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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4264/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
29.06.2020 da
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
elettivamente domiciliati in CASTELFRANCO VENETO, via G. GALILEI 3, presso l'Avv. MARTA SEMOLA, che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
(P.I. ), subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi
[...] P.IVA_2
facenti capo a Controparte_2
, elettivamente domiciliata in TREVISO, via LONGHIN 1, presso
[...]
l'Avv. FEDERICA PANTO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
A- In via preliminare:
1 - sospendersi e/o rinviarsi il presente procedimento e, comunque, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo
e/o l'esecuzione intrapresa in attesa che la Suprema Corte si pronunci a Sezioni Unite a seguito della rimessione disposta con decreto della Prima Presidente della Sezione III della Corte di Cassazione del 7 settembre 2023 (R.G. n. 15340/2023) a seguito di rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c dal Tribunale di Salerno con sua ordinanza del 19 luglio 2023;
- revocarsi e/o sospendersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1291/2020 (RG 2269/2020) emesso in data 28.04.2020 dal Tribunale di Treviso per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
A-1 - In via preliminare e/o pregiudiziale: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o invalido e/o inesistente e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1291/2020 (RG 2269/2020) emesso in data 28.04.2020 dal Tribunale di Treviso per:
a) inesistenza e/o mancanza di valida procura alle liti;
b) l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità dei contratti di fideiussione omnibus del 24.12.2009 stipulati da e con Credito Trevigiano – Banca Di Credito Parte_2 Parte_3 Parte_4
Cooperativo – Societa' Cooperativa in favore di Parte_1
B - Nel merito:
- revocarsi e/o annullarsi, e/o dichiararsi inesistente e/o inefficace e/o nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1291/2020 (RG 2269/2020) emesso in data
28.04.2020 dal Tribunale di Treviso nei confronti di Parte_1 Parte_2
e e depositato in cancelleria il 29.04.2020, perché ingiusto ed Parte_3 Parte_4
illegittimo, accertarsi e dichiararsi che gli attori nulla devono a Credito Trevigiano – Banca Di Credito
Cooperativo – Societa' Cooperativa (ora per alcun altro Controparte_1
titolo, ragione o causa, e per l'effetto ordinarne la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie del 20.05.2020 sui beni in proprietà di (Reg. Part. 2371 – Reg. Gen. 14455) e di Parte_3 Parte_2
(Reg. Part. 2372 – Reg. Gen. 14456);
C- In via riconvenzionale
In via principale:
a) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al rapporto di conto corrente n. 003.330.3322995, l'illegittima applicazione delle CIV, della clausola dello ius variandi, di interessi oltre soglia usura, della capitalizzazione degli interessi a debito, quest'ultima a partire dal 01.01.2014 e, comunque, le illiceità
2 dedotte in atti e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a versare ad le somme Parte_1
illegittimamente addebitate e/o riscosse pari ad € 11.525,22, come da ricalcolo eseguito del conto corrente, oltre agli importi successivamente maturati in forza degli illeciti contestati, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo, oltre agli interessi creditori qualora ne sussistano i presupposti;
b) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole relative alla determinazione degli interessi debitori e/o moratori nonché alla penale di estinzione anticipata in quanto prevedenti la corresponsione e/o la promessa di pagamento di interessi usurai, e comunque che sono stati convenuti interessi e/o vantaggi superiori al tasso soglia e/o che il costo complessivo del finanziamento era comunque sproporzionato e, per l'effetto, dichiararsi ex art. 1815 II c. c.p.c., non dovuti tali interessi e/o vantaggi, e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione in favore di della somma di € 61.360,38, o la Parte_1
diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo;
b.1) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dovuto dall'attrice alla convenuta, decurtato di tutti gli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1815, comma 2, cpc, rideterminando l'importo delle rate dovute;
b.2) accertare e dichiarare che, in ogni caso, nessuna somma è dovuta dall'attrice alla convenuta a titoli di interessi corrispettivi e/o moratori relativamente alla rate dovute;
In via subordinata (quanto al mutuo fondiario n. 601513):
b.3) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della clausola relativa agli interessi per violazione dell'art. 1344
c.c. e, per l'effetto, dichiararsi non dovuti tali interessi, e conseguentemente condannarsi la convenuta a pagare a la somma di € 61.360,38, o la diversa maggiore o minore somma Parte_1
che dovesse risultare in corso di causa o fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo;
b.4) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dovuto dall'attrice alla convenuta, decurtato di tutti gli interessi, rideterminando l'importo delle rate dovute applicando il regime della capitalizzazione semplice;
In via ulteriormente subordinata (quanto al mutuo fondiario n. 601513):
3 b.5) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011,
l'illecita capitalizzazione degli interessi nonché la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della clausola relativa agli interessi per violazione dell'art. 1346 c.c. e/o dell'art. 1284 c.c. e/o dell'art. 117 TUB e, per l'effetto condannarsi la convenuta a pagare a la somma di € 29.144,08 Parte_1
e/o € 30.059,82, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo;
b.6) rideterminarsi l'importo delle rate dovute applicando il regime della capitalizzazione semplice al tasso minimo dei BOT 12 mesi precedente;
c) Previo accertamento delle illegittimità di cui alle domande formulate in via riconvenzionale lettere a) e
b) o, in via subordinata lettere a) e b3), o in via ulteriormente subordinata lettere a) e b5), accertarsi e dichiararsi che vantava alla data del 19.02.2020 un credito di € 72.885,60 Parte_1
e/o € 41,585,04/40.669,30, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo n. 601513 del 20.12.2011 e del contratto di conto corrente;
d) Accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione del contratto di mutuo fondiario n. 601513 del
20.12.2011 stipulato da dichiararsi illegittima l'escussione dei pegni sui Parte_1
certificati di deposito nominativi di di cui in parte narrativa e, per l'effetto, condannarsi Parte_2
Credito Trevigiano – Banca Di Credito Cooperativo – Societa' Cooperativa (ora Banca
[...]
a versare a la somma complessiva di € 13.998,69, o la Controparte_1 Parte_2
diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e oltre al risarcimento dei danni;
e) Accertate e dichiarate le illegittimità indicate in narrativa in relazione ai citati rapporti contrattuali, accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e, comunque, l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca convenuta per violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice nella misura che dovesse ritenersi di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo nonché a cancellare la segnalazione a sofferenza effettuando le necessarie rettifiche.
4 In via subordinata:
f) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse che e/o Parte_1 Pt_2
e fossero tenuti a corrispondere una qualche somma a Credito
[...] Parte_3 Parte_4
Trevigiano – Banca Di Credito Cooperativo – Societa' Cooperativa (ora Controparte_1
, compensarsi detto importo con le somme che a qualsiasi titoli risulteranno dovute
[...]
alla società attrice per le domande formulate in via riconvenzionale principale e/o subordinata.
D- In via istruttoria:
Alla luce della CTU espletata, si chiede:
1) in relazione al c/c n. n. 003.330.3322995, sia integrata la CTU e sia disposto che la verifica della legittimità delle CIV applicate sia diretta ad accertare anche le CIV non più dovute in conseguenza del ricalcolo dei saldi del conto corrente (sul punto si rinvia a pagg. 7/8 doc. 13 CTU);
2) in merito al mutuo, considerato che il CTU non ha svolto le indagini sugli altri profili di indeterminatezza sollevati da parte attrice ritenendo che l'indagine non rientrasse nel quesito peritale (cfr. pag. 44-46 CTU e pagg. 12-16 doc. 13 CTU), si chiede che il quesito sia espressamente esteso in tali termini e/o che venga disposta la verifica dell'indeterminatezza del mutuo in relazione anche a tutti i dati
e/o indicazioni contenute nel contratto e/o nel documento di sintesi, il tutto come esplicitato nella II memoria ex art. 183 cpc.
3) quanto all'usura sopravvenuta (pag. 40/41 CTU), che venga disposta l'integrazione della CTU, e venga stabilito, rilevata l'usura, che nulla è dovuto a titolo di interessi, commissioni e spese;
4) che il CTU sia chiamato a chiarimenti, quanto all'usura originaria e alle verifiche del superamento del
TSU relativamente alla modifica unilaterale del 30/06/2013 relativa al c/c n. 003.330.3322995
(pag. 37 CTU), atteso che non ha applicato la formula del T.E.G. della Banca d'Italia non avendo considerato spese e commissioni (tra cui la commissione omnicomprensiva annua del 2% e la CIV) di cui alla seconda parte dell'addendo della formula stessa;
5) che il CTU verifichi il superamento del TSU considerando il TAE (pattuito) e non il TAN (pattuito)
(pag. 37);
In ogni caso, si precisano le conclusioni in via istruttoria come da II memoria 183 cpc del 5/07/2021 che di seguito si riportano.
Ammettersi CTU diretta ad accertare:
1. Quanto al c/c 003.330.3322995:
5 - che il tasso relativo agli interessi oltre fido di cui alle modifiche unilaterali del 28.01.2012 e del
26.06.2013, superano il tasso soglia, in violazione della L. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione
e dell'art. 644 c.p., avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario (interessi convenzionali, anatocistici, ultralegali, commissioni e spese) quantificando l'importo degli interessi usurari versati;
- i trimestri in cui il tasso applicato dalla convenuta supera il tasso soglia, in violazione della L. 108/1996
e successivi D.M. di attuazione e dell'art. 644 c.p., tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario (interessi convenzionali, anatocistici, ultralegali, commissioni e spese) quantificando, in tali casi, l'importo degli interessi, commissioni e spese versati e non dovuti;
- i periodi di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (dal 01.01.2014), di illegittima applicazione delle CMS, CDF e CIV, delle spese e oneri non pattuiti e/o non dovuti nonché individui i tassi debitori applicati in violazione della corretta dello ius variandi e ridetermini gli interessi dovuti al tasso indicato in contratto, senza applicazione di alcuna capitalizzazione se non dovuta, spese e/o commissioni, conteggiando gli interessi attivi al tasso indicato in contratto e, in difetto, al tasso legale e quantifichi le somme indebitamente versate dall'attrice in relazione a tali vizi;
- in ogni caso, tutti i vizi contestati quantificando le somme indebitamente versate.
2. Quanto al mutuo fondiario n. 601513:
- che il tasso degli interessi debitori e/o moratori pattuiti nel contratto di mutuo superano il tasso soglia, in violazione della L. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione e art. 644 c.p., avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario (interessi convenzionali, moratori, ultralegali, commissioni
e spese, penale di estinzione anticipata, oneri occulti) quantificando l'importo degli interessi usurari versati
e rideterminando il saldo e l'importo delle rate, decurtandolo di tutti gli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1815, II comma c.p.c.;
- il regime finanziario pattuito e applicato dalla banca, come sono calcolate le quote di interesse delle rate, se nella costruzione della rata vi sia la capitalizzazione degli interessi e/o l'anatocismo, se gli interessi
6 applicati siano posticipati (come da contratto) o anticipati (e/o parzialmente anticipati) rispetto alla restituzione del capitale, se l'ammortamento a rata costante previsto dal contratto sia in regime composto
(in luogo di quello semplice ex art. 821 comma 3 c.c.) e se il tutto sia esplicitato in contratto;
rilevata la violazione degli artt. 1283 e 1344 c.c. calcoli gli interessi, spese e oneri indebitamente versati dalla società attrice;
- che il contratto e il documento di sintesi contengano dati tra loro non univoci, non determinati e non uniformi in merito alla determinazione del tasso di interesse debitorio e/o moratorio (anche in forza del regime a capitalizzazione composta applicato), al regime finanziario pattuito e/o applicato e alla metodologia di calcolo degli interessi, con conseguente violazione degli 1346 c.c e/o 1284 c.c. e/o art. 117
TUB rideterminando l'importo delle rate dovute applicando il regime della capitalizzazione semplice al tasso minimo BOT 12 mesi precedente;
- in ogni caso, tutti i vizi contestati quantificando le somme indebitamente versate.
In particolare, poi, in relazione alla contestata maggiorazione di 2,1% per la determinazione del TEGM mora si chiede:
- verifichi il CTU se ed in quale entità sussistono differenze tra i TEGM rilevati ex L. 108/1996 riferibili ai mutui ipotecari ed i tassi di interesse pubblicati sui Bollettini statistici trimestrali editi sempre dalla Banca D'Italia riferibili ai mutui ipotecari a medio e lungo termine, ovvero alle operazioni che verosimilmente siano tali;
- riferisca il CTU, illustrandone le formule e modalità esecutive, se risultano emanate circolari dalla Banca
D'Italia disciplinanti la rilevazione dei tassi di Interesse ex art. 51 D. Lgs. n. 385/1993 (TUB);
- accerti il CTU, con facoltà di avvalersi di specialistiche collaborazioni e di accedere presso uffici pubblici, delle Istituzioni creditizie e di Vigilanza Creditizia, le modalità, ed ogni altro dato utile e ritenuto necessario, di rilevazione della maggiorazione per la mora pubblicata dai Decreti Ministeriali ex L. n.
108/1996, nonché dei TEGM riferibili ai mutui ipotecari;
- accerti altresì il CTU, con facoltà di avvalersi di specialistiche collaborazioni e di accedere presso uffici pubblici, delle Istituzioni creditizie e di Vigilanza Creditizia, le modalità, ed ogni altro dato utile e ritenuto necessario, di rilevazione dei tassi di interesse pubblicati sui Bollettini statistici trimestrali ex art.
51 TUB, se gli stessi sono comprensivi della mora, in che misura rilevano i più elevati tassi dei prestiti chirografari a medio e lungo termine nella determinazione dei tassi attivi poi riportati nei bollettini;
- all'esito degli accertamenti di cui ai precedenti punti, in caso di riscontro di scarsa differenza tra i tassi
7 di interesse ex art. 51 TUB, riferiti alle categorie di operazioni creditizie a medio e lungo termine, e comunque quelle più affine ai muti ipotecari, ed il TEGM ex L. n. 108/1996, riferito ai mutui ipotecari, esegua il riscontro usurario riferito al tasso di mora senza alcuna maggiorazione come prevista dalla Sezioni
Unite n. 19597/2020;
- Riferisca il CTU, con facoltà di accesso ai fini di giustizia ovunque ritenuto utile e imprescindibile, quant'altro necessario per lo svolgimento di questa parte dell'incarico.
3. Verifichi il CTU le interazioni esistenti tra i contratti sopra indicati, ovverosia che le rate del mutuo venivano addebitate nel conto corrente, gli effetti che le illegittimità riscontrate sul singolo rapporto producono sull'altro (anche in riferimento all'anatocismo derivante dall'addebito degli interessi del mutuo nei periodi in cui non vi è alcuna valida pattuizione dell'anatocismo) nel rispetto del dato temporale;
determini, quindi, il CTU le somme dovute tenendo conto di tutte le interazioni operate tra i diversi rapporti bancari;
determini, in particolare, il saldo del conto corrente alla data del 19.02.2020.
4. Verifichi e quantifichi il CTU i danni subiti dalla società attrice a causa degli illeciti accertati, del non corretto comportamento della convenuta anche in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi, all'illegittima escussione del pegno e all'illegittima chiusura del conto corrente, anche in relazione ai mancati benefici previsti dai D.L. 18/20 e D.L. 23/20 cui la società attrice non ha potuto accedere per le non corrette segnalazioni e/o valutazione creditizie operate dalla banca.
5. Quanto alle fideiussioni omnibus, qualora il giudice ritenga di dover disporre la consulenza tecnica
d'ufficio anche in relazione all'eccezione di nullità (totale e/o parziale) sollevata, si chiede di accertare:
- che le fideiussioni sono state estinte tra febbraio e marzo 2015 e, in ogni caso, che erano inesistenti alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che le fideiussioni omnibus de quibus contengono le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI e che le fideiussioni omnibus sottoscritte tra il 2005 e il 2009 con diversi istituti di credito sono state redatte in modo conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento antitrust n. 55/2005 della Banca d'Italia.
- Ordinarsi ex art. 210 cpc alla convenuta opposta l'esibizione in giudizio del ricorso per cassazione alla stessa notificato e avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.
114/2021.
E- In ogni caso: Compenso professionale e anticipazioni integralmente rifusi da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.,
a favore dell'Avv. Marta Semola.
Spese e compensi di CTU e di CTP integralmente rifusi.
8 Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni formulate o formulande da parte convenuta.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Dichiarando fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso svolte, precisa le conclusioni nel seguente modo.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
accertata la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, respingersi tutte le domande ex adverso svolte, confermarsi la debenza della somma azionata e, conseguentemente, condannarsi d i garanti, in via solidale Parte_1
tra loro e nei limiti della somma garantita, al pagamento della complessiva somma di € 153.518,78, ovvero in quella diversa risultante comunque accertata dalla CTU (cfr.pagg. 42 e 43 elaborato peritale) oltre agli interessi moratori successivamente maturati e maturandi al tasso contrattuale e, in ogni caso, entro il tasso soglia di usura tempo per tempo vigente dal dovuto al saldo effettivo.
Spese e compenso professionale nonché di CTU e CTP integralmente rifusi.
In via istruttoria
Si ribadisce il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale del documento allegato dagli opponenti sub doc. 16 e si chiede che lo stesso venga espunto o, in ogni caso, non venga valutato nella decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_4
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1291/2020, emesso da questo Tribunale in data
28/29.04.2020, con cui è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento in favore di della Controparte_2
somma di euro 153.518,78, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Va qui precisato preliminarmente che non ha formato oggetto di contestazione che
Controparte_3
costituitasi in giudizio, sia subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
[...]
9 capo a , sulla scorta Controparte_2
delle vicende successorie meglio descritte nella comparsa di costituzione e risposta.
Il dato viene assunto quindi per pacifico.
Ciò posto, secondo quanto indicato nel ricorso monitorio:
a) il credito trova il proprio titolo del mutuo fondiario n. 601513 stipulato da n data 20.12.2011 (Rep. 132924, Racc. 41682) a Parte_1
rogito del Notaio e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Treviso in data Per_1
27.12.2011 ai nn. 44151/8850 (“per sorte capitale relativa a n. 7 rate scadute ed insolute e residuo credito capitale d € 3.283,65 per interessi corrispettivi rate scadute ed insolute rateo rata in scadenza;
€
234,98 per interessi moratori rate insolute al 20.02.2020, data di risoluzione contrattuale”), pari a complessivi € 163.998,84, al netto di € 3.999,60 detratti a titolo di escussione pegno CD
4017789 di e di € 9.999,09, detratti a titolo di escussione pegno CD Parte_2
4017788 di Parte_2
b) il credito è garantito da , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
che, in data 24.12.2009, avevano prestato fideiussione omnibus, ciascuno fino
[...]
a concorrenza di euro 100.000,00.
***
A fondamento dell'opposizione viene dedotto, in via preliminare, che il ricorso monitorio
(e l'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo emesso) sia stato proposto da soggetto non legittimato, in mancanza di una valida procura alle liti.
Risulta documentalmente che essa venne conferita all'avv. Federica Panto dall'avv. Fabio
Longhi, qualificatosi come Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso della banca
(l'allora Credito Trevigiano), in virtù della procura notarile del 28.06.2016 a rogito del
Notaio . Persona_2
Orbene, viene eccepito dagli opponenti che tale procura prevedesse semplicemente il conferimento di alcuni poteri di firma in rappresentanza della banca a soggetti che ricoprivano all'interno dell'istituto talune qualifiche (tra gli altri, anche al Responsabile del
Servizio Legale e Contenzioso), ma non vi era la prova che l'avv. Fabio Longhi rivestisse tale ruolo.
L'eccezione è infondata.
10 La stessa procura notarile (doc. 1 fase monitoria) prevede infatti che “La qualifica ricoperta ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, potrà essere dimostrata ai terzi con semplice attestazione rilasciata dalla Banca a firma del Direttore Generale o di chi lo sostituisce”.
La convenuta opposta ha prodotto con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. il doc. 7, dichiarazione a firma del Direttore Generale di Controparte_1
(subentrata nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo a Credito
Trevigiano), attestante che l'avv. Fabio Longhi aveva rivestito la qualità di Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso di Credito Cooperativo dal 23/03/15 al 25/10/20.
Egli quindi possedeva tale qualità alla data del conferimento della procura alle liti in favore dell'avv. Federica Panto, avvenuto certamente in data non successiva al 01/04/20, deposito del ricorso monitorio cui era allegata la procura stessa.
***
Nel merito, premettono gli opponenti che con l'istituto di credito fossero intercorsi plurimi rapporti contrattuali, non solo il mutuo fondiario del dicembre 2011 sopra indicato, ma anche un contratto di conto corrente n. 003.330.3322995 stipulato in data
21.10.2009 (docc. 1/4), assistito da un'apertura di credito per euro 20.000,00 concessa in data 22.04.2010 e chiusa in data 13.05.2015, ed un mutuo chirografario n. 96811 di euro
80.000,00 del 21.12.2009, estinto, poi, con la stipula del mutuo fondiario.
Proprio sul c/c n 003.330.3322995, per espressa previsione contrattuale, venivano addebitate le rate del mutuo fondiario di cui si discute nel presente giudizio.
Sostengono gli opponenti che sia il contratto di apertura di conto corrente, sia quello di mutuo fondiario siano affetti da plurimi profili di illegittimità, da cui sarebbero conseguiti indebiti versamenti da parte di alla convenuta. Parte_1
Operata una corretta ricostruzione contabile, emendata dagli effetti di pattuizioni invalide, emergerebbe che alla data del 19.02.2020, quando l'istituto di credito comunicò la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, nonché il recesso dal contratto di conto corrente (doc. 7), non sussistesse un debito della società mutuataria/correntista, che anzi avrebbe vantato un credito tanto in relazione al saldo del c/c, quanto rispetto al mutuo fondiario, per un importo complessivo di almeno euro
40.669,30, superiore a quello delle rate asseritamente non versate, per il cui pagamento
11 sarebbe quindi esistita sufficiente provvista.
Di conseguenza, illegittime sarebbero state anche l'escussione dei due pegni e la segnalazione alla centrale rischi.
Profili di inefficacia/invalidità, di cui si tratterà infra, vengono poi prospettati in merito alle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti persone fisiche, che sostengono di nulla dovere, in ogni caso, quali garanti.
Va precisato che, sulla scorta dei rilievi sopra sinteticamente riportati, gli attori opponenti non si limitano a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma, in via riconvenzionale, chiedono altresì di accertare che essi nulla devono alla banca convenuta opposta;
di ordinare la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie del 20.05.2020 sui beni in proprietà di di accertare, in relazione al rapporto di conto corrente n. Parte_3
003.330.3322995, la natura indebita degli addebiti derivanti dall'applicazione di clausole illegittime (quantificati in complessivi euro 11.525,22), e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla relativa restituzione;
di accertare, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, l'effettivo saldo dovuto dall'attrice alla convenuta, decurtato di tutti gli interessi illegittimamente applicati, con condanna alla restituzione di quanto versato in esubero (indicato in complessivi euro 61.360,38); di dichiarare illegittima l'escussione dei pegni sui certificati di deposito nominativi di con Parte_2
condanna della convenuta alla restituzione della relativa somma, oltre al risarcimento dei danni;
di accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e, comunque, l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca convenuta per violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, con condanna al risarcimento dei danni ed alla cancellazione della segnalazione a sofferenza, effettuando le necessarie rettifiche.
***
Si esamineranno di seguito, analiticamente, i rilievi svolti dagli opponenti con riferimento a ciascun rapporto, con la premessa che in corso di causa è stata disposta CTU contabile le cui risultanze - con i correttivi di cui infra, ai punti 2) e 4) - vengono poste a fondamento della presente decisione, in quanto le relative conclusioni sono state adottate all'esito di rituale contraddittorio tecnico e sono sorrette da motivazione ampia e immune da vizi logici.
12 C/C N 003.330.3322995
1) Non corretta applicazione dello ius variandi
Sostengono gli opponenti che la banca avrebbe applicato il tasso debitore del 8% annuo dal 01.01.2012 al 31.01.2012 ed un tasso annuo debitore del 7,8% dal 01.02.2012 al
29.02.2012, a fronte di una pattuizione del 7,75% (modifica unilaterale del 01.10.2011 – doc.9); sarebbero stati inoltre applicati il tasso debitore del 7,6% annuo dal 31.12.2013 al
31.03.2014, un tasso debitore del 7,65% annuo dal 01.04.2014 al 30.06.2014 ed un tasso debitore del 7,6% dal 01.07.2014 al 30.07.2014, a fronte di una pattuizione del 7,55%
(proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013 − doc. 11).
Le variazioni – secondo la prospettazione – sarebbero illegittime, per violazione dell'art. 118 TUB, sia per mancanza di una valida comunicazione delle modifiche sfavorevoli di volta in volta apportate al tasso debitore, sia per mancanza di giustificato motivo a sostegno delle stesse.
Il CTU, esaminata la documentazione versata in atti, ha evidenziato che risulta prodotto dalla Banca convenuta il “modulo variazione concordata” sottoscritto dalla società correntista in data 19/01/2012 (all. n. 8 della II^ memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c. di parte convenuta opposta, pag. 25) in cui viene pattuito un tasso debitore entro fido nella misura dell'8%
(T.A.E. 8,24321%) con decorrenza da pari data.
Va peraltro detto che già in data 17.01.12 (pag. 9 del doc. 8 di parte convenuta opposta) la società aveva sottoscritto un documento di variazione del tasso che ne prevedeva un aumento al 12% per le operazioni entro fido.
L'invalidità del tasso modificato in aumento rispetto all'originario 7,75% sarebbe pertanto limitata al solo periodo dal 01/01/2012 al 17/01/2012, ma priva di rilevanza ai fini del giudizio.
Il CTU ha infatti evidenziato che, nel corso di tale periodo, il conto corrente è stato sempre attivo e pertanto nessun interesse passivo è stato computato, con esclusione pertanto di conteggio da sottoporre a ricalcolo.
Per il periodo successivo indicato dal 01.02.2012 al 29.02.2012 vi sarebbe stata - secondo la prospettazione - una modifica unilaterale prevedente un tasso del 7,8%, che è però anch'essa irrilevante, poiché legittima in quanto migliorativa per il cliente rispetto alla
13 pattuizione del saggio immediatamente precedente all' 8% di data 19/01/2012.
Sempre secondo la prospettazione degli opponenti, vi sarebbe stata poi illegittima applicazione del tasso debitore del 7,6% annuo dal 31.12.2013 al 31.03.2014 e dal
01.07.2014 al 30.07.2014, nonché di un tasso debitore del 7,65% annuo dal 01.04.2014 al
30.06.2014, il tutto a fronte di una pattuizione del 7,55% (proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013 (doc. 11).
Quest'ultimo rilievo degli attori è fondato, perché il CTU ha evidenziato che nessuna valida pattuizione risulta intervenuta a fronte delle successive variazioni in aumento del tasso debitore entro fido rilevate dal 31/12/2013 al 30/07/2014, rispetto al tasso del
7,55% comunicato dalla Banca con proposta di modifica unilaterale di data 26/06/2013 (non vi sono, nel doc. 8 di parte convenuta, documenti sottoscritti dalla società debitrice relativi al periodo in questione che prevedano un accordo su una modifica in aumento dell'ultimo tasso contrattuale).
Il CTU ha quindi proceduto, per il limitato periodo (dal 30/06/13 al 30/07/14) al riconteggio degli interessi passivi al tasso del 7,55% e del relativo saldo di conto corrente.
2)Usura originaria del tasso oltre fido
Sostengono gli opponenti che le modifiche unilaterali di cui al paragrafo precedente prevedano interessi oltre fido usurari e che, per l'effetto, tutti gli interessi oltre fido addebitati dal 01.04.2012 fino alla proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013, nonché da quest'ultima data fino alla revoca del fido avvenuta in data 13.03.2015, siano illegittimi e pertanto non dovuti.
Il CTU ha riscontrato che il tasso di interesse debitore di cui alla modifica unilaterale del
28/01/2012 con decorrenza 01/04/2012, fissato nella misura del 18% ed effettivamente applicato dalla banca sino al 30/06/2013, superava il tasso soglia usura del II° trimestre 2012 per la categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente” riferita alle classi di importo > euro 5.000, pari al 15,8125%.
Il CTU, attenendosi al quesito, ha quindi proceduto al ricalcolo degli interessi addebitati nel periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2013, riducendone la misura del tasso entro la soglia di periodo del 15,813%: il ricalcolo ha determinato, nel suddetto periodo, minori interessi debitori oltre-fido di complessivi euro 94,74.= rispetto a quelli addebitati dalla Banca, pari
14 ad euro 107,34.=, con una differenza a credito della correntista di euro 12,60.=.
Il CTU ha tuttavia proposto un conteggio alternativo, in cui l'intero importo degli interessi debitori oltre-fido addebitati dalla Banca nel periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2013, pari a complessivi euro 107,34,= è stato considerato non dovuto e, pertanto, interamente a credito della correntista.
E' questa seconda la posizione corretta, poiché ai sensi dell'art. 1815, secondo comma c.c.,
(così come modificato dalla L. 7/03/1996 n. 108) “se sono convenuti interessi usurari, la clausola
è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il CTU ha posto in evidenza come diversa appaia, invece, la previsione del tasso debitore oltre fido di cui alla modifica unilaterale del 26/06/2013, con decorrenza 08/09/2013.
In questo secondo caso, infatti, a superare la soglia di usura sarebbe stato il solo TAE
(17,549%), ma non il TAN (16,50%).
In secondo luogo, le verifiche contabili avrebbero evidenziato che il predetto contestato tasso del 16,50% non sarebbe mai stato, di fatto, applicato dalla Banca avendo essa, in concreto, variato il tasso debitore oltre fido in misura più favorevole per il correntista e nel rispetto della soglia usura.
Gli opponenti contestano entrambe tali affermazioni: da un lato, affermano che il tasso da considerare ai fini della verifica dell'usura originaria debba essere individuato nel TAE, ovverosia nel tasso effettivo globale e non nel TAN;
dall'altro, sostengono che l'art. 1815, secondo comma c.c. sanzionerebbe la pattuizione in sé di tassi usurari con l'esclusione, in radice, della debenza di interessi, sulla scorta della sola previsione astratta, a prescindere dalla sua concreta applicazione.
Quanto alla rilevanza o meno dell'applicazione, di fatto, di un tasso entro soglia, va considerato che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 27106/24, si è pronunciata in materia di “clausola di salvaguardia” (clausola con cui le parti convengono che qualunque sia la fluttuazione del tasso di interesse pattuito, esso non potrà mai superare il c.d. “tasso soglia”), affermando che “in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausula contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di
15 un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”.
Tale principio vale dunque – a fortiori – in un caso, come quello in esame, in cui non era stata prevista una clausola di questo tipo.
Tuttavia si riscontra nel “Documento di sintesi c/c di corrispondenza n. 6 al 31.12.2013”
(pag. 48 doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e riposta di parte convenuta opposta) che la riduzione del tasso entro soglia non sia avvenuta di fatto, ma corrisponda invece all'esercizio dello jus variandi in favore del correntista, essendo il TAE per le operazioni extra fido stato ridotto al 14,7523% (percentuale mantenuta anche nei due anni successivi, come da doc. 8 citato, pag. 61 e pag. 71), ridotta al 14% nell'anno 2016 (pag. 89 documento citato), quando il conto non era più assistito da affidamento e ciò sino alla sottoscrizione del contratto denominato “Per conto mio” di data 28.08.17, documento che, seppur anch'esso non sottoscritto, è stato tuttavia utilizzato ai fini dei riconteggi da entrambe le parti.
Delle due l'una, infatti: se da un lato si valorizza, al fine di valutare o meno la sussistenza di usura originaria (con conseguente integrale espunzione dal dovuto degli interessi addebitati a tale titolo), la proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013 (pur non sottoscritta dal correntista), dall'altro non si può tuttavia ignorare l'esistenza dei documenti sopra indicati, ugualmente provenienti dalla banca e parimenti non sottoscritti, che formalizzavano la riduzione del tasso nei limiti della soglia antiusura.
La riduzione, perciò, non è derivata da una disapplicazione di fatto, ma da un obbligo assunto in via negoziale dalla banca nei confronti del cliente.
Ne consegue che, dovendosi escludere la sussistenza di usura originaria con riferimento a questo secondo periodo in esame, l'entità degli interessi illegittimamente addebitati resta cristallizzata nella somma di euro 107,34 sopra indicata.
3) Usura per diversi trimestri
In atto di citazione, gli opponenti hanno rappresentano che, nel corso del rapporto (e precisamente nel IV trimestre 2012, nel I, II e III trimestre del 2013, per l'intero anno
2014, per il II, III e IV trimestre 2015, nonché per il I trimestre 2016) il tasso debitore applicato abbia superato il c.d. tasso soglia.
16 Va ritenuto che, essendo tale censura stata sollevata in un punto della narrativa dell'atto di citazione differente rispetto a quello intitolato “c2) Usura originaria del tasso oltre fido”, gli attori intendessero riferirsi all'ipotesi in cui il tasso concordato, contenuto nel limite del tasso soglia al momento della sua pattuizione, lo abbia superato in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto/delle pattuizioni intervenute nel corso del rapporto e quindi ad una ipotesi di usura c.d. sopravvenuta.
Nella comparsa conclusionale, a pag. 11, essi affermano invece, mutando la - seppur implicita - prospettazione precedente, che dall'esame delle risultanze istruttorie della CTU nel caso in esame non possa parlarsi neppure in questi periodi di usura sopravvenuta, ma ricorra invece, ancora una volta, un'ipotesi di usura originaria.
La distinzione non è di poco conto, in quanto in ipotesi di usura sopravvenuta, si fa luogo semplicemente ad un riconteggio - in riduzione - degli interessi nei limiti del tasso soglia, mentre l'usura originaria comporta, come si è visto, la loro totale espunzione dal dovuto.
Orbene, la presente decisione viene assunta con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione, in cui sono stati cristallizzati i motivi di opposizione, essendo quella contenuta in comparsa conclusionale nuova e pertanto tardiva.
In tal senso pertanto si è orientato il CTU che ha preliminarmente illustrato i criteri utilizzati per la valutazione (pagg. 16 e ss. dell'elaborato peritale) ed i diversi algoritmi applicati per il calcolo del T.E.G. seguendo le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti nel corso del rapporto di conto corrente n. 3322995 (periodo compreso tra il 3° trimestre 2009 ed il 1° trimestre 2020, periodo in cui si inserisce la modifica delle Istruzioni della Banca d'Italia, in vigore dal 31/12/2009, che hanno previsto l'annualizzazione degli oneri e l'inclusione tra gli stessi della CMS e degli oneri sostituivi della medesima).
Orbene, il CTU, raffrontando il TEG applicato dalla Banca, determinato per ciascun trimestre con i criteri sopra precisati con i tassi soglia previsti dalla L. 108/96 per categorie di operazioni indicate analiticamente a pag. 19 della relazione, ha concluso nel senso che vi è stato un superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri:
- 2° - 3° - 4° trimestre 2013;
- 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2014;
- 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2015;
17 - 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2016; ed ha proceduto – correttamente, trattandosi di usura sopravvenuta - a ricondurlo entro la soglia usura, rilevando una differenza a favore della società correntista di complessivi euro 3.433,17.=
4) Non debenza delle CIV
Sostengono gli opponenti che i vizi denunciati nell'atto di citazione ai punti c1), c2) e c3) si riflettano sulla quantificazione delle Commissioni di Istruttoria Veloce, poiché sconfinamenti rilevati dai conteggi della banca verrebbero meno o sarebbero ridotti e dovrebbe pertanto farsi luogo a ricalcoli che comporterebbero l'esclusione o quanto meno la decurtazione delle CIV addebitate.
Il CTU ha riscontrato che dal 1° trimestre 2013 sino al 2° trimestre 2016, la Banca abbia operato addebiti sul c/c n. 3322995 a titolo di Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) per complessivi euro 5.309,00.=.
Ha riscontrato che gli addebiti della CIV da parte della Banca fossero stati legittimamente pattuiti, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio.
Tale profilo peraltro non aveva formato oggetto di contestazione.
La doglianza, ribadita anche in comparsa conclusionale dagli opponenti, è che l'espunzione di taluni importi addebitati a titolo di CIV derivi dall'assenza dei presupposti per l'applicazione di tale commissione, non essendo ravvisabili gli sconfinamenti rilevati dai conteggi della banca.
Questo profilo non ha formato oggetto di valutazione da parte del CTU, che si è attenuto rigorosamente al perimetro del quesito assegnatogli (“se risulti applicata CIV non pattuita
(nell'eventualità, da eliminare quanto addebitato per tale voce”).
Secondo gli opponenti invece non risulterebbero “più dovute le CIV per l'anno 2013 per complessivi € 685,00, per l'anno 2014 per complessivi € 2.025,00, per l'anno 2015 per complessivi €
1.619,00 e per l'anno 2016 per complessivi € 280,00”, per un totale di euro 4.609,00 secondo i conteggi riportati nella perizia di parte allegata all'atto di citazione.
Come premesso, il CTU non ha effettuato conteggi sul punto, ma dalla tabella riportata alla pag. 20 della relazione peritale risulta l'elenco dei trimestri in cui è stato riscontrato un
TEG superiore al tasso soglia e si è quindi proceduto ad una rettifica che ha portato, a
18 fronte di addebiti contabilizzati a carico del correntista, ad una differenza invece in suo favore.
Sono interessati il 2°, 3° e 4° trimestre del 2013 e i quattro trimestri degli anni 2014, 2015
e 2016, esattamente gli stessi in cui gli opponenti collocano il non dovuto addebito di CIV.
Posto che la banca convenuta opposta non ha proposto un conteggio alternativo, neppure a mezzo del proprio CTP, e considerato che una eventuale rimessione in istruttoria per un supplemento di CTU limitato al punto in esame comporterebbe costi sproporzionati rispetto al risultato, si assumono come non dovuti gli importi indicati dagli opponenti, per la somma complessiva di euro 4.609,00, computata a favore della società correntista.
Come si vedrà al capitolo “CONCLUSIONI”, questa scelta non ha un rilievo decisivo rispetto all'esito del presente giudizio.
5) Illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dal 01.01.2014 alla chiusura del conto.
Lamentano gli opponenti che vi sia stata sul conto corrente illecita capitalizzazione di interessi trimestrali a decorrere dal 01.01.2014 per violazione dell'art. 120 TUB.
La prospettazione ha trovato riscontro nelle verifiche compute dal CTU, che ha riscontrato, sulla scorta degli estratti conto prodotti che nel periodo dal 01/01/2014 sino alla chiusura del rapporto di conto corrente (20/02/2020), la banca abbia illegittimamente addebitato interessi passivi anatocistici e ha proceduto quindi ai necessari ricalcoli, fornendo due opzioni alternative, relative alla riscontrata ipotesi di usura originaria di cui al precedente punto 2): l'una, sul saldo valuta rettificato a monte con il ricalcolo degli interessi passivi oltre-fido al tasso soglia usura del 15,813%; l'altra - ritenuta corretta per le ragioni sopra esposte - sul saldo valuta rettificato a monte con l'annullamento
(espunzione totale) degli interessi passivi oltre-fido.
Si assume quindi nella decisione, a riferimento, questo secondo conteggio, con una differenza in favore della correntista di euro 304,53.
***
Per le ragioni esposte al precedente punto 2), la presente decisione viene assunta sulla scorta della seconda ipotesi di ricalcolo del saldo del c/c effettuata dal CTU, a pag. 44
19 dell'elaborato peritale (all'esito dell'accoglimento di talune osservazioni sollevate dal CTP di parte opponente), che prevede l'ipotesi di espunzione degli interessi debitori oltre fido viziati da usura ab origine riferiti al periodo 01/04/2012 – 30/06/2013 e che porta ad una quantificazione del saldo, a credito della correntista alla data di estinzione per passaggio a sofferenza (20/02/2020) di euro 3.999,12.
A tale importo va sommato quello di euro 4.609,00 per CIV addebitate, ma non dovute.
Il saldo a credito della società correntista era quindi pari, alla data sopra indicata, a complessivi euro 8.608,12.
MUTUO N. 601513 CP_4
Va premesso che, come chiarito dal CTU, nel contratto era stato previsto che l'ammortamento del finanziamento, calcolato con il metodo cosiddetto “alla francese”, sarebbe avvenuto mediante pagamento ad ogni mese della somma di euro 2.016,27.= (rata costante calcolata alla data di sottoscrizione del mutuo), comprensiva di quota capitale e di interessi, in rate a mensilità posticipate a cominciare dal 19 gennaio 2012 e con ultima scadenza al 19 dicembre 2026.
Le rate del mutuo sono state addebitate dalla Banca sul c/c n. 3322995, in precedenza esaminato, nel numero complessivo di 91, di cui la prima in data 19/01/2012 e l'ultima, con scadenza il 19/07/2019, in data 04/12/2019, per un totale di euro 139.415,56.=, di cui euro 86.601,18.= imputati in linea capitale ed euro 60.692,61.= per quota interessi corrispettivi.
Dalla rata del 19/09/2015 a quella del 19/08/2016 (per un totale di n. 12 rate), vi è stata la sospensione dell'addebito della sola quota capitale, venendo tuttavia corrisposti i relativi interessi corrispettivi per un totale di euro 7.278,24.=.
Per effetto della predetta sospensione le n. 180 rate contrattualmente previste sono divenute n. 192 e la scadenza del piano di ammortamento, inizialmente fissata al
19/12/2026, è stata differita al 19/12/2027.
a) Regime finanziario composto e anatocismo
Indeterminatezza del tasso corrispettivo – Indeterminatezza del contratto di mutuo
20 Le due doglianze vengono esaminate congiuntamente, per le ragioni che verranno di seguito chiarite.
Quanto al primo punto, lamentano gli opponenti che il piano di ammortamento sia stato realizzato applicando un regime finanziario a capitalizzazione composta che - a differenza di quello a capitalizzazione semplice ed in ragione della formula matematica utilizzata per la determinazione della rata - comporterebbe implicitamente e ab origine un'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Quanto al secondo rilievo, prospettano gli opponenti l'indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo e, comunque, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo e concludono nel senso che la clausola relativa al tasso d'interesse dovrebbe essere dichiarata nulla con conseguente applicazione del tasso Bot.
In primo luogo eccepiscono che il contratto di mutuo e il documento di sintesi conterrebbero indicazioni diverse in relazione al tasso applicato: nel contratto si precisa che il tasso debitore, fino al 31.12.2011, sarà pari al 5,3% e che, successivamente, sarà determinato dall'Euribor a 6 mesi lettera, puntuale rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la chiusura del trimestre stesso, arrotondato allo 0,10 superiore e aumentato di 3,50 punti, con indicazione che “l'ultimo valore disponibile dell'Euribor (su base trecentosessanta), pubblicato da ‹‹Il Sole 24 Ore›› era pari al 1,668%” , mentre nel documento di sintesi il tasso Euribor è indicato come “attualmente pari a 1,8%”.
Altri profili di indeterminatezza sarebbero costituiti poi, secondo gli opponenti, dalla mancata indicazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento “alla francese” e alla metodologia di calcolo degli interessi, perché non sarebbero sufficienti a tal fine le sole espressioni “ammortamento alla francese”, “a rate cost. postic.”, “a capitale crescente e interessi decrescenti”.
***
E' opportuno fin d'ora sgombrare il campo dalla questione posta dagli opponenti riguardo alla discrepanza nell'indicazione del valore dell'Euribor alla data di sottoscrizione del mutuo nel contratto e nel prospetto di sintesi, secondo cui maggiorando di 3,5 punti il tasso Euribor indicato in misura differente si otterrebbe un tasso annuo nominale, rispettivamente, di 5,2% nel contratto e di 5,3% nel documento di sintesi.
21 La questione è priva di rilievo.
Infatti, in entrambi i documenti, è indicato espressamente che il tasso sarebbe stato pari al
5,30% sino al 31.12.2011 (senza alcun conteggio “agganciato” all'Euribor) e soggetto a revisione automatica con periodicità trimestrale e per tutta la durata del mutuo solo dal 1° gennaio 2012, secondo l'indicizzazione Euribor sopra riportata.
Altro aspetto, che è stato affrontato in sede di CTU, è quello relativo alla formulazione letterale della clausola relativa al computo degli interessi.
La questione - infondata - non era stata prospettata dagli opponenti, ma comunque si rinviene nel contesto del contenzioso bancario e pertanto si esamina perché (peraltro essendo stata oggetto di valutazione in sede peritale), avrebbe potuto - astrattamente - condurre ad un rilievo d'ufficio di profili di nullità.
Anche in questo caso è opportuno l'esame preliminare di questo aspetto, per consentire poi di affrontare le due questioni (anatocismo e indeterminatezza del tasso) che costituiscono gli argomenti fondanti dell'opposizione.
Il CTU esamina la formulazione della clausola contrattuale che prevede il meccanismo di
“revisione automatica” del tasso corrispettivo prevista a decorrere dal 1° gennaio del 2012
“con periodicità trimestrale e per tutta la durata del mutuo”, contenuto nel terzo capoverso dell'art. 2) (“il nuovo tasso, determinato all'inizio di ogni trimestre, sarà pari al valore dell'EURIBOR a 6 (sei) mesi lettera, puntuale rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la chiusura del trimestre stesso, arrotondato allo 0,10 (zero-virgola-dieci) superiore e aumentato di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti”), ove l'elemento che potrebbe astrattamente creare ambiguità interpretativa è costituito dall'utilizzo dell'aggettivo “stesso” riferito al trimestre.
Si tratta all'evidenza di una “infelice” formulazione della clausola, che non può tuttavia portare ad interpretarla nel senso che il nuovo tasso, “determinato all'inizio di ogni trimestre”, sia agganciato ad un parametro che sarebbe conoscibile soltanto a posteriori (alla chiusura del trimestre).
Essa va dunque intesa nel senso di ancorare il tasso all'indice Euribor dell'ultimo mese del trimestre precedente, secondo la generale clausola ermeneutica di cui all'art. 1367 c.c. (“Nel dubbio, il contratto o le single clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”).
22 ***
Ciò posto e venendo ai motivi posti a fondamento dell'opposizione riportati nel titolo della presente sezione di motivazione (anatocismo occulto e indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto per incompleta/insufficiente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi), è noto che essi sono stati oggetto della recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15130/24.
E' ben vero che la fattispecie concreta esaminata in sede di legittimità riguardava un mutuo a tasso fisso, ma - come già ritenuto da altri giudici di merito (Tribunale di Padova, ordinanza 11 giugno 2024 e sentenza n. 69 del 14 gennaio 2025; Corte d'Appello di
Perugia, sentenza n. 650 del 18.09.24; Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 1703 del 2 dicembre 2024; Tribunale di Torino, sentenza n. 6351 del 13 dicembre 2024) - i principi enunciati dalla Suprema Corte si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, quando ricorrano identiche condizioni.
La Suprema Corte premette, senza operare distinzioni tra quello a tasso fisso e quello a tasso variabile, che il piano di ammortamento “alla francese” “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
Ciò posto, affrontando la questione della eventuale mancata indicazione del regime, semplice o composito, del calcolo degli interessi, la Suprema Corte non solo esclude che ciò determini indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni negoziali, ma affronta - parimenti escludendolo - il tema dell'anatocismo occulto, ovvero che vi sia la possibilità
23 che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Afferma infatti, con riferimento al regime composto (che, secondo la prospettazione degli attori opponenti è stato applicato nel caso concretamente in esame nel presente giudizio),
e richiamando propri precedenti che “«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude
l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass.
n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Non esclude in radice che l'operazione di finanziamento possa realizzarsi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma afferma che una tale evenienza
“sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”.
Una tale prospettazione non vi è stata con riferimento alla fattispecie concretamente in esame nel presente giudizio, ove l'effetto anatocistico viene fatto discendere sic et simpliciter dal tipo di regime (composto) applicato.
Peraltro, anche prima dell'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, vi erano state plurime pronunce di merito che avevano escluso che dal piano di ammortamento alla francese potesse derivare un effetto anatocistico occulto.
Si veda, ex multis, Corte d'Appello di Venezia n. 1369/22: “Invero, il piano di ammortamento
c.d. alla francese non è affatto (…) un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma,
24 più semplicemente, un modo per ripartire gli interessi – ex ante e sul solo capitale – in relazione ad un determinato periodo di tempo: il preventivo calcolo della rata costante (che tale risulti nella sommatoria tra capitale ed interesse) viene effettuato utilizzando la formula matematica della c.d. “legge di sconto scomposto”: trattasi di formula finanziaria che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite per il tempo pattuito in contratto. Al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito) ciascuna quota di interessi è calcolata tramite il prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo alla medesima rata data, rendendosi così uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento. Tale metodo non va dunque ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice: il calcolo degli interessi – va ribadito – è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore.
A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata si determina, infatti, per differenza, la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato. Ciò peraltro è perfettamente coerente con il disposto dell'art. 1194 c.c., che prevede in via generale che il pagamento venga imputato dapprima ad interessi e, solo successivamente, a capitale e che, comunque, le parti possano pattuire altri criteri di imputazione. E' quindi evidente che il meccanismo appena descritto non incontri, dunque, il limite del divieto di anatocismo”).
Quanto all'ulteriore profilo qui in contestazione, al quesito posto: “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.” la Suprema Corte ha risposto “in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Tali condizioni sono tutte soddisfatte nel caso in esame, ove il tasso di interesse (variabile)
è determinato/determinabile attraverso la precisa indicazione del parametro cui esso è indicizzato (parametro oggettivo ed insuscettibile di dare luogo a margini di incertezza), con la precisazione della misura minima del tasso comunque non inferiore al 3,50%, e sono riportati anche tipo di ammortamento (“alla francese”), riferimento all'anno commerciale (360 giorni), numero ed entità delle rate costanti di rimborso.
25 L'indicazione di tali elementi giuridici ed economici permette al mutuatario di conoscere ab origine l'esborso finale al quale è tenuto, sia sotto il profilo della determinatezza, sia in funzione dei criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma
4 TUB.
Entrambe le eccezioni riportate dunque al punto a) risultano infondate.
b)Usura originaria del tasso mora – parametri tasso mora indefiniti
Lamentano gli opponenti “sia che il tasso mora pattuito supera il tasso soglia dell'usura sia, in ogni caso, il difetto di indicazioni in ordine al momento iniziale del computo della mora nonché in ordine al computo dei giorni”.
Le eccezioni relative al dato temporale sono all'evidenza infondate, posto che la decorrenza degli interessi di mora non può che essere individuata nel giorno di scadenza del pagamento dovuto e non effettuato.
Quanto alla misura dell'interesse, gli opponenti pongono una questione di sola usura originaria del tasso, in sede di stipula contrattuale indicato in misura pari al 9,30%, che essi sostengono fosse superiore al tasso soglia di 8,125%, valido per il Mutuo ipotecario a tasso variabile.
Ne fanno discendere la gratuità del mutuo nel suo complesso e, quindi, la non debenza anche degli interessi corrispettivi;
in subordine, dovrebbe essere restituita alla società attrice la somma versata a tale titolo (euro 718,53) e dichiarate non dovute la somma di euro 234,98, indicato dalla convenuta opposta nel ricorso monitorio, nonché esclusa la richiesta di versamento degli interessi maturandi sull'importo capitale al tasso contrattuale del 6,50%.
Gli opponenti errano tuttavia nel confrontare il tasso convenzionale degli interessi moratori con quello “soglia” previsto per gli interessi corrispettivi.
Sul punto va richiamata Cass. S.U. 19597/20: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
26 media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, la medesima sentenza enuncia il seguente principio: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Tale onere non è stato assolto e pertanto il motivo di opposizione e le conseguenti domande sono in radice infondati.
c) Usura per penale di estinzione anticipata
Eccepiscono infine gli opponenti, con riferimento alla pattuizione contenuta nell'art. 4 del contratto (facoltà per il mutuatario di estinguere tutto o una parte del mutuo “corrispondendo
a titolo di compenso omnicomprensivo e senza ulteriori oneri a suo carico, una somma pari al tre per cento del capitale anticipatamente restituito, a prescindere dalla durata residua del mutuo”), che il contratto sarebbe stato “in usura” dalla quarta alla dodicesima rata, come da conteggi che allegano.
Ne fanno discendere la non debenza di alcun interesse.
Sul punto, è assorbente il rilievo che - seguendo la prospettazione attorea - quand'anche vi fosse stato un superamento del tasso soglia, esso sarebbe stato limitato ad un periodo circoscritto e pertanto si sarebbe in presenza di usura sopravvenuta, non di un'ipotesi di usura originaria, unica forma quest'ultima che comporterebbe la totale espunzione dal dovuto degli interessi (gli stessi opponenti, richiamando Cass. Pen. 28928/14, richiamano il momento genetico del contratto).
In ipotesi di usura sopravvenuta, si dovrebbe invece far luogo semplicemente ad un riconteggio - in riduzione - degli interessi nei limiti del tasso soglia.
E' tuttavia superfluo verificare se, astrattamente, applicando la previsione contrattuale di
27 cui all'art. 4, sarebbe vi sarebbe stato, nell'arco temporale indicato, un superamento della soglia usuraria, per l'evidente ed assorbente ragione che non risulta esservi stata alcuna estinzione parziale del mutuo e quindi applicazione della clausola sopra indicata.
Anche tale motivo di opposizione è dunque infondato.
FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso anche nei confronti di , Parte_4
e per avere essi prestato in data 24.12.09 fideiussioni Parte_3 Parte_2
ominibus in favore della banca, a garanzia dei crediti della stessa nei confronti della società, ciascuno sino a concorrenza di euro 100.000,00 ciascuno.
I garanti sostengono che le fideiussioni non siano valide/efficaci, per un duplice ordine di ragioni.
• Esse sarebbero state sottoscritte quando la società stipulò con Credito Trevigiano, in data 21.12.2009, il mutuo chirografario n. 96811 di euro 80.000,00 (estinto, poi, con la stipula del mutuo ipotecario), assistito da un fido di euro 20.000,00 concesso sul conto corrente n. 003.330.3322995 in data 22.04.2010, a fronte della costituzione in pegno di titoli.
Orbene, sostengono gli attori che, a seguito della revoca del fido, “giusti accordi tra la società
e i fideiussori” le fideiussioni vennero estinte e venne escusso il pegno prestato da Pt_2
il cui importo venne quindi accreditato sul conto corrente in data 13.03.15.
[...]
Sul punto è sufficiente rilevare che, a differenza dell'escussione del pegno, che trova riscontro nell'estratto conto prodotto dagli opponenti sub doc. 17, non vi è alcuna prova di un accordo intervenuto per l'estinzione delle obbligazioni.
Peraltro, trattandosi di fideiussioni omnibus, dirette a garantire tutti i debiti presenti e futuri della società, non vi è ragione logica per ritenere che la banca, nell'estinguere un rapporto mediante concessione di una nuova somma a titolo di mutuo avrebbe avuto ragione di rinunciare alle garanzie di cui già disponeva.
• Le fideiussioni sarebbero nulle perché conformi al modello predisposto dall'ABI contenente disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett.a) L. 287/90 e perciò lesive della concorrenza.
28 I fideiussori eccepiscono, pertanto, la radicale nullità dei rispettivi contratti di fideiussione e, in subordine, la nullità delle singole clausole qualora il Tribunale ritenesse sussistere solo la nullità parziale.
Sul punto, è sufficiente il richiamo a Cass. S.U. 41994/21, che ha affermato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Si veda anche Cass. 6685/24: “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausula o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza”.
Nel caso in esame, parte opponente, che ne era onerata, non ha - in radice -prospettato che le clausole riproduttive dello schema ABI fossero essenziali e quindi che, in mancanza di esse, non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che colpita da nullità, né che vi fosse interdipendenza tra esse e le altre pattuizioni contrattuali.
Inoltre, non è sufficiente eccepire la nullità di singole clausole, peraltro in termini generici e senza una loro precisa individuazione, in quanto sarebbe stato onere degli opponenti dimostrare la concreta ricaduta della loro evenuale nullità nella vicenda in esame.
Neppure tale onere è stato assolto e, pertanto, anche motivi di opposizione a decreto ingiuntivo limitati alla posizione dei fideiussori sono infondati.
CONCLUSIONI
Quanto al mutuo fondiario, tutti i motivi dedotti, ivi compresi quelli relativi alla esistenza/validità/efficacia delle fideiussioni, sono risultati infondati e ciò comporta il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il debito della contraente erivante dal contratto Parte_1
29 di mutuo è dunque corrispondente a quello oggetto di ingiunzione (il ricorso monitorio era stato infatti richiesto solo per il credito nascente dal mutuo) e cioè euro 153.518,78
(comprensivo di n. 7 rate scadute e insolute per euro 12.432,92 e di euro 154.834,52 per residua sorte capitale, al netto dell'escussione dei due pegni), oltre interessi moratori successivamente maturati.
Non ha quindi trovato riscontro la prospettazione degli opponenti secondo cui, alla data del 19.02.2020, quando l'istituto di credito comunicò la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, nonché il recesso dal contratto di conto corrente (doc. 7), non sussistesse un debito della società derivante dal contratto di mutuo.
Neppure ha trovato riscontro l'allegazione secondo cui il saldo del conto corrente, a tale data, operate le necessarie rettifiche, fosse non solo attivo, ma anche sufficiente per il pagamento delle rate di mutuo scadute, con la conseguenza che sarebbero state illegittime l'escussione dei due pegni e la segnalazione alla centrale rischi.
Infatti, pur sommando all'importo di euro 3.999,12, risultato a credito della correntista secondo le risultanze della CTU contabile, l'intero importo delle CIV indicate come non dovute dagli opponenti (complessivi euro 4.609,00), il saldo a credito della società sarebbe stato pari ad euro 8.608,12, somma comunque inferiore all'importo complessivo delle rate del mutuo allora scadute (euro 12.432,92).
Quand'anche l'istituto di credito avesse destinato tale somma al pagamento delle rate di mutuo scadute, essa sarebbe stata insufficiente e non ne avrebbe consentito l'integrale soddisfacimento.
Vi sarebbe stato infatti comunque un disavanzo pari ad euro 3.824,80 (12.432,92 -
8.608,12), superiore a quello di due rate di mutuo già scadute (dall'indicazione dell'importo di euro 12.432,92 come corrispondente a n. 7 rate si ricava che ciascuna di esse - verosimilmente per effetto della sospensione intervenuta nel corso del rapporto, che portò il numero delle rate dalle originarie n. 180 a n. 192 - fosse pari ad euro 1.776,13), che sarebbero dunque rimaste insolute.
Legittimamente, pertanto, l'istituto di credito ha proceduto alla declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ed alla richiesta di rientro.
Vanno pertanto respinte le domande, formulate in via riconvenzionale, di accertamento
30 dell'insussistenza del credito della banca azionato in via monitoria e di condanna della stessa alla restituzione di quanto asseritamente versato in esubero in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011; di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie del 20.05.2020 sui beni in proprietà di di declaratoria di illegittimità Parte_3
dell'escussione dei pegni sui certificati di deposito nominativi di con Parte_2
condanna alla restituzione della relativa somma;
di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza e di condanna alla relativa cancellazione;
di condanna al risarcimento dei danni.
L'unica domanda riconvenzionale risultata fondata all'esito del giudizio riguarda l'esistenza di un saldo attivo del conto corrente.
Effettuate le necessarie rettifiche, esso è risultato infatti pari a complessivi euro 8.608,12, che la banca va condannata a restituire alla correntista, con maggiorazione di interessi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale ex art. 2033 c.c., in mancanza di allegazione e - a fortiori - di prova di mala fede dell'istituto di credito.
Esclusa invece la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
SPESE DI LITE
Sussistono giustificati motivi per disporre una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà.
Da un lato, infatti, sono risultate parzialmente fondate le doglianze sollevate dagli opponenti con riferimento agli addebiti effettuati sul conto corrente, con conseguente riconoscimento della sussistenza di un credito della società corrispondente al saldo
“rettificato”, risultato attivo, ed accoglimento della relativa domanda riconvenzionale di condanna.
Dall'altro, quanto al contratto di mutuo fondiario, va considerato che la sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. n. 15130/24, relativa all'ammortamento alla francese, è intervenuta solo in corso di causa ed in una fase processuale avanzata, definendo una questione sulla quale l'orientamento giurisprudenziale non era univoco.
Per la parte rimanente, le spese seguono la prevalente soccombenza della parte attrice opponente.
31 Liquidazione come da dispositivo, assumendo quale parametro lo scaglione di valore da
50.2001,00 a 260.000,00, a valori intermedi tra i medi ed i massimi per ciascuna fase processuale.
Nella stessa misura vengono ripartite tra le parti processuali le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, integralmente conferma il decreto ingiuntivo n.
1291/2020, emesso da questo Tribunale in data 28/29.04.2020;
• condanna Controparte_3
al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 8.608,12, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
• respinge le ulteriori domande proposte in via riconvenzionale da parte opponente;
• dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti processuali nella misura di 1/2 e condanna , Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore Parte_3 Parte_4
di Controparte_3
della rimanente metà, che liquida - già operata la compensazione - in euro
[...]
8.814,50 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
• pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, con ripartizione in parti uguali nei rapporti interni, per 1/2 a carico di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per 1/2 a carico di Parte_4 [...]
