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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 23.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.12558/25 R.G. Lav.
TRA
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Tella, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, Via Guido Cavalcanti n.
4. RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, RESISTENTE contumace
Nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il 22.5.25, la ricorrente di cui in epigrafe espone che è docente a tempo determinato dal 13.9.2024 al 30.6.2025, per 24 ore di lavoro settimanali, presso l'istituto comprensivo “GADDA CENTR” di Quarto;
che ha prestato servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato: dal 24.9.2021 al 14.12.2021, dal 4.4.2022 al 13.4.2022, dal 20.4.2022 al 26.4.2022, dal 27.4.2022 al 29.4.2022, dal 1.5.2022 al 8.6.2022, dal 14.6.2022 al 14.6.2022; che non ha percepito la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2000, e quantificata in un importo pari a € 1.111,04; che in data 30.4.2025 ha diffidato a mezzo pec l'Amministrazione resistente al relativo pagamento. Contesta la previsione secondo cui l'emolumento è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero assunti con contratti con scadenza al 30 giugno e/o agosto, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Rimarca che le attività d'insegnamento svolte hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, conclude chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del (già ;
2. Condannare Controparte_3 CP_4 il (già , in persona del Controparte_3 CP_4 CP_5
C.F. , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento,
[...] P.IVA_1 in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 1.111,04 (euro millecentoundici/04), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' Controparte_2
che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato
[...] all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituito l' aderendo alla domanda avanzata per la regolarizzazione della CP_2 posizione assicurativa, mediante accertamento e declaratoria dell'obbligo del datore di provvedere al pagamento, in favore dell'Istituto, dei contributi evasi/omessi sulle differenze retributive. Ha concluso chiedendo “aderendo alla domanda formulata dalla lavoratrice, l' CP_2 chiede che il Tribunale, ove accerti la fondatezza dei fatti dedotti dalla lavoratrice medesima, dichiari la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore CP_2 convenuto il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti ulteriormente dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9) e 10) L 335/1995, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento”.
2 Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
In via preliminare va osservato che vi è giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima (e unica, nella specie) sede di lavoro in cui la ricorrente è stata addetta rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.p.c.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, conformemente a quanto ritenuto da altro magistrato della sezione, al cui precedente si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att
. c.p.c. ( sentenza 4602/22, g.l. dr. Lazzara). Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ". Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato. La ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
3 Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n.20015/2018 (condivisa anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di
4 personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola. (…) .La tesi del
, secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". E ancora, come affermato dalla Cassazione nella più recente sentenza n. 27022/2021, va evidenziato che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Quanto alla fattispecie che occupa, è pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento CP_1 reclamato per il periodo sopra indicato nell'ambito dell'anno scolastico 2021/2022, per i periodi continuativi in cui la ricorrente stessa ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Alla stregua di quanto esposto, in applicazione della fonte negoziale secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, in proporzione all'attività prestata per i periodi sopra analiticamente indicati. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti, così come menzionati nella parte in fatto.
5 In ordine al quantum, va condiviso il conteggio di cui al ricorso, così come integrato dalla specifica di chiarimento inserita su richiesta di questo Giudice all'interno delle note di t.s. da ultimo depositate. In particolare, per quanto emerge dagli atti, la ricorrente ha espletato prestazione professionale alle dipendenze del resistente per un totale di 141 giorni di CP_1 servizio senza percepire la voce stipendiale accessoria della retribuzione professionale docenti, con la conseguenza che – tenuto conto della quota giornaliera di retribuzione professionale docenti dal 24.9.2021 al 14.12.2021 (per un monte di 24 ore di lavoro a settimana) pari ad € 7,75 - per tale periodo la quota di RPD spettante alla ricorrente è pari ad € 635,5 (82 giorni di lavoro moltiplicati per 7,75 = 635,50); quanto al periodo dal 1.1.2022, invece, essendo pari la quota giornaliera di retribuzione professionale docenti (per un monte di 24 ore di lavoro a settimana) ad € 8,06 , la quota di RPD spettante alla ricorrente è pari ad € 475,54 ( 59 giorni di lavoro per 8,06 = 475,54). Ne consegue il totale complessivo pari a €. 1.111,04 .
I conteggi riportati in ricorso appaiono effettuati, pertanto, secondo corretti parametri. il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di € 1.111,04. Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Segue altresì la condanna del alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_4 della ricorrente presso l' alla luce degli importi retributivi omessi, per come sopra CP_2 indicato, domanda alla quale lo stesso ha dichiarato di aderire. CP_2
Stante la posizione di litisconsorte necessario le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2 devono essere compensate, mentre devono porsi a carico del le spese di lite CP_1 liquidate e distratte come da dispositivo, stante la soccombenza, il tutto ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; la liquidazione è effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Massimo di Tella, anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara il diritto della ricorrente indicata in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e computata secondo i criteri indicati sulla base dei CCNL vigenti, dovuta per l'anno scolastico 2021/22 relativamente ai seguenti periodi: dal 24.9.2021 al 14.12.2021, dal 4.4.2022 al 13.4.2022, dal 20.4.2022 al 26.4.2022, dal 27.4.2022 al 29.4.2022, dal 1.5.2022 al
6 8.6.2022, dal 14.6.2022 al 14.6.2022 e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Controparte_1 euro 1.111,04, e alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' CP_2 condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, spese liquidate in € 1420,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensate le spese stesse nei confronti dell' CP_2
Si comunichi. Napoli, 23.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Elisa Tomassi
7
TRA
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Tella, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa, Via Guido Cavalcanti n.
4. RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, RESISTENTE contumace
Nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il 22.5.25, la ricorrente di cui in epigrafe espone che è docente a tempo determinato dal 13.9.2024 al 30.6.2025, per 24 ore di lavoro settimanali, presso l'istituto comprensivo “GADDA CENTR” di Quarto;
che ha prestato servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato: dal 24.9.2021 al 14.12.2021, dal 4.4.2022 al 13.4.2022, dal 20.4.2022 al 26.4.2022, dal 27.4.2022 al 29.4.2022, dal 1.5.2022 al 8.6.2022, dal 14.6.2022 al 14.6.2022; che non ha percepito la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2000, e quantificata in un importo pari a € 1.111,04; che in data 30.4.2025 ha diffidato a mezzo pec l'Amministrazione resistente al relativo pagamento. Contesta la previsione secondo cui l'emolumento è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero assunti con contratti con scadenza al 30 giugno e/o agosto, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Rimarca che le attività d'insegnamento svolte hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, conclude chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del (già ;
2. Condannare Controparte_3 CP_4 il (già , in persona del Controparte_3 CP_4 CP_5
C.F. , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento,
[...] P.IVA_1 in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 1.111,04 (euro millecentoundici/04), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' Controparte_2
che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato
[...] all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituito l' aderendo alla domanda avanzata per la regolarizzazione della CP_2 posizione assicurativa, mediante accertamento e declaratoria dell'obbligo del datore di provvedere al pagamento, in favore dell'Istituto, dei contributi evasi/omessi sulle differenze retributive. Ha concluso chiedendo “aderendo alla domanda formulata dalla lavoratrice, l' CP_2 chiede che il Tribunale, ove accerti la fondatezza dei fatti dedotti dalla lavoratrice medesima, dichiari la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore CP_2 convenuto il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti ulteriormente dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9) e 10) L 335/1995, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento”.
2 Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
In via preliminare va osservato che vi è giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima (e unica, nella specie) sede di lavoro in cui la ricorrente è stata addetta rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.p.c.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, conformemente a quanto ritenuto da altro magistrato della sezione, al cui precedente si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att
. c.p.c. ( sentenza 4602/22, g.l. dr. Lazzara). Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ". Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato. La ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
3 Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n.20015/2018 (condivisa anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di
4 personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola. (…) .La tesi del
, secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". E ancora, come affermato dalla Cassazione nella più recente sentenza n. 27022/2021, va evidenziato che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Quanto alla fattispecie che occupa, è pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento CP_1 reclamato per il periodo sopra indicato nell'ambito dell'anno scolastico 2021/2022, per i periodi continuativi in cui la ricorrente stessa ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Alla stregua di quanto esposto, in applicazione della fonte negoziale secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, in proporzione all'attività prestata per i periodi sopra analiticamente indicati. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti, così come menzionati nella parte in fatto.
5 In ordine al quantum, va condiviso il conteggio di cui al ricorso, così come integrato dalla specifica di chiarimento inserita su richiesta di questo Giudice all'interno delle note di t.s. da ultimo depositate. In particolare, per quanto emerge dagli atti, la ricorrente ha espletato prestazione professionale alle dipendenze del resistente per un totale di 141 giorni di CP_1 servizio senza percepire la voce stipendiale accessoria della retribuzione professionale docenti, con la conseguenza che – tenuto conto della quota giornaliera di retribuzione professionale docenti dal 24.9.2021 al 14.12.2021 (per un monte di 24 ore di lavoro a settimana) pari ad € 7,75 - per tale periodo la quota di RPD spettante alla ricorrente è pari ad € 635,5 (82 giorni di lavoro moltiplicati per 7,75 = 635,50); quanto al periodo dal 1.1.2022, invece, essendo pari la quota giornaliera di retribuzione professionale docenti (per un monte di 24 ore di lavoro a settimana) ad € 8,06 , la quota di RPD spettante alla ricorrente è pari ad € 475,54 ( 59 giorni di lavoro per 8,06 = 475,54). Ne consegue il totale complessivo pari a €. 1.111,04 .
I conteggi riportati in ricorso appaiono effettuati, pertanto, secondo corretti parametri. il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di € 1.111,04. Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Segue altresì la condanna del alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_4 della ricorrente presso l' alla luce degli importi retributivi omessi, per come sopra CP_2 indicato, domanda alla quale lo stesso ha dichiarato di aderire. CP_2
Stante la posizione di litisconsorte necessario le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2 devono essere compensate, mentre devono porsi a carico del le spese di lite CP_1 liquidate e distratte come da dispositivo, stante la soccombenza, il tutto ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; la liquidazione è effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Massimo di Tella, anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara il diritto della ricorrente indicata in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e computata secondo i criteri indicati sulla base dei CCNL vigenti, dovuta per l'anno scolastico 2021/22 relativamente ai seguenti periodi: dal 24.9.2021 al 14.12.2021, dal 4.4.2022 al 13.4.2022, dal 20.4.2022 al 26.4.2022, dal 27.4.2022 al 29.4.2022, dal 1.5.2022 al
6 8.6.2022, dal 14.6.2022 al 14.6.2022 e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Controparte_1 euro 1.111,04, e alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' CP_2 condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, spese liquidate in € 1420,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensate le spese stesse nei confronti dell' CP_2
Si comunichi. Napoli, 23.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Elisa Tomassi
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