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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19220/2024 promossa da:
_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LO CASCIO EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in RIVOLI il 24/05/2008. _1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: MA il 23/10/2017.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 6 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . _1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
il figlio minore MA congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio separato della CP_3
responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione anche ai fini anagrafici presso il padre in Sant'Ambrogio (TO), Via Bosio 8.
DISPONE che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con il padre o,
in difetto, secondo le seguenti modalità (con cadenza bisettimanale).
Prima settimana
Lunedì: il padre accompagnerà MA a scuola, la madre preleverà il figlio all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva.
Martedì: la madre accompagnerà a scuola MA, il padre preleverà il figlio all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino alle ore 19, quando la madre lo preleverà presso la casa coniugale e lo terrà con sè
fino alla mattina successiva.
Mercoledì: la madre accompagnerà MA a scuola, il padre preleverà il figlio all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino al sabato alle ore 19 quando la madre lo preleverà e lo terrà con sé nel weekend.
Seconda settimana.
Lunedì: la madre accompagnerà MA a scuola dopo il weekend trascorso con lei e lo terrà con sè
fino al martedì pomeriggio.
Martedì: il padre terrà con sé MA dall'uscita della scuola fino alle ore 19 del pomeriggio di giovedì.
pagina 2 di 6 Giovedì: la madre preleverà MA presso l'abitazione del padre alle ore 19 e lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva.
Venerdì: Il padre terrà con sé MA dall'uscita della scuola alle ore 19 quando la madre lo preleverà
presso l'abitazione del padre.
Sabato: MA verrà accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna ove trascorrerà il weekend fino al lunedì mattina quando verrà accompagnato a scuola dal padre.
In caso di impegni lavorativi o di particolari esigenze dei genitori MA verrà accompagnato presso l'abitazione della nonna materna sita in Giaveno, Via Taravallera, 39 o presso Persona_1
l'abitazione dei nonni materni, e , sita in Rivoli (TO), Via Adige 2. CP_4 Persona_2
Nel caso in cui la madre fosse libera da impegni lavorativi nel pomeriggio del sabato in cui il figlio non trascorre il fine settimana con il padre, potrà, previo accordo con il sig. tenere con sé MA, _1
ugualmente nel pomeriggio del giovedì della settimana in cui il figlio trascorre il fine settimana con il padre.
Durante il periodo estivo dalla fine della scuola a fine luglio MA verrà iscritto al centro estivo scelto di comune accordo tra i coniugi.
La madre terrà con sé il figlio due settimane anche non consecutive tendenzialmente nel corso del mese di agosto, durante le vacanze estive, con periodo da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, la località del soggiorno con il minore al fini della sua reperibilità. Per l'anno 2024 il figlio trascorrerà con il padre il periodo di vacanze dal
14/08 al 29/08 e con la madre il periodo di vacanze dall'11/08 al 13/08 e dal 01/09 all'08/09.
In occasione delle festività natalizie la madre trascorrerà con il figlio dal 26 al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza, la Vigilia di Natale e il giorno di Natale secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, MA trascorrerà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche e la domenica di Pasqua con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
le restanti festività ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
I genitori si impegnano a trascorrere insieme i compleanni del figlio.
DISPONE che ciascuno dei coniugi si farà direttamente carico delle spese per vitto ed alloggio del figlio pagina 3 di 6 (mantenimento alimentare, abbigliamento cura e igiene personale, vacanze ecc.) quando lo terrà con sé.
I coniugi provvederanno a dividere al 50% tutte le restanti spese, ordinarie (es. medicinali, mensa scolastica e costo delle calzature e dei giubbotti invernali) e straordinarie così come indicate dal protocollo siglato tra Presidente del Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
I coniugi dichiarano di conoscere e faranno riferimento al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati di
Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. 15 marzo
2016, per l'individuazione delle spese straordinarie che richiederanno il previo accordo, come ivi previste all'interno della categoria delle spese “extra assegno”.
I coniugi si impegnano a esibire entro la fine di ogni mese i giustificativi delle spese da dividere al 50%
riguardanti il figlio.
I coniugi convengono che tutte le spese effettuate per il figlio saranno poste in detrazione e deduzione secondo le percentuali al 50% ciascuno.
DISPONE che l'ex casa coniugale sita in Sant'Ambrogio (TO), Via Bosio 8 sarà assegnata al sig.
con tutti gli arredi che la compongono. _1
Nel caso in cui il sig. decidesse di rilasciare la ex casa coniugale verranno assegnati alla sig.ra _1
, che ne potrà disporre liberamente il letto, il comò, il divano ed il mobile porta TV. CP_2
La signora si allontanerà dalla casa familiare a far data dal 29.07.2024, porterà con sé i beni mobili CP_2
di sua proprietà entro il 31.08.2024 e contestualmente consegnerà al marito le chiavi dell'immobile.
DÀ ATTO che i coniugi, e a regolazione dei loro reciproci rapporti CP_2 _1
economico-patrimoniali, convengono che la sig.ra provvederà a recedere dal conto CP_2
corrente n. 0067/00331968 presso la Banca Fideuram, cointestato con il marito e tutte le somme ivi depositate saranno lasciate in proprietà esclusiva al signor _1
DÀ ATTO che la sig.ra ed il sig. manterranno la cointestazione del conto CP_2 _1
n. 00000009759 presso la Banca del Territorio del Monviso ove è appoggiato il mutuo relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, Via Nigra 33, di proprietà del sig. ove la sig.ra _1 CP_2
risulta garante.
DÀ ATTO che il sig. continuerà a pagare interamente le rate del suddetto mutuo, manlevando _1
sin d'ora la sig.ra da ogni onere relativo al pagamento del suddetto mutuo. CP_2
pagina 4 di 6 DÀ ATTO che i coniugi convengono di sciogliere la comunione relativa alla proprietà degli immobili siti in Sant'Ambrogio (TO) e si impegnano alla stipula di atto pubblico notarile da rogarsi, a ministero di
Notaio di fiducia di parte acquirente, per formalizzare la cessione di quota come infra.
Detti immobili risultano così censiti:
a) appezzamento di terreno di natura edificabile di mq 410 (quattrocentodieci), confinante con: mappali
1008 (di cui alla successiva lettera c) ), 990, 1007 ( di cui alla successiva lettera b)), 1091, 490 e 155 del foglio 5, censito al Catasto Terreni del Comune di Sant'Ambrogio di Torino al foglio 5, particella 475,
PRATO ARBOR, classe l, are 04.10, R.D. Euro 2,12, R.A. Euro 1,48;
b) porzione di area urbana composta da due mappali di mq 130 (centotrenta) formanti un sol corpo e confinante nell'insieme con: mappali 990, 382, 821, e 475 (di cui sopra) del foglio 5, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Sant'Ambrogio di Torino al foglio 5, particelle: 1006, , are CP_5
00.68; 1007, , are 00.62; CP_5
c) porzione di area urbana di mq 264 (duecentossessantaquattro), confinante con: mappali 990, 475 (di cui sopra), 155, 972 e 728 del foglio 5, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Ambrogio di
Torino al foglio 5, particella 1008, , are 02.64. CP_5
DÀ ATTO che in particolare, la signora si impegna ed obbliga a trasferire al sig. CP_2 _1
che accetta, per un corrispettivo di € 15.000,00, la propria quota di comproprietà indivisa pari al
[...]
50% degli immobili sopra descritti. Detti immobili resteranno quindi in piena ed esclusiva proprietà per l'intero al sig. _1
Le spese per l'atto notarile, per la trascrizione dello stesso ed ogni altra spesa accessoria, inerente o conseguente, verranno sostenute dal signor _1
Tale trasferimento viene effettuato in quanto funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà formalizzato entro il 31.12.2024 con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante a fronte del versamento alla sig.ra da parte del sig. della somma CP_2 _1
tra le parti concordata di Euro 15.000,00. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra _1 [...]
, a titolo di acconto, la somma di € 10.000,00 mezzo di bonifico bancario sulle coordinate CP_2
pagina 5 di 6 bancarie note, entro otto giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il saldo, pari ad € 5.000,00 verrà
versato dal sig. alla sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del rogito. _1 CP_2
DÀ ATTO che i coniugi convengono che, con il puntuale ed integrale adempimento delle pattuizioni qui intercorse, nulla avranno più reciprocamente da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione e rinunciano reciprocamente ad assegni di contribuzione al mantenimento.
DÀ ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo di documento valido per l'espatrio per il figlio minorenne.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19220/2024 promossa da:
_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LO CASCIO EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in RIVOLI il 24/05/2008. _1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: MA il 23/10/2017.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 6 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . _1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
il figlio minore MA congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio separato della CP_3
responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione anche ai fini anagrafici presso il padre in Sant'Ambrogio (TO), Via Bosio 8.
DISPONE che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con il padre o,
in difetto, secondo le seguenti modalità (con cadenza bisettimanale).
Prima settimana
Lunedì: il padre accompagnerà MA a scuola, la madre preleverà il figlio all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino alla mattina successiva.
Martedì: la madre accompagnerà a scuola MA, il padre preleverà il figlio all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino alle ore 19, quando la madre lo preleverà presso la casa coniugale e lo terrà con sè
fino alla mattina successiva.
Mercoledì: la madre accompagnerà MA a scuola, il padre preleverà il figlio all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino al sabato alle ore 19 quando la madre lo preleverà e lo terrà con sé nel weekend.
Seconda settimana.
Lunedì: la madre accompagnerà MA a scuola dopo il weekend trascorso con lei e lo terrà con sè
fino al martedì pomeriggio.
Martedì: il padre terrà con sé MA dall'uscita della scuola fino alle ore 19 del pomeriggio di giovedì.
pagina 2 di 6 Giovedì: la madre preleverà MA presso l'abitazione del padre alle ore 19 e lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva.
Venerdì: Il padre terrà con sé MA dall'uscita della scuola alle ore 19 quando la madre lo preleverà
presso l'abitazione del padre.
Sabato: MA verrà accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna ove trascorrerà il weekend fino al lunedì mattina quando verrà accompagnato a scuola dal padre.
In caso di impegni lavorativi o di particolari esigenze dei genitori MA verrà accompagnato presso l'abitazione della nonna materna sita in Giaveno, Via Taravallera, 39 o presso Persona_1
l'abitazione dei nonni materni, e , sita in Rivoli (TO), Via Adige 2. CP_4 Persona_2
Nel caso in cui la madre fosse libera da impegni lavorativi nel pomeriggio del sabato in cui il figlio non trascorre il fine settimana con il padre, potrà, previo accordo con il sig. tenere con sé MA, _1
ugualmente nel pomeriggio del giovedì della settimana in cui il figlio trascorre il fine settimana con il padre.
Durante il periodo estivo dalla fine della scuola a fine luglio MA verrà iscritto al centro estivo scelto di comune accordo tra i coniugi.
La madre terrà con sé il figlio due settimane anche non consecutive tendenzialmente nel corso del mese di agosto, durante le vacanze estive, con periodo da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, la località del soggiorno con il minore al fini della sua reperibilità. Per l'anno 2024 il figlio trascorrerà con il padre il periodo di vacanze dal
14/08 al 29/08 e con la madre il periodo di vacanze dall'11/08 al 13/08 e dal 01/09 all'08/09.
In occasione delle festività natalizie la madre trascorrerà con il figlio dal 26 al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza, la Vigilia di Natale e il giorno di Natale secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, MA trascorrerà il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche e la domenica di Pasqua con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
le restanti festività ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
I genitori si impegnano a trascorrere insieme i compleanni del figlio.
DISPONE che ciascuno dei coniugi si farà direttamente carico delle spese per vitto ed alloggio del figlio pagina 3 di 6 (mantenimento alimentare, abbigliamento cura e igiene personale, vacanze ecc.) quando lo terrà con sé.
I coniugi provvederanno a dividere al 50% tutte le restanti spese, ordinarie (es. medicinali, mensa scolastica e costo delle calzature e dei giubbotti invernali) e straordinarie così come indicate dal protocollo siglato tra Presidente del Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
I coniugi dichiarano di conoscere e faranno riferimento al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati di
Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. 15 marzo
2016, per l'individuazione delle spese straordinarie che richiederanno il previo accordo, come ivi previste all'interno della categoria delle spese “extra assegno”.
I coniugi si impegnano a esibire entro la fine di ogni mese i giustificativi delle spese da dividere al 50%
riguardanti il figlio.
I coniugi convengono che tutte le spese effettuate per il figlio saranno poste in detrazione e deduzione secondo le percentuali al 50% ciascuno.
DISPONE che l'ex casa coniugale sita in Sant'Ambrogio (TO), Via Bosio 8 sarà assegnata al sig.
con tutti gli arredi che la compongono. _1
Nel caso in cui il sig. decidesse di rilasciare la ex casa coniugale verranno assegnati alla sig.ra _1
, che ne potrà disporre liberamente il letto, il comò, il divano ed il mobile porta TV. CP_2
La signora si allontanerà dalla casa familiare a far data dal 29.07.2024, porterà con sé i beni mobili CP_2
di sua proprietà entro il 31.08.2024 e contestualmente consegnerà al marito le chiavi dell'immobile.
DÀ ATTO che i coniugi, e a regolazione dei loro reciproci rapporti CP_2 _1
economico-patrimoniali, convengono che la sig.ra provvederà a recedere dal conto CP_2
corrente n. 0067/00331968 presso la Banca Fideuram, cointestato con il marito e tutte le somme ivi depositate saranno lasciate in proprietà esclusiva al signor _1
DÀ ATTO che la sig.ra ed il sig. manterranno la cointestazione del conto CP_2 _1
n. 00000009759 presso la Banca del Territorio del Monviso ove è appoggiato il mutuo relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, Via Nigra 33, di proprietà del sig. ove la sig.ra _1 CP_2
risulta garante.
DÀ ATTO che il sig. continuerà a pagare interamente le rate del suddetto mutuo, manlevando _1
sin d'ora la sig.ra da ogni onere relativo al pagamento del suddetto mutuo. CP_2
pagina 4 di 6 DÀ ATTO che i coniugi convengono di sciogliere la comunione relativa alla proprietà degli immobili siti in Sant'Ambrogio (TO) e si impegnano alla stipula di atto pubblico notarile da rogarsi, a ministero di
Notaio di fiducia di parte acquirente, per formalizzare la cessione di quota come infra.
Detti immobili risultano così censiti:
a) appezzamento di terreno di natura edificabile di mq 410 (quattrocentodieci), confinante con: mappali
1008 (di cui alla successiva lettera c) ), 990, 1007 ( di cui alla successiva lettera b)), 1091, 490 e 155 del foglio 5, censito al Catasto Terreni del Comune di Sant'Ambrogio di Torino al foglio 5, particella 475,
PRATO ARBOR, classe l, are 04.10, R.D. Euro 2,12, R.A. Euro 1,48;
b) porzione di area urbana composta da due mappali di mq 130 (centotrenta) formanti un sol corpo e confinante nell'insieme con: mappali 990, 382, 821, e 475 (di cui sopra) del foglio 5, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Sant'Ambrogio di Torino al foglio 5, particelle: 1006, , are CP_5
00.68; 1007, , are 00.62; CP_5
c) porzione di area urbana di mq 264 (duecentossessantaquattro), confinante con: mappali 990, 475 (di cui sopra), 155, 972 e 728 del foglio 5, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Ambrogio di
Torino al foglio 5, particella 1008, , are 02.64. CP_5
DÀ ATTO che in particolare, la signora si impegna ed obbliga a trasferire al sig. CP_2 _1
che accetta, per un corrispettivo di € 15.000,00, la propria quota di comproprietà indivisa pari al
[...]
50% degli immobili sopra descritti. Detti immobili resteranno quindi in piena ed esclusiva proprietà per l'intero al sig. _1
Le spese per l'atto notarile, per la trascrizione dello stesso ed ogni altra spesa accessoria, inerente o conseguente, verranno sostenute dal signor _1
Tale trasferimento viene effettuato in quanto funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà formalizzato entro il 31.12.2024 con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante a fronte del versamento alla sig.ra da parte del sig. della somma CP_2 _1
tra le parti concordata di Euro 15.000,00. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra _1 [...]
, a titolo di acconto, la somma di € 10.000,00 mezzo di bonifico bancario sulle coordinate CP_2
pagina 5 di 6 bancarie note, entro otto giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il saldo, pari ad € 5.000,00 verrà
versato dal sig. alla sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del rogito. _1 CP_2
DÀ ATTO che i coniugi convengono che, con il puntuale ed integrale adempimento delle pattuizioni qui intercorse, nulla avranno più reciprocamente da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione e rinunciano reciprocamente ad assegni di contribuzione al mantenimento.
DÀ ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo di documento valido per l'espatrio per il figlio minorenne.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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