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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, alle ore 9:49, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 709/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carla FONTANA, in sostituzione dell'Avv. Daniela SABELLA, per parte ricorrente e l'Avv. Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
709 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Daniela SABELLA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio della medesima, in Carini (Pa), ______________________ Piazza A. Manzoni 5; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A 2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha Parte_1
i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere da Agosto 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2022, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (18/05/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
17/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 20/03/2025, la causa è
stata posta in decisione.
3 Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Arterite di Takayasu in follow-up clinico-strumentale, artrite Parte_1
reumatoide sieronegativa, sindrome ansiosa e mastopatia fibrocistica” e ha concluso che “dall'esame
obbiettivo e dalla valutazione della documentazione, si evidenziano patologie a carattere cronico-
evolutivo di grado tale da configurare, applicando il calcolo riduzionistico, uno stato di invalidità
che è da quantizzare nella misura del 60% dalla data di presentazione della domanda fino
all'Agosto 2024 da quando, in relazione alla sopravvenuta diagnosi di artrite reumatoide, il valore
di invalidità complessivo risulta dell'80%”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
mensile di assistenza, a decorrere da Agosto 2024, mentre va rigettata per il periodo
anteriore.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato invalidante, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, alle ore 9:49, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 709/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carla FONTANA, in sostituzione dell'Avv. Daniela SABELLA, per parte ricorrente e l'Avv. Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
709 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Daniela SABELLA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio della medesima, in Carini (Pa), ______________________ Piazza A. Manzoni 5; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A 2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha Parte_1
i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere da Agosto 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2022, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (18/05/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
17/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 20/03/2025, la causa è
stata posta in decisione.
3 Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Arterite di Takayasu in follow-up clinico-strumentale, artrite Parte_1
reumatoide sieronegativa, sindrome ansiosa e mastopatia fibrocistica” e ha concluso che “dall'esame
obbiettivo e dalla valutazione della documentazione, si evidenziano patologie a carattere cronico-
evolutivo di grado tale da configurare, applicando il calcolo riduzionistico, uno stato di invalidità
che è da quantizzare nella misura del 60% dalla data di presentazione della domanda fino
all'Agosto 2024 da quando, in relazione alla sopravvenuta diagnosi di artrite reumatoide, il valore
di invalidità complessivo risulta dell'80%”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
mensile di assistenza, a decorrere da Agosto 2024, mentre va rigettata per il periodo
anteriore.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato invalidante, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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