Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2024, proposto da
Comune di Palomonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Salerno, Comune di Buccino, Comune di San Gregorio Magno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1.- della Delibera della Giunta Regionale Campania del 29.12.2023 n. 816, in BURC 4.1.2024, in parte qua se lesiva, avente ad Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell''offerta formativa anno scolastico 2024/2025 con la quale si delibera: 1)- di dover procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell''offerta formativa per l''anno scolastico 2024/2025 per la provincia di Avellino della provincia di Benevento la provincia di Caserta per l''Area provinciale di Napoli e per la provincia di Salerno; 2) di approvare ad aggiornamento ed integrazione dell''organizzazione della rete scolastica per l’a/s 2024 /2025 le proposte coerenti con gli indirizzi regionali della provincia di Salerno; 3) di stabilire che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica, disposizione impugnata in parte qua se lesiva.
4) – dell’eventuale Decreto, se adottato, dell’accorpamento come sopra disposto dalla Regione, dal Dirigente p/t dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania di Napoli, né altrimenti conosciuto mai comunicato né pubblicato di estremi e contenuto ignoti; 4)- dell’eventuale Decreto, se adottato, dal Presidente della Provincia di Salerno in merito al dimensionamento ed all’accorpamento impugnato, né altrimenti conosciuto mai comunicato né pubblicato di estremi e contenuto ignoti; 5.- dell’eventuale provvedimento/parere espresso in merito al dimensionamento ed all’accorpamento dal Comune di Buccino, con minor numero di alunni,- in violazione delle suddette Linee Guida – né altrimenti conosciuto, mai comunicato né pubblicato di estremi e contenuto ignoti; 6.- di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali anche istruttori e delle relative procedure eventualmente adottati merito al dimensionamento della rete scolastica regionale e degli atti endo-procedimentali di contenuto ed estremi ignoti, se lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il Comune di Palomonte ha impugnato, oltre agli atti conseguenti, la delibera della Giunta Regionale Campania del 29 dicembre 2023 n. 816 avente ad oggetto il “ Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa anno scolastico 2024/2025 ”, nella parte in cui prevede che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete (tra i quali è annoverato anche l’istituto comprensivo di interesse del Comune ricorrente).
2. Il provvedimento regionale è stato impugnato, poiché ritenuto lesivo nella parte in cui, pur essendo stati accorpati istituti scolastici collocati nei diversi Comuni di Palomonte e di Buccino, come sede legale dell’istituto risultante dall’accorpamento è stata individuata quella collocata nel territorio del Comune di Buccino e non in quello del Comune ricorrente, che invece vanterebbe il maggiore numero di alunni iscritti (parte ricorrente riferisce che l’IC di Palomonte avrebbe 410 alunni; quello di Buccino invece un numero inferiore pari a 325).
3. Il ricorso è pertanto fondato su un’unica complessiva doglianza, seppure articolata in plurimi motivi, i quali possono pertanto essere unitariamente trattati, ovvero per l’incoerenza della decisione concernente la sede legale rispetto Linee guida approvate dalla Giunta Regionale Campana con la delibera 250 del 4 maggio 2023 che, al punto 4.2, dispone che, in caso di accorpamento di istituzioni scolastiche appartenenti a diversi comuni, la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenti il numero più alto di allievi.
3. La Regione Campania, con memoria del 2 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, peraltro allegando che la delibera impugnata sarebbe stata anche modificata dalla successiva delibera della Giunta regionale 11/2024.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del merito, si è costituito in data 12 gennaio 2024 e, con successiva memoria del 20 maggio 2024, ha richiamato il contenuto dei documenti allegati, tra cui la nota prot. 2662 del 15 gennaio 2024 dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.
5. Con ordinanza cautelare del 7 febbraio 2024, n. 282, non appellata, l’istanza è stata respinta.
Il Collegio ha in particolare rilevato che “ la controversia oggetto del presente giudizio è analoga a quella già oggetto di cognizione del Tribunale con il ricorso recante n. RG 1408/2023 (per il quale infatti parte ricorrente aveva formulato istanza di riunione, poi oggetto di rinuncia in data 12 gennaio 2024) e che pertanto le questioni giuridiche sollevate sono già state esaminate con la sentenza della Sezione del 18 gennaio 2024, n. 476, alla cui motivazione ci si riporta ai fini della valutazione, nel caso in esame, della insussistenza del fumus boni iuris ”.
6. Il ricorso è infondato, dovendo confermarsi la valutazione già operata in sede di cognizione sommaria, anche alla luce del precedente specifico della Sezione sopra richiamato.
7. Deve infatti osservarsi che la sentenza 476/2024, citata nell’ordinanza cautelare a supporto del rigetto dell’istanza, è passata in giudicato, con conseguente efficacia vincolante soggettiva delle relative questioni ex art. 2909 c.c. tra le parti dell’odierno processo, che sono le medesime parti del presente giudizio ed il ricorso può essere deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
8. Per esigenze di sinteticità ex art. 3 c.p.a., la presente motivazione è pertanto integrata con la motivazione della sentenza sopra menzionata ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., anche nella parte in cui si precisa che la questione giuridica controversa di cui al punto 4.2. della predetta delibera deve risolversi alla luce dei criteri interpretativi letterale (sulla cui prevalenza, cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 217 “l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, quale “norma sulle norme”, sancisce in modo univoco il primato dell’interpretazione testuale sugli altri criteri ermeneutici, coerentemente con l’oggettiva evidenza che il quadro ordinamentale è costituito da proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche e il cui fine è rendere intellegibile la portata descrittiva e precettiva delle regole poste, tramite l’univocità della relazione tra il loro significante e il loro significato, garantendo, per tal via, la certezza del diritto. Ne discende che la chiarezza del testo della disposizione e l’assenza, sul piano dell’interpretazione letterale, di dubbi sulla derivante norma da essa estratta neutralizzano gli altri canoni interpretativi, i quali, invero, possono avere rilievo soltanto ove l’esegesi testuale offra un risultato ambiguo ”) e logico-sistematico già esaminati dalla Sezione nella sentenza di cui sopra.
In sintesi, in tale punto, la delibera regionale si riferisce esclusivamente alle ipotesi di accorpamenti che sono decisi in sede di dimensionamento per l’anno scolastico cui si riferiscono le medesime Linee Guida, ma non a quelli già effettuati negli anni passati i quali restano regolati dalle precedenti Linee Guida e dai criteri ivi previsti. La legittimità della decisione di accorpamento avrebbe dovuto pertanto valutarsi in relazione alla disciplina vigente al momento della sua adozione, risalente al 2013 (e che prevedeva criteri diversi, effettivamente rispettati nel caso specifico, per la scelta della sede legale), secondo il principio tempus regit actum .
9. In conclusione il ricorso va pertanto respinto. La regolazione delle spese segue la soccombenza, anche in ragione del precedente specifico sopra menzionato nei confronti della Regione, mentre possono compensarsi tra parte ricorrente e Ministero costituito, vista la riferibilità della delibera impugnata all’amministrazione regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori come per legge, in favore della Regione Campania. Compensa le spese tra Ministero e parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO