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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALI ANO
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1a Ci vil e, riunito in camera di consigli o nell e persone dei Si gnori Magi strati :
1. dott. Gius eppe Di sabato - Giudi ce
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZ A nell a causa civil e is cri tta nel Ruolo General e degl i affari civili e contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 8123, vertente tra
(avv. M. A. Lassandro), ricorrent e Parte_1
e
, resist ent e contum ace. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 premesso: di avere contratto matrimonio civile con (d'ora innanzi anche solo CP_1
“resistente”) in IA (BA) in data 27.09.2007; che dal matrimonio era nata la figlia (n. Per_1 il 14.9.2007), minorenne;
che con decreto n. 17504/2017 pubblicato il 28.06.2017, nell'ambito del procedimento n. 2932/2017, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente;
che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio sopra citato, confermando le condizioni della separazione in riferimento all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, ormai diciassettenne;
dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
All'udienza del 09.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni regolanti lo stato di separazione (affido condiviso della figlia con collocamento Per_1 presso la madre;
contributo paterno al mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Bari); indi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, i coniugi sono comparsi davanti al Presidente, nella procedura di separazione consensuale;
la separazione dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con decreto sopra citato, non reclamato;
dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non
è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle residue questioni, il Collegio rileva che all'udienza del 09.05.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8123/2024 R.G.A.C. tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
dichiara la contumacia della resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in IA (BA) in data 27.09.2007 tra e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
IA (anno 2007, Parte I, n. 21);
dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 09.05.2025;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
20.05.2025.
Il Giudice est . Il Presi dente
Dott.ssa Valeria Guaragnell a Dott. Gi useppe Disabat o
IN NO ME DEL PO POLO IT ALI ANO
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1a Ci vil e, riunito in camera di consigli o nell e persone dei Si gnori Magi strati :
1. dott. Gius eppe Di sabato - Giudi ce
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZ A nell a causa civil e is cri tta nel Ruolo General e degl i affari civili e contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 8123, vertente tra
(avv. M. A. Lassandro), ricorrent e Parte_1
e
, resist ent e contum ace. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 premesso: di avere contratto matrimonio civile con (d'ora innanzi anche solo CP_1
“resistente”) in IA (BA) in data 27.09.2007; che dal matrimonio era nata la figlia (n. Per_1 il 14.9.2007), minorenne;
che con decreto n. 17504/2017 pubblicato il 28.06.2017, nell'ambito del procedimento n. 2932/2017, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente;
che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio sopra citato, confermando le condizioni della separazione in riferimento all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, ormai diciassettenne;
dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
All'udienza del 09.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni regolanti lo stato di separazione (affido condiviso della figlia con collocamento Per_1 presso la madre;
contributo paterno al mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Bari); indi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, i coniugi sono comparsi davanti al Presidente, nella procedura di separazione consensuale;
la separazione dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con decreto sopra citato, non reclamato;
dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non
è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle residue questioni, il Collegio rileva che all'udienza del 09.05.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8123/2024 R.G.A.C. tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
dichiara la contumacia della resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in IA (BA) in data 27.09.2007 tra e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
IA (anno 2007, Parte I, n. 21);
dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 09.05.2025;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
20.05.2025.
Il Giudice est . Il Presi dente
Dott.ssa Valeria Guaragnell a Dott. Gi useppe Disabat o