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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MAZZA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Trieste n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza di prole.
2. Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di , relative a educazione, Per_1 formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore. Sarà onere
1 dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3. Il minore avrà la residenza anagrafica e la dimora permanente presso la madre, attualmente Per_1 in Viareggio (LU), via Mazzini n. 271;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti tempi e orari:
- la prima settimana il lunedì dal termine delle lezioni fino al martedì alle ore 8,00 00 quando lo accompagnerà a scuola con relativo pernottamento nonché dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,30;
- la seconda settimana il lunedì dal termine delle lezioni fino al mercoledì alle ore 8,00 quando lo accompagnerà a scuola con relativo pernottamento nonché il giovedì dalle ore 16,30 fino alle ore 20,30. Trascorso un periodo adeguato affinché il figlio si adatti al calendario sopra indicato ed allo spostamento dalla casa familiare con la madre, i due genitori di comune accordo incrementeranno, rispetto al calendario suindicato, i tempi di permanenza di con il padre, tenendo ovviamente Per_1 in considerazione i suoi bisogni e desideri nonché gli impegni lavorativi degli stessi. Qualora nei rispettivi tempi di permanenza i due genitori si avvalgano dell'utilizzo della babysitter per la gestione e la tenuta del figlio sarà loro cura informarsi a vicenda e far conoscere la persona scelta oltre a fornire il recapito telefonico. Resta inteso che tale spesa sarà ad esclusivo carico del genitore che la richiede a meno che non sia stata concordata dagli stessi per indisponibilità di entrambi. I due genitori concordano nel prevedere che il minore non frequenti nuovi eventuali partner degli stessi almeno fintanto che la relazione non diventi stabile e duratura prevedendo, comunque, sempre un graduale inserimento. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. In considerazione degli impegni lavorativi dei due genitori, quest'ultimi concorderanno l'iscrizione del figlio ad una scuola materna estiva/campus estivo/accoglienza di una ragazza alla pari/utilizzo di una baby-sitter. In particolare ciascun genitore, per il periodo estivo, comunicherà all'altro con congruo preavviso il giorno di riposo così da poter tenere con sé il figlio durante lo stesso in deroga del calendario suindicato. Quanto alle festività natalizie e pasquali sarà applicato il criterio dell'alternanza, sarà così alternato il giorno di Natale con il giorno di S. AN, il Capodanno con il giorno di FA ed il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta, con relativa deroga al calendario ordinario. Stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per tutte le altre feste da calendario, salvo impegni lavorativi dei genitori. Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, il bambino potrà stare con gli stessi due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio. Qualora la madre, previo consenso del padre, si rechi dai propri familiari all'estero potrà assentarsi per un periodo maggiore rispetto alle due settimane indicate. Nei rispettivi tempi di permanenza i genitori dovranno consentire all'altro di sentire telefonicamente il figlio una volta al giorno in orario da concordare. Qualora venga lasciato dai genitori in custodia ai Per_1 nonni le parti si accordano acché possano essere presi contatti diretti con gli stessi di modo da poter parlare direttamente con il bambino. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé il figlio fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore e, comunque,
2 dovrà essere fornita idonea comunicazione circa il luogo di villeggiatura, il nome della struttura e relativo recapito telefonico.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio quando l'avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario del minore, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra Una volta reperita l'idonea Parte_2 soluzione abitativa di cui al successivo punto 8 e prestata idonea garanzia economica da parte del la somma del contributo integrativo volto al mantenimento ordinario diretto del figlio verrà Pt_1 rimodulata in funzione del contributo al canone di locazione, tra un minimo di € 850,00 e un massimo da determinare in funzione delle spese condominiali, escluse quelle riferite alle utenze private dell'immobile individuato, da calcolare come segue:
- in caso di canone di locazione pari ad € 750,00 mensili, il contributo sarà pari ad € 850,00 oltre le eventuali spese condominiali;
- qualora il canone di locazione sia inferiore ad € 750,00 mensili e la somma fra il canone di canone di locazione e le spese condominiali sia superiore ad € 750,00, il contributo sarà pari ad € 850,00 oltre la differenza fra suddetta cifra ed € 750,00. Ad es.: canone di locazione pari ad € 700,00, spese condominiali pari ad € 80,00 mensili, il corrisponderà una somma pari ad € 880,00, ossia Pt_1
€ 850,00 + (780,00 -750,00).