Controparte_3
Treviso, 23 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
32
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4264/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
29.06.2020 da
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
elettivamente domiciliati in CASTELFRANCO VENETO, via G. GALILEI 3, presso l'Avv. MARTA SEMOLA, che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
(P.I. ), subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi
[...] P.IVA_2
facenti capo a Controparte_2
, elettivamente domiciliata in TREVISO, via LONGHIN 1, presso
[...]
l'Avv. FEDERICA PANTO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
A- In via preliminare:
1 - sospendersi e/o rinviarsi il presente procedimento e, comunque, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo
e/o l'esecuzione intrapresa in attesa che la Suprema Corte si pronunci a Sezioni Unite a seguito della rimessione disposta con decreto della Prima Presidente della Sezione III della Corte di Cassazione del 7 settembre 2023 (R.G. n. 15340/2023) a seguito di rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c dal Tribunale di Salerno con sua ordinanza del 19 luglio 2023;
- revocarsi e/o sospendersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1291/2020 (RG 2269/2020) emesso in data 28.04.2020 dal Tribunale di Treviso per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
A-1 - In via preliminare e/o pregiudiziale: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o invalido e/o inesistente e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1291/2020 (RG 2269/2020) emesso in data 28.04.2020 dal Tribunale di Treviso per:
a) inesistenza e/o mancanza di valida procura alle liti;
b) l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità dei contratti di fideiussione omnibus del 24.12.2009 stipulati da e con Credito Trevigiano – Banca Di Credito Parte_2 Parte_3 Parte_4
Cooperativo – Societa' Cooperativa in favore di Parte_1
B - Nel merito:
- revocarsi e/o annullarsi, e/o dichiararsi inesistente e/o inefficace e/o nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1291/2020 (RG 2269/2020) emesso in data
28.04.2020 dal Tribunale di Treviso nei confronti di Parte_1 Parte_2
e e depositato in cancelleria il 29.04.2020, perché ingiusto ed Parte_3 Parte_4
illegittimo, accertarsi e dichiararsi che gli attori nulla devono a Credito Trevigiano – Banca Di Credito
Cooperativo – Societa' Cooperativa (ora per alcun altro Controparte_1
titolo, ragione o causa, e per l'effetto ordinarne la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie del 20.05.2020 sui beni in proprietà di (Reg. Part. 2371 – Reg. Gen. 14455) e di Parte_3 Parte_2
(Reg. Part. 2372 – Reg. Gen. 14456);
C- In via riconvenzionale
In via principale:
a) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al rapporto di conto corrente n. 003.330.3322995, l'illegittima applicazione delle CIV, della clausola dello ius variandi, di interessi oltre soglia usura, della capitalizzazione degli interessi a debito, quest'ultima a partire dal 01.01.2014 e, comunque, le illiceità
2 dedotte in atti e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a versare ad le somme Parte_1
illegittimamente addebitate e/o riscosse pari ad € 11.525,22, come da ricalcolo eseguito del conto corrente, oltre agli importi successivamente maturati in forza degli illeciti contestati, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo, oltre agli interessi creditori qualora ne sussistano i presupposti;
b) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole relative alla determinazione degli interessi debitori e/o moratori nonché alla penale di estinzione anticipata in quanto prevedenti la corresponsione e/o la promessa di pagamento di interessi usurai, e comunque che sono stati convenuti interessi e/o vantaggi superiori al tasso soglia e/o che il costo complessivo del finanziamento era comunque sproporzionato e, per l'effetto, dichiararsi ex art. 1815 II c. c.p.c., non dovuti tali interessi e/o vantaggi, e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione in favore di della somma di € 61.360,38, o la Parte_1
diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo;
b.1) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dovuto dall'attrice alla convenuta, decurtato di tutti gli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1815, comma 2, cpc, rideterminando l'importo delle rate dovute;
b.2) accertare e dichiarare che, in ogni caso, nessuna somma è dovuta dall'attrice alla convenuta a titoli di interessi corrispettivi e/o moratori relativamente alla rate dovute;
In via subordinata (quanto al mutuo fondiario n. 601513):
b.3) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della clausola relativa agli interessi per violazione dell'art. 1344
c.c. e, per l'effetto, dichiararsi non dovuti tali interessi, e conseguentemente condannarsi la convenuta a pagare a la somma di € 61.360,38, o la diversa maggiore o minore somma Parte_1
che dovesse risultare in corso di causa o fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo;
b.4) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dovuto dall'attrice alla convenuta, decurtato di tutti gli interessi, rideterminando l'importo delle rate dovute applicando il regime della capitalizzazione semplice;
In via ulteriormente subordinata (quanto al mutuo fondiario n. 601513):
3 b.5) Accertarsi e dichiararsi, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011,
l'illecita capitalizzazione degli interessi nonché la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della clausola relativa agli interessi per violazione dell'art. 1346 c.c. e/o dell'art. 1284 c.c. e/o dell'art. 117 TUB e, per l'effetto condannarsi la convenuta a pagare a la somma di € 29.144,08 Parte_1
e/o € 30.059,82, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal compimento di ogni versamento illecito al saldo;
b.6) rideterminarsi l'importo delle rate dovute applicando il regime della capitalizzazione semplice al tasso minimo dei BOT 12 mesi precedente;
c) Previo accertamento delle illegittimità di cui alle domande formulate in via riconvenzionale lettere a) e
b) o, in via subordinata lettere a) e b3), o in via ulteriormente subordinata lettere a) e b5), accertarsi e dichiararsi che vantava alla data del 19.02.2020 un credito di € 72.885,60 Parte_1
e/o € 41,585,04/40.669,30, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo n. 601513 del 20.12.2011 e del contratto di conto corrente;
d) Accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione del contratto di mutuo fondiario n. 601513 del
20.12.2011 stipulato da dichiararsi illegittima l'escussione dei pegni sui Parte_1
certificati di deposito nominativi di di cui in parte narrativa e, per l'effetto, condannarsi Parte_2
Credito Trevigiano – Banca Di Credito Cooperativo – Societa' Cooperativa (ora Banca
[...]
a versare a la somma complessiva di € 13.998,69, o la Controparte_1 Parte_2
diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e oltre al risarcimento dei danni;
e) Accertate e dichiarate le illegittimità indicate in narrativa in relazione ai citati rapporti contrattuali, accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e, comunque, l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca convenuta per violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice nella misura che dovesse ritenersi di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo nonché a cancellare la segnalazione a sofferenza effettuando le necessarie rettifiche.
4 In via subordinata:
f) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse che e/o Parte_1 Pt_2
e fossero tenuti a corrispondere una qualche somma a Credito
[...] Parte_3 Parte_4
Trevigiano – Banca Di Credito Cooperativo – Societa' Cooperativa (ora Controparte_1
, compensarsi detto importo con le somme che a qualsiasi titoli risulteranno dovute
[...]
alla società attrice per le domande formulate in via riconvenzionale principale e/o subordinata.
D- In via istruttoria:
Alla luce della CTU espletata, si chiede:
1) in relazione al c/c n. n. 003.330.3322995, sia integrata la CTU e sia disposto che la verifica della legittimità delle CIV applicate sia diretta ad accertare anche le CIV non più dovute in conseguenza del ricalcolo dei saldi del conto corrente (sul punto si rinvia a pagg. 7/8 doc. 13 CTU);
2) in merito al mutuo, considerato che il CTU non ha svolto le indagini sugli altri profili di indeterminatezza sollevati da parte attrice ritenendo che l'indagine non rientrasse nel quesito peritale (cfr. pag. 44-46 CTU e pagg. 12-16 doc. 13 CTU), si chiede che il quesito sia espressamente esteso in tali termini e/o che venga disposta la verifica dell'indeterminatezza del mutuo in relazione anche a tutti i dati
e/o indicazioni contenute nel contratto e/o nel documento di sintesi, il tutto come esplicitato nella II memoria ex art. 183 cpc.
3) quanto all'usura sopravvenuta (pag. 40/41 CTU), che venga disposta l'integrazione della CTU, e venga stabilito, rilevata l'usura, che nulla è dovuto a titolo di interessi, commissioni e spese;
4) che il CTU sia chiamato a chiarimenti, quanto all'usura originaria e alle verifiche del superamento del
TSU relativamente alla modifica unilaterale del 30/06/2013 relativa al c/c n. 003.330.3322995
(pag. 37 CTU), atteso che non ha applicato la formula del T.E.G. della Banca d'Italia non avendo considerato spese e commissioni (tra cui la commissione omnicomprensiva annua del 2% e la CIV) di cui alla seconda parte dell'addendo della formula stessa;
5) che il CTU verifichi il superamento del TSU considerando il TAE (pattuito) e non il TAN (pattuito)
(pag. 37);
In ogni caso, si precisano le conclusioni in via istruttoria come da II memoria 183 cpc del 5/07/2021 che di seguito si riportano.
Ammettersi CTU diretta ad accertare:
1. Quanto al c/c 003.330.3322995:
5 - che il tasso relativo agli interessi oltre fido di cui alle modifiche unilaterali del 28.01.2012 e del
26.06.2013, superano il tasso soglia, in violazione della L. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione
e dell'art. 644 c.p., avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario (interessi convenzionali, anatocistici, ultralegali, commissioni e spese) quantificando l'importo degli interessi usurari versati;
- i trimestri in cui il tasso applicato dalla convenuta supera il tasso soglia, in violazione della L. 108/1996
e successivi D.M. di attuazione e dell'art. 644 c.p., tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario (interessi convenzionali, anatocistici, ultralegali, commissioni e spese) quantificando, in tali casi, l'importo degli interessi, commissioni e spese versati e non dovuti;
- i periodi di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (dal 01.01.2014), di illegittima applicazione delle CMS, CDF e CIV, delle spese e oneri non pattuiti e/o non dovuti nonché individui i tassi debitori applicati in violazione della corretta dello ius variandi e ridetermini gli interessi dovuti al tasso indicato in contratto, senza applicazione di alcuna capitalizzazione se non dovuta, spese e/o commissioni, conteggiando gli interessi attivi al tasso indicato in contratto e, in difetto, al tasso legale e quantifichi le somme indebitamente versate dall'attrice in relazione a tali vizi;
- in ogni caso, tutti i vizi contestati quantificando le somme indebitamente versate.
2. Quanto al mutuo fondiario n. 601513:
- che il tasso degli interessi debitori e/o moratori pattuiti nel contratto di mutuo superano il tasso soglia, in violazione della L. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione e art. 644 c.p., avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario (interessi convenzionali, moratori, ultralegali, commissioni
e spese, penale di estinzione anticipata, oneri occulti) quantificando l'importo degli interessi usurari versati
e rideterminando il saldo e l'importo delle rate, decurtandolo di tutti gli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1815, II comma c.p.c.;
- il regime finanziario pattuito e applicato dalla banca, come sono calcolate le quote di interesse delle rate, se nella costruzione della rata vi sia la capitalizzazione degli interessi e/o l'anatocismo, se gli interessi
6 applicati siano posticipati (come da contratto) o anticipati (e/o parzialmente anticipati) rispetto alla restituzione del capitale, se l'ammortamento a rata costante previsto dal contratto sia in regime composto
(in luogo di quello semplice ex art. 821 comma 3 c.c.) e se il tutto sia esplicitato in contratto;
rilevata la violazione degli artt. 1283 e 1344 c.c. calcoli gli interessi, spese e oneri indebitamente versati dalla società attrice;
- che il contratto e il documento di sintesi contengano dati tra loro non univoci, non determinati e non uniformi in merito alla determinazione del tasso di interesse debitorio e/o moratorio (anche in forza del regime a capitalizzazione composta applicato), al regime finanziario pattuito e/o applicato e alla metodologia di calcolo degli interessi, con conseguente violazione degli 1346 c.c e/o 1284 c.c. e/o art. 117
TUB rideterminando l'importo delle rate dovute applicando il regime della capitalizzazione semplice al tasso minimo BOT 12 mesi precedente;
- in ogni caso, tutti i vizi contestati quantificando le somme indebitamente versate.
In particolare, poi, in relazione alla contestata maggiorazione di 2,1% per la determinazione del TEGM mora si chiede:
- verifichi il CTU se ed in quale entità sussistono differenze tra i TEGM rilevati ex L. 108/1996 riferibili ai mutui ipotecari ed i tassi di interesse pubblicati sui Bollettini statistici trimestrali editi sempre dalla Banca D'Italia riferibili ai mutui ipotecari a medio e lungo termine, ovvero alle operazioni che verosimilmente siano tali;
- riferisca il CTU, illustrandone le formule e modalità esecutive, se risultano emanate circolari dalla Banca
D'Italia disciplinanti la rilevazione dei tassi di Interesse ex art. 51 D. Lgs. n. 385/1993 (TUB);
- accerti il CTU, con facoltà di avvalersi di specialistiche collaborazioni e di accedere presso uffici pubblici, delle Istituzioni creditizie e di Vigilanza Creditizia, le modalità, ed ogni altro dato utile e ritenuto necessario, di rilevazione della maggiorazione per la mora pubblicata dai Decreti Ministeriali ex L. n.
108/1996, nonché dei TEGM riferibili ai mutui ipotecari;
- accerti altresì il CTU, con facoltà di avvalersi di specialistiche collaborazioni e di accedere presso uffici pubblici, delle Istituzioni creditizie e di Vigilanza Creditizia, le modalità, ed ogni altro dato utile e ritenuto necessario, di rilevazione dei tassi di interesse pubblicati sui Bollettini statistici trimestrali ex art.
51 TUB, se gli stessi sono comprensivi della mora, in che misura rilevano i più elevati tassi dei prestiti chirografari a medio e lungo termine nella determinazione dei tassi attivi poi riportati nei bollettini;
- all'esito degli accertamenti di cui ai precedenti punti, in caso di riscontro di scarsa differenza tra i tassi
7 di interesse ex art. 51 TUB, riferiti alle categorie di operazioni creditizie a medio e lungo termine, e comunque quelle più affine ai muti ipotecari, ed il TEGM ex L. n. 108/1996, riferito ai mutui ipotecari, esegua il riscontro usurario riferito al tasso di mora senza alcuna maggiorazione come prevista dalla Sezioni
Unite n. 19597/2020;
- Riferisca il CTU, con facoltà di accesso ai fini di giustizia ovunque ritenuto utile e imprescindibile, quant'altro necessario per lo svolgimento di questa parte dell'incarico.
3. Verifichi il CTU le interazioni esistenti tra i contratti sopra indicati, ovverosia che le rate del mutuo venivano addebitate nel conto corrente, gli effetti che le illegittimità riscontrate sul singolo rapporto producono sull'altro (anche in riferimento all'anatocismo derivante dall'addebito degli interessi del mutuo nei periodi in cui non vi è alcuna valida pattuizione dell'anatocismo) nel rispetto del dato temporale;
determini, quindi, il CTU le somme dovute tenendo conto di tutte le interazioni operate tra i diversi rapporti bancari;
determini, in particolare, il saldo del conto corrente alla data del 19.02.2020.
4. Verifichi e quantifichi il CTU i danni subiti dalla società attrice a causa degli illeciti accertati, del non corretto comportamento della convenuta anche in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi, all'illegittima escussione del pegno e all'illegittima chiusura del conto corrente, anche in relazione ai mancati benefici previsti dai D.L. 18/20 e D.L. 23/20 cui la società attrice non ha potuto accedere per le non corrette segnalazioni e/o valutazione creditizie operate dalla banca.
5. Quanto alle fideiussioni omnibus, qualora il giudice ritenga di dover disporre la consulenza tecnica
d'ufficio anche in relazione all'eccezione di nullità (totale e/o parziale) sollevata, si chiede di accertare:
- che le fideiussioni sono state estinte tra febbraio e marzo 2015 e, in ogni caso, che erano inesistenti alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che le fideiussioni omnibus de quibus contengono le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI e che le fideiussioni omnibus sottoscritte tra il 2005 e il 2009 con diversi istituti di credito sono state redatte in modo conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento antitrust n. 55/2005 della Banca d'Italia.
- Ordinarsi ex art. 210 cpc alla convenuta opposta l'esibizione in giudizio del ricorso per cassazione alla stessa notificato e avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.
114/2021.
E- In ogni caso: Compenso professionale e anticipazioni integralmente rifusi da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.,
a favore dell'Avv. Marta Semola.
Spese e compensi di CTU e di CTP integralmente rifusi.
8 Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni formulate o formulande da parte convenuta.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Dichiarando fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso svolte, precisa le conclusioni nel seguente modo.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
accertata la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, respingersi tutte le domande ex adverso svolte, confermarsi la debenza della somma azionata e, conseguentemente, condannarsi d i garanti, in via solidale Parte_1
tra loro e nei limiti della somma garantita, al pagamento della complessiva somma di € 153.518,78, ovvero in quella diversa risultante comunque accertata dalla CTU (cfr.pagg. 42 e 43 elaborato peritale) oltre agli interessi moratori successivamente maturati e maturandi al tasso contrattuale e, in ogni caso, entro il tasso soglia di usura tempo per tempo vigente dal dovuto al saldo effettivo.
Spese e compenso professionale nonché di CTU e CTP integralmente rifusi.
In via istruttoria
Si ribadisce il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale del documento allegato dagli opponenti sub doc. 16 e si chiede che lo stesso venga espunto o, in ogni caso, non venga valutato nella decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_4
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1291/2020, emesso da questo Tribunale in data
28/29.04.2020, con cui è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento in favore di della Controparte_2
somma di euro 153.518,78, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Va qui precisato preliminarmente che non ha formato oggetto di contestazione che
Controparte_3
costituitasi in giudizio, sia subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
[...]
9 capo a , sulla scorta Controparte_2
delle vicende successorie meglio descritte nella comparsa di costituzione e risposta.
Il dato viene assunto quindi per pacifico.
Ciò posto, secondo quanto indicato nel ricorso monitorio:
a) il credito trova il proprio titolo del mutuo fondiario n. 601513 stipulato da n data 20.12.2011 (Rep. 132924, Racc. 41682) a Parte_1
rogito del Notaio e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Treviso in data Per_1
27.12.2011 ai nn. 44151/8850 (“per sorte capitale relativa a n. 7 rate scadute ed insolute e residuo credito capitale d € 3.283,65 per interessi corrispettivi rate scadute ed insolute rateo rata in scadenza;
€
234,98 per interessi moratori rate insolute al 20.02.2020, data di risoluzione contrattuale”), pari a complessivi € 163.998,84, al netto di € 3.999,60 detratti a titolo di escussione pegno CD
4017789 di e di € 9.999,09, detratti a titolo di escussione pegno CD Parte_2
4017788 di Parte_2
b) il credito è garantito da , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
che, in data 24.12.2009, avevano prestato fideiussione omnibus, ciascuno fino
[...]
a concorrenza di euro 100.000,00.
***
A fondamento dell'opposizione viene dedotto, in via preliminare, che il ricorso monitorio
(e l'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo emesso) sia stato proposto da soggetto non legittimato, in mancanza di una valida procura alle liti.
Risulta documentalmente che essa venne conferita all'avv. Federica Panto dall'avv. Fabio
Longhi, qualificatosi come Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso della banca
(l'allora Credito Trevigiano), in virtù della procura notarile del 28.06.2016 a rogito del
Notaio . Persona_2
Orbene, viene eccepito dagli opponenti che tale procura prevedesse semplicemente il conferimento di alcuni poteri di firma in rappresentanza della banca a soggetti che ricoprivano all'interno dell'istituto talune qualifiche (tra gli altri, anche al Responsabile del
Servizio Legale e Contenzioso), ma non vi era la prova che l'avv. Fabio Longhi rivestisse tale ruolo.
L'eccezione è infondata.
10 La stessa procura notarile (doc. 1 fase monitoria) prevede infatti che “La qualifica ricoperta ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, potrà essere dimostrata ai terzi con semplice attestazione rilasciata dalla Banca a firma del Direttore Generale o di chi lo sostituisce”.
La convenuta opposta ha prodotto con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. il doc. 7, dichiarazione a firma del Direttore Generale di Controparte_1
(subentrata nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo a Credito
Trevigiano), attestante che l'avv. Fabio Longhi aveva rivestito la qualità di Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso di Credito Cooperativo dal 23/03/15 al 25/10/20.
Egli quindi possedeva tale qualità alla data del conferimento della procura alle liti in favore dell'avv. Federica Panto, avvenuto certamente in data non successiva al 01/04/20, deposito del ricorso monitorio cui era allegata la procura stessa.
***
Nel merito, premettono gli opponenti che con l'istituto di credito fossero intercorsi plurimi rapporti contrattuali, non solo il mutuo fondiario del dicembre 2011 sopra indicato, ma anche un contratto di conto corrente n. 003.330.3322995 stipulato in data
21.10.2009 (docc. 1/4), assistito da un'apertura di credito per euro 20.000,00 concessa in data 22.04.2010 e chiusa in data 13.05.2015, ed un mutuo chirografario n. 96811 di euro
80.000,00 del 21.12.2009, estinto, poi, con la stipula del mutuo fondiario.
Proprio sul c/c n 003.330.3322995, per espressa previsione contrattuale, venivano addebitate le rate del mutuo fondiario di cui si discute nel presente giudizio.
Sostengono gli opponenti che sia il contratto di apertura di conto corrente, sia quello di mutuo fondiario siano affetti da plurimi profili di illegittimità, da cui sarebbero conseguiti indebiti versamenti da parte di alla convenuta. Parte_1
Operata una corretta ricostruzione contabile, emendata dagli effetti di pattuizioni invalide, emergerebbe che alla data del 19.02.2020, quando l'istituto di credito comunicò la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, nonché il recesso dal contratto di conto corrente (doc. 7), non sussistesse un debito della società mutuataria/correntista, che anzi avrebbe vantato un credito tanto in relazione al saldo del c/c, quanto rispetto al mutuo fondiario, per un importo complessivo di almeno euro
40.669,30, superiore a quello delle rate asseritamente non versate, per il cui pagamento
11 sarebbe quindi esistita sufficiente provvista.
Di conseguenza, illegittime sarebbero state anche l'escussione dei due pegni e la segnalazione alla centrale rischi.
Profili di inefficacia/invalidità, di cui si tratterà infra, vengono poi prospettati in merito alle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti persone fisiche, che sostengono di nulla dovere, in ogni caso, quali garanti.
Va precisato che, sulla scorta dei rilievi sopra sinteticamente riportati, gli attori opponenti non si limitano a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma, in via riconvenzionale, chiedono altresì di accertare che essi nulla devono alla banca convenuta opposta;
di ordinare la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie del 20.05.2020 sui beni in proprietà di di accertare, in relazione al rapporto di conto corrente n. Parte_3
003.330.3322995, la natura indebita degli addebiti derivanti dall'applicazione di clausole illegittime (quantificati in complessivi euro 11.525,22), e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla relativa restituzione;
di accertare, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011, l'effettivo saldo dovuto dall'attrice alla convenuta, decurtato di tutti gli interessi illegittimamente applicati, con condanna alla restituzione di quanto versato in esubero (indicato in complessivi euro 61.360,38); di dichiarare illegittima l'escussione dei pegni sui certificati di deposito nominativi di con Parte_2
condanna della convenuta alla restituzione della relativa somma, oltre al risarcimento dei danni;
di accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e, comunque, l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca convenuta per violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, con condanna al risarcimento dei danni ed alla cancellazione della segnalazione a sofferenza, effettuando le necessarie rettifiche.
***
Si esamineranno di seguito, analiticamente, i rilievi svolti dagli opponenti con riferimento a ciascun rapporto, con la premessa che in corso di causa è stata disposta CTU contabile le cui risultanze - con i correttivi di cui infra, ai punti 2) e 4) - vengono poste a fondamento della presente decisione, in quanto le relative conclusioni sono state adottate all'esito di rituale contraddittorio tecnico e sono sorrette da motivazione ampia e immune da vizi logici.
12 C/C N 003.330.3322995
1) Non corretta applicazione dello ius variandi
Sostengono gli opponenti che la banca avrebbe applicato il tasso debitore del 8% annuo dal 01.01.2012 al 31.01.2012 ed un tasso annuo debitore del 7,8% dal 01.02.2012 al
29.02.2012, a fronte di una pattuizione del 7,75% (modifica unilaterale del 01.10.2011 – doc.9); sarebbero stati inoltre applicati il tasso debitore del 7,6% annuo dal 31.12.2013 al
31.03.2014, un tasso debitore del 7,65% annuo dal 01.04.2014 al 30.06.2014 ed un tasso debitore del 7,6% dal 01.07.2014 al 30.07.2014, a fronte di una pattuizione del 7,55%
(proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013 − doc. 11).
Le variazioni – secondo la prospettazione – sarebbero illegittime, per violazione dell'art. 118 TUB, sia per mancanza di una valida comunicazione delle modifiche sfavorevoli di volta in volta apportate al tasso debitore, sia per mancanza di giustificato motivo a sostegno delle stesse.
Il CTU, esaminata la documentazione versata in atti, ha evidenziato che risulta prodotto dalla Banca convenuta il “modulo variazione concordata” sottoscritto dalla società correntista in data 19/01/2012 (all. n. 8 della II^ memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c. di parte convenuta opposta, pag. 25) in cui viene pattuito un tasso debitore entro fido nella misura dell'8%
(T.A.E. 8,24321%) con decorrenza da pari data.
Va peraltro detto che già in data 17.01.12 (pag. 9 del doc. 8 di parte convenuta opposta) la società aveva sottoscritto un documento di variazione del tasso che ne prevedeva un aumento al 12% per le operazioni entro fido.
L'invalidità del tasso modificato in aumento rispetto all'originario 7,75% sarebbe pertanto limitata al solo periodo dal 01/01/2012 al 17/01/2012, ma priva di rilevanza ai fini del giudizio.
Il CTU ha infatti evidenziato che, nel corso di tale periodo, il conto corrente è stato sempre attivo e pertanto nessun interesse passivo è stato computato, con esclusione pertanto di conteggio da sottoporre a ricalcolo.
Per il periodo successivo indicato dal 01.02.2012 al 29.02.2012 vi sarebbe stata - secondo la prospettazione - una modifica unilaterale prevedente un tasso del 7,8%, che è però anch'essa irrilevante, poiché legittima in quanto migliorativa per il cliente rispetto alla
13 pattuizione del saggio immediatamente precedente all' 8% di data 19/01/2012.
Sempre secondo la prospettazione degli opponenti, vi sarebbe stata poi illegittima applicazione del tasso debitore del 7,6% annuo dal 31.12.2013 al 31.03.2014 e dal
01.07.2014 al 30.07.2014, nonché di un tasso debitore del 7,65% annuo dal 01.04.2014 al
30.06.2014, il tutto a fronte di una pattuizione del 7,55% (proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013 (doc. 11).
Quest'ultimo rilievo degli attori è fondato, perché il CTU ha evidenziato che nessuna valida pattuizione risulta intervenuta a fronte delle successive variazioni in aumento del tasso debitore entro fido rilevate dal 31/12/2013 al 30/07/2014, rispetto al tasso del
7,55% comunicato dalla Banca con proposta di modifica unilaterale di data 26/06/2013 (non vi sono, nel doc. 8 di parte convenuta, documenti sottoscritti dalla società debitrice relativi al periodo in questione che prevedano un accordo su una modifica in aumento dell'ultimo tasso contrattuale).
Il CTU ha quindi proceduto, per il limitato periodo (dal 30/06/13 al 30/07/14) al riconteggio degli interessi passivi al tasso del 7,55% e del relativo saldo di conto corrente.
2)Usura originaria del tasso oltre fido
Sostengono gli opponenti che le modifiche unilaterali di cui al paragrafo precedente prevedano interessi oltre fido usurari e che, per l'effetto, tutti gli interessi oltre fido addebitati dal 01.04.2012 fino alla proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013, nonché da quest'ultima data fino alla revoca del fido avvenuta in data 13.03.2015, siano illegittimi e pertanto non dovuti.
Il CTU ha riscontrato che il tasso di interesse debitore di cui alla modifica unilaterale del
28/01/2012 con decorrenza 01/04/2012, fissato nella misura del 18% ed effettivamente applicato dalla banca sino al 30/06/2013, superava il tasso soglia usura del II° trimestre 2012 per la categoria di operazioni “aperture di credito in conto corrente” riferita alle classi di importo > euro 5.000, pari al 15,8125%.
Il CTU, attenendosi al quesito, ha quindi proceduto al ricalcolo degli interessi addebitati nel periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2013, riducendone la misura del tasso entro la soglia di periodo del 15,813%: il ricalcolo ha determinato, nel suddetto periodo, minori interessi debitori oltre-fido di complessivi euro 94,74.= rispetto a quelli addebitati dalla Banca, pari
14 ad euro 107,34.=, con una differenza a credito della correntista di euro 12,60.=.
Il CTU ha tuttavia proposto un conteggio alternativo, in cui l'intero importo degli interessi debitori oltre-fido addebitati dalla Banca nel periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2013, pari a complessivi euro 107,34,= è stato considerato non dovuto e, pertanto, interamente a credito della correntista.
E' questa seconda la posizione corretta, poiché ai sensi dell'art. 1815, secondo comma c.c.,
(così come modificato dalla L. 7/03/1996 n. 108) “se sono convenuti interessi usurari, la clausola
è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il CTU ha posto in evidenza come diversa appaia, invece, la previsione del tasso debitore oltre fido di cui alla modifica unilaterale del 26/06/2013, con decorrenza 08/09/2013.
In questo secondo caso, infatti, a superare la soglia di usura sarebbe stato il solo TAE
(17,549%), ma non il TAN (16,50%).
In secondo luogo, le verifiche contabili avrebbero evidenziato che il predetto contestato tasso del 16,50% non sarebbe mai stato, di fatto, applicato dalla Banca avendo essa, in concreto, variato il tasso debitore oltre fido in misura più favorevole per il correntista e nel rispetto della soglia usura.
Gli opponenti contestano entrambe tali affermazioni: da un lato, affermano che il tasso da considerare ai fini della verifica dell'usura originaria debba essere individuato nel TAE, ovverosia nel tasso effettivo globale e non nel TAN;
dall'altro, sostengono che l'art. 1815, secondo comma c.c. sanzionerebbe la pattuizione in sé di tassi usurari con l'esclusione, in radice, della debenza di interessi, sulla scorta della sola previsione astratta, a prescindere dalla sua concreta applicazione.
Quanto alla rilevanza o meno dell'applicazione, di fatto, di un tasso entro soglia, va considerato che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 27106/24, si è pronunciata in materia di “clausola di salvaguardia” (clausola con cui le parti convengono che qualunque sia la fluttuazione del tasso di interesse pattuito, esso non potrà mai superare il c.d. “tasso soglia”), affermando che “in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausula contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di
15 un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”.
Tale principio vale dunque – a fortiori – in un caso, come quello in esame, in cui non era stata prevista una clausola di questo tipo.
