione, a casa ho tutte le mie cose). Orbene, alla luce delle dichiarazioni della minore, che ha dimostrato una chiara capacità di discernimento e di determinazione nel corso dell'ascolto, il Tribunale conferma la residenza prevalente della figlia minore presso la madre. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto in precedenza disposto, si dispone l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via Vincenza Indelli n. 4, a per ivi convivere in maniera prevalente con la Parte_1 figlia minore. Tempi di permanenza presso il padre A tal proposito, si evidenzia che, anche in merito a tale aspetto, occorre considerare la volontà manifestata da in sede di ascolto di mantenere Per_1 inalterata l'attuale regolamentazione ndosi dunque la conferma di quanto statuito dal G.D. Pertanto, il Tribunale dispone che salvo diverso accordo nell'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre, nonché, a week end alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica;
i genitori provvederanno ad accompagnare la figlia alle diverse attività (scolastiche, sportive, ricreative etc…) nei rispettivi giorni di permanenza;
durante il periodo natalizio, trascorrerà con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, le diverse festività, e, d 4 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, nonchè il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; la festa dell'Epifania sarà trascorsa un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; durante il periodo pasquale, la figlia trascorrerà, negli anni pari, la Domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì in Albiis con il padre e viceversa negli anni dispari;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con ciascun genitore tre settimane (anche non consecutive) da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
la figlia trascorrerà con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà; i genitori dovranno organizzare e trascorrere insieme eventuali festeggiamenti in occasione del compleanno e dell'onomastico della bambina, nonché delle altre eventuali ricorrenze riguardanti la figlia;
in mancanza di accordo, nei suddetti giorni starà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro seguendo il Per_1 criteri rnanza di anno in anno;
la figlia trascorrerà con ciascun genitore le altre festività dell'anno (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) seguendo il criterio dell'alternanza con precedenza per il genitore non collocatario. Mantenimento della figlia In merito agli aspetti economici, occorre premettere che, all'udienza del 07.10.2025, il resistente ha insistito per una riduzione della misura del mantenimento disposta dal G.D., mentre la ricorrente ha richiesto la conferma di quanto già statuito. In merito alla situazione economica- patrimoniale delle parti, si evidenzia che, all'udienza del 21 novembre 2024, la ricorrente ha dichiarato di essere infermiera e di guadagnare circa € 1.500,00 al mese, mentre il resistente, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, ha dichiarato di percepire una retribuzione base di circa € 1.600,00 ma, con turni di notte e straordinari, di riuscire a percepire anche circa € 2.000,00, di avere una cessione del quinto di € 340,00 per estinguere il mutuo dell'ex compagna e di corrispondere mensilmente la somma di € 400,00 per il mantenimento della figlia nata da un precedente matrimonio (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito di circa € 29.300,00 nell'anno 2023 e il resistente di circa € 34.000,00 nell'anno 2021, di circa € 36.200,00 nell'anno 2022 e di circa € 38.500,00 nell'anno 2023 (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, occorre evidenziare che il G.D. ha determinato la misura del mantenimento tenendo conto dei disposti tempi di permanenza della figlia presso il padre e, dunque, del mantenimento diretto (che è maggiore rispetto a quello posto in essere per l'altra figlia che risiede in altra regione), della suddetta condizione economica delle parti e del rilascio da parte del resistente della casa familiare con conseguenti costi ulteriori per una nuova abitazione, nonchè dell'età della bambina alla quale devono essere parametrate le sue esigenze ordinarie e quotidiane
, considerato che non sono state riscontrate circostanze sopravvenute CP_2 tive della situazione esistente al momento dell'adozione dell'ordinanza con cui sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti (che non risulta essere stato oggetto di gravame), il Tribunale ritiene equo confermare quanto già statuito e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, 0,00, oltre rivalut
[...] le secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le esigenze della figlia (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre e c di permanenza presso il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
−dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- dispone l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via Vincenza Indelli n. 4, a per ivi convivere in maniera prevalente con Parte_1 la figlia minore;
−dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, 0,00, oltre rivalutazi secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore;
−pone a carico di l'obbligo di contribuire alle spese Parte_2 straordinarie, (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc…) per la minore, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate, nella misura dell'50%;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4975/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e domiciliata in Battipaglia (Sa) alla via studio dell'avv. Maria Gabriella Gallevi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via C.F._2
studio dell'avv. Paola Rinaldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. depositato in data 25 giugno 2024, Pt_1 ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimental
[...] enza more uxorio con e che, dalla loro unione, è nata una Controparte_1 figlia: (05.01.2015 Per_1
Al rig icorrente ha precisato che il rapporto con l'ex compagno è stato sempre estremamente conflittuale e numerosi sono stati i litigi che hanno reso intollerabile la convivenza;
pertanto, considerate le difficoltà di instaurare un dialogo costruttivo, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni indicate in ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso della stessa con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché dell'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha contestato Controparte_1 quanto allegato dalla ricorrente, precisando in maniera Per_1 prevalente a causa delle continue assenze della madre;
h o, richiesto l'affidamento condiviso con tempi paritetici, in particolare con alternanza settimanale, e con la previsione del mantenimento diretto della stessa durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse personalmente e il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con ordinanza del 02.12.2024, il G.D. ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre, cui segnata la casa familiare, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie, regolamentando altresì i tempi di permanenza di Per_1 presso il padre, nonché l'obbligo a carico di di corris Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni i € 300,00, oltre Parte_1
annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare alle singole richieste avanzate dalle parti alla luce delle risultanze istruttorie. Affidamento della figlia minore Per_1
In ordine al regime di affida lla figlia minore, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che entrambe le parti hanno dato atto dell'assenza di problematiche in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale che viene attuata, quanto all'adozione delle decisioni, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità e del benessere della figlia. Pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore . Per_1
Inoltre, si e l'opportunità di prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie e quotidiane al fine di evitare problematiche nell'assumere le decisioni giornaliere nell'interesse della minore;
pertanto, si dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Residenza prevalente della figlia minore In merito alla residenza prevalente e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, occorre premettere che la ricorrente ha richiesto la residenza prevalente della figlia presso di sé, mentre il resistente ha richiesto la previsione di tempi paritetici a settimane alternate. Al riguardo, occorre precisare che il G.D., con l'ordinanza citata, ha disposto la residenza prevalente della figlia presso la madre, osservando che la previsione di tempi paritetici potrebbe destabilizzare che risultava già troppo Per_1 coinvolta nella vicenda separativa dei genit sitava di mantenere quanto più possibile le sue attuali abitudini e di abituarsi gradualmente alla nuova situazione. Orbene, deve precisarsi che, all'udienza del 07.10.2025, è stata ascoltata Per_1 che ha chiaramente dichiarato di andare d'accordo con entrambi i geni volere mantenere le sue abitudini di vita e di volere mantenere l'attuale organizzazione nella frequentazione del padre (cfr. verbale di udienza del 07.10.2025: A.D.R.: con mamma vado d'accordo; vado d'accordo anche con papà; A.D.R.: nella settimana vado da papà una/due volte;
non ci sono giorni fissi, vado quando papà è libero;
mi metto d'accordo con papà; poi vado da papà un week end si e l'altro no;
A.D.R.: papà per lavoro alcune volte non riesce;
A.D.R.: a me piace questa organizzazione, a casa ho tutte le mie cose). Orbene, alla luce delle dichiarazioni della minore, che ha dimostrato una chiara capacità di discernimento e di determinazione nel corso dell'ascolto, il Tribunale conferma la residenza prevalente della figlia minore presso la madre. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto in precedenza disposto, si dispone l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via Vincenza Indelli n. 4, a per ivi convivere in maniera prevalente con la Parte_1 figlia minore. Tempi di permanenza presso il padre A tal proposito, si evidenzia che, anche in merito a tale aspetto, occorre considerare la volontà manifestata da in sede di ascolto di mantenere Per_1 inalterata l'attuale regolamentazione ndosi dunque la conferma di quanto statuito dal G.D. Pertanto, il Tribunale dispone che salvo diverso accordo nell'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre, nonché, a week end alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica;
i genitori provvederanno ad accompagnare la figlia alle diverse attività (scolastiche, sportive, ricreative etc…) nei rispettivi giorni di permanenza;
durante il periodo natalizio, trascorrerà con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, le diverse festività, e, d 4 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, nonchè il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; la festa dell'Epifania sarà trascorsa un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; durante il periodo pasquale, la figlia trascorrerà, negli anni pari, la Domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì in Albiis con il padre e viceversa negli anni dispari;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con ciascun genitore tre settimane (anche non consecutive) da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
la figlia trascorrerà con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà; i genitori dovranno organizzare e trascorrere insieme eventuali festeggiamenti in occasione del compleanno e dell'onomastico della bambina, nonché delle altre eventuali ricorrenze riguardanti la figlia;
in mancanza di accordo, nei suddetti giorni starà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro seguendo il Per_1 criteri rnanza di anno in anno;
la figlia trascorrerà con ciascun genitore le altre festività dell'anno (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) seguendo il criterio dell'alternanza con precedenza per il genitore non collocatario. Mantenimento della figlia In merito agli aspetti economici, occorre premettere che, all'udienza del 07.10.2025, il resistente ha insistito per una riduzione della misura del mantenimento disposta dal G.D., mentre la ricorrente ha richiesto la conferma di quanto già statuito. In merito alla situazione economica- patrimoniale delle parti, si evidenzia che, all'udienza del 21 novembre 2024, la ricorrente ha dichiarato di essere infermiera e di guadagnare circa € 1.500,00 al mese, mentre il resistente, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, ha dichiarato di percepire una retribuzione base di circa € 1.600,00 ma, con turni di notte e straordinari, di riuscire a percepire anche circa € 2.000,00, di avere una cessione del quinto di € 340,00 per estinguere il mutuo dell'ex compagna e di corrispondere mensilmente la somma di € 400,00 per il mantenimento della figlia nata da un precedente matrimonio (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito di circa € 29.300,00 nell'anno 2023 e il resistente di circa € 34.000,00 nell'anno 2021, di circa € 36.200,00 nell'anno 2022 e di circa € 38.500,00 nell'anno 2023 (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, occorre evidenziare che il G.D. ha determinato la misura del mantenimento tenendo conto dei disposti tempi di permanenza della figlia presso il padre e, dunque, del mantenimento diretto (che è maggiore rispetto a quello posto in essere per l'altra figlia che risiede in altra regione), della suddetta condizione economica delle parti e del rilascio da parte del resistente della casa familiare con conseguenti costi ulteriori per una nuova abitazione, nonchè dell'età della bambina alla quale devono essere parametrate le sue esigenze ordinarie e quotidiane
, considerato che non sono state riscontrate circostanze sopravvenute CP_2 tive della situazione esistente al momento dell'adozione dell'ordinanza con cui sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti (che non risulta essere stato oggetto di gravame), il Tribunale ritiene equo confermare quanto già statuito e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, 0,00, oltre rivalut
[...] le secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le esigenze della figlia (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre e c di permanenza presso il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
−dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- dispone l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via Vincenza Indelli n. 4, a per ivi convivere in maniera prevalente con Parte_1 la figlia minore;
−dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, 0,00, oltre rivalutazi secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore;
−pone a carico di l'obbligo di contribuire alle spese Parte_2 straordinarie, (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc…) per la minore, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate, nella misura dell'50%;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi