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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, in composizione collegiale, nelle persone di
1) dott. Andrea LUCE Presidente
2) dott. Bartolomeo IETTO Giudice
3) dott. Giulio FORTUNATO Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014 in data 6 novembre 2014 al numero 9912 avente ad oggetto una controversia in materia azione di riduzione e divisione
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1
liti stesa a margine dell'atto di citazione, dagli avv. ti Giuseppe Celia e
Cesare Napoli elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sino in LE al corso Garibaldi n. 31;
ATTORE – RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, anche nella qualità di erede di Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Gomez D'Ayala e Persona_1
1 dall'avv. Gianfranco Mobilio ed elettivamente domiciliata in LE alla via
F. Cantarella n. 7 presso lo studio dell'avv. Mobilio, giusta procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto;
CONVENUTO – RESISTENTE IN PROSECUZIONE
NONCHÉ
, quale erede di , Controparte_2 Persona_1
elettivamente domiciliata in LE alla via Luigi Guercio n. 387, presso lo studio dell'avv. Elisa Sica, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Luciano Sica, giusta procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione del 18 novembre 2020;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025 il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio, concedendo termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2014 ha Parte_1
convenuto dinanzi al Tribunale di LE , anche nella Persona_1
qualità, unitamente a di genitore di , CP_3 Controparte_1
affinché fosse dichiarata aperta la successione di Persona_2
l'accertamento della sua qualità di erede necessario della predetta e accertata la lesione della cd. legittima e la rideterminazione della quota ereditaria spettante. A fondamento della pretese esperite, l'attore ha dedotto: 1) di essere erede legittimario della madre , deceduta il 29 marzo Persona_2
2012; 2) che la madre aveva redatto testamento olografo pubblicato il 4
maggio 2012; 3) che nel testamento era nominato quale erede della quota disponibile di un terzo del patrimonio ereditario il nipote Controparte_1
ed era prevista l'attribuzione, a titolo di legato, agli altri nipoti, i
[...]
2 gioielli di famiglia;
4) che aveva anche lasciato la propria Persona_2
quota dell'immobile sito in LE alla via Nicola Aversano n. 2 al nipote e al figlio;
5) che la casa sito in Controparte_1 Persona_1
Cava de' Tirreni, invece, gli era stata attribuita;
6) che la testatrice aveva anche disposto che le eventuali differenze tra i valori delle quote avrebbero dovuto essere compensate mercé conguagli in danaro;
7) che egli era stato vocato ex re certa ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c.; 8) che l'immobile di via Nicola Aversano, all'esito delle operazioni divisionali della massa ereditaria del de cuius era stata attribuito ad Persona_3
nella parte relativa al piano terra, a due stanze del primo Persona_2
piano, al garage, ai vani seminterrati aventi accessi dall'appartamento e,
infine, al giardino esterno;
9) che l'abitazione di Cava de' Tirreni era stata assegnata interamente alla madre;
10) che era stata acclarata anche l'esistenza di due conti corrente accesi da e di una polizza assicurativa Persona_2
sulla vita;
11) che aveva ricevuto dai genitori una Persona_1
donazione di euro 134.00,28, che avrebbe dovuto essere oggetto di collazione quanto meno per la metà del valore;
12) che erano stati rinvenuti nell'appartamento di via Nicola Aversano una serie di oggetti preziosi, legati ai nipoti, inventariati dall'esecutore testamentario e allo stesso affidati in custodia;
13) che, a loro volta, i mobili di arredo erano stati inventariati dal consulente dell'ufficio nominato nell'ambito del giudizio di divisione dell'eredità di 14) che gli orologi e i gioielli più Persona_3
antichi nonché gli arredi utilizzati dalla testatrice erano appartenuti, in realtà,
al coniuge;
15) che l'eredità di era pure composta dalle Persona_2
somme di danaro provenienti dall'eredità del marito;
16) che le disposizioni testamentarie di avevano chiaramente leso la propria quota di Persona_2
3 legittima e che, pertanto, era suo interesse agire attraverso l'azione di riduzione.
Sulla scorta di siffatte premesse, la parte attrice ha preteso: a) l'accertamento della propria qualità di “erede legittimario”; b) la riduzione delle disposizioni testamentarie;
c) la rideterminazione dell'entità delle quote, nonché del conguaglio spettantegli, “previa individuazione e valutazione dei beni facenti
parte dell'asse ereditario, operando la collazione prevista dalla legge
(relictum+donatum)” d) la riduzione della donazione in favore del germano;
d) la divisione dell'asse ereditario attraverso la stesura di un progetto divisione.
Costituitosi in giudizio in data 29 gennaio 2015, ha Persona_1
preteso il rigetto della domanda, rappresentando quanto segue: a) la mancata dimostrazione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'attore; b) la mancata dimostrazione, altresì, dell'accettazione con beneficio d'inventario,
incombente necessario nell'ipotesi di esercizio dell'azione di riduzione nei confronti dei donatari e dei legatari;
c) la mancata dimostrazione della qualità
di erede in capo ai convenuti;
d) la necessaria imputazione ai sensi del secondo comma dell'art. 564, comma secondo, c.c., delle liberalità compiute dalla genitrice in suo favore;
e) la qualificazione della disposizione testamentaria in termini di legato (eventuale) in sostituzione di legittima, “per
il caso in cui quanto ricevuto fosse risultato di misura e di valore inferiori
rispetto alla quota riservata”, e il conseguente onere, in capo all'attore, di rinunciare al legato al fine di proporre l'azione di riduzione;
f) la natura simulata della donazione di danaro e, infine, l'infondatezza della deduzione afferente alla lesione della quota ereditaria riservata necessariamente all'attore.
4 Analogamente, costituitasi nella qualità di genitrice di CP_3
, ha preteso il rigetto delle pretese attoree, Controparte_1
valorizzando la circostanza dell'assegnazione della quota disponibile.
Svolti gli accertamenti tecnici, nel corso dell'udienza del 20 febbraio 2020,
fissata per la precisazione delle conclusioni, l'avv. Gaetano La Marca, in qualità di difensore e procuratore di , ne ha dichiarato il Persona_1
decesso.
Interrotto il processo, lo stesso è stato tempestivamente riassunto dall'attore
[sul punto, occorre tenere conto del periodo di sospensione straordinaria
(emergenza coronavirus) intercorrente tra il 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, d.l. 18 del 2020 e art. 36, comma primo, d.l. 23 del 2020)] nei confronti di nella qualità di genitore di , anche CP_3 Controparte_1
nella qualità di erede di , e , anch'ella Persona_1 Controparte_2
evocata in giudizio quale erede di , dando atto, poi, della Persona_1
rinuncia all'eredità espressa da e Controparte_4 Controparte_5
si è costituita in data 18 novembre 2020 nel processo Controparte_2
riassunto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non avere accettato l'eredità del coniuge.
Successivamente, raggiunta la maggiore età, si è costituito nel processo riassunto , anche nella qualità di erede di Controparte_1 Per_1
.
[...]
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
5 In data 31 gennaio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di stimolare il contraddittorio sincronico tra le parti processuali in ordine al profilo tematico della qualificazione della scheda testamentaria in termini di cd. assegno divisionale qualificato.
Ascoltati i procuratori delle parti, il giudice istruttore si è nuovamente riservato di riferire al collegio, disponendo lo scambio degli scritti difensivi conclusivi.
Tanto puntualizzato, giova premettere che, con l'instaurazione del presente giudizio, - dichiaratosi erede ex re certa e lamentando la Parte_1
lesione della quota ereditaria necessariamente riservatagli ex lege in qualità di erede necessario - ha preteso lo scioglimento della comunione ereditaria asseritamente formatasi in conseguenza del decesso della genitrice, Per_2
“previa individuazione e valutazione dei beni costituenti l'asse
[...]
ereditario, operando la collazione prevista dalla legge (relictum + donatum),
riducendo in ogni caso la donazione di cui ha beneficiato il germano
convenuto .) il tutto secondo un comodo progetto Persona_1
predisposto con l'ausilio di un Consulente tecnico”. L'attore ha, poi, ribadito le medesime conclusioni nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.
Procedendo con ordine, appare dirimente richiamare il contenuto della scheda testamentaria, individuando gli effetti ad essa correlati.
Orbene, il testamento, nella parte che qui interessa, così recita: “Allo scopo
intendo attribuire la quota di disponibile a da attribuire sulla casa CP_1
di LE alla Via Aversano_ La casa pertanto in una al giardino e garage
viene attribuita a e . CP_1 Per_1
6 La casa di Cava dei Tirreni, invece, restera a dovrà CP_6 Per_1
corrispondere a la differenza di valore (…) I due fratelli CP_6
dovranno dividere a metà i mobili e le suppellettili esistenti nella casa di
LE.
Per quanto attiene ai gioielli voglio che gli stessi siano attribuiti a titolo di
legato ai miei nipoti e , e e e Pt_2 Per_2 CP_4 CP_6 CP_4
(..). Intendo precisare che le mie attuali volontà sono la CP_1
conseguenza degli aiuti che, in vita, io e mio marito abbiamo dato a CP_6
che certamente non disconoscerà la circostanza_”.
[...]
Ciò posto, va sin da subito avvertito che appare in discussione la qualificazione della volontà della de cuius in termini di “institutio ex re
certa” ovvero di “assegno divisionale qualificato”.
In punto di diritto e in linea generale, giova rammentare che, in base all'art. 588 c.c., le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore;
le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Se, tuttavia, risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale.
Ricorre, pertanto, la fattispecie della cd. institutio ex re certa di cui all'art. 588, comma secondo, c.c. allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l'intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell'intero asse ereditario. A ben vedere, l'istituto presenta
7 indubbiamente notevoli affinità con la figura del legato, dato che anch'esso consiste per natura nell'attribuzione di uno o più cespiti determinati.
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 c.c.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (appunto, institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (si confrontino, da ultimo, Cass. n. 28259 del
2022; Cass. n. 42121 del 2021; Cass. n. 6125 del 2020; Cass. n. 23393 del
2017; Cass. n. 24163 del 2013; Cass. n. 3016 del 2002). Ciò che è
essenziale, pertanto, ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex
re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse
(Cass. n. 42121 cit.). Solo se non vi è quell'attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è
considerato legatario.
È appena il caso di osservare, poi, che, al fine di distinguere tra disposizioni a titolo universale – che, indipendentemente, dalle espressioni e dalle denominazioni utilizzate dal testatore, sono attributive della qualità di erede –
e disposizioni a titolo particolare – che, invece, attribuiscono la qualità di legatario - il giudice deve compiere sia un'indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore [ne consegue che soltanto a seguito di tale duplice
8 indagine – che è di competenza del giudice di merito e i cui risultati sono,
chiaramente insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati –
può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato, sicché la successione in esso è a titolo universale, ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'universum ius, sicché la successione è a titolo di legato (Cass. n. 974 del 1999; Cass. 23393 del 2017:
“Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un
apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente
motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362
c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia
testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando
congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone
di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni
determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore
abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del
patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto
attribuire singoli ed individuati beni”)].
Differentemente, il cd. “assegno divisionale qualificato” identifica la divisione fatta dal testatore e costituisce espressione del generale principio dell'autonomia testamentaria sancito dall'art. 587 c.c.
L'effetto tipico caratterizzante la “divisione fatta da testatore” è
rappresentato dall'acquisto immediato e diretto, sin dal momento dell'apertura della successione dei singoli beni ereditari da parte di ciascuno degli eredi istituiti, senza che su tali beni si instauri una comunione ereditaria: in questo senso, si riconosce alla divisione del testatore ex art. 734
9 c.c. efficacia reale, evidenziandosi in proposito che con essa, a differenza di quanto accade nella fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art. 733
c.c., il de cuius, ripartendo i propri beni tra gli eredi, previene, rispetto ai beni specificamente assegnati, il sorgere della comunione ereditaria e la conseguente necessità di procedere, successivamente all'apertura della successione, a operazioni divisorie. Si ritiene peraltro in dottrina e in giurisprudenza che l'efficacia reale della disposizione testamentaria non sia esclusa dall'eventuale necessità di effettuare, dopo l'apertura della successione, operazioni meramente esecutive di un riparto già “predisposto”
dal testatore. In particolare, la Corte di cassazione, con sentenza n. 6595 del
1998 (non massimata) ha ritenuto che “ricorre l'ipotesi della divisione fatta
dal testatore anche se il de cuius, trattandosi di fondi rustici, faccia
riferimento a beni che non siano già stati distaccati sul terreno, ma si limiti a
descriverne la superficie e i confini, cosicché gli eredi debbono compiere
soltanto una attività esecutiva consistente nel riportare sul terreno e nelle
planimetrie i dati letterali relativi alla individuazione dei beni oggetto del
lascito testamentario”. Nello stesso senso si segnala App. Napoli del 22
marzo 2010, secondo la quale “si verte in ipotesi di divisio inter liberos nel
caso di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni
destinati a far parte di ciascuna quota, con conseguente efficacia reale
immediata al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non
è di ostacolo all'effetto reale immediato del riparto ex art. 734 c.c., la
necessità di effettuare operazioni meramente esecutive al fine
dell'individuazione dell'oggetto dell'attribuzione”.
