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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 34/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 8/2025 del 12/02/2025, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 02/10/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta della somma di €. 978,35, operata dal datore di lavoro, a titolo di quota di contribuzione CP_1 previdenziale a carico della lavoratrice, sulle differenze retributive erogatele nel marzo 2024 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 363/2022 (con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla cd. ricostruzione della carriera con integrale riconoscimento del servizio pre ruolo ed il datore di lavoro era stato condannato ad inquadrarla nella CP_1 corrispondente fascia stipendiale ed a corrisponderle le differenze retributive maturate a decorrere dall'immissione in ruolo in data 01/09/2019), ed aveva condannato il CP_1 stesso a restituirle detta somma, disponendo la compensazione delle spese giudiziali poiché il ritardo nel pagamento delle differenze retributive era dipeso dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi all'oggetto del giudizio in cui il era risultato soccombente. CP_1
Con ricorso depositato il 18/02/2025 docente alle dipendenze del Parte_1 [...]
, ha impugnato detta sentenza, pronunciata il 12/02/2025, Controparte_1 depositata in pari data e non notificata, limitatamente al capo relativo alla disposta compensazione delle spese giudiziali, deducendone, nel motivo articolato, l'erroneità della motivazione, non sussistendo alcun grave ed eccezionale motivo rilevante al riguardo, in quanto all'atto della proposizione della domanda non vi era alcuna incertezza interpretativa della fattispecie di causa, né era possibile affermare trattarsi di questione nuova ovvero oggetto di mutamenti o di difformi orientamenti giurisprudenziali, essendo al contrario pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che il datore di lavoro, qualora corrisponda la retribuzione dovuta ad un proprio dipendente in ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 19 l. n. 218/1952, è debitore esclusivo della relativa contribuzione previdenziale, anche per la quota che sarebbe stata a carico del lavoratore in caso di tempestivo pagamento.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellato alla refusione in proprio favore delle spese del primo grado del giudizio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile, per le seguenti considerazioni.
L'impugnata sentenza ha disposto la compensazione delle spese tra le parti con la seguente motivazione: “Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, unitamente alla valutazione della condotta tenuta da parte resistente, il cui ritardo nel pagamento del dovuto è dipeso dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi all'oggetto del giudizio in cui è risultata soccombente, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.”.
Come si evince, con tutta evidenza, dal riferimento al “ritardo nel pagamento del dovuto”, il giudice di primo grado ha così richiamato l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda che ha originato il ritardato pagamento in favore dell'odierna appellante delle differenze retributive dovute, cioè il noto contenzioso seriale del personale docente della scuola in materia di diritto al riconoscimento integrale del servizio pre ruolo in sede di ricostruzione della carriera senza l'applicazione delle decurtazioni all'epoca previste nell'art. 485 t.u. n.
297/1994, ed ha perciò ritenuto che il mancato tempestivo pagamento integrale delle differenze retributive spettanti all'odierna appellante, conseguente all'iniziale riconoscimento non integrale del servizio pre ruolo da lei prestato ed alla conseguente collocazione in una fascia stipendiale inferiore a quella ove aveva diritto ad essere inserita per effetto dell'integrale riconoscimento, fosse dipeso (non da volontà dell'amministrazione, ma) dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi al diritto all'integrale riconoscimento, sussistenti all'epoca del pagamento non integrale.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado non ha affatto ritenuto che le gravi ed eccezionali ragioni, idonee alla compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., risiedessero in incertezze interpretative o contrasti giurisprudenziali in materia di applicazione degli artt. 19 e 23 l. n. 218/1952 (ritenendo, al contrario, pacifica ogni questione al riguardo – cfr. pagg.
4-11 della motivazione), ma si è riferito esclusivamente al contenzioso seriale relativo all'art. 485 t.u. n. 297/1994 cit., sopra richiamato.
