CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7723/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011247476000 DIRITTO ANNUALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011247476000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011247476000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170013648532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003546451000 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200009523725000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 900112474 76/000 notificata il 26.09.2024, con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento di
€ 10.888,72, limitatamente alle cartelle di pagamento
1) 03420170013648532000, diritto annuale Camera di Commercio di Cosenza, 2013;
2) 03420200003546451000, ritenute Irpef, anno 2016;
3) 03420200009523725000, diritto annuale Camera di Commercio di Cosenza, 2017;
deducendone l'invalidità e/o illegittimità per i seguenti motivi 1) in relazione alla cartella 034201700
13648532000, la nullità e sopravvenuta inefficacia a seguito di annullamento giudiziale disposto con le sentenze n. 894/2024 del 5.02.2024 e n. 7814/2024 del 30.10.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado;
2) in relazione alle cartelle 03420200003546451000 e 034202000095237250 00, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la violazione degli artt. 25 e 26 D.p.r. n. 602/1973.
DE si è costituita in giudizio, ed ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere in quanto la cartella di pagamento 03420170013648532000 è stata annullata con la sentenza 7814/2024 e quanto alle cartelle n. 03420200003546451000 e n. 03420200009523725000, in quanto la contribuente ha provveduto al pagamento.
L'agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si è costituita ed ha resistito al ricorso.
La Camera di Commercio di Cosenza non ha presentato controdeduzioni.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che nell'atto di costituzione DE ha dato atto che con la sentenza sopra menzionata è stata annullata la cartella di pagamento 03420170013648532000 e quanto alle cartelle
03420200003546451000 e 03420200009523725000 che la contribuente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tanto premesso e considerato che la ricorrente ha riscontrato le circostanze allegate rispettivamente dell'annullamento e dell'avvenuto pagamento, deve ritenersi che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, come del resto si evince dal tenore delle conclusioni finali redatte da
DE la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7723/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011247476000 DIRITTO ANNUALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011247476000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011247476000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170013648532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003546451000 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200009523725000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 900112474 76/000 notificata il 26.09.2024, con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento di
€ 10.888,72, limitatamente alle cartelle di pagamento
1) 03420170013648532000, diritto annuale Camera di Commercio di Cosenza, 2013;
2) 03420200003546451000, ritenute Irpef, anno 2016;
3) 03420200009523725000, diritto annuale Camera di Commercio di Cosenza, 2017;
deducendone l'invalidità e/o illegittimità per i seguenti motivi 1) in relazione alla cartella 034201700
13648532000, la nullità e sopravvenuta inefficacia a seguito di annullamento giudiziale disposto con le sentenze n. 894/2024 del 5.02.2024 e n. 7814/2024 del 30.10.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado;
2) in relazione alle cartelle 03420200003546451000 e 034202000095237250 00, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la violazione degli artt. 25 e 26 D.p.r. n. 602/1973.
DE si è costituita in giudizio, ed ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere in quanto la cartella di pagamento 03420170013648532000 è stata annullata con la sentenza 7814/2024 e quanto alle cartelle n. 03420200003546451000 e n. 03420200009523725000, in quanto la contribuente ha provveduto al pagamento.
L'agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si è costituita ed ha resistito al ricorso.
La Camera di Commercio di Cosenza non ha presentato controdeduzioni.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che nell'atto di costituzione DE ha dato atto che con la sentenza sopra menzionata è stata annullata la cartella di pagamento 03420170013648532000 e quanto alle cartelle
03420200003546451000 e 03420200009523725000 che la contribuente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tanto premesso e considerato che la ricorrente ha riscontrato le circostanze allegate rispettivamente dell'annullamento e dell'avvenuto pagamento, deve ritenersi che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, come del resto si evince dal tenore delle conclusioni finali redatte da
DE la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
dichiara le spese integralmente compensate.