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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa AB IA Presidente Relatore dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1490/2024 promossa da:
in persona della mandataria Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Vito
[...]
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof Laura Eugenia Maria CP_1
ES e VI IN
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATI
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 21 ottobre 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante in persona della mandataria Parte_1 [...]
: Parte_2 pagina 1 di 14 “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare la titolarità del credito nei confronti della sig.ra in capo a CP_1 Parte_1 in forza del contratto di cessione stipulato con EV Gestione Crediti s.p.a. in data
15/06/2017 e rigettare l'opposizione proposta dalla debitrice. Con vittoria di spese e compensi”. per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, richiesta ed eccezione:
- Rigettare l'appello avversario perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, modificare le prese conclusioni e formulare ogni consentita nuova domanda.
Con vittoria delle spese di lite anche per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 385/2024 pubblicata in data 12 aprile 2024, il Tribunale Ordinario di Grosseto così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea e per l'effetto accoglie l'opposizione;
2) Condanna con la mandataria EV GESTIONE CREDITI PA Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro CP_1
23.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue: introduceva il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n. 270/2013 all'esito della ordinanza con la quale il GE accoglieva la istanza di sospensione, formulata dalla e di CP_1 accertamento nel merito della inesistenza del diritto della di agire Pt_1 esecutivamente. La dunque, chiedeva accertarsi la titolarità del credito di cui Pt_1 ai contratti di mutuo del 14.1.2009 e del 26.8.2010, intimati nella procedura esecutiva n. 270/2013 nei confronti di in capo alla in forza CP_1 Pt_1
pagina 2 di 14 del contratto di cessione stipulato con EV Gestione crediti s.p.a. in data 15.6.2017
e pubblicato in G.U. con avviso n. 73 del 22.6.2017.
Si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi la domanda e accogliere CP_1 la opposizione da lei stessa formulata, non avendo controparte fornito la prova della titolarità del credito di cui ai contratti di mutuo intimati.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente rilevava che oggetto del giudizio risultava essere l'accertamento della titolarità, in capo a del credito di cui Parte_1 ai contratti di mutuo del 14.1.2009 e del 26.8.2010 e premetteva che CP_1 con ricorso in opposizione alla esecuzione, aveva contestato l'inclusione del credito vantato nei suoi confronti nel novero di quelli ceduti in blocco alla da EV Pt_1
GESTIONE CREDITI PA (che a sua volta ne era divenuta titolare in forza del provvedimento della Banca d'Italia del 26.1.2016 con il quale le erano stati ceduti un blocco di crediti in sofferenza da . Ciò Controparte_3 posto, richiamava l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n, 385 del 1993 che prevede quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in GU, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. A ciò consegue che fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è legittimato a ricevere la prestazione dovuta. Ai fini della validità della cessione, il giudice affermava che la eventuale mancata prova della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese non era da considerarsi rilevante in quanto onere previsto a soli fini pubblicitari. Dunque, precisava che il soggetto che agisce in qualità di successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la disciplina dettata dall'articolo sopra richiamato, ha l'onere di dimostrare che il credito sia incluso in quella operazione così da fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La giurisprudenza ha ritenuto che la titolarità del credito in capo al cessionario possa desumersi dall'avviso di pubblicazione in GU recante la indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ma il giudice di primo grado ha ritenuto di dover sottolineare la distinzione tra prova della titolarità del credito e prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in pagina 3 di 14 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Nel caso di specie, non ha CP_1 contestato l'operazione di cessione di un blocco di crediti ma la titolarità della Pt_1 in ragione della mancata prova dell'inclusione del contratto di cessione del credito originariamente intimato da nei suoi Controparte_4 confronti. In questa ipotesi, il giudice ha rilevato come l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella GU può costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, se le indicazioni siano sufficientemente precise in modo tale da poter ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco. Secondo il giudice di primo grado tale certezza non è stata raggiunta con la documentazione versata in atti posto che dall'avviso pubblicato in GU non è possibile affermare con certezza se tra i crediti in sofferenza trasferiti dalla e del a EV e tra quelli poi Controparte_3 CP_3 ceduti a rientri quelli di cui è causa, dovendo tener conto che l'ultima Pt_1 cessione certamente non aveva riguardato tutti i crediti in sofferenza. Inoltre, la si è limitata a produrre una dichiarazione del notaio relativa all'elenco dei Pt_1 crediti ceduti che non consente di ritenere provata tale circostanza. Peraltro,
[...] ha rappresentato che con un ulteriore atto di cessione la aveva CP_1 Pt_1 ceduto un blocco di crediti in sofferenza a come da avviso Parte_4 pubblicato in GU n. 145 del 9.12.2017, non potendo il giudice in questo caso escludere che la posizione della se ceduta a potesse essere stata CP_1 Pt_1 oggetto di ulteriore cessione. Per tali motivi, non essendo possibile affermare con certezza se il credito di cui è causa rientri tra i crediti trasferiti a , il giudice Pt_1 rigettava la domanda, assorbiti gli ulteriori motivi.
Ciò posto accoglieva la opposizione e statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugna rilevando che, sulla base di quanto affermato dalle Parte_1
Sezioni Unite n. 2951/2016, il giudice non avrebbe dovuto verificare la sussistenza della prova delle cessioni precedenti in quanto la ha specificamente CP_1 contestato la titolarità del credito in capo a e sulla base dei medesimi principi Pt_1 non avrebbe dovuto ritenere non provati i singoli elementi che individuavano i crediti ceduti così come previsti nell'avviso di cessione GU prodotto da entrambe le parti.
Ciò posto l'odierno appellante riporta l'elenco di cui all'avviso di cessione pubblicato pagina 4 di 14 in GU che individua i crediti ceduti in blocco sulla base di alcuni criteri (v. p. 5, atto di appello), sostenendo che così sarebbe evidente l'errore in cui è incorso il giudice nel ritenere non provato che il credito nei confronti della avesse le CP_1 caratteristiche indicate nella cessione. Il giudice ha altresì errato nel ritenere che vi fosse incertezza sulla titolarità del credito in capo alla in quanto la Pt_1 CP_1 aveva rappresentato la circostanza di una ulteriore cessione da a Pt_1 CP_5
fatto contestato dall'odierna appellante che comunque non poteva essere
[...] ulteriormente onerata di tale prova.
Si costituisce preliminarmente eccependo la inammissibilità ex art. CP_1
342 c.p.c. e con riferimento alla prima cessione nel merito rileva che doveva Pt_1 provare la propria titolarità del credito fatto valere e inoltre evidenzia la infondatezza di quanto asserito da circa la contestazione tardiva della della Pt_1 CP_1 titolarità del credito in capo a con riferimento alla prima cessione in blocco Pt_1 tra e RE (poi cedente a . In particolare la Controparte_3 Pt_1 contestazione della titolarità del diritto è una mera difesa non soggetta a preclusioni e peraltro il documento n.9 dal quale la ha potuto rilevare che la cessione CP_1 ha riguardato solo certi crediti in sofferenza di e Controparte_3 non tutti, è stato prodotto da controparte solo con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito in data 11 giugno 2020 e dunque la ha tempestivamente CP_1 sollevato la contestazione con la propria comparsa di risposta. L'odierna appellata contesta l'affermazione di secondo cui la titolarità sarebbe stata ammessa Pt_1 dalla medesima quando in realtà già dal passo trascritto dall'appellante stessa emerge il contrario e cioè il fatto che la si è limitata a riportare quanto CP_1 affermato dalla Nuova Banca Popolare dell'Etruria senza nulla dire circa la veridicità, medesime considerazioni circa il trasferimento a EV del credito in contestazione in forza del provvedimento della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016.
Con riferimento alla seconda cessione, la rileva come manchi del tutto la CP_1 censura di controparte che si limita a lamentare il fatto che il giudice ha asserito di non potere escludere che la posizione della se ceduta a possa essere CP_1 Pt_1 stata oggetto di ulteriore cessione nonostante non sia questa la ratio decidendi del giudice di primo grado. Il fulcro è l'assenza di prova certa circa la titolarità del credito in capo a e il fatto che l'onere gravava proprio su quest'ultima. Per tali Pt_1
pagina 5 di 14 motivi l'appello è inammissibile. Per completezza, l'odierna appellata lo ritiene anche infondato in quanto è pacifico che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla GU non ha alcun ruolo nell'attestare la legittimazione attiva del cessionario del credito in blocco poiché non è di per sé indicativa dell'esistenza della cessione, dovendo dunque dare prova non solo del contratto di cessione ma anche del documento di identificazione dei crediti allegato allo stesso:
- con riguardo alla prima cessione, nel documento 9 il credito di cui è causa non è stato individuato, facendo genericamente riferimento a “certi crediti” dunque non tutti ma solo alcuni e nel provvedimento della Banca d'Italia è stata disposta la cessione dei crediti “in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di e del ” con esclusione Controparte_4 CP_3 dei medesimi crediti in sofferenza “interessati da operazioni di cartolarizzazione”;
- con riguardo alla seconda cessione, i documenti 7-9 riguardano una corrispondenza tra le parti che non è atta a provare nulla mentre la certificazione del notaio di cui al 24 settembre 2018 fa riferimento ad un elenco allegato ad una pec che le parti si sono scambiate tra di loro e quella del 16 ottobre 2019 certifica solo che i crediti indicati nell'allegato alla certificazione stessa con nn. “15169198 – Parte_5
” sono inclusi in un elenco di cessione crediti da
[...] [...]
a EV e risultante semplicemente da una Controparte_3 Pt_1 lettera quale quella di trasmissione a Banca d'Italia del 6 luglio 2017.
Infine, l'odierna appellata dà atto del fatto che nella procedura esecutiva immobiliare n. 270/2013 si è costituita in giudizio in sostituzione di EV, rilevando Pt_2 che in data 3 ottobre 2022 si è perfezionata l'operazione di scissione parziale della società EV con cui quest'ultima, pur continuando ad esistere, ha assegnato parte del suo patrimonio a , trasferendo a quest'ultima anche il contratto di Pt_2 special servicing sulla cui base EV agiva in qualità di special servicer di Pt_1
La Presidente Istruttrice, alla udienza del 3 dicembre 2024, rinviava la causa per lettura di sentenza contestuale alla udienza del 21 ottobre 2025.
pagina 6 di 14 Alla udienza del 21 ottobre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello deve essere deciso come segue.
Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notificazione nei confronti di ed e vista la mancata Controparte_6 Controparte_2 costituzione, se ne dichiara la contumacia.
Sempre in via preliminare, è opportuno sottolineare che l'art. 342 c.p.c. impone, all'appellante, requisiti di forma che devono essere necessariamente rispettati per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei motivi di gravame (ex multis Cass. n. 20343/2024 e 18548/2024). A tal fine, non si ritiene che, allo stato dei fatti, l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati in quanto non risulta essere confutato sulla motivazione assunta. Dalla lettura dell'atto introduttivo non si comprende quali siano i capi della sentenza che secondo la andrebbero Parte_1 riformati, mancando del tutto la parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice: l'odierno appellante individua quali punti controversi la asserita tardività della eccezione sollevata da controparte in ordine alla prima cessione (da e del a RE) e la eventuale ulteriore cessione da Controparte_3 CP_3 alla società irrilevante atteso quanto si dirà infra. Parte_1 Controparte_5
Nessuna menzione circa la mancata prova della inclusione del credito di cui è causa nella seconda cessione, cioè quella avvenuta tra RE e (e ancor prima in Parte_1 quella tra e del e RE,), reale fulcro di tutta la lite Controparte_3 CP_3
e inoltre della valenza o meno della certificazione notarile prodotta dall'odierna appellante atteso che il primo giudice l'ha posta a fondamento della propria decisione. Non si ritiene che l'atto di appello integri quel limite minimo di specificità che è richiesto dalla normativa e che consente a questa Corte di comprendere quale sia il sostanziale contenuto delle doglianze, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae della presente fase di giudizio.
Entrando comunque nel merito, per ragioni di completezza, l'appello è da rigettare in quanto infondato. È opportuno però ricostruire la vicenda processuale:
pagina 7 di 14 - con ricorso in opposizione all'esecuzione, eccepiva la mancata CP_1 inclusione del credito azionato contro la stessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 270/2013 in quanto dalla documentazione in atti non era possibile evincere in alcun modo che lo stesso fosse divenuto di titolarità della
, mancando nell'avviso GU qualsiasi dato finalizzato a fornire Parte_1 indicazione dell'inclusione del credito nel novero di quelli ceduti in blocco;
- si costituiva la opponendosi alla istanza di sospensione della procedura Pt_1 esecutiva e contestando quanto dalla affermato, ritenendo che la CP_1 prova della inclusione del credito fosse da rinvenirsi in questi due documenti:
pagina 8 di 14 pagina 9 di 14 - il giudice dell'esecuzione accoglieva la istanza di sospensione sostenendo che la non avesse documentato l'avvenuta pubblicazione della cessione Parte_1 in GU né documentato il contratto di cessione, non ritenendo idonea la produzione sopra riportata in quanto mera certificazione notarile attestante la presenza di comunicazioni intercorse tra creditore cedente e creditore cessionario in merito alla individuazione dei crediti ceduti in blocco. Parimenti inidoneo l'avviso pubblicato in GU contenendo indicazioni del tutto generiche;
- la , introducendo il merito della causa, oltre ai documenti sopra Parte_1 riportati e in questa sede numerati quali allegati 7 e 8, produceva per la prima volta copia della propria accettazione della proposta contrattuale (allegato n. 9) con estratto del contratto di cessione intercorso tra la RE e la Parte_1 sostenendo dunque che “l'elenco costituisce parte integrante del contratto di cessione concluso a mezzo pec, cosicchè il Notaio ha evidentemente potuto attestare, prendendo visione dello scambio di mail che costituiscono il contratto
e redigendo un estratto dell'elenco che di esso fa parte, che il redito nei confronti dell'opponente è compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco” (v. p. 3, atto introduttivo primo grado);
- costituendosi, ribadiva la genericità delle indicazioni contenute CP_1 nell'avviso GU e, preso atto della nuova allegazione di controparte, sottolineava come nelle premesse del contratto di cessione fosse prevista questa specifica circa l'oggetto della cessione: “certi crediti in sofferenza di, rispettivamente, Controparte_7 Controparte_3
a riprova del fatto che non vi fosse certezza circa l'inclusione
[...] CP_3 del credito di cui è causa tra quelli ceduti da RE a non essendoci Parte_1 ab origine prova che il credito fosse stato incluso nella prima cessione che, alla luce di quanto sopra riportato, non era comprensiva di tutti i crediti di
[...]
e del ma solo di alcuni;
Controparte_3 CP_3
- Nelle memorie di replica, la eccepiva che nella comparsa Parte_1 conclusionale depositata da la stessa avesse svolto delle CP_1 deduzioni del tutto nuove contestando per la prima volta la inidoneità della documentazione prodotta dalla a dimostrare la prima cessione, quella Pt_1 tra e EV, presumibilmente riferendosi a questo Controparte_3
pagina 10 di 14 punto specifico della comparsa conclusionale: 27. Nel caso in esame, i documenti prodotti da controparte sono inidonei a provare l'inclusione del credito oggetto del giudizio nel contratto di cessione stipulato tra EV e , Pt_1 prodotto da controparte (doc. n. 9 avv.) con vistose omissioni e, ancor prima,
l'inclusione del credito stesso nella cessione a monte intervenuta tra
[...]
e la NT RE;
28. In particolare, quanto alla Controparte_3 CP_3 prima cessione (tra e la NT RE), Controparte_3 basta leggere la premessa F del doc. 9 avv. per avvedersi che il credito in discussione non è stato affatto individuato. Si dice infatti in quel contesto che con gli indicati e plurimi provvedimenti della Banca d'Italia “certi crediti in sofferenza” tra le altre di e del sono stati ceduti Controparte_3 CP_3 alla NT RE. Laddove l'espressione “certi crediti” è indicativa (i) che non tutti i crediti in sofferenza sono stati ceduti, ma solo alcuni di essi;
(ii) non indica in alcun modo quali fossero i crediti in sofferenza;
(iii) non indica in alcun modo quali fossero i crediti in sofferenza ceduti. Non è dunque dato in alcun modo individuare il credito verso l'esponente tra quelli oggetto di cessione” (v. pp. 8-9, comparsa conclusionale;
CP_1
- Nelle memorie di replica, replicava a tale eccezione ribadendo CP_1 che, alla luce della produzione dell'allegato n. 9 avvenuta per la prima volta con l'introduzione del merito della causa, aveva tempestivamente provveduto, nel primo atto utile e dunque nella comparsa di costituzione (come già sopra riportato nella ricostruzione della vicenda), ad eccepire che nel contratto di cessione si dava atto che solo “certi crediti” erano stati ceduti dalla
[...]
a RE e che pertanto questo contribuiva ad Controparte_3 accrescere l'incertezza circa l'inclusione di quello di cui è causa nella seconda cessione;
- Ciò posto il primo giudice statuiva come da sentenza oggi impugnata.
Tanto premesso, l'odierno appellante, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ribadisce che con la comparsa conclusionale ha contestato CP_1 per la prima volta la inidoneità della documentazione prodotta nel senso già sopra riportato. La censura è infondata in quanto il documento n. 9, prodotto da Pt_1 solo al momento della introduzione del giudizio di merito, è stato
[...]
pagina 11 di 14 tempestivamente contestato da nella comparsa di costituzione, nel CP_1 senso che segue: “Ma vi è di più. Nelle premesse del contratto di cessione – per quel che ci è stato possibile verificare dalla lettura delle produzioni avversarie – si specifica che solo “certi crediti in sofferenza di, rispettivamente, Controparte_7
, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a.…” sono stati ceduti al NT (EV)
[...] da parte di ciascun Ente Ponte ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 (pag.
2/23). Sicché, detto documento, oltre a non dar prova della titolarità del credito in oggetto in capo a , al contrario prova che tale credito non risulta con evidenza Pt_1 ricompreso nella cessione del 2016, che ha visto EV in qualità di cessionaria e successivamente di procedente in via esecutiva.” (v. p. 8, comparsa di costituzione
. CP_1
Erra poi l'odierno appellante, nel proseguo del testo, nel ritenere che lo stesso giudice di primo grado ha dato atto di tale tardività e che nonostante questo abbia comunque affermato che tra i crediti in sofferenza oggetto della prima cessione e tra quelli poi oggetto della seconda non rientrasse quello di cui è causa (v. p. 4, atto di appello, . In realtà nella sentenza impugnata così si legge: “Ciò detto, Parte_1 sebbene non risulti precipuamente contestato che il credito intimato fosse stato classificato “a sofferenza”, se non tardivamente in sede di deposito degli atti conclusivi” perché effettivamente in sede di comparsa conclusionale CP_1 sembra contestare anche la qualificazione del suo credito quale credito in sofferenza
(v. pp. 8-10, comparsa conclusionale . Il primo giudice dunque non CP_1 ha, come erroneamente affermato dall'odierno appellante, confermato che
[...] ha tardivamente contestato la cessione a EV bensì che il credito fosse stato CP_1 classificato “a sofferenza”, peraltro non ponendo neppure a fondamento della propria decisione tale tardiva contestazione che dunque non è fulcro della decisione ivi impugnata.
È dunque pacifico che il credito sia da classificarsi quale credito a sofferenza in quanto circostanza non contestata tra le parti e che una prima cessione tra
[...]
e del con provvedimento della Banca d'Italia del 26 Controparte_3 CP_3 gennaio 2016 ci sia stata. Con particolare riferimento a ciò, l'odierno appellante sostiene che la titolarità del credito in capo a RE non sarebbe stata contestata essendo stata espressamente ammessa nel ricorso introduttivo della fase cautelare pagina 12 di 14 in quanto nelle premesse dell'atto in questione così riportava: “che CP_1
e del dava atto di costituirsi in giudizio quale Controparte_3 CP_3 procuratrice di RE Gestione Crediti S.p.A. (“RE Gestione Crediti”), cui erano stati ceduti in forza di provvedimento della Banca d'Italia 26.1.2016, i crediti in sofferenza della e del detenuti da Controparte_4 Controparte_8 [...]
(v. p. 4, ricorso al ge in opposizione). A Controparte_3 prescindere del fatto che trattasi della ricostruzione fattuale di quanto esposto dalla controparte , non avente pertanto valenza confessoria, la annotazione è comunque irrilevante posto che quanto sembra non comprendere è che non si Parte_1 contesta né l'esistenza di questo provvedimento né dunque l'avvenuta cessione di alcuni crediti tra queste due parti;
ciò che si contesta è che ab origine il credito di cui è causa sia stato incluso in questa cessione e di conseguenza che RE potesse poi ulteriormente cederlo a attesa la inidoneità della documentazione versata Pt_1 in atti a dimostrarlo. Come correttamente affermato dal primo giudice, in conformità con la giurisprudenza sul punto riportata in sentenza (Cass. 17944/2023), se la riconducibilità del credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario non è desumibile con certezza dalle indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito in altro modo. L'odierno appellante nulla contesta nel merito in quanto dopo essersi unicamente concentrato sulla prima cessione con deduzioni irrilevanti per quanto sopra motivato, si difende sulla questione relativa alla ulteriore cessione asseritamente avvenuta tra la e la società Parte_1 Controparte_5 omettendo di censurare la sentenza sul punto focale della causa. Dunque, la Corte ritiene di confermare quanto affermato dal primo giudice posto che oltre a non essere stato contestato in questa sede dall'odierno appellante, è comunque da ritenersi fondato attesa la evidente inidoneità della documentazione prodotta a far ritenere, con quella certezza richiesta dalla giurisprudenza, che il credito di cui è causa è stato incluso nell'ambito del blocco oggetto della cessione di cui è causa: quanto alla prima cessione, come più volte ribadito, è emerso che essa non ha riguardato la totalità dei crediti facenti capo alla e del Controparte_3
, elemento che già crea incertezza sull'oggetto della seconda cessione;
CP_3
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è con evidenza inadatto a dimostrare che il pagina 13 di 14 credito di cui è causa è stato incluso in questo trasferimento in blocco, attesa la genericità delle indicazioni ivi previste. La carenza di valenza probatoria della certificazione notarile non è stata specificamente censurata dall'odierno appellante.
Per tutto quanto sopra motivato l'appello è da rigettarsi in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione valore indeterminabile complessità media ai medi di legge, esclusa la sola fase istruttoria, dimezzata la fase decisoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
385/2024 del Tribunale Ordinario di Grosseto che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in € 6.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 21 ottobre 2025 La Presidente
AB IA
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa AB IA Presidente Relatore dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1490/2024 promossa da:
in persona della mandataria Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Vito
[...]
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof Laura Eugenia Maria CP_1
ES e VI IN
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATI
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 21 ottobre 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante in persona della mandataria Parte_1 [...]
: Parte_2 pagina 1 di 14 “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare la titolarità del credito nei confronti della sig.ra in capo a CP_1 Parte_1 in forza del contratto di cessione stipulato con EV Gestione Crediti s.p.a. in data
15/06/2017 e rigettare l'opposizione proposta dalla debitrice. Con vittoria di spese e compensi”. per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, richiesta ed eccezione:
- Rigettare l'appello avversario perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, modificare le prese conclusioni e formulare ogni consentita nuova domanda.
Con vittoria delle spese di lite anche per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 385/2024 pubblicata in data 12 aprile 2024, il Tribunale Ordinario di Grosseto così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea e per l'effetto accoglie l'opposizione;
2) Condanna con la mandataria EV GESTIONE CREDITI PA Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro CP_1
23.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue: introduceva il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n. 270/2013 all'esito della ordinanza con la quale il GE accoglieva la istanza di sospensione, formulata dalla e di CP_1 accertamento nel merito della inesistenza del diritto della di agire Pt_1 esecutivamente. La dunque, chiedeva accertarsi la titolarità del credito di cui Pt_1 ai contratti di mutuo del 14.1.2009 e del 26.8.2010, intimati nella procedura esecutiva n. 270/2013 nei confronti di in capo alla in forza CP_1 Pt_1
pagina 2 di 14 del contratto di cessione stipulato con EV Gestione crediti s.p.a. in data 15.6.2017
e pubblicato in G.U. con avviso n. 73 del 22.6.2017.
Si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi la domanda e accogliere CP_1 la opposizione da lei stessa formulata, non avendo controparte fornito la prova della titolarità del credito di cui ai contratti di mutuo intimati.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente rilevava che oggetto del giudizio risultava essere l'accertamento della titolarità, in capo a del credito di cui Parte_1 ai contratti di mutuo del 14.1.2009 e del 26.8.2010 e premetteva che CP_1 con ricorso in opposizione alla esecuzione, aveva contestato l'inclusione del credito vantato nei suoi confronti nel novero di quelli ceduti in blocco alla da EV Pt_1
GESTIONE CREDITI PA (che a sua volta ne era divenuta titolare in forza del provvedimento della Banca d'Italia del 26.1.2016 con il quale le erano stati ceduti un blocco di crediti in sofferenza da . Ciò Controparte_3 posto, richiamava l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n, 385 del 1993 che prevede quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in GU, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. A ciò consegue che fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è legittimato a ricevere la prestazione dovuta. Ai fini della validità della cessione, il giudice affermava che la eventuale mancata prova della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese non era da considerarsi rilevante in quanto onere previsto a soli fini pubblicitari. Dunque, precisava che il soggetto che agisce in qualità di successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la disciplina dettata dall'articolo sopra richiamato, ha l'onere di dimostrare che il credito sia incluso in quella operazione così da fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La giurisprudenza ha ritenuto che la titolarità del credito in capo al cessionario possa desumersi dall'avviso di pubblicazione in GU recante la indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ma il giudice di primo grado ha ritenuto di dover sottolineare la distinzione tra prova della titolarità del credito e prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in pagina 3 di 14 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Nel caso di specie, non ha CP_1 contestato l'operazione di cessione di un blocco di crediti ma la titolarità della Pt_1 in ragione della mancata prova dell'inclusione del contratto di cessione del credito originariamente intimato da nei suoi Controparte_4 confronti. In questa ipotesi, il giudice ha rilevato come l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella GU può costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, se le indicazioni siano sufficientemente precise in modo tale da poter ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco. Secondo il giudice di primo grado tale certezza non è stata raggiunta con la documentazione versata in atti posto che dall'avviso pubblicato in GU non è possibile affermare con certezza se tra i crediti in sofferenza trasferiti dalla e del a EV e tra quelli poi Controparte_3 CP_3 ceduti a rientri quelli di cui è causa, dovendo tener conto che l'ultima Pt_1 cessione certamente non aveva riguardato tutti i crediti in sofferenza. Inoltre, la si è limitata a produrre una dichiarazione del notaio relativa all'elenco dei Pt_1 crediti ceduti che non consente di ritenere provata tale circostanza. Peraltro,
[...] ha rappresentato che con un ulteriore atto di cessione la aveva CP_1 Pt_1 ceduto un blocco di crediti in sofferenza a come da avviso Parte_4 pubblicato in GU n. 145 del 9.12.2017, non potendo il giudice in questo caso escludere che la posizione della se ceduta a potesse essere stata CP_1 Pt_1 oggetto di ulteriore cessione. Per tali motivi, non essendo possibile affermare con certezza se il credito di cui è causa rientri tra i crediti trasferiti a , il giudice Pt_1 rigettava la domanda, assorbiti gli ulteriori motivi.
Ciò posto accoglieva la opposizione e statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugna rilevando che, sulla base di quanto affermato dalle Parte_1
Sezioni Unite n. 2951/2016, il giudice non avrebbe dovuto verificare la sussistenza della prova delle cessioni precedenti in quanto la ha specificamente CP_1 contestato la titolarità del credito in capo a e sulla base dei medesimi principi Pt_1 non avrebbe dovuto ritenere non provati i singoli elementi che individuavano i crediti ceduti così come previsti nell'avviso di cessione GU prodotto da entrambe le parti.
Ciò posto l'odierno appellante riporta l'elenco di cui all'avviso di cessione pubblicato pagina 4 di 14 in GU che individua i crediti ceduti in blocco sulla base di alcuni criteri (v. p. 5, atto di appello), sostenendo che così sarebbe evidente l'errore in cui è incorso il giudice nel ritenere non provato che il credito nei confronti della avesse le CP_1 caratteristiche indicate nella cessione. Il giudice ha altresì errato nel ritenere che vi fosse incertezza sulla titolarità del credito in capo alla in quanto la Pt_1 CP_1 aveva rappresentato la circostanza di una ulteriore cessione da a Pt_1 CP_5
fatto contestato dall'odierna appellante che comunque non poteva essere
[...] ulteriormente onerata di tale prova.
Si costituisce preliminarmente eccependo la inammissibilità ex art. CP_1
342 c.p.c. e con riferimento alla prima cessione nel merito rileva che doveva Pt_1 provare la propria titolarità del credito fatto valere e inoltre evidenzia la infondatezza di quanto asserito da circa la contestazione tardiva della della Pt_1 CP_1 titolarità del credito in capo a con riferimento alla prima cessione in blocco Pt_1 tra e RE (poi cedente a . In particolare la Controparte_3 Pt_1 contestazione della titolarità del diritto è una mera difesa non soggetta a preclusioni e peraltro il documento n.9 dal quale la ha potuto rilevare che la cessione CP_1 ha riguardato solo certi crediti in sofferenza di e Controparte_3 non tutti, è stato prodotto da controparte solo con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito in data 11 giugno 2020 e dunque la ha tempestivamente CP_1 sollevato la contestazione con la propria comparsa di risposta. L'odierna appellata contesta l'affermazione di secondo cui la titolarità sarebbe stata ammessa Pt_1 dalla medesima quando in realtà già dal passo trascritto dall'appellante stessa emerge il contrario e cioè il fatto che la si è limitata a riportare quanto CP_1 affermato dalla Nuova Banca Popolare dell'Etruria senza nulla dire circa la veridicità, medesime considerazioni circa il trasferimento a EV del credito in contestazione in forza del provvedimento della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016.
Con riferimento alla seconda cessione, la rileva come manchi del tutto la CP_1 censura di controparte che si limita a lamentare il fatto che il giudice ha asserito di non potere escludere che la posizione della se ceduta a possa essere CP_1 Pt_1 stata oggetto di ulteriore cessione nonostante non sia questa la ratio decidendi del giudice di primo grado. Il fulcro è l'assenza di prova certa circa la titolarità del credito in capo a e il fatto che l'onere gravava proprio su quest'ultima. Per tali Pt_1
pagina 5 di 14 motivi l'appello è inammissibile. Per completezza, l'odierna appellata lo ritiene anche infondato in quanto è pacifico che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla GU non ha alcun ruolo nell'attestare la legittimazione attiva del cessionario del credito in blocco poiché non è di per sé indicativa dell'esistenza della cessione, dovendo dunque dare prova non solo del contratto di cessione ma anche del documento di identificazione dei crediti allegato allo stesso:
- con riguardo alla prima cessione, nel documento 9 il credito di cui è causa non è stato individuato, facendo genericamente riferimento a “certi crediti” dunque non tutti ma solo alcuni e nel provvedimento della Banca d'Italia è stata disposta la cessione dei crediti “in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di e del ” con esclusione Controparte_4 CP_3 dei medesimi crediti in sofferenza “interessati da operazioni di cartolarizzazione”;
- con riguardo alla seconda cessione, i documenti 7-9 riguardano una corrispondenza tra le parti che non è atta a provare nulla mentre la certificazione del notaio di cui al 24 settembre 2018 fa riferimento ad un elenco allegato ad una pec che le parti si sono scambiate tra di loro e quella del 16 ottobre 2019 certifica solo che i crediti indicati nell'allegato alla certificazione stessa con nn. “15169198 – Parte_5
” sono inclusi in un elenco di cessione crediti da
[...] [...]
a EV e risultante semplicemente da una Controparte_3 Pt_1 lettera quale quella di trasmissione a Banca d'Italia del 6 luglio 2017.
Infine, l'odierna appellata dà atto del fatto che nella procedura esecutiva immobiliare n. 270/2013 si è costituita in giudizio in sostituzione di EV, rilevando Pt_2 che in data 3 ottobre 2022 si è perfezionata l'operazione di scissione parziale della società EV con cui quest'ultima, pur continuando ad esistere, ha assegnato parte del suo patrimonio a , trasferendo a quest'ultima anche il contratto di Pt_2 special servicing sulla cui base EV agiva in qualità di special servicer di Pt_1
La Presidente Istruttrice, alla udienza del 3 dicembre 2024, rinviava la causa per lettura di sentenza contestuale alla udienza del 21 ottobre 2025.
pagina 6 di 14 Alla udienza del 21 ottobre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello deve essere deciso come segue.
Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notificazione nei confronti di ed e vista la mancata Controparte_6 Controparte_2 costituzione, se ne dichiara la contumacia.
Sempre in via preliminare, è opportuno sottolineare che l'art. 342 c.p.c. impone, all'appellante, requisiti di forma che devono essere necessariamente rispettati per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei motivi di gravame (ex multis Cass. n. 20343/2024 e 18548/2024). A tal fine, non si ritiene che, allo stato dei fatti, l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati in quanto non risulta essere confutato sulla motivazione assunta. Dalla lettura dell'atto introduttivo non si comprende quali siano i capi della sentenza che secondo la andrebbero Parte_1 riformati, mancando del tutto la parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice: l'odierno appellante individua quali punti controversi la asserita tardività della eccezione sollevata da controparte in ordine alla prima cessione (da e del a RE) e la eventuale ulteriore cessione da Controparte_3 CP_3 alla società irrilevante atteso quanto si dirà infra. Parte_1 Controparte_5
Nessuna menzione circa la mancata prova della inclusione del credito di cui è causa nella seconda cessione, cioè quella avvenuta tra RE e (e ancor prima in Parte_1 quella tra e del e RE,), reale fulcro di tutta la lite Controparte_3 CP_3
e inoltre della valenza o meno della certificazione notarile prodotta dall'odierna appellante atteso che il primo giudice l'ha posta a fondamento della propria decisione. Non si ritiene che l'atto di appello integri quel limite minimo di specificità che è richiesto dalla normativa e che consente a questa Corte di comprendere quale sia il sostanziale contenuto delle doglianze, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae della presente fase di giudizio.
Entrando comunque nel merito, per ragioni di completezza, l'appello è da rigettare in quanto infondato. È opportuno però ricostruire la vicenda processuale:
pagina 7 di 14 - con ricorso in opposizione all'esecuzione, eccepiva la mancata CP_1 inclusione del credito azionato contro la stessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 270/2013 in quanto dalla documentazione in atti non era possibile evincere in alcun modo che lo stesso fosse divenuto di titolarità della
, mancando nell'avviso GU qualsiasi dato finalizzato a fornire Parte_1 indicazione dell'inclusione del credito nel novero di quelli ceduti in blocco;
- si costituiva la opponendosi alla istanza di sospensione della procedura Pt_1 esecutiva e contestando quanto dalla affermato, ritenendo che la CP_1 prova della inclusione del credito fosse da rinvenirsi in questi due documenti:
pagina 8 di 14 pagina 9 di 14 - il giudice dell'esecuzione accoglieva la istanza di sospensione sostenendo che la non avesse documentato l'avvenuta pubblicazione della cessione Parte_1 in GU né documentato il contratto di cessione, non ritenendo idonea la produzione sopra riportata in quanto mera certificazione notarile attestante la presenza di comunicazioni intercorse tra creditore cedente e creditore cessionario in merito alla individuazione dei crediti ceduti in blocco. Parimenti inidoneo l'avviso pubblicato in GU contenendo indicazioni del tutto generiche;
- la , introducendo il merito della causa, oltre ai documenti sopra Parte_1 riportati e in questa sede numerati quali allegati 7 e 8, produceva per la prima volta copia della propria accettazione della proposta contrattuale (allegato n. 9) con estratto del contratto di cessione intercorso tra la RE e la Parte_1 sostenendo dunque che “l'elenco costituisce parte integrante del contratto di cessione concluso a mezzo pec, cosicchè il Notaio ha evidentemente potuto attestare, prendendo visione dello scambio di mail che costituiscono il contratto
e redigendo un estratto dell'elenco che di esso fa parte, che il redito nei confronti dell'opponente è compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco” (v. p. 3, atto introduttivo primo grado);
- costituendosi, ribadiva la genericità delle indicazioni contenute CP_1 nell'avviso GU e, preso atto della nuova allegazione di controparte, sottolineava come nelle premesse del contratto di cessione fosse prevista questa specifica circa l'oggetto della cessione: “certi crediti in sofferenza di, rispettivamente, Controparte_7 Controparte_3
a riprova del fatto che non vi fosse certezza circa l'inclusione
[...] CP_3 del credito di cui è causa tra quelli ceduti da RE a non essendoci Parte_1 ab origine prova che il credito fosse stato incluso nella prima cessione che, alla luce di quanto sopra riportato, non era comprensiva di tutti i crediti di
[...]
e del ma solo di alcuni;
Controparte_3 CP_3
- Nelle memorie di replica, la eccepiva che nella comparsa Parte_1 conclusionale depositata da la stessa avesse svolto delle CP_1 deduzioni del tutto nuove contestando per la prima volta la inidoneità della documentazione prodotta dalla a dimostrare la prima cessione, quella Pt_1 tra e EV, presumibilmente riferendosi a questo Controparte_3
pagina 10 di 14 punto specifico della comparsa conclusionale: 27. Nel caso in esame, i documenti prodotti da controparte sono inidonei a provare l'inclusione del credito oggetto del giudizio nel contratto di cessione stipulato tra EV e , Pt_1 prodotto da controparte (doc. n. 9 avv.) con vistose omissioni e, ancor prima,
l'inclusione del credito stesso nella cessione a monte intervenuta tra
[...]
e la NT RE;
28. In particolare, quanto alla Controparte_3 CP_3 prima cessione (tra e la NT RE), Controparte_3 basta leggere la premessa F del doc. 9 avv. per avvedersi che il credito in discussione non è stato affatto individuato. Si dice infatti in quel contesto che con gli indicati e plurimi provvedimenti della Banca d'Italia “certi crediti in sofferenza” tra le altre di e del sono stati ceduti Controparte_3 CP_3 alla NT RE. Laddove l'espressione “certi crediti” è indicativa (i) che non tutti i crediti in sofferenza sono stati ceduti, ma solo alcuni di essi;
(ii) non indica in alcun modo quali fossero i crediti in sofferenza;
(iii) non indica in alcun modo quali fossero i crediti in sofferenza ceduti. Non è dunque dato in alcun modo individuare il credito verso l'esponente tra quelli oggetto di cessione” (v. pp. 8-9, comparsa conclusionale;
CP_1
- Nelle memorie di replica, replicava a tale eccezione ribadendo CP_1 che, alla luce della produzione dell'allegato n. 9 avvenuta per la prima volta con l'introduzione del merito della causa, aveva tempestivamente provveduto, nel primo atto utile e dunque nella comparsa di costituzione (come già sopra riportato nella ricostruzione della vicenda), ad eccepire che nel contratto di cessione si dava atto che solo “certi crediti” erano stati ceduti dalla
[...]
a RE e che pertanto questo contribuiva ad Controparte_3 accrescere l'incertezza circa l'inclusione di quello di cui è causa nella seconda cessione;
- Ciò posto il primo giudice statuiva come da sentenza oggi impugnata.
Tanto premesso, l'odierno appellante, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ribadisce che con la comparsa conclusionale ha contestato CP_1 per la prima volta la inidoneità della documentazione prodotta nel senso già sopra riportato. La censura è infondata in quanto il documento n. 9, prodotto da Pt_1 solo al momento della introduzione del giudizio di merito, è stato
[...]
pagina 11 di 14 tempestivamente contestato da nella comparsa di costituzione, nel CP_1 senso che segue: “Ma vi è di più. Nelle premesse del contratto di cessione – per quel che ci è stato possibile verificare dalla lettura delle produzioni avversarie – si specifica che solo “certi crediti in sofferenza di, rispettivamente, Controparte_7
, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a.…” sono stati ceduti al NT (EV)
[...] da parte di ciascun Ente Ponte ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 (pag.
2/23). Sicché, detto documento, oltre a non dar prova della titolarità del credito in oggetto in capo a , al contrario prova che tale credito non risulta con evidenza Pt_1 ricompreso nella cessione del 2016, che ha visto EV in qualità di cessionaria e successivamente di procedente in via esecutiva.” (v. p. 8, comparsa di costituzione
. CP_1
Erra poi l'odierno appellante, nel proseguo del testo, nel ritenere che lo stesso giudice di primo grado ha dato atto di tale tardività e che nonostante questo abbia comunque affermato che tra i crediti in sofferenza oggetto della prima cessione e tra quelli poi oggetto della seconda non rientrasse quello di cui è causa (v. p. 4, atto di appello, . In realtà nella sentenza impugnata così si legge: “Ciò detto, Parte_1 sebbene non risulti precipuamente contestato che il credito intimato fosse stato classificato “a sofferenza”, se non tardivamente in sede di deposito degli atti conclusivi” perché effettivamente in sede di comparsa conclusionale CP_1 sembra contestare anche la qualificazione del suo credito quale credito in sofferenza
(v. pp. 8-10, comparsa conclusionale . Il primo giudice dunque non CP_1 ha, come erroneamente affermato dall'odierno appellante, confermato che
[...] ha tardivamente contestato la cessione a EV bensì che il credito fosse stato CP_1 classificato “a sofferenza”, peraltro non ponendo neppure a fondamento della propria decisione tale tardiva contestazione che dunque non è fulcro della decisione ivi impugnata.
È dunque pacifico che il credito sia da classificarsi quale credito a sofferenza in quanto circostanza non contestata tra le parti e che una prima cessione tra
[...]
e del con provvedimento della Banca d'Italia del 26 Controparte_3 CP_3 gennaio 2016 ci sia stata. Con particolare riferimento a ciò, l'odierno appellante sostiene che la titolarità del credito in capo a RE non sarebbe stata contestata essendo stata espressamente ammessa nel ricorso introduttivo della fase cautelare pagina 12 di 14 in quanto nelle premesse dell'atto in questione così riportava: “che CP_1
e del dava atto di costituirsi in giudizio quale Controparte_3 CP_3 procuratrice di RE Gestione Crediti S.p.A. (“RE Gestione Crediti”), cui erano stati ceduti in forza di provvedimento della Banca d'Italia 26.1.2016, i crediti in sofferenza della e del detenuti da Controparte_4 Controparte_8 [...]
(v. p. 4, ricorso al ge in opposizione). A Controparte_3 prescindere del fatto che trattasi della ricostruzione fattuale di quanto esposto dalla controparte , non avente pertanto valenza confessoria, la annotazione è comunque irrilevante posto che quanto sembra non comprendere è che non si Parte_1 contesta né l'esistenza di questo provvedimento né dunque l'avvenuta cessione di alcuni crediti tra queste due parti;
ciò che si contesta è che ab origine il credito di cui è causa sia stato incluso in questa cessione e di conseguenza che RE potesse poi ulteriormente cederlo a attesa la inidoneità della documentazione versata Pt_1 in atti a dimostrarlo. Come correttamente affermato dal primo giudice, in conformità con la giurisprudenza sul punto riportata in sentenza (Cass. 17944/2023), se la riconducibilità del credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario non è desumibile con certezza dalle indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito in altro modo. L'odierno appellante nulla contesta nel merito in quanto dopo essersi unicamente concentrato sulla prima cessione con deduzioni irrilevanti per quanto sopra motivato, si difende sulla questione relativa alla ulteriore cessione asseritamente avvenuta tra la e la società Parte_1 Controparte_5 omettendo di censurare la sentenza sul punto focale della causa. Dunque, la Corte ritiene di confermare quanto affermato dal primo giudice posto che oltre a non essere stato contestato in questa sede dall'odierno appellante, è comunque da ritenersi fondato attesa la evidente inidoneità della documentazione prodotta a far ritenere, con quella certezza richiesta dalla giurisprudenza, che il credito di cui è causa è stato incluso nell'ambito del blocco oggetto della cessione di cui è causa: quanto alla prima cessione, come più volte ribadito, è emerso che essa non ha riguardato la totalità dei crediti facenti capo alla e del Controparte_3
, elemento che già crea incertezza sull'oggetto della seconda cessione;
CP_3
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è con evidenza inadatto a dimostrare che il pagina 13 di 14 credito di cui è causa è stato incluso in questo trasferimento in blocco, attesa la genericità delle indicazioni ivi previste. La carenza di valenza probatoria della certificazione notarile non è stata specificamente censurata dall'odierno appellante.
Per tutto quanto sopra motivato l'appello è da rigettarsi in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione valore indeterminabile complessità media ai medi di legge, esclusa la sola fase istruttoria, dimezzata la fase decisoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
385/2024 del Tribunale Ordinario di Grosseto che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in € 6.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 21 ottobre 2025 La Presidente
AB IA
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