Va soggiunto che, nella formazione delle porzioni, da punto di vista qualitativo, secondo gli insegnamenti tradizionali, largamente condivisi in
10 dottrina e in giurisprudenza, al testatore viene riconosciuta ampia libertà, non essendo tenuto a rispettare particolari obblighi e potendo quindi formare le porzioni come meglio crede.
Si ritiene, pertanto, che il testatore possa derogare sia all'art. 718 c.c., che prevede il diritto dei coeredi alla materiale divisione in natura dei beni ereditari, sia all'art. 727 c.c. e, quindi, al diritto all'omogeneità delle porzioni.
D'altra parte, in dottrina è stato puntualmente osservato come le suddette disposizioni, trovando il fondamento nella partecipazione del condividente a una comunione – che impedisce l'estromissione del condividente medesimo,
senza il suo consenso, dalla ripartizione di ciascuno dei beni in essa compresi
-, non possano applicarsi alla divisione testamentaria, nella quale manca un preventivo stato di contitolarità tra i coeredi da sciogliere.
Puntualizzati i profili morfologici e funzionali dell'institutio ex re certa ex
art. 588 c.c. e della divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c., il collegio è
chiamato inquadrare giuridicamente la volontà espressa dalla testatrice,
innanzi riferita.
Giova premettere che costituisce un dato costante nell'elaborazione dottrinale l'affermazione dello stretto legame esistente tra la divisione del testatore e l'istituto di cui all'art. 588 c.c.
Senza volere indugiare sulle diverse opzioni ricostruttive elaborate in letteratura, il collegio ritiene di dovere aderire alla tesi – pure propugnata dalla giurisprudenza di merito (si confrontino Trib. Verona del 14 giugno
2012 e Trib. Roma del 17 febbraio 2003) – secondo cui, mentre l'insitutio ex
re certa esclude la predeterminazione di quote (ché, altrimenti si avrebbe la tipica istituzione ex art. 588, comma primo, c.c.), la divisione fatta dal testatore presuppone, invece, necessariamente, tale predeterminazione.
11 Orbene, la corretta lettura e interpretazione della scheda testamentaria lascia emergere, difformemente da quanto ritenuto dalle parti, la volontà della testatrice di provvedere a un'assegnazione dei beni appartenenti all'asse ereditario volta a evitare l'instaurazione di una comunione incidentale ereditaria tra i figli e il nipote.
A ben vedere, infatti, le espressioni verbali utilizzate, con precipuo riferimento al concetto di “quota disponibile” e alla puntuale divisione del patrimonio immobiliare, costituiscono elementi da cui desumere l'integrazione della fattispecie normativa di cui all'art. 734 c.c., e ciò anche in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di successione
testamentaria, quando il testatore abbia disposto del proprio patrimonio
dividendo i propri beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione ed
attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, ricorre l'ipotesi
dell'assegno divisorio cd qualificato di cui all'art. 734 c.c. avente efficacia
reale. Pertanto, a differenza di quanto accade nel caso dell'assegno divisorio
semplice, in simili ipotesi i beni assegnati passano immediatamente e
direttamente, in via definitiva, dal testatore ai rispettivi assegnatari” (Cass.
n. 15501 del 2011; App. Roma 15 marzo 2011; App. Napoli 22 marzo 2010;
App. Firenze 14 settembre 2011).
In definitiva, appare evidente al collegio che non si è al cospetto di un'institutio ex re certa, bensì di un cd. assegno divisionale qualificato, in quanto , nel ripartire i propri beni (anche mobili) tra gli eredi, Persona_2
ha formato la porzione di “ ” ( – n.d.r.) CP_1 Controparte_1
predeterminandone la quota ed evocando, allo scopo, il concetto della
“disponibile”, agevolmente ricostruibile in relazione alla posizione di eredi legittimari degli altri eredi istituiti, scilicet i figli ” e , Per_1 Parte_1
12 cui è imputabile la quota ereditaria indicata all'art. 537 c.c. (due terzi da dividersi in parti uguali).
Di talché, in ossequio ai principi che regolano l'interpretazione degli atti testamentari, deve affermarsi che con il testamento redatto in Persona_2
data 20 dicembre 2008 abbia predisposto un regolamento divisionale completo e autosufficiente, tale da operare con efficacia reale fin dal momento dell'apertura della successione verificatasi in data 29 marzo 2012.
In definitiva, nel caso di specie, in ragione della ripartizione del patrimonio in quote tra gli eredi (ripartizione avvenuta attraverso l'attribuzione della quota disponibile a , che consente al lettore della scheda Controparte_1
di stabilire agevolmente le quote degli altri due eredi necessari) e della specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, si è al cospetto di una divisione fatta dal testatore, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce – si ripeta - il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali (Cass. n. 15501 cit.).
A fronte di siffatta opzione qualificatoria, la norma di riferimento nell'indagine che ci impegna è certamente quella di cui all'art. 735 c.c. - pure invocata dalla parte attrice - in virtù della quale il coerede legittimario che è
stato leso per effetto della divisione operata dal testatore nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi
[differentemente, l'istituito nella disponibile, qualora riceva beni di valore inferiore, non ha un'azione, assimilabile a quella di riduzione, per porre rimedio a tale divario;
egli si trova nella posizione dell'erede istituito in quota astratta, al quale il testatore abbia poi lasciato nella divisione beni di valore inferiore a tale quota;
a tale divario di valore fra quota e porzione non si pone
13 rimedio con l'azione di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 c.c., con l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore (Cass. n. 6449 del 2008; n. 37 del
1969)].
Tuttavia, nel caso di specie, oltre a non potersi procedere alla divisione giudiziale – non essendosi formato, si ripeta, uno stato di comunione incidentale forzosa sui beni della defunta, la quale ne ha recisamente escluso la configurazione – neppure potrebbe delibarsi l'azione di riduzione promossa dal coerede necessario avendo la testatrice Parte_1
imposto un conguaglio a carico dell'altro figlio, , quale Persona_1
strumento di perequazione, e non avendo l'attore, dal canto suo, rinunciato al legato divisorio.
In tema, è noto, infatti, che il testatore che proceda direttamente alla divisione dei beni ereditari, ben può far ricorso allo strumento del conguaglio in denaro, sia per correggere le ineguaglianze in natura delle quote ereditarie che già si presentino all'atto della formazione del piano concreto di ripartizione, sia per assicurare alle quote stesse, sino alla maturazione del diritto al conseguimento, il loro valore originario rispetto agli eventuali squilibri dovuti alla fluttuazione dei prezzi di mercato o di altri non prevedibili eventi, sia per integrare la quota di riserva del legittimario.
Tale conguaglio, che non può essere considerato né come assegnazione,
perché non si tratta di bene ereditario, né come assegno divisionale in senso tecnico, perché non costituisce norma per una futura divisione, è, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, un legato obbligatorio
divisionis causa e si sostanzia in un diritto di credito nei confronti del
14 coerede assegnatario della disponibile, che viene acquisito dal legatario direttamente all'atto dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e salva la facoltà di rinuncia (Cass. n. 2107 del 1972; Cass. n.
5568 del 1981; Cass. n. 10306 del 1996; Cass. n. 13380 del 2005).
La qualificazione del conguaglio disposto dal testatore come “legato”
consente di superare – secondo la più avvertita dottrina – anche l'obiezione che mediante il conguaglio il testatore disporrebbe, a titolo universale, di beni non ereditari: in realtà, come osservato, si tratta di “legati con funzione
divisoria”, destinati unicamente a facilitare le operazioni divisionali impedendo, anche in questo modo, un'eventuale azione di rescissione per lesione di quota.
Ciò posto, al cospetto di una divisione operata dal testatore anche attraverso lo strumento perequativo del conguaglio [si fa riferimento alla “differenza di
valore” che deve corrispondere a Persona_1 Persona_4
(“La casa di Cava dei Tirreni, invece, restera a dovrà CP_6 Per_1
corrispondere a la differenza di valore”)], il legittimario che CP_6
voglia esercitare l'azione di riduzione è tenuto a esprimere la rinuncia al ridetto legato con funzione divisoria. È stato statuito, infatti, che “Il potere
attribuito al legittimario di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli
"ex lege", anziché conservare il legato obbligatorio divisorio (sostanziantesi
in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della
disponibile) attribuitogli dal testatore, postula l'assolvimento di un onere,
consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessaria in ragione del
fatto che quest'ultimo si acquista "ipso iure" e che, nel legato di specie,
l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso
della morte del primo, onde, essendo l'oggetto del legato già entrato nel
15 patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve,
previamente (o quanto meno contestualmente) alla domanda di riduzione,
dismettere il legato [si veda Cass. n. 13380 del 2005, tra le cui pieghe motivazionali si legge quanto segue: “Tale conguaglio, che, non potendo
essere considerato ne' come assegnazione, perché non ha ad oggetto un bene
ereditario, ne' come assegno divisionale, in quanto non costituisce norma per
una futura divisione, integra un legato obbligatorio divisionis causa e si
sostanzia in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della
disponibile, che viene acquisito dal legatario direttamente all'atto
dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e salva la
facoltà di rinuncia (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 22 novembre 1996, n.
10306). L'esercizio dell'azione del riservatario diretta al conseguimento della
in natura legittima lesa dal conguaglio disposto dal testatore, che il giudice
di merito ha qualificato come di parziale invalidazione del testamento,
anziché come di riduzione, postula, quindi, l'assolvimento da parte del
riservatario dell'onere della rinuncia al legato divisorio, con un atto che
deve intervenire previamente o quanto meno contestualmente alla domanda
giudiziale (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 22 luglio 2004, n. 13785), e la cui
mancanza, rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della
controparte, trattandosi di una condizione dell'azione. In difetto di
accertamento del soddisfacimento di tale onere da parte delle eredi che
avevano proposto la domanda di scioglimento della comunione la sentenza
impugnata non poteva, dunque, affermare la loro partecipazione alla
comunione ereditaria anche per la parte corrispondente al valore dei legati
che il testatore aveva disposto a conguaglio della disuguaglianza delle quote
da lui formate al momento della divisione dei beni ereditari”].
16 Ora, è chiaro il riferimento operato dalla Corte di cassazione - anche attraverso il richiamo di Cass. n. 13785 del 2004 - al regime del legato sostitutivo di legittima e all'alternativa, posta all'istituito - legittimario, di conservare il legato oppure di chiedere la quota di riserva. In altri termini,
secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
anche al cospetto di un legato con funzione divisoria, il legittimario che voglia agire in riduzione è chiamato ad assolvere all'onere di rinunziare al legato acquistato ipso iure, dismettendolo.
Chiaramente – si è osservato -, l'adempimento di tale onere, al cospetto di legati diversi rispetto a quelli aventi per oggetto beni immobili – come nel caso in esame -, può essere effettuato mediante dichiarazione informale od anche per facta concludentia, id est con un comportamento inequivoco e significativo nel quale sia dato ravvisare una manifestazione di volontà cui,
per il comune modo d'intendere, possa essere attribuito un determinato contenuto sostanziale ad esclusione di altri, quale in particolare, nell'ipotesi in esame, l'incompatibilità con l'intenzione di conservare il legato (Cass. n. 4287
del 1997; Cass. n. 1261 del 1995; vedi anche Cass. n. 13785 cit.).
La rinuncia al legato rappresenta, poi, una condizione dell'azione e, pertanto,
nonostante quanto espresso in Cass. n. 13380 cit., può intervenire, in quanto requisito di fondatezza della domanda, fino al momento della decisione (si vedano fra le tante, Cass. n. 4703 del 2006, Cass. n. 17064 del 2002 e Cass.
n. 8388 del 2000). È noto, infatti, che costituisce "condizione dell'azione"
l'evento - fattuale o giuridico - che, quand'anche insussistente al momento della proposizione della domanda, consente al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato.
17 In tale prospettiva, allora, "Il potere attribuito al legittimario, in favore del
quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte
dei beni ereditari spettantegli ex lege, anziché conservare il legato, postula
l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che,
integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino
al momento della decisione" (Cass. n. 19646 del 2017, in materia di legati sostitutivi di legittima e, dunque, applicabile al caso in esame in ragione della precedente Cass. n. 13380 del 2005).
Orbene, la parte attrice, pur consapevole del conguaglio dovutole [alla seconda pagina dell'atto di citazione si legge quanto segue: “Inoltre la
testatrice disponeva che eventuali differenze tra i valori delle quote e
specificamente l'eventuale insufficienza del valore della casa di Cava de'
Tirreni, onde integrare la quota riservata all'ing. Parte_1
dovevano essere versate, in conguaglio, dall'avv. Persona_1
(germano di esso attore ed anch'esso erede legittimario”], non ha mai manifestato, neppur implicitamente – né prima del giudizio né
contestualmente alla proposizione dello stesso - la volontà di dismetterlo onde conseguire la legittima. All'uopo non è, infatti, certamente idonea la contestazione delle disposizioni testamentarie che si assumono lesive della legittima, contestazione che non può assumere ex se il significato, univoco e pregnante di rinuncia al legato, non potendosi negare a priori a una siffatta dichiarazione il significato della riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima ferma restando l'acquisizione del legato, e neppure lo è, a ben vedere, la mera richiesta giudiziale della legittima, trattandosi di manifestazioni di volontà che non possono fornire un adeguato supporto logico all'accertamento della rinunzia al legato;
in tali comportamenti, ove
18 non integrati dalla contestuale dichiarazione di rinunzia al legato, si deve ravvisare, piuttosto, un implicito duplice intento di conseguire la legittima, o quanto meno l'integrazione del valore del legato sino alla concorrenza del valore di essa, pur continuando a conservare il legato (Cass. n. 4287 del
1987; Cass. n. 4527 del 1992).
In tale prospettiva, non appare indice univoco e pregnante della manifestata
(anche implicitamente) volontà di rinuncia al legato la deduzione del vano tentato di conseguirlo prima dell'instaurazione del giudizio (si confronti la settima pagina dell'atto di citazione).
Nel corso del processo e fino alla presente decisione, poi, la parte ha assunto
– a parere del collegio - un atteggiamento difensivo disarmonico.
Ed infatti, nel corpo dell'atto di citazione, della memoria depositata il 27
novembre 2015 e nelle conclusioni rassegnate sin dal 7 marzo 2023 (e, da ultimo, il 27 maggio 2024) ha chiaramente valorizzato il proprio diritto al conguaglio [si veda, in particolare, la lettera D) alla terza pagina della riferita memoria (“Chiede, ancora, disporsi la nomina di un CTU che provveda alla
rideterminazione (in base alle indicazioni che il GI vorrà dargli) dell'entità
delle quote ereditarie (nonchè del conguaglio spettante a Parte_1
”].
[...]
Differentemente, nel corpo dello scritto conclusivo del 30 settembre 2024
l'attore pare avere negato la configurazione di un legato sostitutivo di legittima in suo favore, rigettando, in modo chiaro, dunque, la conclusione per la quale gli sarebbe imposta la dismissione [“Il germano Gaetano, con
una originale "rilettura" dell'art. 551 c.c., sostiene che nelle disposizioni
testamentarie di addirittura si configurerebbe - per il Persona_2
deducente - un legato in sostituzione di legittima.
19 La tesi - invero - è fondata sul nulla in quanto la mera lettura della scheda
testamentaria, fatta secondo correttezza e buona fede, non può che condurre
a diversa conclusione: ossia a quella sostenuta dall'attore, che si tratti
semplicemente di una vocazione ereditaria "ex re certa" (si veda la quinta pagina della comparsa conclusionale depositata il 30 settembre 2024)].
A ben vedere, però, nel corpo dello scritto difensivo conclusivo depositato il
4 aprile 2025 la parte attrice ha chiaramente valorizzato, ancora una volta, il proprio diritto al conguaglio, richiamando, sul punto, la volontà testamentaria
[“Inoltre, da quanto innanzi, a sommesso avviso del concludente, è agevole
desumere un evidente abuso dello strumento processuale, finalizzato
all'evidente intento di sottrarsi agli obblighi di reintegra della quota
riservata spettante al figlio evidentemente lesa dalle disposizioni Parte_1
della testatrice (…che era ben consapevole di questo, dichiarando nello
stesso testamento che a spettava un conguaglio!)”; e ancora: “Ma il Parte_1
punto cruciale della causa, che ovviamente più tocca gli interessi delle due
controparti, è senza dubbio quella della corresponsione del conguaglio
all'attore, senza dubbio vittima della lesione di legittima”].
Dunque, alla stregua delle allegazioni e argomentazioni spese dalla parte attrice nel corso del dibattito processuale è possibile escludere che Parte_1
abbia rinunciato al legato divisorio attribuitogli.
[...]
Pertanto, non solo deve escludersi la formazione di una comunione ereditaria da dividere, ma anche la possibilità dell'attore di agire in riduzione per la tutela della propria quota di legittima, non avendo manifestato, neppure implicitamente, la rinuncia al legato divisorio (con funzione perequativa)
conferitogli dalla testatrice.
20 Non può essere delibato, poi, il tema della prescrizione del diritto al conguaglio sollevato dalla difesa di solo nel corso Controparte_2
dell'udienza celebrata il 26 febbraio 2025.
Da ultimo, mette conto segnalare come non colga nel segno, ad avviso del collegio, il riferimento alla violazione del principio di “corrispondenza tra
chiesto e pronunciato”, il quale comporta (solo): 1) che il giudice debba decidere su tutta la domanda;
2) che il giudice non possa pronunciare oltre i limiti della domanda formulata;
3) che il giudice non possa pronunciare su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all'iniziativa delle parti.
Appare evidente che la qualificazione della scheda testamentaria e l'applicazione dell'assetto normativo conferente rientra nei poteri del
Tribunale in omaggio al principio jura novit curia.
In altri termini, il vizio di ultra ed extra petizione – pure prospettato dalla parte attrice all'indomani della rimessione della causa sul ruolo - ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò
attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (già Cass. n. Dunque, il Tribunale ha certamente il potere-dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie senza vincoli o limitazioni scaturenti dalle indicazioni delle parti, fermo il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda (già Cass. n. 10847 del 1991). Ne consegue che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (già Cass. n. 6006 del 1994).
Nel caso in esame, il Tribunale, sulla scorta della piattaforma istruttoria, ha operato una (diversa) ricostruzione della scheda testamentaria, facendone discendere un determinato statuto disciplinatorio, promuovendo sul tema anche l'instaurazione del contraddittorio sincronico tra le parti, sviluppatosi nel corso dell'udienza del 28 febbraio 2025 [a ben vedere, anche l'attore ha lambito il tema della divisione fatta dal testatore, richiamando chiaramente l'art. 735 c.c. all'ottava pagina del libello introduttivo del giudizio (“l'art.
735 c.c., ben vero, legittima il coerede ad agire per la riduzione – ai sensi
dell'art. 554 c.c. – se il testatore, nell'effettuare la divisione ereditaria, abbia
leso la sua quota di riserva”); analogamente, nel corpo della CP_3
comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2025, ha fatto esplicito riferimento alla disposizione normativa di cui all'art. 734 c.c. (si confronti la terza pagina)].
22 Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, le domande promosse da non possono trovare accoglimento. In Parte_1
particolare, deve essere rigettata la domanda di divisione giudiziale, in ragione del mancato riscontro degli elementi costitutivi della fattispecie della comunione ereditaria tra le parti. Differentemente, va predicata l'inammissibilità dell'azione di riduzione, stante la mancata integrazione della condizione dell'azione, scilicet la rinuncia al legato obbligatorio divisorio previsto dalla testatrice nel corpo della scheda testamentaria.
Da ultimo, si stima equa l'integrale compensazione degli oneri di lite, in ragione dell'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio – come liquidate in virtù di separato decreto -, invece, vanno poste a definitivo carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, seconda sezione civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di specifica trattazione, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione promossa da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'azione di riduzione esperita da Parte_1
[...]
3) compensa tra le parti le spese processuali;
4) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di
Parte_1
23 Così deciso in LE nella camera di consiglio svolta in data 12 maggio 2025
Il giudice estensore dott. Giulio Fortunato
Il Presidente
dott. Andrea Luce
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7977 del 1994).
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