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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13200/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI Parte_1 C.F._1
ILARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITONTI ILARIA
GUJA FIORINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI ILARIA C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITONTI ILARIA
ricorrenti con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli: nata il [...], e , nato il Per_1 Per_2
08/11/2008; cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.2.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni: pagina 1 di 3 a)-Affidare i figli minori e , in regime di affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione, con collocazione presso la madre nella casa familiare posta in Casalecchio di RE (Bo), alla via Baracca n. 4, ove i minori manterranno la residenza.
b)-Assegnare la casa familiare sita in Casalecchio di RE (Bo), alla via Baracca n. 4 (distinta al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 26, p. 1049 sub 67, sub 68 e sub 40), completa di arredi, alla sig.ra GU FI, quale genitore collocatario dei figli minori e;
Per_1 Per_2
c)- Darsi atto che le spese condominiali ordinarie, tutte le utenze e la TARI gravino sul coniuge assegnatario della casa familiare, mentre le spese straordinarie vengano corrisposte al 50% dai comproprietari;
d)-Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi:
1) a week-end alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera prima di cena;
2) tutti i lunedì dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
3) tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
4) per almeno 7 giorni durante le vacanze di fine anno, così da poter trascorrere con il padre, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno. Le vacanze natalizie andranno concordate tra le parti entro il 15 novembre dello stesso anno. In pari data dovranno essere concordati eventuali giorni ulteriori di vacanza da trascorrere con il padre.
5) per una settimana durante le vacanze pasquali ad anni alterni, salvo diversi accordi;
6) per almeno 3 settimane d'estate, anche non consecutive, concordando con la madre quest'ultimo periodo entro il 1° giugno di ogni anno, tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e in quelli dispari al padre.
Ulteriori periodi di vacanza tra il padre e i figli verranno concordati tra i genitori entro la data del 1 giugno di ogni anno. 7) le parti riconoscono che uno dei genitori potrebbe doversi assentare per motivi legati alla propria famiglia di origine e/o al proprio lavoro e, di conseguenza, potrebbe trovarsi impossibilitato a rispettare le modalità di frequentazione di cui ai punti precedenti. In tal caso, il genitore si impegna a comunicare almeno due settimane prima all'altro genitore il suo impedimento. Le parti, quindi, si accorderanno fra loro al fine di stabilire una nuova modalità di frequentazione (nuove giornate e/o nuovi orari) che garantiscano al genitore di poter fruire dello stesso tempo assieme ai propri figli;
8) le decisioni di maggior interesse in ordine all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo.
e)-Disporre che sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 fino a quando non diverranno economicamente autosufficienti, mediante il pagamento in favore di GU
FI di un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento//00), che verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT, da accreditare sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
f)-Disporre che sia tenuto a rimborsare a GU FI il 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute a favore dei figli. In ogni caso, le spese straordinarie sono individuate secondo le modalità e i criteri stabiliti dal “Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna” n. 7367 del 9 agosto 2017, ricomprendendovi come spese straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità; a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai pagina 2 di 3 genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, ad eccezione dei casi in cui per consuetudine non venga rilasciata alcuna ricevuta (es. campi della parrocchia o degli scout); la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre la fine del mese in cui sono state sostenute le spese, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli al fine della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
g)- Darsi atto che le parti si impegnano a pagare al 50% ciascuno (320,00 €) la rata del muto ipotecario cointestato acceso presso Banca Nazionale del Lavoro pari ad € 640,00 mensili (tasso fisso). h)- Darsi atto che i genitori prestano sin d'ora il proprio assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o di un documento valido per l'espatrio sia per loro stessi sia per i figli minori;
i) Darsi atto che le parti sono economicamente autosufficienti;
l) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20-5-2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13200/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI Parte_1 C.F._1
ILARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITONTI ILARIA
GUJA FIORINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI ILARIA C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITONTI ILARIA
ricorrenti con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli: nata il [...], e , nato il Per_1 Per_2
08/11/2008; cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.2.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni: pagina 1 di 3 a)-Affidare i figli minori e , in regime di affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione, con collocazione presso la madre nella casa familiare posta in Casalecchio di RE (Bo), alla via Baracca n. 4, ove i minori manterranno la residenza.
b)-Assegnare la casa familiare sita in Casalecchio di RE (Bo), alla via Baracca n. 4 (distinta al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 26, p. 1049 sub 67, sub 68 e sub 40), completa di arredi, alla sig.ra GU FI, quale genitore collocatario dei figli minori e;
Per_1 Per_2
c)- Darsi atto che le spese condominiali ordinarie, tutte le utenze e la TARI gravino sul coniuge assegnatario della casa familiare, mentre le spese straordinarie vengano corrisposte al 50% dai comproprietari;
d)-Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi:
1) a week-end alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera prima di cena;
2) tutti i lunedì dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
3) tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
4) per almeno 7 giorni durante le vacanze di fine anno, così da poter trascorrere con il padre, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno. Le vacanze natalizie andranno concordate tra le parti entro il 15 novembre dello stesso anno. In pari data dovranno essere concordati eventuali giorni ulteriori di vacanza da trascorrere con il padre.
5) per una settimana durante le vacanze pasquali ad anni alterni, salvo diversi accordi;
6) per almeno 3 settimane d'estate, anche non consecutive, concordando con la madre quest'ultimo periodo entro il 1° giugno di ogni anno, tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e in quelli dispari al padre.
Ulteriori periodi di vacanza tra il padre e i figli verranno concordati tra i genitori entro la data del 1 giugno di ogni anno. 7) le parti riconoscono che uno dei genitori potrebbe doversi assentare per motivi legati alla propria famiglia di origine e/o al proprio lavoro e, di conseguenza, potrebbe trovarsi impossibilitato a rispettare le modalità di frequentazione di cui ai punti precedenti. In tal caso, il genitore si impegna a comunicare almeno due settimane prima all'altro genitore il suo impedimento. Le parti, quindi, si accorderanno fra loro al fine di stabilire una nuova modalità di frequentazione (nuove giornate e/o nuovi orari) che garantiscano al genitore di poter fruire dello stesso tempo assieme ai propri figli;
8) le decisioni di maggior interesse in ordine all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo.
e)-Disporre che sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 fino a quando non diverranno economicamente autosufficienti, mediante il pagamento in favore di GU
FI di un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento//00), che verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT, da accreditare sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
f)-Disporre che sia tenuto a rimborsare a GU FI il 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute a favore dei figli. In ogni caso, le spese straordinarie sono individuate secondo le modalità e i criteri stabiliti dal “Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna” n. 7367 del 9 agosto 2017, ricomprendendovi come spese straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità; a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai pagina 2 di 3 genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, ad eccezione dei casi in cui per consuetudine non venga rilasciata alcuna ricevuta (es. campi della parrocchia o degli scout); la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre la fine del mese in cui sono state sostenute le spese, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli al fine della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
g)- Darsi atto che le parti si impegnano a pagare al 50% ciascuno (320,00 €) la rata del muto ipotecario cointestato acceso presso Banca Nazionale del Lavoro pari ad € 640,00 mensili (tasso fisso). h)- Darsi atto che i genitori prestano sin d'ora il proprio assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o di un documento valido per l'espatrio sia per loro stessi sia per i figli minori;
i) Darsi atto che le parti sono economicamente autosufficienti;
l) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20-5-2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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