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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 3539 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA
(c.f. – p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_2 Trinchi, opponente E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 Carmelo Caruso, opposto NONCHE'
e , Controparte_2 Controparte_3 chiamati in causa – non costituiti All'udienza del 15.04.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
829/2023, emesso in data 26.05.2023 da questo Tribunale, con il quale era stato ingiunto all'odierna opponente di consegnare al ricorrente, i documenti indicati Controparte_1 in ricorso (in particolare, per quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso monitorio, dell'atto di opposizione e della comparsa di costituzione dell'opposto nel presente giudizio, si trattava della copia del contratto del libretto di deposito n° 11602 acceso presso l'agenzia n° 3 di Taranto – Tribunale dal curatore del Fallimento di nell'anno 1983, CP_2 unitamente alle carte valori rilasciate nel corso della vigenza del rapporto ed alle eventuali comunicazioni di variazione del tasso di interesse successive all'anno 1997); l'opponente eccepiva: 1) l'inammissibilità della domanda monitoria per violazione del principio del ne bis in idem e abuso del processo, in quanto, sosteneva sempre l'opponente, la domanda di controparte sarebbe stata oggetto di due diversi giudizi, uno definito con sentenza passata in giudicato ed un altro pendente alla data della proposizione dell'opposizione; 2) il difetto di legittimazione attiva dell'opposto; 3) l'infondatezza dell'avversa domanda;
rilevato che l'opposto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione e modificava la domanda proposta in sede monitoria, nel senso che, in aggiunta a quest'ultima (posto che con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione chiedeva anche che fosse disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che fosse rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo), proponeva domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 150.000,00 o della maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa dovuta per interessi attivi maturati sulle somme depositate sul libretto di deposito della procedura concorsuale fino alla data di chiusura del rapporto in favore dell'attore e/o in subordine della procedura fallimentare iscritta al n° 3411-81 R.F. (fallimento individuale di ), se ancora pendente alla definizione del CP_2 giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla chiusura del rapporto bancario fino all'effettivo pagamento di quanto sarà accertato in corso di causa;
chiedeva, inoltre, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ritenuto che l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto: a) va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione in aggiunta a quella presentata in sede monitoria, posto che la più recente giurisprudenza ha affermato che è consentito all'attore sostanziale (nel giudizio ordinario con la prima memoria ex art. 183 e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata) modificare la domanda originariamente proposta (potendo detta modifica riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, vale a dire petitum e causa petendi), purché la domanda successivamente proposta si riferisca alla medesima vicenda sostanziale e sia connessa alla prima per incompatibilità/alternatività (cfr. in particolare Cass. sez.un. n. 26727/2024, la quale, specificando con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi affermati da Cass. sez.un. n. 12310/2015 e da Cass. sez.un. n. 22404/2018, ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”); va osservato, infatti, che con la pronunzia del 2024 le Sezioni Unite, ripercorrendo le argomentazioni delle due pronunzie precedenti del medesimo consesso giurisdizionale, hanno rilevato che Cass. n. 12310/2015 “[…] estrae allora dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove - evidenziando che le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto -, le domande precisate - cioè quelle che anteriormente già si ritenevano ammissibili, essendo appunto mere precisazioni - e le domande modificate - la cui ammissibilità diventa l'apporto della pronuncia del 2015 -. Ben consapevoli della necessità di una distinzione tra domande nuove - non tutte ammissibili, dunque - e domande modificate - quelle cui la loro sentenza apre le porte -, le Sezioni Unite sottolineano che «la vera differenza tra le domande «nuove» implicitamente vietate e le domande «modificate» espressamente ammesse non sta… nel fatto che in queste ultime le «modifiche» non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate «nuove» nel senso di «ulteriori» o «aggiuntive», trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività». E invero, «con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». In tal modo, la pronuncia dapprima sembra smentire il revirement definendo non aperta la strada alle domande modificate come nuove nel senso di ulteriori, ma poi prosegue riconoscendo che il novum scende in campo, al prezzo dell'«abbandono» di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone.
[…].
5.2.4 Seguendo una siffatta ratio, che «sposta» dal perimetro formale all'area dell'interesse tutelabile, è allora agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta «ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità"». Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità «a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale», limitando il «rischio di giudicati contrastanti» e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna «sorpresa», né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità. […]. Applicando allora il paradigma di tutela sostanziale enucleato dall'arresto del 2015, il quesito rivolto al giudice nomofilattico del 2018 - ovvero se la domanda di arricchimento senza causa, proposta nella memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., fosse «riconducibile alla nozione di «domanda modificata» ritenuta ammissibile con la sentenza n. 12310 del 2015» - viene risolto mediante la correlazione/connessione, pur nella specie di alternatività o incompatibilità, di «entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento)… alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale»; di qui l'ottenimento anche dalla domanda ex articolo 2041 c.c. dell'ammissibilità tramite il seguente principio di diritto: «È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata». L'intervento del 2018, dunque, ut supra si anticipava, ha del tutto confermato e pure rinsaldato quello del 2015.
[…]”; nel caso di specie l'odierno opposto con la propria comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione ha proposto, come detto in aggiunta alla domanda di consegna di documenti ex art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), presentata in sede monitoria, una domanda di condanna della al pagamento di somme;
quest'ultima, Parte_1 pertanto, non si pone in rapporto di incompatibilità/alternatività con la domanda originaria e, pertanto, in applicazione dei principi affermati dalle pronunzie innanzi citate, non può essere ritenuta ammissibile;
b) la domanda di condanna alla consegna di documenti proposta con ricorso monitorio non appare fondata, sia in quanto il ricorrente, odierno opposto, ha chiesto la consegna a sé di detta documentazione, pur non essendo titolare del relativo rapporto (intestato alla curatela), cosicché, quand'anche si ammetta la sua legittimazione surrogatoria per sostenuta inerzia della curatela, avrebbe dovuto richiedere la condanna alla consegna alla curatela della documentazione relativa a detto rapporto;
va, inoltre, aggiunto, ad abundantiam, in primo luogo che parte della documentazione richiesta risale ad un periodo precedente il decennio rispetto alla domanda giudiziale o alla richiesta stragiudiziale;
deve, infatti, rilevarsi che l'art. 119, comma 4, T.U.B. prevede che “
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”; nel caso di specie il contratto di apertura del rapporto bancario di cui si richiede la consegna risale, per espressa affermazione del ricorrente, all'anno 1983; il contratto sottoscritto dall'Avv. AT De NC (qualora si ritenga che anche a questo si riferisca la domanda monitoria) risale al 1987 e, in ogni caso, non risulta adeguatamente provato che l'istituto bancario possegga un esemplare maggiormente leggibile (dato il tempo trascorso) di quello già posto a disposizione;
evidentemente anche una rilevante parte delle carte valori (libretti di deposito cartacei), che, peraltro, sono documenti di legittimazione rilasciati al titolare del rapporto di deposito (cfr. art. 1832 cc.), risale ad un periodo precedente il decennio;
quanto alle variazioni contrattuali successive all'anno 1997, non si ha prova della loro esistenza, posto che lo stesso opposto le qualifica come eventuali;
analoga considerazione vale per le ulteriori carte valori (intese quali libretti di deposito), posto che, premesso che, come detto, trattasi di documenti di legittimazione rilasciati al titolare del rapporto, non è stata offerta prova adeguata del fatto che quelle non ancora reperite e poste già nella disponibilità del richiedente siano nella disponibilità o nella persistente disponibilità della banca opponente;
non appare, in particolare, inutile osservare che dalla lettura dell'atto di citazione del 06.08.2020 (prodotto dalle parti), con cui l'odierno opposto conveniva in giudizio Contr e la curatela al fine di sentire condannare l'istituto di credito al ripristino del saldo del Contr libretto n. 11.11602, aveva già fornito al curatore subentrato, Avv. Dante Messinese, copia delle due carte valori relative al predetto rapporto, la prima riportante le operazioni effettuate al 08.01.1988 e la seconda fino al maggio 2014, tanto vero che nel medesimo atto di citazione venivano trascritti i prelievi operati per i quali si chiedeva il ripristino e, inoltre, veniva indicata, fra la documentazione che si produceva, anche la relazione del curatore fallimentare del 15.09.2014 comprendente le carte valori della e tutti i relativi allegati, a CP_4 riprova, pertanto, che detti ultimi documenti erano già nella disponibilità dell'odierno opposto;
così come parte opposta indica fra la produzione allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. “estratto libretto di deposito 2014-20222” (documento prodotto sub. 13, che reca, quale primo dato contabile visibile quello datato 3.7.13 e, quale ultimo dato contabile, quello datato 29.04.19); ritenuto che le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico dell'opposto in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando, così provvede: a) in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento somme proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di opposizione;
c) condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 01.08.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
(c.f. – p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_2 Trinchi, opponente E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 Carmelo Caruso, opposto NONCHE'
e , Controparte_2 Controparte_3 chiamati in causa – non costituiti All'udienza del 15.04.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
829/2023, emesso in data 26.05.2023 da questo Tribunale, con il quale era stato ingiunto all'odierna opponente di consegnare al ricorrente, i documenti indicati Controparte_1 in ricorso (in particolare, per quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso monitorio, dell'atto di opposizione e della comparsa di costituzione dell'opposto nel presente giudizio, si trattava della copia del contratto del libretto di deposito n° 11602 acceso presso l'agenzia n° 3 di Taranto – Tribunale dal curatore del Fallimento di nell'anno 1983, CP_2 unitamente alle carte valori rilasciate nel corso della vigenza del rapporto ed alle eventuali comunicazioni di variazione del tasso di interesse successive all'anno 1997); l'opponente eccepiva: 1) l'inammissibilità della domanda monitoria per violazione del principio del ne bis in idem e abuso del processo, in quanto, sosteneva sempre l'opponente, la domanda di controparte sarebbe stata oggetto di due diversi giudizi, uno definito con sentenza passata in giudicato ed un altro pendente alla data della proposizione dell'opposizione; 2) il difetto di legittimazione attiva dell'opposto; 3) l'infondatezza dell'avversa domanda;
rilevato che l'opposto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione e modificava la domanda proposta in sede monitoria, nel senso che, in aggiunta a quest'ultima (posto che con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione chiedeva anche che fosse disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che fosse rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo), proponeva domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 150.000,00 o della maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa dovuta per interessi attivi maturati sulle somme depositate sul libretto di deposito della procedura concorsuale fino alla data di chiusura del rapporto in favore dell'attore e/o in subordine della procedura fallimentare iscritta al n° 3411-81 R.F. (fallimento individuale di ), se ancora pendente alla definizione del CP_2 giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla chiusura del rapporto bancario fino all'effettivo pagamento di quanto sarà accertato in corso di causa;
chiedeva, inoltre, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ritenuto che l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto: a) va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione in aggiunta a quella presentata in sede monitoria, posto che la più recente giurisprudenza ha affermato che è consentito all'attore sostanziale (nel giudizio ordinario con la prima memoria ex art. 183 e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata) modificare la domanda originariamente proposta (potendo detta modifica riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, vale a dire petitum e causa petendi), purché la domanda successivamente proposta si riferisca alla medesima vicenda sostanziale e sia connessa alla prima per incompatibilità/alternatività (cfr. in particolare Cass. sez.un. n. 26727/2024, la quale, specificando con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi affermati da Cass. sez.un. n. 12310/2015 e da Cass. sez.un. n. 22404/2018, ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”); va osservato, infatti, che con la pronunzia del 2024 le Sezioni Unite, ripercorrendo le argomentazioni delle due pronunzie precedenti del medesimo consesso giurisdizionale, hanno rilevato che Cass. n. 12310/2015 “[…] estrae allora dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove - evidenziando che le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto -, le domande precisate - cioè quelle che anteriormente già si ritenevano ammissibili, essendo appunto mere precisazioni - e le domande modificate - la cui ammissibilità diventa l'apporto della pronuncia del 2015 -. Ben consapevoli della necessità di una distinzione tra domande nuove - non tutte ammissibili, dunque - e domande modificate - quelle cui la loro sentenza apre le porte -, le Sezioni Unite sottolineano che «la vera differenza tra le domande «nuove» implicitamente vietate e le domande «modificate» espressamente ammesse non sta… nel fatto che in queste ultime le «modifiche» non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate «nuove» nel senso di «ulteriori» o «aggiuntive», trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività». E invero, «con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». In tal modo, la pronuncia dapprima sembra smentire il revirement definendo non aperta la strada alle domande modificate come nuove nel senso di ulteriori, ma poi prosegue riconoscendo che il novum scende in campo, al prezzo dell'«abbandono» di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone.
[…].
5.2.4 Seguendo una siffatta ratio, che «sposta» dal perimetro formale all'area dell'interesse tutelabile, è allora agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta «ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità"». Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità «a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale», limitando il «rischio di giudicati contrastanti» e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna «sorpresa», né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità. […]. Applicando allora il paradigma di tutela sostanziale enucleato dall'arresto del 2015, il quesito rivolto al giudice nomofilattico del 2018 - ovvero se la domanda di arricchimento senza causa, proposta nella memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., fosse «riconducibile alla nozione di «domanda modificata» ritenuta ammissibile con la sentenza n. 12310 del 2015» - viene risolto mediante la correlazione/connessione, pur nella specie di alternatività o incompatibilità, di «entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento)… alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale»; di qui l'ottenimento anche dalla domanda ex articolo 2041 c.c. dell'ammissibilità tramite il seguente principio di diritto: «È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata». L'intervento del 2018, dunque, ut supra si anticipava, ha del tutto confermato e pure rinsaldato quello del 2015.
[…]”; nel caso di specie l'odierno opposto con la propria comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione ha proposto, come detto in aggiunta alla domanda di consegna di documenti ex art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), presentata in sede monitoria, una domanda di condanna della al pagamento di somme;
quest'ultima, Parte_1 pertanto, non si pone in rapporto di incompatibilità/alternatività con la domanda originaria e, pertanto, in applicazione dei principi affermati dalle pronunzie innanzi citate, non può essere ritenuta ammissibile;
b) la domanda di condanna alla consegna di documenti proposta con ricorso monitorio non appare fondata, sia in quanto il ricorrente, odierno opposto, ha chiesto la consegna a sé di detta documentazione, pur non essendo titolare del relativo rapporto (intestato alla curatela), cosicché, quand'anche si ammetta la sua legittimazione surrogatoria per sostenuta inerzia della curatela, avrebbe dovuto richiedere la condanna alla consegna alla curatela della documentazione relativa a detto rapporto;
va, inoltre, aggiunto, ad abundantiam, in primo luogo che parte della documentazione richiesta risale ad un periodo precedente il decennio rispetto alla domanda giudiziale o alla richiesta stragiudiziale;
deve, infatti, rilevarsi che l'art. 119, comma 4, T.U.B. prevede che “
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”; nel caso di specie il contratto di apertura del rapporto bancario di cui si richiede la consegna risale, per espressa affermazione del ricorrente, all'anno 1983; il contratto sottoscritto dall'Avv. AT De NC (qualora si ritenga che anche a questo si riferisca la domanda monitoria) risale al 1987 e, in ogni caso, non risulta adeguatamente provato che l'istituto bancario possegga un esemplare maggiormente leggibile (dato il tempo trascorso) di quello già posto a disposizione;
evidentemente anche una rilevante parte delle carte valori (libretti di deposito cartacei), che, peraltro, sono documenti di legittimazione rilasciati al titolare del rapporto di deposito (cfr. art. 1832 cc.), risale ad un periodo precedente il decennio;
quanto alle variazioni contrattuali successive all'anno 1997, non si ha prova della loro esistenza, posto che lo stesso opposto le qualifica come eventuali;
analoga considerazione vale per le ulteriori carte valori (intese quali libretti di deposito), posto che, premesso che, come detto, trattasi di documenti di legittimazione rilasciati al titolare del rapporto, non è stata offerta prova adeguata del fatto che quelle non ancora reperite e poste già nella disponibilità del richiedente siano nella disponibilità o nella persistente disponibilità della banca opponente;
non appare, in particolare, inutile osservare che dalla lettura dell'atto di citazione del 06.08.2020 (prodotto dalle parti), con cui l'odierno opposto conveniva in giudizio Contr e la curatela al fine di sentire condannare l'istituto di credito al ripristino del saldo del Contr libretto n. 11.11602, aveva già fornito al curatore subentrato, Avv. Dante Messinese, copia delle due carte valori relative al predetto rapporto, la prima riportante le operazioni effettuate al 08.01.1988 e la seconda fino al maggio 2014, tanto vero che nel medesimo atto di citazione venivano trascritti i prelievi operati per i quali si chiedeva il ripristino e, inoltre, veniva indicata, fra la documentazione che si produceva, anche la relazione del curatore fallimentare del 15.09.2014 comprendente le carte valori della e tutti i relativi allegati, a CP_4 riprova, pertanto, che detti ultimi documenti erano già nella disponibilità dell'odierno opposto;
così come parte opposta indica fra la produzione allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. “estratto libretto di deposito 2014-20222” (documento prodotto sub. 13, che reca, quale primo dato contabile visibile quello datato 3.7.13 e, quale ultimo dato contabile, quello datato 29.04.19); ritenuto che le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico dell'opposto in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando, così provvede: a) in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento somme proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di opposizione;
c) condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 01.08.2025
Il giudice dott. Remo Lisco