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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1736/2024 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Serena Cannata Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto:indennità di accompagnamento
Motivi della decisione
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal Parte_1
consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione della indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa o da altra meglio vista.
L' si è costituito in giudizio, ribadendo l'insussistenza del requisito CP_1
medico in discussione.
1 ***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. Persona_1
, ha rilevato che il ricorrente è allo stato attuale in possesso del
[...] requisito sanitario occorrente per l'indennità di accompagnamento, in quanto incapace di svolgere autonomamente la maggior parte degli atti elementari e la quasi totalità degli atti strumentali della vita. Il periziato, infatti, è apparso scarsamente orientato nello spazio e nel tempo, con deficit delle capacità attentivo-amnestiche. Quanto alla decorrenza di tale stato invalidante, essa può ancorarsi alla certificazione fisiatrica del giugno 2024, attestante il peggioramento clinico sopra descritto.
Le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione, e neppure smentite da plausibili osservazioni.
Il ricorso, dunque, va accolto, nei limiti della decorrenza sopra individuata.
In considerazione del riconoscimento del requisito invocato da epoca successiva alla domanda amministrativa e persino al giudizio per ATP, le spese di lite di entrambe le fasi vanno interamente compensate tra le parti.
Vanno poste a carico dell' , invece, le spese relative alla disposta CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal giugno 2024;
2 2) compensa le spese processuali;
3) pone a carico dell' le spese relative alla disposta consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Ragusa, 17.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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