Articolo 1 della Legge 1 agosto 1978, n. 450
Versione
1 settembre 1978
Art. 1. Articolo unico

Il Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino, di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 , ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536 , cessa di fare parte delle linee navigabili.
Il naviglio di Pavia e' trasferito alla regione Lombardia e sottoposto alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale.

Entrata in vigore il 1 settembre 1978
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