Tuttavia si riscontra nel “Documento di sintesi c/c di corrispondenza n. 6 al 31.12.2013”
(pag. 48 doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e riposta di parte convenuta opposta) che la riduzione del tasso entro soglia non sia avvenuta di fatto, ma corrisponda invece all'esercizio dello jus variandi in favore del correntista, essendo il TAE per le operazioni extra fido stato ridotto al 14,7523% (percentuale mantenuta anche nei due anni successivi, come da doc. 8 citato, pag. 61 e pag. 71), ridotta al 14% nell'anno 2016 (pag. 89 documento citato), quando il conto non era più assistito da affidamento e ciò sino alla sottoscrizione del contratto denominato “Per conto mio” di data 28.08.17, documento che, seppur anch'esso non sottoscritto, è stato tuttavia utilizzato ai fini dei riconteggi da entrambe le parti.
Delle due l'una, infatti: se da un lato si valorizza, al fine di valutare o meno la sussistenza di usura originaria (con conseguente integrale espunzione dal dovuto degli interessi addebitati a tale titolo), la proposta di modifica unilaterale del 26.06.2013 (pur non sottoscritta dal correntista), dall'altro non si può tuttavia ignorare l'esistenza dei documenti sopra indicati, ugualmente provenienti dalla banca e parimenti non sottoscritti, che formalizzavano la riduzione del tasso nei limiti della soglia antiusura.
La riduzione, perciò, non è derivata da una disapplicazione di fatto, ma da un obbligo assunto in via negoziale dalla banca nei confronti del cliente.
Ne consegue che, dovendosi escludere la sussistenza di usura originaria con riferimento a questo secondo periodo in esame, l'entità degli interessi illegittimamente addebitati resta cristallizzata nella somma di euro 107,34 sopra indicata.
3) Usura per diversi trimestri
In atto di citazione, gli opponenti hanno rappresentano che, nel corso del rapporto (e precisamente nel IV trimestre 2012, nel I, II e III trimestre del 2013, per l'intero anno
2014, per il II, III e IV trimestre 2015, nonché per il I trimestre 2016) il tasso debitore applicato abbia superato il c.d. tasso soglia.
16 Va ritenuto che, essendo tale censura stata sollevata in un punto della narrativa dell'atto di citazione differente rispetto a quello intitolato “c2) Usura originaria del tasso oltre fido”, gli attori intendessero riferirsi all'ipotesi in cui il tasso concordato, contenuto nel limite del tasso soglia al momento della sua pattuizione, lo abbia superato in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto/delle pattuizioni intervenute nel corso del rapporto e quindi ad una ipotesi di usura c.d. sopravvenuta.
Nella comparsa conclusionale, a pag. 11, essi affermano invece, mutando la - seppur implicita - prospettazione precedente, che dall'esame delle risultanze istruttorie della CTU nel caso in esame non possa parlarsi neppure in questi periodi di usura sopravvenuta, ma ricorra invece, ancora una volta, un'ipotesi di usura originaria.
La distinzione non è di poco conto, in quanto in ipotesi di usura sopravvenuta, si fa luogo semplicemente ad un riconteggio - in riduzione - degli interessi nei limiti del tasso soglia, mentre l'usura originaria comporta, come si è visto, la loro totale espunzione dal dovuto.
Orbene, la presente decisione viene assunta con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione, in cui sono stati cristallizzati i motivi di opposizione, essendo quella contenuta in comparsa conclusionale nuova e pertanto tardiva.
In tal senso pertanto si è orientato il CTU che ha preliminarmente illustrato i criteri utilizzati per la valutazione (pagg. 16 e ss. dell'elaborato peritale) ed i diversi algoritmi applicati per il calcolo del T.E.G. seguendo le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti nel corso del rapporto di conto corrente n. 3322995 (periodo compreso tra il 3° trimestre 2009 ed il 1° trimestre 2020, periodo in cui si inserisce la modifica delle Istruzioni della Banca d'Italia, in vigore dal 31/12/2009, che hanno previsto l'annualizzazione degli oneri e l'inclusione tra gli stessi della CMS e degli oneri sostituivi della medesima).
Orbene, il CTU, raffrontando il TEG applicato dalla Banca, determinato per ciascun trimestre con i criteri sopra precisati con i tassi soglia previsti dalla L. 108/96 per categorie di operazioni indicate analiticamente a pag. 19 della relazione, ha concluso nel senso che vi è stato un superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri:
- 2° - 3° - 4° trimestre 2013;
- 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2014;
- 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2015;
17 - 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2016; ed ha proceduto – correttamente, trattandosi di usura sopravvenuta - a ricondurlo entro la soglia usura, rilevando una differenza a favore della società correntista di complessivi euro 3.433,17.=
4) Non debenza delle CIV
Sostengono gli opponenti che i vizi denunciati nell'atto di citazione ai punti c1), c2) e c3) si riflettano sulla quantificazione delle Commissioni di Istruttoria Veloce, poiché sconfinamenti rilevati dai conteggi della banca verrebbero meno o sarebbero ridotti e dovrebbe pertanto farsi luogo a ricalcoli che comporterebbero l'esclusione o quanto meno la decurtazione delle CIV addebitate.
Il CTU ha riscontrato che dal 1° trimestre 2013 sino al 2° trimestre 2016, la Banca abbia operato addebiti sul c/c n. 3322995 a titolo di Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) per complessivi euro 5.309,00.=.
Ha riscontrato che gli addebiti della CIV da parte della Banca fossero stati legittimamente pattuiti, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio.
Tale profilo peraltro non aveva formato oggetto di contestazione.
La doglianza, ribadita anche in comparsa conclusionale dagli opponenti, è che l'espunzione di taluni importi addebitati a titolo di CIV derivi dall'assenza dei presupposti per l'applicazione di tale commissione, non essendo ravvisabili gli sconfinamenti rilevati dai conteggi della banca.
Questo profilo non ha formato oggetto di valutazione da parte del CTU, che si è attenuto rigorosamente al perimetro del quesito assegnatogli (“se risulti applicata CIV non pattuita
(nell'eventualità, da eliminare quanto addebitato per tale voce”).
Secondo gli opponenti invece non risulterebbero “più dovute le CIV per l'anno 2013 per complessivi € 685,00, per l'anno 2014 per complessivi € 2.025,00, per l'anno 2015 per complessivi €
1.619,00 e per l'anno 2016 per complessivi € 280,00”, per un totale di euro 4.609,00 secondo i conteggi riportati nella perizia di parte allegata all'atto di citazione.
Come premesso, il CTU non ha effettuato conteggi sul punto, ma dalla tabella riportata alla pag. 20 della relazione peritale risulta l'elenco dei trimestri in cui è stato riscontrato un
TEG superiore al tasso soglia e si è quindi proceduto ad una rettifica che ha portato, a
18 fronte di addebiti contabilizzati a carico del correntista, ad una differenza invece in suo favore.
Sono interessati il 2°, 3° e 4° trimestre del 2013 e i quattro trimestri degli anni 2014, 2015
e 2016, esattamente gli stessi in cui gli opponenti collocano il non dovuto addebito di CIV.
Posto che la banca convenuta opposta non ha proposto un conteggio alternativo, neppure a mezzo del proprio CTP, e considerato che una eventuale rimessione in istruttoria per un supplemento di CTU limitato al punto in esame comporterebbe costi sproporzionati rispetto al risultato, si assumono come non dovuti gli importi indicati dagli opponenti, per la somma complessiva di euro 4.609,00, computata a favore della società correntista.
Come si vedrà al capitolo “CONCLUSIONI”, questa scelta non ha un rilievo decisivo rispetto all'esito del presente giudizio.
5) Illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dal 01.01.2014 alla chiusura del conto.
Lamentano gli opponenti che vi sia stata sul conto corrente illecita capitalizzazione di interessi trimestrali a decorrere dal 01.01.2014 per violazione dell'art. 120 TUB.
La prospettazione ha trovato riscontro nelle verifiche compute dal CTU, che ha riscontrato, sulla scorta degli estratti conto prodotti che nel periodo dal 01/01/2014 sino alla chiusura del rapporto di conto corrente (20/02/2020), la banca abbia illegittimamente addebitato interessi passivi anatocistici e ha proceduto quindi ai necessari ricalcoli, fornendo due opzioni alternative, relative alla riscontrata ipotesi di usura originaria di cui al precedente punto 2): l'una, sul saldo valuta rettificato a monte con il ricalcolo degli interessi passivi oltre-fido al tasso soglia usura del 15,813%; l'altra - ritenuta corretta per le ragioni sopra esposte - sul saldo valuta rettificato a monte con l'annullamento
(espunzione totale) degli interessi passivi oltre-fido.
Si assume quindi nella decisione, a riferimento, questo secondo conteggio, con una differenza in favore della correntista di euro 304,53.
***
Per le ragioni esposte al precedente punto 2), la presente decisione viene assunta sulla scorta della seconda ipotesi di ricalcolo del saldo del c/c effettuata dal CTU, a pag. 44
19 dell'elaborato peritale (all'esito dell'accoglimento di talune osservazioni sollevate dal CTP di parte opponente), che prevede l'ipotesi di espunzione degli interessi debitori oltre fido viziati da usura ab origine riferiti al periodo 01/04/2012 – 30/06/2013 e che porta ad una quantificazione del saldo, a credito della correntista alla data di estinzione per passaggio a sofferenza (20/02/2020) di euro 3.999,12.
A tale importo va sommato quello di euro 4.609,00 per CIV addebitate, ma non dovute.
Il saldo a credito della società correntista era quindi pari, alla data sopra indicata, a complessivi euro 8.608,12.
MUTUO N. 601513 CP_4
Va premesso che, come chiarito dal CTU, nel contratto era stato previsto che l'ammortamento del finanziamento, calcolato con il metodo cosiddetto “alla francese”, sarebbe avvenuto mediante pagamento ad ogni mese della somma di euro 2.016,27.= (rata costante calcolata alla data di sottoscrizione del mutuo), comprensiva di quota capitale e di interessi, in rate a mensilità posticipate a cominciare dal 19 gennaio 2012 e con ultima scadenza al 19 dicembre 2026.
Le rate del mutuo sono state addebitate dalla Banca sul c/c n. 3322995, in precedenza esaminato, nel numero complessivo di 91, di cui la prima in data 19/01/2012 e l'ultima, con scadenza il 19/07/2019, in data 04/12/2019, per un totale di euro 139.415,56.=, di cui euro 86.601,18.= imputati in linea capitale ed euro 60.692,61.= per quota interessi corrispettivi.
Dalla rata del 19/09/2015 a quella del 19/08/2016 (per un totale di n. 12 rate), vi è stata la sospensione dell'addebito della sola quota capitale, venendo tuttavia corrisposti i relativi interessi corrispettivi per un totale di euro 7.278,24.=.
Per effetto della predetta sospensione le n. 180 rate contrattualmente previste sono divenute n. 192 e la scadenza del piano di ammortamento, inizialmente fissata al
19/12/2026, è stata differita al 19/12/2027.
a) Regime finanziario composto e anatocismo
Indeterminatezza del tasso corrispettivo – Indeterminatezza del contratto di mutuo
20 Le due doglianze vengono esaminate congiuntamente, per le ragioni che verranno di seguito chiarite.
Quanto al primo punto, lamentano gli opponenti che il piano di ammortamento sia stato realizzato applicando un regime finanziario a capitalizzazione composta che - a differenza di quello a capitalizzazione semplice ed in ragione della formula matematica utilizzata per la determinazione della rata - comporterebbe implicitamente e ab origine un'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Quanto al secondo rilievo, prospettano gli opponenti l'indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo e, comunque, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo e concludono nel senso che la clausola relativa al tasso d'interesse dovrebbe essere dichiarata nulla con conseguente applicazione del tasso Bot.
In primo luogo eccepiscono che il contratto di mutuo e il documento di sintesi conterrebbero indicazioni diverse in relazione al tasso applicato: nel contratto si precisa che il tasso debitore, fino al 31.12.2011, sarà pari al 5,3% e che, successivamente, sarà determinato dall'Euribor a 6 mesi lettera, puntuale rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la chiusura del trimestre stesso, arrotondato allo 0,10 superiore e aumentato di 3,50 punti, con indicazione che “l'ultimo valore disponibile dell'Euribor (su base trecentosessanta), pubblicato da ‹‹Il Sole 24 Ore›› era pari al 1,668%” , mentre nel documento di sintesi il tasso Euribor è indicato come “attualmente pari a 1,8%”.
Altri profili di indeterminatezza sarebbero costituiti poi, secondo gli opponenti, dalla mancata indicazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento “alla francese” e alla metodologia di calcolo degli interessi, perché non sarebbero sufficienti a tal fine le sole espressioni “ammortamento alla francese”, “a rate cost. postic.”, “a capitale crescente e interessi decrescenti”.
***
E' opportuno fin d'ora sgombrare il campo dalla questione posta dagli opponenti riguardo alla discrepanza nell'indicazione del valore dell'Euribor alla data di sottoscrizione del mutuo nel contratto e nel prospetto di sintesi, secondo cui maggiorando di 3,5 punti il tasso Euribor indicato in misura differente si otterrebbe un tasso annuo nominale, rispettivamente, di 5,2% nel contratto e di 5,3% nel documento di sintesi.
21 La questione è priva di rilievo.
Infatti, in entrambi i documenti, è indicato espressamente che il tasso sarebbe stato pari al
5,30% sino al 31.12.2011 (senza alcun conteggio “agganciato” all'Euribor) e soggetto a revisione automatica con periodicità trimestrale e per tutta la durata del mutuo solo dal 1° gennaio 2012, secondo l'indicizzazione Euribor sopra riportata.
Altro aspetto, che è stato affrontato in sede di CTU, è quello relativo alla formulazione letterale della clausola relativa al computo degli interessi.
La questione - infondata - non era stata prospettata dagli opponenti, ma comunque si rinviene nel contesto del contenzioso bancario e pertanto si esamina perché (peraltro essendo stata oggetto di valutazione in sede peritale), avrebbe potuto - astrattamente - condurre ad un rilievo d'ufficio di profili di nullità.
Anche in questo caso è opportuno l'esame preliminare di questo aspetto, per consentire poi di affrontare le due questioni (anatocismo e indeterminatezza del tasso) che costituiscono gli argomenti fondanti dell'opposizione.
Il CTU esamina la formulazione della clausola contrattuale che prevede il meccanismo di
“revisione automatica” del tasso corrispettivo prevista a decorrere dal 1° gennaio del 2012
“con periodicità trimestrale e per tutta la durata del mutuo”, contenuto nel terzo capoverso dell'art. 2) (“il nuovo tasso, determinato all'inizio di ogni trimestre, sarà pari al valore dell'EURIBOR a 6 (sei) mesi lettera, puntuale rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la chiusura del trimestre stesso, arrotondato allo 0,10 (zero-virgola-dieci) superiore e aumentato di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti”), ove l'elemento che potrebbe astrattamente creare ambiguità interpretativa è costituito dall'utilizzo dell'aggettivo “stesso” riferito al trimestre.
Si tratta all'evidenza di una “infelice” formulazione della clausola, che non può tuttavia portare ad interpretarla nel senso che il nuovo tasso, “determinato all'inizio di ogni trimestre”, sia agganciato ad un parametro che sarebbe conoscibile soltanto a posteriori (alla chiusura del trimestre).
Essa va dunque intesa nel senso di ancorare il tasso all'indice Euribor dell'ultimo mese del trimestre precedente, secondo la generale clausola ermeneutica di cui all'art. 1367 c.c. (“Nel dubbio, il contratto o le single clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”).
22 ***
Ciò posto e venendo ai motivi posti a fondamento dell'opposizione riportati nel titolo della presente sezione di motivazione (anatocismo occulto e indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto per incompleta/insufficiente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi), è noto che essi sono stati oggetto della recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15130/24.
E' ben vero che la fattispecie concreta esaminata in sede di legittimità riguardava un mutuo a tasso fisso, ma - come già ritenuto da altri giudici di merito (Tribunale di Padova, ordinanza 11 giugno 2024 e sentenza n. 69 del 14 gennaio 2025; Corte d'Appello di
Perugia, sentenza n. 650 del 18.09.24; Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 1703 del 2 dicembre 2024; Tribunale di Torino, sentenza n. 6351 del 13 dicembre 2024) - i principi enunciati dalla Suprema Corte si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, quando ricorrano identiche condizioni.
La Suprema Corte premette, senza operare distinzioni tra quello a tasso fisso e quello a tasso variabile, che il piano di ammortamento “alla francese” “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
Ciò posto, affrontando la questione della eventuale mancata indicazione del regime, semplice o composito, del calcolo degli interessi, la Suprema Corte non solo esclude che ciò determini indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni negoziali, ma affronta - parimenti escludendolo - il tema dell'anatocismo occulto, ovvero che vi sia la possibilità
23 che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Afferma infatti, con riferimento al regime composto (che, secondo la prospettazione degli attori opponenti è stato applicato nel caso concretamente in esame nel presente giudizio),
e richiamando propri precedenti che “«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude
l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass.
n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Non esclude in radice che l'operazione di finanziamento possa realizzarsi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma afferma che una tale evenienza
“sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”.
Una tale prospettazione non vi è stata con riferimento alla fattispecie concretamente in esame nel presente giudizio, ove l'effetto anatocistico viene fatto discendere sic et simpliciter dal tipo di regime (composto) applicato.
Peraltro, anche prima dell'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, vi erano state plurime pronunce di merito che avevano escluso che dal piano di ammortamento alla francese potesse derivare un effetto anatocistico occulto.
Si veda, ex multis, Corte d'Appello di Venezia n. 1369/22: “Invero, il piano di ammortamento
c.d. alla francese non è affatto (…) un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma,
24 più semplicemente, un modo per ripartire gli interessi – ex ante e sul solo capitale – in relazione ad un determinato periodo di tempo: il preventivo calcolo della rata costante (che tale risulti nella sommatoria tra capitale ed interesse) viene effettuato utilizzando la formula matematica della c.d. “legge di sconto scomposto”: trattasi di formula finanziaria che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite per il tempo pattuito in contratto. Al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito) ciascuna quota di interessi è calcolata tramite il prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo alla medesima rata data, rendendosi così uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento. Tale metodo non va dunque ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice: il calcolo degli interessi – va ribadito – è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore.
A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata si determina, infatti, per differenza, la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato. Ciò peraltro è perfettamente coerente con il disposto dell'art. 1194 c.c., che prevede in via generale che il pagamento venga imputato dapprima ad interessi e, solo successivamente, a capitale e che, comunque, le parti possano pattuire altri criteri di imputazione. E' quindi evidente che il meccanismo appena descritto non incontri, dunque, il limite del divieto di anatocismo”).
Quanto all'ulteriore profilo qui in contestazione, al quesito posto: “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.” la Suprema Corte ha risposto “in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Tali condizioni sono tutte soddisfatte nel caso in esame, ove il tasso di interesse (variabile)
è determinato/determinabile attraverso la precisa indicazione del parametro cui esso è indicizzato (parametro oggettivo ed insuscettibile di dare luogo a margini di incertezza), con la precisazione della misura minima del tasso comunque non inferiore al 3,50%, e sono riportati anche tipo di ammortamento (“alla francese”), riferimento all'anno commerciale (360 giorni), numero ed entità delle rate costanti di rimborso.
25 L'indicazione di tali elementi giuridici ed economici permette al mutuatario di conoscere ab origine l'esborso finale al quale è tenuto, sia sotto il profilo della determinatezza, sia in funzione dei criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma
4 TUB.
Entrambe le eccezioni riportate dunque al punto a) risultano infondate.
b)Usura originaria del tasso mora – parametri tasso mora indefiniti
Lamentano gli opponenti “sia che il tasso mora pattuito supera il tasso soglia dell'usura sia, in ogni caso, il difetto di indicazioni in ordine al momento iniziale del computo della mora nonché in ordine al computo dei giorni”.
Le eccezioni relative al dato temporale sono all'evidenza infondate, posto che la decorrenza degli interessi di mora non può che essere individuata nel giorno di scadenza del pagamento dovuto e non effettuato.
Quanto alla misura dell'interesse, gli opponenti pongono una questione di sola usura originaria del tasso, in sede di stipula contrattuale indicato in misura pari al 9,30%, che essi sostengono fosse superiore al tasso soglia di 8,125%, valido per il Mutuo ipotecario a tasso variabile.
Ne fanno discendere la gratuità del mutuo nel suo complesso e, quindi, la non debenza anche degli interessi corrispettivi;
in subordine, dovrebbe essere restituita alla società attrice la somma versata a tale titolo (euro 718,53) e dichiarate non dovute la somma di euro 234,98, indicato dalla convenuta opposta nel ricorso monitorio, nonché esclusa la richiesta di versamento degli interessi maturandi sull'importo capitale al tasso contrattuale del 6,50%.
Gli opponenti errano tuttavia nel confrontare il tasso convenzionale degli interessi moratori con quello “soglia” previsto per gli interessi corrispettivi.
Sul punto va richiamata Cass. S.U. 19597/20: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
26 media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, la medesima sentenza enuncia il seguente principio: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Tale onere non è stato assolto e pertanto il motivo di opposizione e le conseguenti domande sono in radice infondati.
c) Usura per penale di estinzione anticipata
Eccepiscono infine gli opponenti, con riferimento alla pattuizione contenuta nell'art. 4 del contratto (facoltà per il mutuatario di estinguere tutto o una parte del mutuo “corrispondendo
a titolo di compenso omnicomprensivo e senza ulteriori oneri a suo carico, una somma pari al tre per cento del capitale anticipatamente restituito, a prescindere dalla durata residua del mutuo”), che il contratto sarebbe stato “in usura” dalla quarta alla dodicesima rata, come da conteggi che allegano.
Ne fanno discendere la non debenza di alcun interesse.
Sul punto, è assorbente il rilievo che - seguendo la prospettazione attorea - quand'anche vi fosse stato un superamento del tasso soglia, esso sarebbe stato limitato ad un periodo circoscritto e pertanto si sarebbe in presenza di usura sopravvenuta, non di un'ipotesi di usura originaria, unica forma quest'ultima che comporterebbe la totale espunzione dal dovuto degli interessi (gli stessi opponenti, richiamando Cass. Pen. 28928/14, richiamano il momento genetico del contratto).
In ipotesi di usura sopravvenuta, si dovrebbe invece far luogo semplicemente ad un riconteggio - in riduzione - degli interessi nei limiti del tasso soglia.
E' tuttavia superfluo verificare se, astrattamente, applicando la previsione contrattuale di
27 cui all'art. 4, sarebbe vi sarebbe stato, nell'arco temporale indicato, un superamento della soglia usuraria, per l'evidente ed assorbente ragione che non risulta esservi stata alcuna estinzione parziale del mutuo e quindi applicazione della clausola sopra indicata.
Anche tale motivo di opposizione è dunque infondato.
FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso anche nei confronti di , Parte_4
e per avere essi prestato in data 24.12.09 fideiussioni Parte_3 Parte_2
ominibus in favore della banca, a garanzia dei crediti della stessa nei confronti della società, ciascuno sino a concorrenza di euro 100.000,00 ciascuno.
I garanti sostengono che le fideiussioni non siano valide/efficaci, per un duplice ordine di ragioni.
• Esse sarebbero state sottoscritte quando la società stipulò con Credito Trevigiano, in data 21.12.2009, il mutuo chirografario n. 96811 di euro 80.000,00 (estinto, poi, con la stipula del mutuo ipotecario), assistito da un fido di euro 20.000,00 concesso sul conto corrente n. 003.330.3322995 in data 22.04.2010, a fronte della costituzione in pegno di titoli.
Orbene, sostengono gli attori che, a seguito della revoca del fido, “giusti accordi tra la società
e i fideiussori” le fideiussioni vennero estinte e venne escusso il pegno prestato da Pt_2
il cui importo venne quindi accreditato sul conto corrente in data 13.03.15.
[...]
Sul punto è sufficiente rilevare che, a differenza dell'escussione del pegno, che trova riscontro nell'estratto conto prodotto dagli opponenti sub doc. 17, non vi è alcuna prova di un accordo intervenuto per l'estinzione delle obbligazioni.
Peraltro, trattandosi di fideiussioni omnibus, dirette a garantire tutti i debiti presenti e futuri della società, non vi è ragione logica per ritenere che la banca, nell'estinguere un rapporto mediante concessione di una nuova somma a titolo di mutuo avrebbe avuto ragione di rinunciare alle garanzie di cui già disponeva.
• Le fideiussioni sarebbero nulle perché conformi al modello predisposto dall'ABI contenente disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett.a) L. 287/90 e perciò lesive della concorrenza.
28 I fideiussori eccepiscono, pertanto, la radicale nullità dei rispettivi contratti di fideiussione e, in subordine, la nullità delle singole clausole qualora il Tribunale ritenesse sussistere solo la nullità parziale.
Sul punto, è sufficiente il richiamo a Cass. S.U. 41994/21, che ha affermato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Si veda anche Cass. 6685/24: “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausula o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza”.
Nel caso in esame, parte opponente, che ne era onerata, non ha - in radice -prospettato che le clausole riproduttive dello schema ABI fossero essenziali e quindi che, in mancanza di esse, non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che colpita da nullità, né che vi fosse interdipendenza tra esse e le altre pattuizioni contrattuali.
Inoltre, non è sufficiente eccepire la nullità di singole clausole, peraltro in termini generici e senza una loro precisa individuazione, in quanto sarebbe stato onere degli opponenti dimostrare la concreta ricaduta della loro evenuale nullità nella vicenda in esame.
Neppure tale onere è stato assolto e, pertanto, anche motivi di opposizione a decreto ingiuntivo limitati alla posizione dei fideiussori sono infondati.
CONCLUSIONI
Quanto al mutuo fondiario, tutti i motivi dedotti, ivi compresi quelli relativi alla esistenza/validità/efficacia delle fideiussioni, sono risultati infondati e ciò comporta il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il debito della contraente erivante dal contratto Parte_1
29 di mutuo è dunque corrispondente a quello oggetto di ingiunzione (il ricorso monitorio era stato infatti richiesto solo per il credito nascente dal mutuo) e cioè euro 153.518,78
(comprensivo di n. 7 rate scadute e insolute per euro 12.432,92 e di euro 154.834,52 per residua sorte capitale, al netto dell'escussione dei due pegni), oltre interessi moratori successivamente maturati.
Non ha quindi trovato riscontro la prospettazione degli opponenti secondo cui, alla data del 19.02.2020, quando l'istituto di credito comunicò la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, nonché il recesso dal contratto di conto corrente (doc. 7), non sussistesse un debito della società derivante dal contratto di mutuo.
Neppure ha trovato riscontro l'allegazione secondo cui il saldo del conto corrente, a tale data, operate le necessarie rettifiche, fosse non solo attivo, ma anche sufficiente per il pagamento delle rate di mutuo scadute, con la conseguenza che sarebbero state illegittime l'escussione dei due pegni e la segnalazione alla centrale rischi.
Infatti, pur sommando all'importo di euro 3.999,12, risultato a credito della correntista secondo le risultanze della CTU contabile, l'intero importo delle CIV indicate come non dovute dagli opponenti (complessivi euro 4.609,00), il saldo a credito della società sarebbe stato pari ad euro 8.608,12, somma comunque inferiore all'importo complessivo delle rate del mutuo allora scadute (euro 12.432,92).
Quand'anche l'istituto di credito avesse destinato tale somma al pagamento delle rate di mutuo scadute, essa sarebbe stata insufficiente e non ne avrebbe consentito l'integrale soddisfacimento.
Vi sarebbe stato infatti comunque un disavanzo pari ad euro 3.824,80 (12.432,92 -
8.608,12), superiore a quello di due rate di mutuo già scadute (dall'indicazione dell'importo di euro 12.432,92 come corrispondente a n. 7 rate si ricava che ciascuna di esse - verosimilmente per effetto della sospensione intervenuta nel corso del rapporto, che portò il numero delle rate dalle originarie n. 180 a n. 192 - fosse pari ad euro 1.776,13), che sarebbero dunque rimaste insolute.
Legittimamente, pertanto, l'istituto di credito ha proceduto alla declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ed alla richiesta di rientro.
Vanno pertanto respinte le domande, formulate in via riconvenzionale, di accertamento
30 dell'insussistenza del credito della banca azionato in via monitoria e di condanna della stessa alla restituzione di quanto asseritamente versato in esubero in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 601513 del 20.12.2011; di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie del 20.05.2020 sui beni in proprietà di di declaratoria di illegittimità Parte_3
dell'escussione dei pegni sui certificati di deposito nominativi di con Parte_2
condanna alla restituzione della relativa somma;
di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza e di condanna alla relativa cancellazione;
di condanna al risarcimento dei danni.
L'unica domanda riconvenzionale risultata fondata all'esito del giudizio riguarda l'esistenza di un saldo attivo del conto corrente.
Effettuate le necessarie rettifiche, esso è risultato infatti pari a complessivi euro 8.608,12, che la banca va condannata a restituire alla correntista, con maggiorazione di interessi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale ex art. 2033 c.c., in mancanza di allegazione e - a fortiori - di prova di mala fede dell'istituto di credito.
Esclusa invece la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
SPESE DI LITE
Sussistono giustificati motivi per disporre una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà.
Da un lato, infatti, sono risultate parzialmente fondate le doglianze sollevate dagli opponenti con riferimento agli addebiti effettuati sul conto corrente, con conseguente riconoscimento della sussistenza di un credito della società corrispondente al saldo
“rettificato”, risultato attivo, ed accoglimento della relativa domanda riconvenzionale di condanna.
Dall'altro, quanto al contratto di mutuo fondiario, va considerato che la sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. n. 15130/24, relativa all'ammortamento alla francese, è intervenuta solo in corso di causa ed in una fase processuale avanzata, definendo una questione sulla quale l'orientamento giurisprudenziale non era univoco.
Per la parte rimanente, le spese seguono la prevalente soccombenza della parte attrice opponente.
31 Liquidazione come da dispositivo, assumendo quale parametro lo scaglione di valore da
50.2001,00 a 260.000,00, a valori intermedi tra i medi ed i massimi per ciascuna fase processuale.
Nella stessa misura vengono ripartite tra le parti processuali le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, integralmente conferma il decreto ingiuntivo n.
1291/2020, emesso da questo Tribunale in data 28/29.04.2020;
• condanna Controparte_3
al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 8.608,12, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
• respinge le ulteriori domande proposte in via riconvenzionale da parte opponente;
• dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti processuali nella misura di 1/2 e condanna , Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore Parte_3 Parte_4
di Controparte_3
della rimanente metà, che liquida - già operata la compensazione - in euro
[...]
8.814,50 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
• pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, con ripartizione in parti uguali nei rapporti interni, per 1/2 a carico di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per 1/2 a carico di Parte_4 [...]
Controparte_3
Treviso, 23 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
32