Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 335/2022
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 335/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra nato a [...] il [...] - c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Cosimo Damiano C.F._2
Spagnolo e Francesco Rosario Spagnolo, elettivamente domiciliati in Locri, viale Giacomo Matteotti, n. 96
e
, nata a [...] il [...] – C.F.: Parte_3 [...]
, , nato a [...] il [...] – C.F._3 CP_1
c.f.: – quest'ultimo in proprio e nella qualità di CodiceFiscale_4
procuratore generale della germana , nata a [...] Persona_1
Calabria, il 5 novembre 1947 – c.f.: CodiceFiscale_5
***
1
- Premesso che, con atto di citazione del 12 ottobre 2020, i germani
[...]
, e hanno proposto impugnazione avverso la Persona_1 Parte_3 CP_1
sentenza n. 244/2022, pubblicata in data 15 aprile 2022, emessa dal Tribunale di Locri a definizione del proc. n. 1406/2020 r.g., con cui è stata rigettata la domanda diretta ad accertare che i germani sono i proprietari del fondo Per_1 rustico denominato “Faraone”, con annessi fabbricati, sito in Locri, alla C.da
“Faraone”, contraddistinti in Catasto alla partita 472, foglio 30, particelle nn. 44,
48, 59, 147 e 212;
- considerato che, con ordinanza del 4 aprile 2025, la causa era stata rinviata per trattazione scritta al 29 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4
c.p.c., in ragione della mancata presentazione di note scritte per la trattazione fissata per il 3 aprile 2025;
- rilevato che non sono state depositate note scritte per la trattazione del 29 maggio 2025;
- ritenuto che, in caso di omesso deposito di note scritte, a norma dell'art. 127- ter c.p.c., «il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
- ritenuto che pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- ritenuto che vada dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado, non essendosi costituite le parti appellate;
- ritenuto che non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo;
p.q.m.
- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di , , Parte_2 Parte_3 CP_1 Persona_1
, avverso la sentenza n. 244/2022, pubblicata in data 15 aprile 2022,
[...]
emessa dal Tribunale di Locri a definizione del proc. n. 1406/2020 r.g.:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2 Corte d'Appello
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado.
Reggio Calabria, 5.6.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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