Ne consegue che il motivo di appello, per come formulato con esclusivo riferimento all'insussistenza di contrasti interpretativi o giurisprudenziali in materia di versamento di contribuzione previdenziale ex artt. 19 e 23 l. n. 218/1952, o di carattere di novità delle relative questioni, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, con conseguente evidente inammissibilità per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 -
01).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8/2025 in data 12/02/2025 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 247,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 02/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 8/2025 del 12/02/2025, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 02/10/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta della somma di €. 978,35, operata dal datore di lavoro, a titolo di quota di contribuzione CP_1 previdenziale a carico della lavoratrice, sulle differenze retributive erogatele nel marzo 2024 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 363/2022 (con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla cd. ricostruzione della carriera con integrale riconoscimento del servizio pre ruolo ed il datore di lavoro era stato condannato ad inquadrarla nella CP_1 corrispondente fascia stipendiale ed a corrisponderle le differenze retributive maturate a decorrere dall'immissione in ruolo in data 01/09/2019), ed aveva condannato il CP_1 stesso a restituirle detta somma, disponendo la compensazione delle spese giudiziali poiché il ritardo nel pagamento delle differenze retributive era dipeso dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi all'oggetto del giudizio in cui il era risultato soccombente. CP_1
Con ricorso depositato il 18/02/2025 docente alle dipendenze del Parte_1 [...]
, ha impugnato detta sentenza, pronunciata il 12/02/2025, Controparte_1 depositata in pari data e non notificata, limitatamente al capo relativo alla disposta compensazione delle spese giudiziali, deducendone, nel motivo articolato, l'erroneità della motivazione, non sussistendo alcun grave ed eccezionale motivo rilevante al riguardo, in quanto all'atto della proposizione della domanda non vi era alcuna incertezza interpretativa della fattispecie di causa, né era possibile affermare trattarsi di questione nuova ovvero oggetto di mutamenti o di difformi orientamenti giurisprudenziali, essendo al contrario pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che il datore di lavoro, qualora corrisponda la retribuzione dovuta ad un proprio dipendente in ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 19 l. n. 218/1952, è debitore esclusivo della relativa contribuzione previdenziale, anche per la quota che sarebbe stata a carico del lavoratore in caso di tempestivo pagamento.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellato alla refusione in proprio favore delle spese del primo grado del giudizio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile, per le seguenti considerazioni.
L'impugnata sentenza ha disposto la compensazione delle spese tra le parti con la seguente motivazione: “Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, unitamente alla valutazione della condotta tenuta da parte resistente, il cui ritardo nel pagamento del dovuto è dipeso dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi all'oggetto del giudizio in cui è risultata soccombente, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.”.
Come si evince, con tutta evidenza, dal riferimento al “ritardo nel pagamento del dovuto”, il giudice di primo grado ha così richiamato l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda che ha originato il ritardato pagamento in favore dell'odierna appellante delle differenze retributive dovute, cioè il noto contenzioso seriale del personale docente della scuola in materia di diritto al riconoscimento integrale del servizio pre ruolo in sede di ricostruzione della carriera senza l'applicazione delle decurtazioni all'epoca previste nell'art. 485 t.u. n.
297/1994, ed ha perciò ritenuto che il mancato tempestivo pagamento integrale delle differenze retributive spettanti all'odierna appellante, conseguente all'iniziale riconoscimento non integrale del servizio pre ruolo da lei prestato ed alla conseguente collocazione in una fascia stipendiale inferiore a quella ove aveva diritto ad essere inserita per effetto dell'integrale riconoscimento, fosse dipeso (non da volontà dell'amministrazione, ma) dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi al diritto all'integrale riconoscimento, sussistenti all'epoca del pagamento non integrale.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado non ha affatto ritenuto che le gravi ed eccezionali ragioni, idonee alla compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., risiedessero in incertezze interpretative o contrasti giurisprudenziali in materia di applicazione degli artt. 19 e 23 l. n. 218/1952 (ritenendo, al contrario, pacifica ogni questione al riguardo – cfr. pagg.
4-11 della motivazione), ma si è riferito esclusivamente al contenzioso seriale relativo all'art. 485 t.u. n. 297/1994 cit., sopra richiamato.
Ne consegue che il motivo di appello, per come formulato con esclusivo riferimento all'insussistenza di contrasti interpretativi o giurisprudenziali in materia di versamento di contribuzione previdenziale ex artt. 19 e 23 l. n. 218/1952, o di carattere di novità delle relative questioni, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, con conseguente evidente inammissibilità per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 -
01).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8/2025 in data 12/02/2025 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 247,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 02/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -