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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15212/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15212/2019 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA D'AGOSTO , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTORI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO PANZA Controparte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 12 Con citazione del 15.10.2019 e – premesso che: in data 18.02.2008, Parte_1 Parte_2
avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con la convenuta, in virtù del quale veniva CP_2
concessa in prestito la somma di € 230.000,00, da restituirsi in 192 rate mensili posticipate e decorrenti dal 31.03.2008; la aveva applicato un TEG superiore al tasso soglia ed un ISC differente rispetto CP_2
a quello pattuito, nonché aveva omesso di indicare il TAE ed il regime di capitalizzazione composto applicato al finanziamento;
la aveva altresì violato il divieto di anatocismo mediante CP_2
l'applicazione dell'ammortamento cd. alla francese, con conseguente maggiore onerosità del finanziamento;
- convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che gli interessi a qualsiasi titolo dovuti,
le commissioni, le remunerazioni, il piano di ammortamento e le spese tutti previsti e pattuiti nel mutuo fondiario del 18.02.2008 sono nulli in quanto rispondenti alla fattispecie di usura oggettiva originaria pattizia, in ragione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 644 cod. pen. e del 2° comma dell'art. 1815 c.c., poiché pattuiti oltre il tasso soglia usura per tempo vigente, così come pubblicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed allegato in atti;
2) per l'effetto disporre che ex 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., quale sanzione civile per tali invalide ed illecite pattuizioni usurarie, non sono dovuti gli interessi corrispettivi per la remunerazione del capitale e quelli a qualsiasi titolo promessi e/o pagati e/o richiesti nell'ambito del rapporto contrattuale indicato o qualsiasi altra somma per spese,
interessi anche di mora per risoluzione/estinzione anticipata e piano di ammortamento;
3) per l'effetto,
disporre che i ridetti interessi indebitamente ed illecitamente percepiti, oltre le spese, le commissioni e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte anche indicato e alle rispettive scadenze ex art. 2033 cod. civ., devono essere restituiti al ricorrente dalla Banca mutuataria con gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti e sino al soddisfo;
4) per l'effetto, in riferimento all'accoglimento della domanda, disporre l'eventuale compensazione degli indebiti interessi corrisposti con la quota capitale a scadenza e declaratoria di gratuità, nonché
accertamento dell'obbligo di pagamento per il debitore delle sole quote di capitale alle singole scadenze pagina 2 di 12 previste nel piano di ammortamento e sino alla conclusione del rapporto;
5) accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti usurari posti in essere dalla Banca, a diverso titolo risponde anche per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., nascente dal reato di usura ed è tenuta anche al risarcimento dei danni materiali e anche morali patiti dagli attori ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; 6)
per l'effetto, sempre a tale titolo, condannare la al risarcimento del danno materiale e morale CP_2
patito dagli attori e liquidato equitativamente nella somma di € 5.000,00 per ciascuno, o quella minore/maggiore somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di conclusione del contratto di mutuo sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto;
7) in via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale in tema di usura, accertare e dichiarare che la mancata indicazione in contratto del TAE
determina ai sensi dell'art. 117 TUB la declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
8) per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c.. e/o dell'art. 117 TUB, applicare al rapporto gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei
BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti, con le scadenze contrattualmente stabilite; 9) in via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale in tema di usura e di invalidità dei tassi ultralegali applicati, accertare e dichiarare l'invalidità del piano di ammortamento per le ragioni innanzi esposti ed in particolare per violazione sia dell'art. 6 della
Delibera CICR 9.2.2000 che degli artt. 1346 e 1284 c.c.. e/o dell'art. 117 TUB, con conseguente applicazione al rapporto di finanziamento di alcuna capitalizzazione e di interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite;
10) con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 27.12.2019, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
prescrizione decennale ex. art. 2946 c.c. e quinquennale ex. art. 2948 c.c. della domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di interessi.
pagina 3 di 12 Nel merito, deduceva il rispetto del tasso soglia e la regolarità del regime di capitalizzazione applicato al mutuo, nonché l'irrilevanza dell'omessa indicazione del TAE nel contratto di finanziamento, essendo la sua incidenza economica ricompresa nel TAEG/ISC.
Da ultimo, rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla avversa domanda di risarcimento danni, concludendo per il rigetto della domanda attorea, nonché in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della stessa, per la dichiarazione di intervenuta prescrizione delle competenze versate a titolo di interessi nel periodo ante decennio e/o quinquennio rispetto all'epoca di proposizione della lite ai sensi degli artt. 2946 e 2948 c.c., con vittoria di spese.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
La domanda va rigettata, perché infondata.
In,primo luogo non ricorre violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR del
09.02.2000, per mancata indicazione del TAE.
A tal proposito, va osservato che l'art. 6 della predetta disposizione prescrive la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo, ma solo ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito.
Ed invero, “nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste
alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo
pagina 4 di 12 restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome
la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata
progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo
restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale
residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di
mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla
fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della Cicr sopra
richiamata, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di
apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale” (Corte
D'Appello di Torino, sent. n. 464/2020).
Ne consegue che la mancata indicazione del TAE nel contratto non determina la nullità del finanziamento.
In ordine all'errata indicazione dell'ISC contrattuale, va innanzitutto osservato che il TAEG svolge una funzione meramente informativa, rappresentando in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, non influendo sulla determinabilità delle condizioni economiche desumibili dal contratto.
Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, il quale stabilisce che “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora” (co. 4) e che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti
di quelli pubblicizzati” (co. 6), essendo il TAEG qualificabile come mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
pagina 5 di 12 Allo stesso modo, l'erronea indicazione del TAEG non può comportare la nullità della clausola ai sensi degli artt. 1346 e 1248 c.c., esulando la fattispecie in esame dalle ipotesi previste dalle suddette
Par disposizioni, atteso che l' non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, non incidendo sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono.
Nel caso di specie, inoltre, non è invocabile la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, sia perché tale sanzione non si applica ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobile (art. 122 TUB),
come il contratto in questione, sia perché la suddetta disciplina è entrata in vigore con il D.Lgs. n.
141/2010 in data 19.09.2010, dunque successivamente alla stipula del mutuo in esame.
Nel merito, va osservato in diritto che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e
sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la
clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Deve altresì rilevarsi che, sulla base della lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti – usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia e recepite nei decreti ministeriali.
pagina 6 di 12 La Banca d'Italia, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla Banca d'Italia nel momento in cui essi sono promessi o convenuti,
indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.
Occorre, peraltro, precisare che, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità
del tasso degli interessi corrispettivi.
Va inoltre precisato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può tenersi conto della commissione prevista per l'anticipata estinzione del mutuo.
Il debitore che decide di estinguere anticipatamente il mutuo esercita una facoltà contrattualmente riconosciutagli in cambio di un corrispettivo.
La commissione di estinzione anticipata, corrisposta dal debitore per la ipotesi in cui si avvalga della facoltà prevista in contratto costituisce, pertanto, una componente del corrispettivo del contratto che non sembra riconducibile alla categoria del vantaggio usuraio, né qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito, sicché la stessa va esclusa dalla verifica del Teg.
pagina 7 di 12 Sulla base della lettura offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597
del 18.09.2020, per i contratti – come quello in questione – conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Sulla base dei principi innanzi esposti e dei quesiti formulati, l'ausiliario ha escluso il superamento del tasso soglia, rilevando che il TEG contrattuale risulta pari al 5,52% (con inclusione delle spese di istruttoria), a fronte di un tasso soglia per gli interessi corrispettivi previsto per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” dell'8,625%, mentre il tasso di mora applicato è pari all'8,575%
(corrispondente al tasso soglia vigente arrotondato per difetto allo 0,05), a fronte del tasso soglia di mora previsto per la categoria innanzi indicata pari all'11,775%.
In sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario ha precisato di non aver incluso nel calcolo del TEG la penale di risoluzione per inadempimento, non essendo stata pattuita nel contratto di mutuo de quo.
Consegue all'accertamento del rispetto del tasso soglia, il rigetto della domanda di risarcimento danni materiali e morali, formulata dagli attori ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., in difetto di allegazione e prova del danno subito.
Parimenti, la domanda di invalidità del piano di ammortamento per violazione dell'art. 117 TUB,
formulata dagli attori per indeterminatezza del regime di capitalizzazione applicato, va rigettata.
La Suprema Corte ha di recente affermato che: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso
rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato
tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in pagina 8 di 12 tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti"
(SS.UU. n. 15130/2024).
Nella vicenda in esame, ancorché sia stato pattuito un tasso variabile, può egualmente escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza.
L'art. 117 TUB richiede, invero, che il contratto bancario debba essere stipulato per iscritto a pena di nullità e contenere il “tasso di interesse” (co. I, III e IV), disciplinando la cd. nullità testuale (art. 1418
co. III c.c.), la quale non può che operare nei limiti di quanto previsto dalla norma.
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto il contratto di mutuo del 18.02.2008 (allegato 1 dell'atto di citazione), dal quale si evince la durata del finanziamento, la somma mutuata, il tasso corrispettivo ed il tasso di mora applicati, nonché il numero di rate.
In particolare, le parti hanno pattuito le seguenti condizioni economiche:
Capitale mutuato € 230.000,00 Mutuo ipotecario TASSO VARIABILE
Tasso di interesse iniziale 5,380%
Tasso successivo maggiorato di uno EURIBOR MENSILE/360 spread di 1,2 punti % Periodo di preammortamento 11 giorni al tasso 4,550% Periodicità rate MENSILE Durata in mesi 192
Tasso nominale in sede di contratto 5,38% ISC indicato in contratto 5,52% Importo Rata € 1.791,561
Tasso di mora pari al tasso soglia 8,60% arrotondato per difetto Spese Istruttoria € 200,00
Dall'esame del piano di ammortamento accluso al suddetto contratto emerge altresì la quota capitale in percentuale rimborsata con ciascuna rata ed il capitale residuo.
Sulla base delle condizioni economiche esplicitate nel documento contrattuale e nel piano di ammortamento, l'ausiliario ha potuto constatare che la ha applicato la capitalizzazione composta CP_2
pagina 9 di 12 nel piano di ammortamento alla francese, ulteriormente desumibile dalla differenza derivante dal mero confronto tra il TAN ed il TAE effettivo.
In forza dei condivisibili rilievi del ctu deve pertanto concludersi che le condizioni economiche riportate nei documenti contrattuali sono idonee, sia pur con opportuna verifica tecnica, a consentire l'individuazione del regime di capitalizzazione applicato al mutuo de quo.
Per tali ragioni deve escludersi la nullità del contratto per indeterminabilità, inerendo il profilo della trasparenza e della chiarezza delle condizioni contrattuali ad obblighi di comportamento la cui violazione non costituisce vizio di invalidità ed il cui rilievo è estraneo al thema decidendum, come innanzi individuato.
In ordine poi alla violazione del divieto anatocistico derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta al piano di ammortamento, va osservato, al riguardo, che nella prassi dei contratti di finanziamento rateali il piano di ammortamento viene redatto sia in regime finanziario di capitalizzazione semplice, sia in regime finanziario di capitalizzazione composta: la differenza sostanziale tra i due piani di ammortamento conduce ad una maggiorazione degli interessi nel caso di utilizzo della capitalizzazione composta, come nella specie.
Ciò premesso, deve innanzitutto darsi atto che il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese, come
è noto, si connota quale piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, che non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è
quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagina 10 di 12 sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
In tale prospettiva, nel caso di specie, in riferimento all'applicazione del regime di capitalizzazione composta al suddetto finanziamento, va osservato che “l'applicazione dell'interesse composto non
provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola
rata” (Cfr. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
Ed invero, la capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare estranea al campo di azione dell'art.1283 c.c. (Cfr.
Trib. Torino 30.5.2019; 15.9.2020), essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro (Cfr. Cass. n. 27823/2023).
In sostanza l'ammortamento alla francese non genera effetto anatocistico di produzione di interessi sugli interessi scaduti, ex art.1283 c.c., perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate, sicché non ricorre interesse scaduto sul quale calcolare l'interesse composto.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Il rigetto esime dal valutare la domanda di prescrizione delle competenze versate a titolo di interessi,
formulata in via subordinata dalla convenuta. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con citazione del 15.10.2019, nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido, al rimborso, in favore della convenuta, delle spese processuali liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per le spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 13.6.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15212/2019 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA D'AGOSTO , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTORI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO PANZA Controparte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 12 Con citazione del 15.10.2019 e – premesso che: in data 18.02.2008, Parte_1 Parte_2
avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con la convenuta, in virtù del quale veniva CP_2
concessa in prestito la somma di € 230.000,00, da restituirsi in 192 rate mensili posticipate e decorrenti dal 31.03.2008; la aveva applicato un TEG superiore al tasso soglia ed un ISC differente rispetto CP_2
a quello pattuito, nonché aveva omesso di indicare il TAE ed il regime di capitalizzazione composto applicato al finanziamento;
la aveva altresì violato il divieto di anatocismo mediante CP_2
l'applicazione dell'ammortamento cd. alla francese, con conseguente maggiore onerosità del finanziamento;
- convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che gli interessi a qualsiasi titolo dovuti,
le commissioni, le remunerazioni, il piano di ammortamento e le spese tutti previsti e pattuiti nel mutuo fondiario del 18.02.2008 sono nulli in quanto rispondenti alla fattispecie di usura oggettiva originaria pattizia, in ragione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 644 cod. pen. e del 2° comma dell'art. 1815 c.c., poiché pattuiti oltre il tasso soglia usura per tempo vigente, così come pubblicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed allegato in atti;
2) per l'effetto disporre che ex 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., quale sanzione civile per tali invalide ed illecite pattuizioni usurarie, non sono dovuti gli interessi corrispettivi per la remunerazione del capitale e quelli a qualsiasi titolo promessi e/o pagati e/o richiesti nell'ambito del rapporto contrattuale indicato o qualsiasi altra somma per spese,
interessi anche di mora per risoluzione/estinzione anticipata e piano di ammortamento;
3) per l'effetto,
disporre che i ridetti interessi indebitamente ed illecitamente percepiti, oltre le spese, le commissioni e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte anche indicato e alle rispettive scadenze ex art. 2033 cod. civ., devono essere restituiti al ricorrente dalla Banca mutuataria con gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti e sino al soddisfo;
4) per l'effetto, in riferimento all'accoglimento della domanda, disporre l'eventuale compensazione degli indebiti interessi corrisposti con la quota capitale a scadenza e declaratoria di gratuità, nonché
accertamento dell'obbligo di pagamento per il debitore delle sole quote di capitale alle singole scadenze pagina 2 di 12 previste nel piano di ammortamento e sino alla conclusione del rapporto;
5) accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti usurari posti in essere dalla Banca, a diverso titolo risponde anche per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., nascente dal reato di usura ed è tenuta anche al risarcimento dei danni materiali e anche morali patiti dagli attori ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; 6)
per l'effetto, sempre a tale titolo, condannare la al risarcimento del danno materiale e morale CP_2
patito dagli attori e liquidato equitativamente nella somma di € 5.000,00 per ciascuno, o quella minore/maggiore somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di conclusione del contratto di mutuo sino al dì dell'effettivo soddisfo, somme a compensarsi con il residuo capitale dovuto;
7) in via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale in tema di usura, accertare e dichiarare che la mancata indicazione in contratto del TAE
determina ai sensi dell'art. 117 TUB la declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
8) per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c.. e/o dell'art. 117 TUB, applicare al rapporto gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei
BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti, con le scadenze contrattualmente stabilite; 9) in via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale in tema di usura e di invalidità dei tassi ultralegali applicati, accertare e dichiarare l'invalidità del piano di ammortamento per le ragioni innanzi esposti ed in particolare per violazione sia dell'art. 6 della
Delibera CICR 9.2.2000 che degli artt. 1346 e 1284 c.c.. e/o dell'art. 117 TUB, con conseguente applicazione al rapporto di finanziamento di alcuna capitalizzazione e di interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite;
10) con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 27.12.2019, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
prescrizione decennale ex. art. 2946 c.c. e quinquennale ex. art. 2948 c.c. della domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di interessi.
pagina 3 di 12 Nel merito, deduceva il rispetto del tasso soglia e la regolarità del regime di capitalizzazione applicato al mutuo, nonché l'irrilevanza dell'omessa indicazione del TAE nel contratto di finanziamento, essendo la sua incidenza economica ricompresa nel TAEG/ISC.
Da ultimo, rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla avversa domanda di risarcimento danni, concludendo per il rigetto della domanda attorea, nonché in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della stessa, per la dichiarazione di intervenuta prescrizione delle competenze versate a titolo di interessi nel periodo ante decennio e/o quinquennio rispetto all'epoca di proposizione della lite ai sensi degli artt. 2946 e 2948 c.c., con vittoria di spese.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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La domanda va rigettata, perché infondata.
In,primo luogo non ricorre violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR del
09.02.2000, per mancata indicazione del TAE.
A tal proposito, va osservato che l'art. 6 della predetta disposizione prescrive la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo, ma solo ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito.
Ed invero, “nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste
alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo
pagina 4 di 12 restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome
la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata
progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo
restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale
residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di
mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla
fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della Cicr sopra
richiamata, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di
apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale” (Corte
D'Appello di Torino, sent. n. 464/2020).
Ne consegue che la mancata indicazione del TAE nel contratto non determina la nullità del finanziamento.
In ordine all'errata indicazione dell'ISC contrattuale, va innanzitutto osservato che il TAEG svolge una funzione meramente informativa, rappresentando in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, non influendo sulla determinabilità delle condizioni economiche desumibili dal contratto.
Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, il quale stabilisce che “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora” (co. 4) e che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti
di quelli pubblicizzati” (co. 6), essendo il TAEG qualificabile come mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
pagina 5 di 12 Allo stesso modo, l'erronea indicazione del TAEG non può comportare la nullità della clausola ai sensi degli artt. 1346 e 1248 c.c., esulando la fattispecie in esame dalle ipotesi previste dalle suddette
Par disposizioni, atteso che l' non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, non incidendo sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono.
Nel caso di specie, inoltre, non è invocabile la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, sia perché tale sanzione non si applica ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobile (art. 122 TUB),
come il contratto in questione, sia perché la suddetta disciplina è entrata in vigore con il D.Lgs. n.
141/2010 in data 19.09.2010, dunque successivamente alla stipula del mutuo in esame.
Nel merito, va osservato in diritto che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e
sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la
clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Deve altresì rilevarsi che, sulla base della lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti – usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia e recepite nei decreti ministeriali.
pagina 6 di 12 La Banca d'Italia, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla Banca d'Italia nel momento in cui essi sono promessi o convenuti,
indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.
Occorre, peraltro, precisare che, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità
del tasso degli interessi corrispettivi.
Va inoltre precisato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può tenersi conto della commissione prevista per l'anticipata estinzione del mutuo.
Il debitore che decide di estinguere anticipatamente il mutuo esercita una facoltà contrattualmente riconosciutagli in cambio di un corrispettivo.
La commissione di estinzione anticipata, corrisposta dal debitore per la ipotesi in cui si avvalga della facoltà prevista in contratto costituisce, pertanto, una componente del corrispettivo del contratto che non sembra riconducibile alla categoria del vantaggio usuraio, né qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito, sicché la stessa va esclusa dalla verifica del Teg.
pagina 7 di 12 Sulla base della lettura offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597
del 18.09.2020, per i contratti – come quello in questione – conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Sulla base dei principi innanzi esposti e dei quesiti formulati, l'ausiliario ha escluso il superamento del tasso soglia, rilevando che il TEG contrattuale risulta pari al 5,52% (con inclusione delle spese di istruttoria), a fronte di un tasso soglia per gli interessi corrispettivi previsto per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” dell'8,625%, mentre il tasso di mora applicato è pari all'8,575%
(corrispondente al tasso soglia vigente arrotondato per difetto allo 0,05), a fronte del tasso soglia di mora previsto per la categoria innanzi indicata pari all'11,775%.
In sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario ha precisato di non aver incluso nel calcolo del TEG la penale di risoluzione per inadempimento, non essendo stata pattuita nel contratto di mutuo de quo.
Consegue all'accertamento del rispetto del tasso soglia, il rigetto della domanda di risarcimento danni materiali e morali, formulata dagli attori ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., in difetto di allegazione e prova del danno subito.
Parimenti, la domanda di invalidità del piano di ammortamento per violazione dell'art. 117 TUB,
formulata dagli attori per indeterminatezza del regime di capitalizzazione applicato, va rigettata.
La Suprema Corte ha di recente affermato che: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso
rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato
tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in pagina 8 di 12 tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti"
(SS.UU. n. 15130/2024).
Nella vicenda in esame, ancorché sia stato pattuito un tasso variabile, può egualmente escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza.
L'art. 117 TUB richiede, invero, che il contratto bancario debba essere stipulato per iscritto a pena di nullità e contenere il “tasso di interesse” (co. I, III e IV), disciplinando la cd. nullità testuale (art. 1418
co. III c.c.), la quale non può che operare nei limiti di quanto previsto dalla norma.
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto il contratto di mutuo del 18.02.2008 (allegato 1 dell'atto di citazione), dal quale si evince la durata del finanziamento, la somma mutuata, il tasso corrispettivo ed il tasso di mora applicati, nonché il numero di rate.
In particolare, le parti hanno pattuito le seguenti condizioni economiche:
Capitale mutuato € 230.000,00 Mutuo ipotecario TASSO VARIABILE
Tasso di interesse iniziale 5,380%
Tasso successivo maggiorato di uno EURIBOR MENSILE/360 spread di 1,2 punti % Periodo di preammortamento 11 giorni al tasso 4,550% Periodicità rate MENSILE Durata in mesi 192
Tasso nominale in sede di contratto 5,38% ISC indicato in contratto 5,52% Importo Rata € 1.791,561
Tasso di mora pari al tasso soglia 8,60% arrotondato per difetto Spese Istruttoria € 200,00
Dall'esame del piano di ammortamento accluso al suddetto contratto emerge altresì la quota capitale in percentuale rimborsata con ciascuna rata ed il capitale residuo.
Sulla base delle condizioni economiche esplicitate nel documento contrattuale e nel piano di ammortamento, l'ausiliario ha potuto constatare che la ha applicato la capitalizzazione composta CP_2
pagina 9 di 12 nel piano di ammortamento alla francese, ulteriormente desumibile dalla differenza derivante dal mero confronto tra il TAN ed il TAE effettivo.
In forza dei condivisibili rilievi del ctu deve pertanto concludersi che le condizioni economiche riportate nei documenti contrattuali sono idonee, sia pur con opportuna verifica tecnica, a consentire l'individuazione del regime di capitalizzazione applicato al mutuo de quo.
Per tali ragioni deve escludersi la nullità del contratto per indeterminabilità, inerendo il profilo della trasparenza e della chiarezza delle condizioni contrattuali ad obblighi di comportamento la cui violazione non costituisce vizio di invalidità ed il cui rilievo è estraneo al thema decidendum, come innanzi individuato.
In ordine poi alla violazione del divieto anatocistico derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta al piano di ammortamento, va osservato, al riguardo, che nella prassi dei contratti di finanziamento rateali il piano di ammortamento viene redatto sia in regime finanziario di capitalizzazione semplice, sia in regime finanziario di capitalizzazione composta: la differenza sostanziale tra i due piani di ammortamento conduce ad una maggiorazione degli interessi nel caso di utilizzo della capitalizzazione composta, come nella specie.
Ciò premesso, deve innanzitutto darsi atto che il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese, come
è noto, si connota quale piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, che non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è
quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagina 10 di 12 sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
In tale prospettiva, nel caso di specie, in riferimento all'applicazione del regime di capitalizzazione composta al suddetto finanziamento, va osservato che “l'applicazione dell'interesse composto non
provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola
rata” (Cfr. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
Ed invero, la capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare estranea al campo di azione dell'art.1283 c.c. (Cfr.
Trib. Torino 30.5.2019; 15.9.2020), essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro (Cfr. Cass. n. 27823/2023).
In sostanza l'ammortamento alla francese non genera effetto anatocistico di produzione di interessi sugli interessi scaduti, ex art.1283 c.c., perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate, sicché non ricorre interesse scaduto sul quale calcolare l'interesse composto.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Il rigetto esime dal valutare la domanda di prescrizione delle competenze versate a titolo di interessi,
formulata in via subordinata dalla convenuta. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con citazione del 15.10.2019, nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido, al rimborso, in favore della convenuta, delle spese processuali liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per le spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 13.6.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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