Versione
28 agosto 1985
28 agosto 1985
Art. 9.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticita' degli stessi, nonche' del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticita' degli stessi, nonche' del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-162/99, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 18/01/2001Provvedimento: Avis juridique important | 61999J0162 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 gennaio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Libertà di stabilimento - Dentisti - Condizione della residenza. - Causa C-162/99. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00541 Massima Parti Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave 1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Dentisti - Accesso alla professione - Requisito di residenza - Inammissibilità [Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 …Leggi di più...
- diritto comunitario·
- art. 48 Trattato CE·
- art. 52 Trattato CE·
- obbligo di residenza·
- giurisdizione della Corte di Giustizia·
- inadempimento di Stato·
- art. 169 Trattato CE·
- libera circolazione dei lavoratori·
- discriminazione basata sulla cittadinanza·
- libertà di stabilimento