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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 996/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BUSETTI MICHELE, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. BUSETTI MICHELE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in data 4/7/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Brescia pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in data 17 ottobre 1998 presso il Comune di Toscolano Maderno tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Toscolano Maderno, a Controparte_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Toscolano Maderno (BS) in data 17/10/1998, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, parte I, anno 1998, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 17/12/1998), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 21247 emesso in data 31/10/2008.
Con ricorso del 31/1/2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente costituitasi in data 18/4/2025 ha aderito.
Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato conclusioni congiunte con note di trattazione scritta del 4/7/2025.
Il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi, da intendersi rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 24/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 996/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BUSETTI MICHELE, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. BUSETTI MICHELE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in data 4/7/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Brescia pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in data 17 ottobre 1998 presso il Comune di Toscolano Maderno tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Toscolano Maderno, a Controparte_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Toscolano Maderno (BS) in data 17/10/1998, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, parte I, anno 1998, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 17/12/1998), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 21247 emesso in data 31/10/2008.
Con ricorso del 31/1/2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente costituitasi in data 18/4/2025 ha aderito.
Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato conclusioni congiunte con note di trattazione scritta del 4/7/2025.
Il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi, da intendersi rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 24/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi