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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/12/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4614/2025 promossa da
,e da c.f. Parte_1 C.F. 1
c.f. C.F. 2 Parte_2
col patrocinio dell'avv. Giovanna Padulazzi;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale + divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: Voglia il Tribunale ill.mo accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita,
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare che nessun contributo sia dovuto da un coniuge a favore dell'altro in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti.
3.Affidare il figlio minore OR ad entrambi i genitori in via condivisa con gestione disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione, collocamento paritetico presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale - fino a quando non sarà venduta- alla moglie.
4. Disporre che i sigg. AR - TT provvedano al mantenimento diretto del figlio OR e sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che lo riguardano secondo le linee guida della Corte di Appello di Torino;
5. Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla madre ed utilizzato- fino alla concorrenza dello stesso per le spese straordinarie di OR concordate dai genitori, mentre l'eccedenza,- sempre se concordata, verrà ripartita al 50% fra i sigg.ri AR e TT;
6. Disporre che OR trascorra settimane alternate con ciascun genitore dal venerdì all'uscita della scuola al venerdi successivo quando l'atro genitore lo riprende, o all'uscita della scuola, ovvero, presso l'altro genitore con il quale il figlio ha trascorso la settimana. L'orario potrà essere concordato di volta in volta tra i genitori in ragione degli impegni lavorati degli stessi e delle esigenze del minore, Nella settimana in cui
OR starà con uno dei genitori l'altro genitore lo potrà incontrare e tenere almeno due pomeriggi da concordare dalle 15,00 alle 17,30, salvo diversi accordi tra i genitori e fatte salve le esigenze e la volontà di
OR;
6. Disporre che i genitori trascorreranno con OR almeno sette giorni consecutivi, durante le vacanze, da concordarsi entro il 31.5. di ogni anno. I genitori si comunicheranno vicendevolmente il luogo di villeggiatura.
7. Disporre che OR trascorrerà, in alternanza, le festività di Natale e Pasqua con il padre e con la madre in ragione della volontà del minore e delle esigenze dei genitori stessi. I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori sempre secondo la regola dell'alternanza, programmando equamente la suddivisione anche in considerazione della settimana di pertinenza con ciascun genitore.
8. Il compleanno di OR verrà indicativamente trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre in via alternata. Mentre per i rispettivi compleanni i genitori potranno tenere OR o a pranzo o a cena indipendentemente dalla settimana di spettanza.
9. dare atto che resta ferma la possibilità dei ricorrenti di concordare di volta in volta modalità differenti, anche in base agli impegni del figlio, ferma restando, in caso di disaccordo, il rispetto dello schema di cui sopra;
10. Dare atto che entrambi i genitori si impegnano sin da ora a favorire ed incentivare i contatti con l'altro genitore e ad introdurre con la massima gradualità nuovi compagni / e, nel rispetto dei desideri del bambino e che si impegnano altresì a comunicarsi ogni fatto di rilevante interesse riguardante il figlio;
11. dare atto che i ricorrenti prestano reciproco benestare al rilascio dei vicendevoli passaporti e di quello del figlio minore OR;
Decorso il termine di legge, si chiede all'ill.mo Tribunale di voler
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 4 maggio 2014
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Santhià, atto n.1 parte II serie A - anno 2014 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ferme le condizioni di separazione da intendersi di seguito trascritte per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Parte_2Parte_1 e hanno contratto matrimonio concordatario in
Santhià il 4 maggio 2014, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Santhià, atto 1, parte 2, serie A, anno 2014.
Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 20/11/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate, nonché di pronunciarne il divorzio una volta trascorsi i termini di legge. Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole." Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite.
Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse "sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale." Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile. Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4614 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Santhià il 4 maggio 2014, atto trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Santhià, atto
1, parte 2, serie A, anno 2014;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Santhià, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Emanuele Migliore dott. Margherita Cerizza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4614/2025 promossa da
,e da c.f. Parte_1 C.F. 1
c.f. C.F. 2 Parte_2
col patrocinio dell'avv. Giovanna Padulazzi;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale + divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: Voglia il Tribunale ill.mo accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita,
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare che nessun contributo sia dovuto da un coniuge a favore dell'altro in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti.
3.Affidare il figlio minore OR ad entrambi i genitori in via condivisa con gestione disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione, collocamento paritetico presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale - fino a quando non sarà venduta- alla moglie.
4. Disporre che i sigg. AR - TT provvedano al mantenimento diretto del figlio OR e sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che lo riguardano secondo le linee guida della Corte di Appello di Torino;
5. Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla madre ed utilizzato- fino alla concorrenza dello stesso per le spese straordinarie di OR concordate dai genitori, mentre l'eccedenza,- sempre se concordata, verrà ripartita al 50% fra i sigg.ri AR e TT;
6. Disporre che OR trascorra settimane alternate con ciascun genitore dal venerdì all'uscita della scuola al venerdi successivo quando l'atro genitore lo riprende, o all'uscita della scuola, ovvero, presso l'altro genitore con il quale il figlio ha trascorso la settimana. L'orario potrà essere concordato di volta in volta tra i genitori in ragione degli impegni lavorati degli stessi e delle esigenze del minore, Nella settimana in cui
OR starà con uno dei genitori l'altro genitore lo potrà incontrare e tenere almeno due pomeriggi da concordare dalle 15,00 alle 17,30, salvo diversi accordi tra i genitori e fatte salve le esigenze e la volontà di
OR;
6. Disporre che i genitori trascorreranno con OR almeno sette giorni consecutivi, durante le vacanze, da concordarsi entro il 31.5. di ogni anno. I genitori si comunicheranno vicendevolmente il luogo di villeggiatura.
7. Disporre che OR trascorrerà, in alternanza, le festività di Natale e Pasqua con il padre e con la madre in ragione della volontà del minore e delle esigenze dei genitori stessi. I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori sempre secondo la regola dell'alternanza, programmando equamente la suddivisione anche in considerazione della settimana di pertinenza con ciascun genitore.
8. Il compleanno di OR verrà indicativamente trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre in via alternata. Mentre per i rispettivi compleanni i genitori potranno tenere OR o a pranzo o a cena indipendentemente dalla settimana di spettanza.
9. dare atto che resta ferma la possibilità dei ricorrenti di concordare di volta in volta modalità differenti, anche in base agli impegni del figlio, ferma restando, in caso di disaccordo, il rispetto dello schema di cui sopra;
10. Dare atto che entrambi i genitori si impegnano sin da ora a favorire ed incentivare i contatti con l'altro genitore e ad introdurre con la massima gradualità nuovi compagni / e, nel rispetto dei desideri del bambino e che si impegnano altresì a comunicarsi ogni fatto di rilevante interesse riguardante il figlio;
11. dare atto che i ricorrenti prestano reciproco benestare al rilascio dei vicendevoli passaporti e di quello del figlio minore OR;
Decorso il termine di legge, si chiede all'ill.mo Tribunale di voler
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 4 maggio 2014
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Santhià, atto n.1 parte II serie A - anno 2014 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ferme le condizioni di separazione da intendersi di seguito trascritte per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Parte_2Parte_1 e hanno contratto matrimonio concordatario in
Santhià il 4 maggio 2014, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Santhià, atto 1, parte 2, serie A, anno 2014.
Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 20/11/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate, nonché di pronunciarne il divorzio una volta trascorsi i termini di legge. Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole." Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite.
Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse "sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale." Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile. Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4614 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Santhià il 4 maggio 2014, atto trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Santhià, atto
1, parte 2, serie A, anno 2014;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Santhià, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Emanuele Migliore dott. Margherita Cerizza