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Sentenza 6 luglio 2024
Sentenza 6 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/07/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 419/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 419/2024 V.G. promosso da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Budoni Parte_1 C.F._1
(SS), via Nazionale n. 193, presso lo studio dell'avv. Roberto Deledda, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ) elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Capistrello (AQ), via Cese n.9, presso lo studio dell'avv. Moreno Persia, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, con ricorso depositato il 7 giugno 2024, chiedono congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione stabilite nella sentenza pronunciata, in data 19 febbraio
2008, dal Tribunale di Avezzano, con la quale è stato disposto “…Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi ordinando che copia autentica di questa sentenza sia Parte_3 trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello, affinché provveda all'annotazione (registro degli atti di matrimonio per l'anno 1973) ed agli ulteriori incombenti di cui al R.D. 1238/39 e successive modificazioni;
- pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di di € 510,00, da Parte_2 corrispondersi come in narrativa;
condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in complessivi € 1.500,00, interamente per onorari, Parte_2
oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge…”, chiedono di ottenere la modifica di tali condizioni “revocando l'obbligo, posto a carico di di corrispondere un assegno Parte_1 di mantenimento in favore di pari ad € 510,00 con effetto dal mese di Parte_2 agosto 2024 prevendendo che nessuno dei coniugi debba procedere alla corresponsione nei confronti dell'altro di alcun assegno di mantenimento. Compensate le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 giugno 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato tribunale per ivi sentir modificare le condizioni previste nella sentenza di separazione pronunciata il 19/02/2008 dal Tribunale di Avezzano.
Infatti, le mutate condizioni di che è diventata usufruttuaria Parte_2
esclusiva dell'abitazione familiare, hanno determinato le parti a richiedere un adeguamento delle previsioni economiche stabilite nella sentenza ed, in particolare, a chiedere la revoca.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi di modifica intervenuti e DISPONE che le condizioni di separazione stabilite con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 220/2008 (r.g.
1824/2005), depositata il 29/03/2008, vengano modificate revocando il contributo di mantenimento previsto a carico di in favore di Parte_1 Parte_2
a partire dalla data della domanda.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 5 luglio 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca
Errichelli e Silvia Gatti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 419/2024 V.G. promosso da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Budoni Parte_1 C.F._1
(SS), via Nazionale n. 193, presso lo studio dell'avv. Roberto Deledda, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ) elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Capistrello (AQ), via Cese n.9, presso lo studio dell'avv. Moreno Persia, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, con ricorso depositato il 7 giugno 2024, chiedono congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione stabilite nella sentenza pronunciata, in data 19 febbraio
2008, dal Tribunale di Avezzano, con la quale è stato disposto “…Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi ordinando che copia autentica di questa sentenza sia Parte_3 trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello, affinché provveda all'annotazione (registro degli atti di matrimonio per l'anno 1973) ed agli ulteriori incombenti di cui al R.D. 1238/39 e successive modificazioni;
- pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di di € 510,00, da Parte_2 corrispondersi come in narrativa;
condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in complessivi € 1.500,00, interamente per onorari, Parte_2
oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge…”, chiedono di ottenere la modifica di tali condizioni “revocando l'obbligo, posto a carico di di corrispondere un assegno Parte_1 di mantenimento in favore di pari ad € 510,00 con effetto dal mese di Parte_2 agosto 2024 prevendendo che nessuno dei coniugi debba procedere alla corresponsione nei confronti dell'altro di alcun assegno di mantenimento. Compensate le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 giugno 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato tribunale per ivi sentir modificare le condizioni previste nella sentenza di separazione pronunciata il 19/02/2008 dal Tribunale di Avezzano.
Infatti, le mutate condizioni di che è diventata usufruttuaria Parte_2
esclusiva dell'abitazione familiare, hanno determinato le parti a richiedere un adeguamento delle previsioni economiche stabilite nella sentenza ed, in particolare, a chiedere la revoca.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi di modifica intervenuti e DISPONE che le condizioni di separazione stabilite con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 220/2008 (r.g.
1824/2005), depositata il 29/03/2008, vengano modificate revocando il contributo di mantenimento previsto a carico di in favore di Parte_1 Parte_2
a partire dalla data della domanda.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 5 luglio 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca
Errichelli e Silvia Gatti.
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