- qualora il canone di locazione sia inferiore ad € 750,00 mensili e la somma fra il canone di canone di locazione e le spese condominiali sia pari o inferiore ad € 750,00, il contributo sarà pari ad € 850,00. Ad es.: canone di locazione pari ad € 600,00, spese condominiali pari ad € 80,00 mensili, il corrisponderà una somma pari ad € 850,00. Tale importo così rimodulato non potrà Pt_1 superare il termine massimo di 21 mesi, ovvero il minor tempo che si rivelerà necessario in relazione alla situazione economico-lavorativa della sig.ra che andrà, comunque verificata, alla Pt_2 scadenza dei quali il contributo integrativo volto al mantenimento ordinario diretto del figlio sarà rivalutato dalle parti sulla base delle rispettive condizioni economiche e reddituali. I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, pertanto, godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
3 - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. a) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
6. La casa familiare sita in Viareggio (LU), via Mazzini n. 271, di proprietà dei genitori del sig. verrà assegnata temporaneamente, e comunque non oltre il termine del 31/12/2025, alla Pt_1 sig.ra per continuarci a vivere unitamente al figlio minore fintanto che la stessa Parte_2 non troverà una soluzione abitativa alternativa. Suddetto termine potrà essere prorogato qualora entro il 31.12.2025 non sia stato individuato ovvero sia stato individuato ma non risulti disponibile alcun immobile con le caratteristiche di cui al successivo punto 8. In ogni caso, decorso tale termine, la sig.ra non potrà opporsi alle soluzioni abitative alternative alla casa familiare Parte_2 individuate dalle parti, che presentino le caratteristiche indicate al successivo punto 8 e, in presenza di tali soluzioni, dovrà necessariamente rilasciare l'immobile. A partire dall' 1/1/2026, il sig.
diventerà unico comodatario dell'immobile posto in via Mazzini n. 271 a Viareggio e potrà Pt_1 attivarsi per far valere il proprio diritto in sede giudiziaria ad eccezione della proroga del termine suindicata per mancata reperibilità dell'immobile e/o mancata disponibilità di accesso. Le parti
4 concordano nel ricercare fin da subito altra soluzione abitativa alternativa alla casa familiare ma che l'effettivo trasferimento non possa avvenire prima del 30.06.2025 (fine scuola materna di ). Per_1
7. Una volta reperita l'abitazione che rispetti le caratteristiche di cui al punto 8, il sig. si Pt_1 impegna ed obbliga ad adeguare/rivedere il mantenimento ordinario mensile per il figlio come descritto al punto 5 del presente accordo, dovendo tenere in considerazione i costi del canone di locazione di cui lo stesso si farà carico per i primi 21 mesi e, se necessario, a prestare tutte le garanzie idonee per la stipula del relativo contratto di locazione. Il sig. mantenendo la propria Pt_1 residenza presso la casa familiare, si impegna ed obbliga al pagamento del 50% della Pt_3
8. L'immobile da individuare come soluzione abitativa alternativa alla casa familiare per la sig.ra ed il figlio dovrà possedere le seguenti caratteristiche: Parte_2
- Requisiti igienico-sanitari richiesti a norma di legge;
- Possibilità di stipulare regolare contratto di locazione ad uso abitativo (4+4 o 3+2);
- Possibilità di spostare la residenza di entrambi presso l'immobile;
- Canone di locazione non superiore alla somma mensile di € 750,00;
- Dotato di almeno due camere (camera matrimoniale e camera singola), una cucina, una sala, un ripostiglio (da non intendere quale ulteriore stanza da adibire a camera ma come un piccolo spazio della casa ove si depositano e si tengono in serbo oggetti e prodotti vari) ed un bagno oltre ad essere arredato;
- Dovrà trovarsi all'interno di una delle seguenti aree: Comune di Viareggio;
Comune di Camaiore, fraz. Lido;
Comune di Massarosa, fraz. Piano di Mommio e Piano di Conca. A seguito del reperimento dell'immobile i due genitori, in considerazione dell'ubicazione dello stesso, valuteranno l'eventuale spostamento di scuola di al fine di agevolare lo stesso negli spostamenti. Per_1
9. La sig.ra ha ottenuto in Argentina il titolo di studio di laurea in psicologia. Da tempo si Pt_2
è attivata in Italia per poter ottenere il riconoscimento del titolo di modo da reperire idonea attività lavorativa sulla base delle proprie competenze. Il ha richiesto alla ricorrente Controparte_2 di sostenere diversi esami sia scritti che orali con sede a Roma con sessioni nel mese di luglio e nel mese di dicembre, ma dovendo attendere la chiamata da parte del stesso. Inoltre la sig.ra CP_2 dovrà iscriversi all'Università, indirizzo scienze della formazione, per sostenere alcuni Pt_2 esami integrativi per la durata di circa un anno e mezzo. Solamente alla conclusione di suddetto percorso la ricorrente potrà vedersi riconosciuto il proprio titolo di studio con conseguente iscrizione all'albo nonché la possibilità di partecipare ai vari concorsi per essere inserita nelle graduatorie. Motivo per cui dinanzi alla disponibilità della sig.ra di rilasciare la casa familiare è Pt_2 necessario che il sig. si assuma un impegno economico per il pagamento del canone di Pt_1 locazione ed il mantenimento del figlio minore non potendo, allo stato, prevedere le tempistiche per il raggiungimento da parte della sig.ra di una propria indipendenza economica. Pt_2
10. I genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto per il figlio minore e per sé stessi. Poiché il passaporto del minore è stato smarrito, i due genitori concordano nel presentare la relativa denuncia nonché la richiesta di nuovo passaporto
11. La sig.ra potrà continuare ad utilizzare in maniera esclusiva l'autovettura Parte_2 marca Caddy tg. CP835KG di proprietà del padre del sig. con costi e spese a suo esclusivo Pt_1 carico. I ricorrenti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole».
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nato fuori dal matrimonio il 19/5/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MAZZA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Trieste n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza di prole.
2. Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di , relative a educazione, Per_1 formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore. Sarà onere
1 dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3. Il minore avrà la residenza anagrafica e la dimora permanente presso la madre, attualmente Per_1 in Viareggio (LU), via Mazzini n. 271;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti tempi e orari:
- la prima settimana il lunedì dal termine delle lezioni fino al martedì alle ore 8,00 00 quando lo accompagnerà a scuola con relativo pernottamento nonché dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,30;
- la seconda settimana il lunedì dal termine delle lezioni fino al mercoledì alle ore 8,00 quando lo accompagnerà a scuola con relativo pernottamento nonché il giovedì dalle ore 16,30 fino alle ore 20,30. Trascorso un periodo adeguato affinché il figlio si adatti al calendario sopra indicato ed allo spostamento dalla casa familiare con la madre, i due genitori di comune accordo incrementeranno, rispetto al calendario suindicato, i tempi di permanenza di con il padre, tenendo ovviamente Per_1 in considerazione i suoi bisogni e desideri nonché gli impegni lavorativi degli stessi. Qualora nei rispettivi tempi di permanenza i due genitori si avvalgano dell'utilizzo della babysitter per la gestione e la tenuta del figlio sarà loro cura informarsi a vicenda e far conoscere la persona scelta oltre a fornire il recapito telefonico. Resta inteso che tale spesa sarà ad esclusivo carico del genitore che la richiede a meno che non sia stata concordata dagli stessi per indisponibilità di entrambi. I due genitori concordano nel prevedere che il minore non frequenti nuovi eventuali partner degli stessi almeno fintanto che la relazione non diventi stabile e duratura prevedendo, comunque, sempre un graduale inserimento. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. In considerazione degli impegni lavorativi dei due genitori, quest'ultimi concorderanno l'iscrizione del figlio ad una scuola materna estiva/campus estivo/accoglienza di una ragazza alla pari/utilizzo di una baby-sitter. In particolare ciascun genitore, per il periodo estivo, comunicherà all'altro con congruo preavviso il giorno di riposo così da poter tenere con sé il figlio durante lo stesso in deroga del calendario suindicato. Quanto alle festività natalizie e pasquali sarà applicato il criterio dell'alternanza, sarà così alternato il giorno di Natale con il giorno di S. AN, il Capodanno con il giorno di FA ed il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta, con relativa deroga al calendario ordinario. Stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per tutte le altre feste da calendario, salvo impegni lavorativi dei genitori. Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, il bambino potrà stare con gli stessi due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio. Qualora la madre, previo consenso del padre, si rechi dai propri familiari all'estero potrà assentarsi per un periodo maggiore rispetto alle due settimane indicate. Nei rispettivi tempi di permanenza i genitori dovranno consentire all'altro di sentire telefonicamente il figlio una volta al giorno in orario da concordare. Qualora venga lasciato dai genitori in custodia ai Per_1 nonni le parti si accordano acché possano essere presi contatti diretti con gli stessi di modo da poter parlare direttamente con il bambino. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé il figlio fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore e, comunque,
2 dovrà essere fornita idonea comunicazione circa il luogo di villeggiatura, il nome della struttura e relativo recapito telefonico.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio quando l'avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario del minore, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra Una volta reperita l'idonea Parte_2 soluzione abitativa di cui al successivo punto 8 e prestata idonea garanzia economica da parte del la somma del contributo integrativo volto al mantenimento ordinario diretto del figlio verrà Pt_1 rimodulata in funzione del contributo al canone di locazione, tra un minimo di € 850,00 e un massimo da determinare in funzione delle spese condominiali, escluse quelle riferite alle utenze private dell'immobile individuato, da calcolare come segue:
- in caso di canone di locazione pari ad € 750,00 mensili, il contributo sarà pari ad € 850,00 oltre le eventuali spese condominiali;
- qualora il canone di locazione sia inferiore ad € 750,00 mensili e la somma fra il canone di canone di locazione e le spese condominiali sia superiore ad € 750,00, il contributo sarà pari ad € 850,00 oltre la differenza fra suddetta cifra ed € 750,00. Ad es.: canone di locazione pari ad € 700,00, spese condominiali pari ad € 80,00 mensili, il corrisponderà una somma pari ad € 880,00, ossia Pt_1
€ 850,00 + (780,00 -750,00).
- qualora il canone di locazione sia inferiore ad € 750,00 mensili e la somma fra il canone di canone di locazione e le spese condominiali sia pari o inferiore ad € 750,00, il contributo sarà pari ad € 850,00. Ad es.: canone di locazione pari ad € 600,00, spese condominiali pari ad € 80,00 mensili, il corrisponderà una somma pari ad € 850,00. Tale importo così rimodulato non potrà Pt_1 superare il termine massimo di 21 mesi, ovvero il minor tempo che si rivelerà necessario in relazione alla situazione economico-lavorativa della sig.ra che andrà, comunque verificata, alla Pt_2 scadenza dei quali il contributo integrativo volto al mantenimento ordinario diretto del figlio sarà rivalutato dalle parti sulla base delle rispettive condizioni economiche e reddituali. I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, pertanto, godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
3 - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. a) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
6. La casa familiare sita in Viareggio (LU), via Mazzini n. 271, di proprietà dei genitori del sig. verrà assegnata temporaneamente, e comunque non oltre il termine del 31/12/2025, alla Pt_1 sig.ra per continuarci a vivere unitamente al figlio minore fintanto che la stessa Parte_2 non troverà una soluzione abitativa alternativa. Suddetto termine potrà essere prorogato qualora entro il 31.12.2025 non sia stato individuato ovvero sia stato individuato ma non risulti disponibile alcun immobile con le caratteristiche di cui al successivo punto 8. In ogni caso, decorso tale termine, la sig.ra non potrà opporsi alle soluzioni abitative alternative alla casa familiare Parte_2 individuate dalle parti, che presentino le caratteristiche indicate al successivo punto 8 e, in presenza di tali soluzioni, dovrà necessariamente rilasciare l'immobile. A partire dall' 1/1/2026, il sig.
diventerà unico comodatario dell'immobile posto in via Mazzini n. 271 a Viareggio e potrà Pt_1 attivarsi per far valere il proprio diritto in sede giudiziaria ad eccezione della proroga del termine suindicata per mancata reperibilità dell'immobile e/o mancata disponibilità di accesso. Le parti
4 concordano nel ricercare fin da subito altra soluzione abitativa alternativa alla casa familiare ma che l'effettivo trasferimento non possa avvenire prima del 30.06.2025 (fine scuola materna di ). Per_1
7. Una volta reperita l'abitazione che rispetti le caratteristiche di cui al punto 8, il sig. si Pt_1 impegna ed obbliga ad adeguare/rivedere il mantenimento ordinario mensile per il figlio come descritto al punto 5 del presente accordo, dovendo tenere in considerazione i costi del canone di locazione di cui lo stesso si farà carico per i primi 21 mesi e, se necessario, a prestare tutte le garanzie idonee per la stipula del relativo contratto di locazione. Il sig. mantenendo la propria Pt_1 residenza presso la casa familiare, si impegna ed obbliga al pagamento del 50% della Pt_3
8. L'immobile da individuare come soluzione abitativa alternativa alla casa familiare per la sig.ra ed il figlio dovrà possedere le seguenti caratteristiche: Parte_2
- Requisiti igienico-sanitari richiesti a norma di legge;
- Possibilità di stipulare regolare contratto di locazione ad uso abitativo (4+4 o 3+2);
- Possibilità di spostare la residenza di entrambi presso l'immobile;
- Canone di locazione non superiore alla somma mensile di € 750,00;
- Dotato di almeno due camere (camera matrimoniale e camera singola), una cucina, una sala, un ripostiglio (da non intendere quale ulteriore stanza da adibire a camera ma come un piccolo spazio della casa ove si depositano e si tengono in serbo oggetti e prodotti vari) ed un bagno oltre ad essere arredato;
- Dovrà trovarsi all'interno di una delle seguenti aree: Comune di Viareggio;
Comune di Camaiore, fraz. Lido;
Comune di Massarosa, fraz. Piano di Mommio e Piano di Conca. A seguito del reperimento dell'immobile i due genitori, in considerazione dell'ubicazione dello stesso, valuteranno l'eventuale spostamento di scuola di al fine di agevolare lo stesso negli spostamenti. Per_1
9. La sig.ra ha ottenuto in Argentina il titolo di studio di laurea in psicologia. Da tempo si Pt_2
è attivata in Italia per poter ottenere il riconoscimento del titolo di modo da reperire idonea attività lavorativa sulla base delle proprie competenze. Il ha richiesto alla ricorrente Controparte_2 di sostenere diversi esami sia scritti che orali con sede a Roma con sessioni nel mese di luglio e nel mese di dicembre, ma dovendo attendere la chiamata da parte del stesso. Inoltre la sig.ra CP_2 dovrà iscriversi all'Università, indirizzo scienze della formazione, per sostenere alcuni Pt_2 esami integrativi per la durata di circa un anno e mezzo. Solamente alla conclusione di suddetto percorso la ricorrente potrà vedersi riconosciuto il proprio titolo di studio con conseguente iscrizione all'albo nonché la possibilità di partecipare ai vari concorsi per essere inserita nelle graduatorie. Motivo per cui dinanzi alla disponibilità della sig.ra di rilasciare la casa familiare è Pt_2 necessario che il sig. si assuma un impegno economico per il pagamento del canone di Pt_1 locazione ed il mantenimento del figlio minore non potendo, allo stato, prevedere le tempistiche per il raggiungimento da parte della sig.ra di una propria indipendenza economica. Pt_2
10. I genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto per il figlio minore e per sé stessi. Poiché il passaporto del minore è stato smarrito, i due genitori concordano nel presentare la relativa denuncia nonché la richiesta di nuovo passaporto
11. La sig.ra potrà continuare ad utilizzare in maniera esclusiva l'autovettura Parte_2 marca Caddy tg. CP835KG di proprietà del padre del sig. con costi e spese a suo esclusivo Pt_1 carico. I ricorrenti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole».
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nato fuori dal matrimonio il 19/5/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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