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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1259/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LI NT, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 961/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2750/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000687782003 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000687782003 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29820180000687782003 per IRAP ed IVA, anno d'imposta 2010, riducendo la pretesa tributaria entro i limiti della quota di socio accomandante della contribuente.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante torna a proporre in questo grado di giudizio i motivi di ricorso già disattesi dal giudice di primo grado senza alcun elemento di novità o specificità.
Il primo motivo di appello è così formulato: “Inesistenza della notificazione”.
Il motivo è infondato.
Va premesso, infatti, che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto tributario.
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata il 23.4.2008 e la notificazione ha raggiunto il suo scopo con il ricorso proposto dal contribuente in primo grado.
Consegue da ciò che qualsiasi eventuale irregolarità, non trattandosi di inesistenza giuridica della notificazione, deve intendersi sanata ai sensi dell'art. 156 terzo comma cpc.
Quanto alla notifica avvenuta a mezzo di licenziatario postale privato la Suprema Corte ha recentemente confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58 del 2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (v. Cass. civ. sez. trib., n. 18541 dell'8.7.24).
Il secondo motivo di appello è così formulato: “difetto di sottoscrizione”.
Il motivo è infondato.
Opera, infatti, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha provato che trattasi di atto non promanante dall'Autorità attributaria del relativo potere (v. Cass. civ. n. 28272 dell'11.12.2020, ud. 29.9.2020).
Il terzo motivo di appello è così formulato: “difetto di motivazione”.
Il motivo è infondato. L'obbligo motivazionale dei provvedimenti amministrativi ha, infatti, portata generale, dovendo fornire una base e una giustificazione all'emissione dei medesimi atti e degli atti tributari, indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della relativa pretesa.
Tale funzione si concretizza delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio, ma, anche, consentendo l'esplicazione di una corretta dialettica processuale che deve salvaguardare la possibilità del contribuente di enunciare motivi di ricorso specifici con argomentazioni contrapposte a quelle fondanti la pretesa impositiva
(cfr. Cass. civile n. 6636 del 6.4.2016, ud. del 15.12.2015, dep. il 6.4.2016).
Nel caso in esame, nella cartella vengono indicate chiaramente le motivazioni alla base della pretesa tributaria ai fini della piena comprensione delle contestazioni rivolte dall'ente impositore, la decadenza dalla rateazione dell'anno 2010, gli importi ed il dettaglio degli addebiti, il ruolo, l'esecutività, il responsabile del procedimento,
l'anno ed il codice del tributo, gli interessi dovuti e le sanzioni, le modalità del pagamento, ecc.
La carenza di motivazione, infine, è smentita dallo stesso tenore delle articolate argomentazioni svolte dall'appellante nel corso del giudizio che non hanno affatto scalfito il suo diritto di difesa.
Del pari infondata e la censura relativa ad un prodromico avviso di accertamento mai notificato emesso nei confronti della società “Società_1 sas” di cui l'odierna appellante è socia accomandante.
Dalla cartella emerge, infatti, che gli importi richiesti conseguono alla decadenza dalla rateizzazione a seguito dell'atto di adesione n. TY7A22N00131/2016.
Consegue da ciò che, derivando il debito da controlli automatizzati, la cartella è comunque legittima senza un preventivo avviso di accertamento.
Il quarto motivo di appello è così formulato: “mancata indicazione e prova dell'inutile esperimento del beneficium excussionis”.
In altri termini, l'appellante deduce che il concessionario, prima di procedere con l'iscrizione a ruolo, non ha effettuato la preventiva escussione nei confronti della società che rappresenta il presupposto per agire direttamente nei confronti dei soci così come previsto dall'art. 2304 del c.c.
La deduzione è infondata.
Premesso che l'odierno appellante non è chiamato a rispondere direttamente ma in qualità di responsabile in solido e, come da pronuncia del primo giudice, entro i limiti della quota conferita, ovvero illimitatamente se ha compiuto atti di gestione anche nella qualità di socio accomandante, l'art. 2304 c.c. disciplina il
“beneficium excussionis” nella fase esecutiva e non anche con l'emissione della cartella esattoriale che non
è un atto esecutivo ma, essendo assimilabile al precetto, preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva (v. Cass. n. 1996 del 24.1.2019, rv. 652325 - 01).
Il quinto motivo di appello è così formulato: “illegittimità delle sanzioni”.
In altri termini, l'appellante deduce la mancanza di motivazione dell'atto impositivo nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni applicate.
La deduzione è infondata.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (v. Cass. civ. n. 116 del 4 maggio 2021).
Osserva, inoltre, il Collegio che l'appellante non deduce alcun elemento diretto ad apprezzare la violazione con minore gravità laddove la determinazione della misura della sanzione costituisce una mera applicazione del dettato normativo e sono state irrogate nella misura prevista dalla legge.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza esclude l'esistenza di un profilo di discrezionalità amministrativa nell'esercizio del potere sanzionatorio riconducendo lo spazio di scelta di cui dispone l'Autorità nella quantificazione della sanzione nell'ambito della discrezionalità tecnica o giudiziale (v. Cass. civ. n. 5443 dell'11.4.2001, rv. 545863).
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LI NT, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 961/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2750/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000687782003 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000687782003 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29820180000687782003 per IRAP ed IVA, anno d'imposta 2010, riducendo la pretesa tributaria entro i limiti della quota di socio accomandante della contribuente.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante torna a proporre in questo grado di giudizio i motivi di ricorso già disattesi dal giudice di primo grado senza alcun elemento di novità o specificità.
Il primo motivo di appello è così formulato: “Inesistenza della notificazione”.
Il motivo è infondato.
Va premesso, infatti, che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto tributario.
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata il 23.4.2008 e la notificazione ha raggiunto il suo scopo con il ricorso proposto dal contribuente in primo grado.
Consegue da ciò che qualsiasi eventuale irregolarità, non trattandosi di inesistenza giuridica della notificazione, deve intendersi sanata ai sensi dell'art. 156 terzo comma cpc.
Quanto alla notifica avvenuta a mezzo di licenziatario postale privato la Suprema Corte ha recentemente confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58 del 2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (v. Cass. civ. sez. trib., n. 18541 dell'8.7.24).
Il secondo motivo di appello è così formulato: “difetto di sottoscrizione”.
Il motivo è infondato.
Opera, infatti, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha provato che trattasi di atto non promanante dall'Autorità attributaria del relativo potere (v. Cass. civ. n. 28272 dell'11.12.2020, ud. 29.9.2020).
Il terzo motivo di appello è così formulato: “difetto di motivazione”.
Il motivo è infondato. L'obbligo motivazionale dei provvedimenti amministrativi ha, infatti, portata generale, dovendo fornire una base e una giustificazione all'emissione dei medesimi atti e degli atti tributari, indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della relativa pretesa.
Tale funzione si concretizza delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio, ma, anche, consentendo l'esplicazione di una corretta dialettica processuale che deve salvaguardare la possibilità del contribuente di enunciare motivi di ricorso specifici con argomentazioni contrapposte a quelle fondanti la pretesa impositiva
(cfr. Cass. civile n. 6636 del 6.4.2016, ud. del 15.12.2015, dep. il 6.4.2016).
Nel caso in esame, nella cartella vengono indicate chiaramente le motivazioni alla base della pretesa tributaria ai fini della piena comprensione delle contestazioni rivolte dall'ente impositore, la decadenza dalla rateazione dell'anno 2010, gli importi ed il dettaglio degli addebiti, il ruolo, l'esecutività, il responsabile del procedimento,
l'anno ed il codice del tributo, gli interessi dovuti e le sanzioni, le modalità del pagamento, ecc.
La carenza di motivazione, infine, è smentita dallo stesso tenore delle articolate argomentazioni svolte dall'appellante nel corso del giudizio che non hanno affatto scalfito il suo diritto di difesa.
Del pari infondata e la censura relativa ad un prodromico avviso di accertamento mai notificato emesso nei confronti della società “Società_1 sas” di cui l'odierna appellante è socia accomandante.
Dalla cartella emerge, infatti, che gli importi richiesti conseguono alla decadenza dalla rateizzazione a seguito dell'atto di adesione n. TY7A22N00131/2016.
Consegue da ciò che, derivando il debito da controlli automatizzati, la cartella è comunque legittima senza un preventivo avviso di accertamento.
Il quarto motivo di appello è così formulato: “mancata indicazione e prova dell'inutile esperimento del beneficium excussionis”.
In altri termini, l'appellante deduce che il concessionario, prima di procedere con l'iscrizione a ruolo, non ha effettuato la preventiva escussione nei confronti della società che rappresenta il presupposto per agire direttamente nei confronti dei soci così come previsto dall'art. 2304 del c.c.
La deduzione è infondata.
Premesso che l'odierno appellante non è chiamato a rispondere direttamente ma in qualità di responsabile in solido e, come da pronuncia del primo giudice, entro i limiti della quota conferita, ovvero illimitatamente se ha compiuto atti di gestione anche nella qualità di socio accomandante, l'art. 2304 c.c. disciplina il
“beneficium excussionis” nella fase esecutiva e non anche con l'emissione della cartella esattoriale che non
è un atto esecutivo ma, essendo assimilabile al precetto, preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva (v. Cass. n. 1996 del 24.1.2019, rv. 652325 - 01).
Il quinto motivo di appello è così formulato: “illegittimità delle sanzioni”.
In altri termini, l'appellante deduce la mancanza di motivazione dell'atto impositivo nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni applicate.
La deduzione è infondata.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (v. Cass. civ. n. 116 del 4 maggio 2021).
Osserva, inoltre, il Collegio che l'appellante non deduce alcun elemento diretto ad apprezzare la violazione con minore gravità laddove la determinazione della misura della sanzione costituisce una mera applicazione del dettato normativo e sono state irrogate nella misura prevista dalla legge.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza esclude l'esistenza di un profilo di discrezionalità amministrativa nell'esercizio del potere sanzionatorio riconducendo lo spazio di scelta di cui dispone l'Autorità nella quantificazione della sanzione nell'ambito della discrezionalità tecnica o giudiziale (v. Cass. civ. n. 5443 dell'11.4.2001, rv. 545863).
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto