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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere R. Gen. N. 53/2021
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 53/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15/01/2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4/12/2024
d a
con il patrocinio dell'avv. VINCENTI Parte_1
GIORGIO VINCENTI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA G. VASARI 26 20135 MILANO presso il OGGETTO: difensore avv. VINCENTI GIORGIO NCri (deposito
bancario, cassetta di sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. GENCHI ANNAGRAZIA Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15/01/2019
n..107/2019 (giusta procura generale alle liti del 10.9.2020 per atto del notaio in Roma rep. n. 54368 racc. n. 15494 reg. in data 11.9.2020, Persona_1 doc. n. 1, comparsa di costituzione di nuovo difensore), subentrata al precedente difensore Avvocato Loreto Severino
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Brescia G.U. dott.ssa Marina Mangosi n.1160/2020 pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c. il 18.06.2020 nell'ambito del giudizio RG 972/2017, accertare e dichiarare la responsabilità pagina 1 di 14 di nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, e per CP_1
l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_1 [...] del complessivo importo di € 14.415,00. Condannare Parte_1 altresì, per l'effetto, a rimborsare ad tutte le CP_1 Parte_1 somme da quest'ultima pagate in forza della provvisoria esecutorietà ex lege della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.
Per parte appellata: contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: - respingersi il gravame siccome infondato in fatto e diritto;
- spese del grado integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società - società avente causa di Parte_1
e di in forza di atto di Controparte_2 _3 fusione e cambio della denominazione sociale a rogito Notaio di Bologna in Per_2 data 31/12/2013 (Rep.53712, Racc.34018) - ha convenuto in giudizio la società nnanzi al Tribunale di Brescia, offrendo in comunicazione Controparte_1
i seguenti documenti: <
1. Assegno NC RE di OV n.8232809807, per l'importo di € 2.050,00; 2. Denuncia Stazione dei Carabinieri di CR 29.3.2007; 3. Dettaglio pagamento 2.10.2008; 4. Assegno NC RE di OV n.8233463623, per l'importo di € 3.565,00; 5. Denuncia Stazione dei Carabinieri di RO di ET (KR) 12.2.2008; 6. Assegno NC RE di OV n.8233444818, per l'importo di € 2.000,00; 7. Denuncia Stazione dei Carabinieri di Stazione dei Carabinieri di CR 4.4.2008; 8. Assegno NC RE di OV n.8233438238, per l'importo di € 2.000,00; 9. Denuncia Stazione dei Carabinieri di CR 20.12.2007; 10.Dettaglio pagamento 6.10.2008; 11.Assegno NC RE di OV n.8233170839, per l'importo di € 4.800,00; 12.Denuncia Questura di Napoli 12.9.2007;>>, ed esponendo in linea di fatto:
a) che e intrattenevano Controparte_2 _3 rapporti di conto corrente presso NC RE di OV, in forza dei quali esse potevano pagare i propri creditori – destinatari di risarcimenti quale conseguenza di sinistri assicurativi – traendo assegni, non trasferibili ai sensi dell'art. 43, 2° comma r.d. 1736/33, che indicano questi ultimi quali destinatari e che possono essere sottoscritti direttamente dal beneficiario (c.d. assegno di traenza);
b) che nell'ambito di tali rapporti:
b.1) in data 10/02/2007 spediva tramite il servizio postale a _3
, domiciliato in CR, l'assegno di traenza non trasferibile Persona_3
NC RE di OV n.8232809807, per l'importo di € 2.050,00 (doc. 1). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato pagina 2 di 14 fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane n. 9 di Brescia, Via Villaggio Ferrari 25/A, da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: Persona_3 provvedeva a disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di CR (doc. 2) e reiterava il pagamento mediante bonifico bancario Controparte_2 per il medesimo importo (doc. 3).
b.2) in data 23.11.2007 spediva tramite il servizio _3 postale a Angela Costanzo, domiciliata in CR, l'assegno di CP_4 traenza non trasferibile NC RE di OV n.8233463623, per l'importo di € 3.565,00 (doc. 4). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di LE TI (BS) da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: Persona_4
, infatti, provvedeva a disconoscere formalmente la sottoscrizione
[...] apposta con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di RO di ET (KR) (doc. 5).
b.3) in data 21.11.2007 spediva tramite il servizio Controparte_2 postale a IO IC, domiciliato in UT (KR), l'assegno di traenza non trasferibile NC RE di OV n.8233444818, per l'importo di € 2.000,00 (doc. 6). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di AG ME da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore. IO IC provvedeva a disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di CR (doc. 7).
b.4) in data 14.11.2007 spediva tramite il servizio _3 postale a domiciliato in CR, l'assegno di traenza non CP_5 trasferibile NC RE di OV n.8233438238, per l'importo di € 2.000,00 (doc. 8). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di NC (BS) da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: infatti, provvedeva a CP_5 disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di CR (doc. 9).
[...] reiterava il pagamento mediante bonifico bancario per il CP_3 medesimo importo (doc. 10).
b.5) in data 9.8.2007 spediva tramite il servizio Controparte_2 postale a , domiciliato in Napoli, l'assegno di traenza non Testimone_1 trasferibile NC RE di OV n.8233170839, per l'importo di €
pagina 3 di 14 4.800,00 (doc. 11). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di Brescia, via Moretto 17/A, da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: , infatti, Testimone_1 provvedeva a disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta con denuncia querela presentata alla Questura di Napoli (doc. 12).
c) che l'importo complessivamente portato dai titoli indicati ammonta ad € 14.415,00.
Tanto premesso, l'attrice ha fatto richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità della banca per il pagamento di assegni contraffatti a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, in forza della quale alla NC è imposto un grado di diligenza superiore a quello ordinario, riconducibile all'art. 1176, 2° comma c.c..
Sulla base di tale orientamento nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14712/2007, risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali manifestatisi anche all'interno della stessa Corte, ha sancito il principio secondo il quale, riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della NC, quest'ultima, nel momento in cui provvede alla identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile ed al pagamento di esso, assume un obbligo “professionale e di protezione”, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione sottostante l'emissione dell'assegno, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Di lì l'imputazione alla NC del rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale “la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo (…)” (Cass. Civ. Sezioni Unite 14712/2007).
Poiché aveva pagato gli assegni non trasferibili sopra elencati in favore CP_1 di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, essa non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò. a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore.
L'attrice pertanto concludeva: << Nel merito: ritenuta la responsabilità di
[...] nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannarla al Controparte_1 pagamento a favore di dell'importo di € 14.415,00, Parte_1 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale rivalutato dalla data pagina 4 di 14 dei pagamenti al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso del processo.>>
costituendosi in giudizio, ha replicato affermando in fatto: Controparte_1
1.0 che in data 10/02/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di Brescia succ.n.9 una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
2.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in , Persona_5 nato a [...] il [...] e residente a [...], professione impiegato privato;
3.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: a) di patente di guida NumeroDiP_1 rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Piacenza il 3/04/2001 (doc.1); b) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.1);
4.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.1);
5.0 che a nome di l'ufficio accendeva quindi un libretto di Persona_5 risparmio contraddistinto dal n.26498289 (doc.2);
6.0 che su tale conto, nella stessa data del 10/02/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 2.050,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8232809807-01 il 10/02/2007 dalla NC RE di OV
(doc.3);
7.0 che detto assegno appariva genuino (doc.3);
8.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva CP_3 regolarmente pagato dalla trattaria il successivo 14/02/2007 (doc.3);
9.0 che in data 22/11/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di
LE TI una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
10.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in , nata ad [...] Persona_4 il 06/06/1974 e residente a Rezzato in via Gobetti, professione impiegata privata;
11.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: c) di patente di guida rilasciata dalla NumeroDiP_2
Motorizzazione Civile di Brescia il 6/09/2000 (doc.1); d) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.4);
12.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.4);
13.0 che a nome di l'ufficio accendeva quindi un libretto di Persona_4 risparmio contraddistinto dal n.28118527 (doc.5);
14.0 che su tale conto, in data pagina 5 di 14 del 23/11/2007, previa girata per incasso, la cliente versava la somma di € 3.565,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233463623- 08 il 23/11/2007 dalla NC RE di OV (doc.6);
15.0 che detto assegno appariva genuino (doc.6);
16.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 27/11/2007 (doc.6);
17.0 che in data 21/11/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di AG ME (BS) una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
18.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in AN VA, nato a [...] il
1/02/1972 e residente a [...], professione impiegato privato;
19.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: e) di patente di guida rilasciata dalla NumeroDiP_3
Motorizzazione Civile di Brescia il 3/03/2003 (doc.1); f) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.7);
20.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.7);
21.0 che a nome di AN VA l'ufficio accendeva quindi un libretto di risparmio contraddistinto dal n.28110011 (doc.8);
22.0 che su tale conto in data 2/11/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 2.000,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233444818-01 il 21/11/2007 dalla NC RE di OV (doc.9);
23.0 che detto assegno appariva genuino (doc.9);
24.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 26/11/2007 (doc.9);
25.0 che in data 14/11/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di NC (BS) una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
26.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in nato ad [...] il [...] CP_5
e residente a [...], professione impiegato pagina 6 di 14 privato;
27.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: g) di patente di guida rilasciata dalla NumeroDiP_2
Motorizzazione Civile di Brescia il 20/12/2000 (doc.10); f) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.10);
28.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.10);
29.0 che a nome di
[...]
l'ufficio accendeva quindi un libretto di risparmio contraddistinto dal CP_5
n.28052334 (doc.11);
30.0 che su tale conto in data
14/11/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 2.000,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233438238-12 il 14/11/2007 dalla NC RE di OV (doc.12);
31.0 che detto assegno appariva genuino (doc.12);
32.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 20/11/2007 (doc.12);
33.0 che in data 09/08/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di Brescia succ.2 una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
34.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in nato a [...] il Testimone_1
10/03/1981 e residente a [...], professione impiegato privato;
35.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: g) di carta di identità rilasciata dal Comune di NumeroDi_1
Brescia il 13/07/2005 (doc.13); f) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.13);
36.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.13);
37.0 che a nome di
[...] l'ufficio accendeva quindi un libretto di risparmio contraddistinto dal CP_5
n.27440804 (doc.14);
38.0 che su tale conto in data
9/08/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 4.800,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233170839-10 il 9/08/2007 dalla NC RE di OV (doc.15);
pagina 7 di 14 39.0 che detto assegno appariva genuino (doc.15);
40.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 13/08/2007 (doc.15).
La convenuta sosteneva quindi di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione degli assegni de quibus: né nell'attività di identificazione del cliente, né nell'esame del titolo di credito esibitole e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l'inadempimento attribuitole – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. E ciò a prescindere dalla veridicità (o meno) del fatto dell'eventuale falsificazione dei documenti esibiti dal cliente di Poste che pose all'incasso il titolo in discorso, circostanza che, se provata, sarebbe in ogni caso irrilevante e quindi inidonea a fondare qualsivoglia responsabilità in capo a
Controparte_1
In diritto la convenuta ha affermato essere ormai jus receptum che la responsabilità della banca negoziatrice ha natura esclusivamente contrattuale, ex art.1173 cc (Cass. 10534/2015), ed ha fatto richiamo a recente giurisprudenza secondo cui “La speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell'importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l'intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l'incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l'eventuale condotta colpevole di quest'ultimo soggetto.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 05/04/2016), con la conseguenza di poter esser chiamata a rispondere solo per diligenza professionale, ex art.1176, comma 2, cc, con prova liberatoria a suo carico, ex art.1218 c.c. (Cass. 10534/2015), per due sole attività professionali esercitate: a) identificazione del cliente, girante per l'incasso; b) esae della genuinità del titolo giratole per procura.
Tanto premesso, ha osservato: che, essendo pacifico che i titoli non avevano subito alcuna alterazione o contraffazione, l'unico onere probatorio cui andava incontro era costituito dalla dimostrazione di aver impiegato la massima diligenza nell'attività di accertamento dell'identità dei giranti per l'incasso; che la normativa dettata dalla legge in tema di identificazione personale da parte delle banche e di qualunque intermediario finanziario è costituita dal DM n.142/2006 (“regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari”) e dal d.lgs n.231/2007 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del pagina 8 di 14 terrorismo”) e, più precisamente,
- dell'art.6 (identificazione diretta) del DM n.142/2006, che recita: “Salvo quanto previsto negli articoli 7[identificazione indiretta} e 8 [identificazione a distanza] del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto”,
- e dell'art.19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) del d.lgs. n.231/2007, cose così dispone: “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente…mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione”, con l'ulteriore precisazione che ai sensi del citato allegato tecnico
“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ” DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree col favore delle spese.
***
Il tribunale di Brescia, nella sentenza impugnata, ha premesso, in punto di diritto, che in tema di responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, nelle sentenze 12477/18 e 12478/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando il precedente contrato giurisprudenziale, hanno affermato che “Ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo prenditore del titolo – del pagamento dell'assegno bancari, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c.”.
Ha quindi osservato che, in particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice, ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di pagina 9 di 14 tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Conseguente alla ricondotta responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da “contatto qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., è, poi l'affermazione secondo cui tale responsabilità non ricorre “a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore” (sent. cit.).
Il Tribunale ha poi rilevato dover trovare applicazione in detta ipotesi il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., con la conseguenza che deve perciò ritenersi consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 secondo comma c.c., in ragione della sua qualità di operatore professionale – risponde del danno anche in ipotesi di “colpa lieve”, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta (Cass. 17737/2019).
Tanto premesso in punto di diritto, il giudice di prime cure è passato all'esame della condotta di , al fine di verificare se questa, CP_1 nell'identificazione del soggetto beneficiario del pagamento dell'assegno, avesse oppure no adempiuto agli obblighi su di essa gravanti e, pertanto, se la condotta da essa serbata debba oppure no ritenersi tanto diligente da escludere anche la colpa lieve.
Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si poteva evincere che l'addetto di aveva CP_1 identificato i soggetti portatori dei titoli mediante carta di identità o patente di guida e tesserino del codice fiscale, fotocopiati e conservati agli atti dell'ufficio e che gli assegni non presentavano segni particolari di alterazione o contraffazione.
Ciò posto, ha ritenuto di non poter condividere la tesi di parte attrice secondo cui la responsabilità di doveva ravvisarsi in ragione del fatto che CP_1
l'impiegato postale aveva richiesto esclusivamente un documento di identità, posto che tale non poteva ritenersi il codice fiscale, sprovvisto di fotografia, in contrasto, sul punto, con la Circolare ABI 7.5.2001 che, tra le altre indicazioni, segnala altresì l'opportunità di identificare il beneficiario di assegno non trasferibile, ove non conosciuto, sulla base di due documenti muniti di fotografia.
Ed ha ritenuto non persuasiva neppure l'ulteriore contestazione, secondo la pagina 10 di 14 quale e il fatto che i titoli fossero presentati all'incasso da soggetti sconosciuti che avevano richiesto l'apertura del libretto di risparmio proprio in concomitanza con il versamento dell'assegno avrebbe costituito elemento sintomatico che avrebbe dovuto insospettire sulla identità del soggetto presentatore del titolo e, invece, colpevolmente sottovalutato dall'impiegato.
Quanto alla prima considerazione, ha infatti osservato come la S.C., proprio con riferimento alla portata delle indicazioni contenute nella richiamata Circolare ABI, avesse recentemente affermato che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
e che non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. 34107/19).
Con riguardo alla seconda considerazione, ha ritenuto che la circostanza che il soggetto presentatore del titolo non fosse conosciuto all'ufficio postale ed avesse richiesto l'apertura del libretto di risparmio proprio in concomitanza con il versamento dell'assegno, non può costituire - in assenza di ulteriori dati (è pacifico, ad esempio, che gli assegni così come i documenti presentati ai fini del riconoscimento non presentassero segni di alterazione, anche minimi, tali da poterne desumere la contraffazione) – elemento tale da poter qualificare il comportamento dell'impiegato come contrario alla ordinaria diligenza tenuto conto, oltretutto, che trattavasi di titoli di importo non particolarmente significativo e, comunque, presentati all'incasso in uffici postali differenti, di talché neppure può addebitarsi all'impiegato di non essersi insospettito in ragione di una prassi che poteva in qualche modo ritenersi anomala.
Il Tribunale ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite.
***
pagina 11 di 14 Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione
[...]
, la quale, riproponendo le tesi già sostenute in primo grado e Parte_1 disattese dal Tribunale, ha chiesto che, in riforma della pronuncia appellata, venisse disposta la condanna dell'appellata al risarcimento del danno Controparte_1 nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.
, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle Controparte_1 spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Il tribunale, dato atto dell'assenza sui titoli di qualsiasi segno di contraffazione, ha anzitutto evidenziato non esservi contestazione in ordine alle circostanze di fatto – quindi ritenute incontroverse - indicate dalla convenuta quali altrettante CP_1 misure finalizzate alla corretta identificazione della persona che chiedeva di aprire un conto corrente o un deposito a risparmio.
Si trattava: della richiesta di esibizione della carta di identità o della patente, e quindi di un documento recante fotografia, normativamente ritenuto idoneo all'identificazione della persona;
della richiesta di esibizione del tesserino recante il codice fiscale;
della fotocopiatura di tali documenti e della relativa archiviazione;
solo a seguito di tali adempimenti veniva consentita l'apertura a nome del richiedente del libretto di deposito a risparmio sul quale egli avrebbe in un secondo momento versato l'assegno bancario di traenza.
Oltre agli accertamenti preliminari all'apertura del libretto vi erano quelli relativi all'accredito sullo stesso del denaro portato dal titolo, da effettuarsi tramite girata per incasso (con riserva di verifica e “salvo buon fine”): a tal fine il titolo veniva trasmesso nella sua materialità alla banca trattaria tramite Stanza di compensazione per le opportune verifiche;
veniva contestualmente richiesta alla stessa banca trattaria l'autorizzazione al relativo pagamento;
ottenuta quest'ultima poteva procedersi, con le modalità sopra indicate, all'accredito della somma;
dopo di che il titolare era libero di prelevare l'importo deposito;
effettuato il prelievo, la somma precedentemente accreditata non era ovviamente più disponibile sul libretto di risparmio.
Il giudice di prime cure, con la motivazione sopra pressochè testualmente riportata, ha con ogni evidenza espresso un giudizio di idoneità delle anzidette misure quali mezzi per l'accertamento dell'identità della persona richiedente, con ciò inequivocabilmente manifestando una valutazione in termini affermativi in ordine al rispetto del canone della diligenza professionale, di cui all'art.1376, secondo comma, cc.
Osserva, poi, il collegio che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non avesse intrattenuto in precedenza rapporti negoziali (da parte appellante si parla di “clienti occasionali”); una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
per la medesima considerazione non può
pagina 12 di 14 costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine;
che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.
Quanto, infine, alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente, trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge (art.19, d.lgs 231/2007), il quale dispone quanto segue:
<<
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza pagina 13 di 14 finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.>>
L'omessa richiesta di un secondo documento di identificazione non può pertanto assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione.
Conclusivamente, essendo pacifico, per tutte le operazioni in discorso, che i singoli uffici postali hanno controllato l'identità del richiedente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, ed essendo pacifico che il documento di identità esibito non presentava segni che potessero indurre a supporne la falsificazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del libretto di deposito. A questo punto non vi era alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo delle somme portate dagli assegni di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata
[...]
. CP_1
La sentenza impugnata n.107/2019 va pertanto integralmente confermata..
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella recentemente approvata con decreto ministeriale 147(2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5201,01 sino ad euro
26000,00).
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1160/2020 del tribunale di Brescia.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe Magnoli
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere R. Gen. N. 53/2021
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 53/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15/01/2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4/12/2024
d a
con il patrocinio dell'avv. VINCENTI Parte_1
GIORGIO VINCENTI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA G. VASARI 26 20135 MILANO presso il OGGETTO: difensore avv. VINCENTI GIORGIO NCri (deposito
bancario, cassetta di sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. GENCHI ANNAGRAZIA Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15/01/2019
n..107/2019 (giusta procura generale alle liti del 10.9.2020 per atto del notaio in Roma rep. n. 54368 racc. n. 15494 reg. in data 11.9.2020, Persona_1 doc. n. 1, comparsa di costituzione di nuovo difensore), subentrata al precedente difensore Avvocato Loreto Severino
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Brescia G.U. dott.ssa Marina Mangosi n.1160/2020 pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c. il 18.06.2020 nell'ambito del giudizio RG 972/2017, accertare e dichiarare la responsabilità pagina 1 di 14 di nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, e per CP_1
l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_1 [...] del complessivo importo di € 14.415,00. Condannare Parte_1 altresì, per l'effetto, a rimborsare ad tutte le CP_1 Parte_1 somme da quest'ultima pagate in forza della provvisoria esecutorietà ex lege della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.
Per parte appellata: contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: - respingersi il gravame siccome infondato in fatto e diritto;
- spese del grado integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società - società avente causa di Parte_1
e di in forza di atto di Controparte_2 _3 fusione e cambio della denominazione sociale a rogito Notaio di Bologna in Per_2 data 31/12/2013 (Rep.53712, Racc.34018) - ha convenuto in giudizio la società nnanzi al Tribunale di Brescia, offrendo in comunicazione Controparte_1
i seguenti documenti: <
1. Assegno NC RE di OV n.8232809807, per l'importo di € 2.050,00; 2. Denuncia Stazione dei Carabinieri di CR 29.3.2007; 3. Dettaglio pagamento 2.10.2008; 4. Assegno NC RE di OV n.8233463623, per l'importo di € 3.565,00; 5. Denuncia Stazione dei Carabinieri di RO di ET (KR) 12.2.2008; 6. Assegno NC RE di OV n.8233444818, per l'importo di € 2.000,00; 7. Denuncia Stazione dei Carabinieri di Stazione dei Carabinieri di CR 4.4.2008; 8. Assegno NC RE di OV n.8233438238, per l'importo di € 2.000,00; 9. Denuncia Stazione dei Carabinieri di CR 20.12.2007; 10.Dettaglio pagamento 6.10.2008; 11.Assegno NC RE di OV n.8233170839, per l'importo di € 4.800,00; 12.Denuncia Questura di Napoli 12.9.2007;>>, ed esponendo in linea di fatto:
a) che e intrattenevano Controparte_2 _3 rapporti di conto corrente presso NC RE di OV, in forza dei quali esse potevano pagare i propri creditori – destinatari di risarcimenti quale conseguenza di sinistri assicurativi – traendo assegni, non trasferibili ai sensi dell'art. 43, 2° comma r.d. 1736/33, che indicano questi ultimi quali destinatari e che possono essere sottoscritti direttamente dal beneficiario (c.d. assegno di traenza);
b) che nell'ambito di tali rapporti:
b.1) in data 10/02/2007 spediva tramite il servizio postale a _3
, domiciliato in CR, l'assegno di traenza non trasferibile Persona_3
NC RE di OV n.8232809807, per l'importo di € 2.050,00 (doc. 1). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato pagina 2 di 14 fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane n. 9 di Brescia, Via Villaggio Ferrari 25/A, da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: Persona_3 provvedeva a disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di CR (doc. 2) e reiterava il pagamento mediante bonifico bancario Controparte_2 per il medesimo importo (doc. 3).
b.2) in data 23.11.2007 spediva tramite il servizio _3 postale a Angela Costanzo, domiciliata in CR, l'assegno di CP_4 traenza non trasferibile NC RE di OV n.8233463623, per l'importo di € 3.565,00 (doc. 4). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di LE TI (BS) da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: Persona_4
, infatti, provvedeva a disconoscere formalmente la sottoscrizione
[...] apposta con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di RO di ET (KR) (doc. 5).
b.3) in data 21.11.2007 spediva tramite il servizio Controparte_2 postale a IO IC, domiciliato in UT (KR), l'assegno di traenza non trasferibile NC RE di OV n.8233444818, per l'importo di € 2.000,00 (doc. 6). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di AG ME da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore. IO IC provvedeva a disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di CR (doc. 7).
b.4) in data 14.11.2007 spediva tramite il servizio _3 postale a domiciliato in CR, l'assegno di traenza non CP_5 trasferibile NC RE di OV n.8233438238, per l'importo di € 2.000,00 (doc. 8). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di NC (BS) da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: infatti, provvedeva a CP_5 disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di CR (doc. 9).
[...] reiterava il pagamento mediante bonifico bancario per il CP_3 medesimo importo (doc. 10).
b.5) in data 9.8.2007 spediva tramite il servizio Controparte_2 postale a , domiciliato in Napoli, l'assegno di traenza non Testimone_1 trasferibile NC RE di OV n.8233170839, per l'importo di €
pagina 3 di 14 4.800,00 (doc. 11). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di Brescia, via Moretto 17/A, da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: , infatti, Testimone_1 provvedeva a disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta con denuncia querela presentata alla Questura di Napoli (doc. 12).
c) che l'importo complessivamente portato dai titoli indicati ammonta ad € 14.415,00.
Tanto premesso, l'attrice ha fatto richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità della banca per il pagamento di assegni contraffatti a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, in forza della quale alla NC è imposto un grado di diligenza superiore a quello ordinario, riconducibile all'art. 1176, 2° comma c.c..
Sulla base di tale orientamento nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14712/2007, risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali manifestatisi anche all'interno della stessa Corte, ha sancito il principio secondo il quale, riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della NC, quest'ultima, nel momento in cui provvede alla identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile ed al pagamento di esso, assume un obbligo “professionale e di protezione”, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione sottostante l'emissione dell'assegno, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Di lì l'imputazione alla NC del rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale “la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo (…)” (Cass. Civ. Sezioni Unite 14712/2007).
Poiché aveva pagato gli assegni non trasferibili sopra elencati in favore CP_1 di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, essa non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò. a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore.
L'attrice pertanto concludeva: << Nel merito: ritenuta la responsabilità di
[...] nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannarla al Controparte_1 pagamento a favore di dell'importo di € 14.415,00, Parte_1 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale rivalutato dalla data pagina 4 di 14 dei pagamenti al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso del processo.>>
costituendosi in giudizio, ha replicato affermando in fatto: Controparte_1
1.0 che in data 10/02/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di Brescia succ.n.9 una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
2.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in , Persona_5 nato a [...] il [...] e residente a [...], professione impiegato privato;
3.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: a) di patente di guida NumeroDiP_1 rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Piacenza il 3/04/2001 (doc.1); b) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.1);
4.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.1);
5.0 che a nome di l'ufficio accendeva quindi un libretto di Persona_5 risparmio contraddistinto dal n.26498289 (doc.2);
6.0 che su tale conto, nella stessa data del 10/02/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 2.050,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8232809807-01 il 10/02/2007 dalla NC RE di OV
(doc.3);
7.0 che detto assegno appariva genuino (doc.3);
8.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva CP_3 regolarmente pagato dalla trattaria il successivo 14/02/2007 (doc.3);
9.0 che in data 22/11/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di
LE TI una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
10.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in , nata ad [...] Persona_4 il 06/06/1974 e residente a Rezzato in via Gobetti, professione impiegata privata;
11.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: c) di patente di guida rilasciata dalla NumeroDiP_2
Motorizzazione Civile di Brescia il 6/09/2000 (doc.1); d) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.4);
12.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.4);
13.0 che a nome di l'ufficio accendeva quindi un libretto di Persona_4 risparmio contraddistinto dal n.28118527 (doc.5);
14.0 che su tale conto, in data pagina 5 di 14 del 23/11/2007, previa girata per incasso, la cliente versava la somma di € 3.565,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233463623- 08 il 23/11/2007 dalla NC RE di OV (doc.6);
15.0 che detto assegno appariva genuino (doc.6);
16.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 27/11/2007 (doc.6);
17.0 che in data 21/11/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di AG ME (BS) una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
18.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in AN VA, nato a [...] il
1/02/1972 e residente a [...], professione impiegato privato;
19.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: e) di patente di guida rilasciata dalla NumeroDiP_3
Motorizzazione Civile di Brescia il 3/03/2003 (doc.1); f) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.7);
20.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.7);
21.0 che a nome di AN VA l'ufficio accendeva quindi un libretto di risparmio contraddistinto dal n.28110011 (doc.8);
22.0 che su tale conto in data 2/11/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 2.000,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233444818-01 il 21/11/2007 dalla NC RE di OV (doc.9);
23.0 che detto assegno appariva genuino (doc.9);
24.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 26/11/2007 (doc.9);
25.0 che in data 14/11/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di NC (BS) una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
26.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in nato ad [...] il [...] CP_5
e residente a [...], professione impiegato pagina 6 di 14 privato;
27.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: g) di patente di guida rilasciata dalla NumeroDiP_2
Motorizzazione Civile di Brescia il 20/12/2000 (doc.10); f) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.10);
28.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.10);
29.0 che a nome di
[...]
l'ufficio accendeva quindi un libretto di risparmio contraddistinto dal CP_5
n.28052334 (doc.11);
30.0 che su tale conto in data
14/11/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 2.000,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233438238-12 il 14/11/2007 dalla NC RE di OV (doc.12);
31.0 che detto assegno appariva genuino (doc.12);
32.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 20/11/2007 (doc.12);
33.0 che in data 09/08/2007 si presentava presso gli sportelli dell'ufficio postale di Brescia succ.2 una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio a sé intestato;
34.0 che il direttore dell'ufficio identificava tale persona in nato a [...] il Testimone_1
10/03/1981 e residente a [...], professione impiegato privato;
35.0 che tale identificazione avveniva a mezzo: g) di carta di identità rilasciata dal Comune di NumeroDi_1
Brescia il 13/07/2005 (doc.13); f) tessera sanitaria – codice fiscale (doc.13);
36.0 che i documenti di riconoscimento esibiti dal cliente venivano fotocopiati e le copie conservate agli atti dell'ufficio (doc.13);
37.0 che a nome di
[...] l'ufficio accendeva quindi un libretto di risparmio contraddistinto dal CP_5
n.27440804 (doc.14);
38.0 che su tale conto in data
9/08/2007, previa girata per incasso, il cliente versava la somma di € 4.800,00 portata dall'assegno di traenza emesso a suo nome con il n.8233170839-10 il 9/08/2007 dalla NC RE di OV (doc.15);
pagina 7 di 14 39.0 che detto assegno appariva genuino (doc.15);
40.0 che tale assegno, presentato in Stanza Compensazione a , veniva regolarmente pagato dalla CP_3 trattaria il successivo 13/08/2007 (doc.15).
La convenuta sosteneva quindi di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione degli assegni de quibus: né nell'attività di identificazione del cliente, né nell'esame del titolo di credito esibitole e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l'inadempimento attribuitole – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. E ciò a prescindere dalla veridicità (o meno) del fatto dell'eventuale falsificazione dei documenti esibiti dal cliente di Poste che pose all'incasso il titolo in discorso, circostanza che, se provata, sarebbe in ogni caso irrilevante e quindi inidonea a fondare qualsivoglia responsabilità in capo a
Controparte_1
In diritto la convenuta ha affermato essere ormai jus receptum che la responsabilità della banca negoziatrice ha natura esclusivamente contrattuale, ex art.1173 cc (Cass. 10534/2015), ed ha fatto richiamo a recente giurisprudenza secondo cui “La speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell'importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l'intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l'incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l'eventuale condotta colpevole di quest'ultimo soggetto.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 05/04/2016), con la conseguenza di poter esser chiamata a rispondere solo per diligenza professionale, ex art.1176, comma 2, cc, con prova liberatoria a suo carico, ex art.1218 c.c. (Cass. 10534/2015), per due sole attività professionali esercitate: a) identificazione del cliente, girante per l'incasso; b) esae della genuinità del titolo giratole per procura.
Tanto premesso, ha osservato: che, essendo pacifico che i titoli non avevano subito alcuna alterazione o contraffazione, l'unico onere probatorio cui andava incontro era costituito dalla dimostrazione di aver impiegato la massima diligenza nell'attività di accertamento dell'identità dei giranti per l'incasso; che la normativa dettata dalla legge in tema di identificazione personale da parte delle banche e di qualunque intermediario finanziario è costituita dal DM n.142/2006 (“regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari”) e dal d.lgs n.231/2007 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del pagina 8 di 14 terrorismo”) e, più precisamente,
- dell'art.6 (identificazione diretta) del DM n.142/2006, che recita: “Salvo quanto previsto negli articoli 7[identificazione indiretta} e 8 [identificazione a distanza] del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto”,
- e dell'art.19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) del d.lgs. n.231/2007, cose così dispone: “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente…mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione”, con l'ulteriore precisazione che ai sensi del citato allegato tecnico
“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ” DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree col favore delle spese.
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Il tribunale di Brescia, nella sentenza impugnata, ha premesso, in punto di diritto, che in tema di responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, nelle sentenze 12477/18 e 12478/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando il precedente contrato giurisprudenziale, hanno affermato che “Ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo prenditore del titolo – del pagamento dell'assegno bancari, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c.”.
Ha quindi osservato che, in particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice, ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di pagina 9 di 14 tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Conseguente alla ricondotta responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da “contatto qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., è, poi l'affermazione secondo cui tale responsabilità non ricorre “a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore” (sent. cit.).
Il Tribunale ha poi rilevato dover trovare applicazione in detta ipotesi il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., con la conseguenza che deve perciò ritenersi consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 secondo comma c.c., in ragione della sua qualità di operatore professionale – risponde del danno anche in ipotesi di “colpa lieve”, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta (Cass. 17737/2019).
Tanto premesso in punto di diritto, il giudice di prime cure è passato all'esame della condotta di , al fine di verificare se questa, CP_1 nell'identificazione del soggetto beneficiario del pagamento dell'assegno, avesse oppure no adempiuto agli obblighi su di essa gravanti e, pertanto, se la condotta da essa serbata debba oppure no ritenersi tanto diligente da escludere anche la colpa lieve.
Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si poteva evincere che l'addetto di aveva CP_1 identificato i soggetti portatori dei titoli mediante carta di identità o patente di guida e tesserino del codice fiscale, fotocopiati e conservati agli atti dell'ufficio e che gli assegni non presentavano segni particolari di alterazione o contraffazione.
Ciò posto, ha ritenuto di non poter condividere la tesi di parte attrice secondo cui la responsabilità di doveva ravvisarsi in ragione del fatto che CP_1
l'impiegato postale aveva richiesto esclusivamente un documento di identità, posto che tale non poteva ritenersi il codice fiscale, sprovvisto di fotografia, in contrasto, sul punto, con la Circolare ABI 7.5.2001 che, tra le altre indicazioni, segnala altresì l'opportunità di identificare il beneficiario di assegno non trasferibile, ove non conosciuto, sulla base di due documenti muniti di fotografia.
Ed ha ritenuto non persuasiva neppure l'ulteriore contestazione, secondo la pagina 10 di 14 quale e il fatto che i titoli fossero presentati all'incasso da soggetti sconosciuti che avevano richiesto l'apertura del libretto di risparmio proprio in concomitanza con il versamento dell'assegno avrebbe costituito elemento sintomatico che avrebbe dovuto insospettire sulla identità del soggetto presentatore del titolo e, invece, colpevolmente sottovalutato dall'impiegato.
Quanto alla prima considerazione, ha infatti osservato come la S.C., proprio con riferimento alla portata delle indicazioni contenute nella richiamata Circolare ABI, avesse recentemente affermato che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
e che non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. 34107/19).
Con riguardo alla seconda considerazione, ha ritenuto che la circostanza che il soggetto presentatore del titolo non fosse conosciuto all'ufficio postale ed avesse richiesto l'apertura del libretto di risparmio proprio in concomitanza con il versamento dell'assegno, non può costituire - in assenza di ulteriori dati (è pacifico, ad esempio, che gli assegni così come i documenti presentati ai fini del riconoscimento non presentassero segni di alterazione, anche minimi, tali da poterne desumere la contraffazione) – elemento tale da poter qualificare il comportamento dell'impiegato come contrario alla ordinaria diligenza tenuto conto, oltretutto, che trattavasi di titoli di importo non particolarmente significativo e, comunque, presentati all'incasso in uffici postali differenti, di talché neppure può addebitarsi all'impiegato di non essersi insospettito in ragione di una prassi che poteva in qualche modo ritenersi anomala.
Il Tribunale ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite.
***
pagina 11 di 14 Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione
[...]
, la quale, riproponendo le tesi già sostenute in primo grado e Parte_1 disattese dal Tribunale, ha chiesto che, in riforma della pronuncia appellata, venisse disposta la condanna dell'appellata al risarcimento del danno Controparte_1 nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.
, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle Controparte_1 spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Il tribunale, dato atto dell'assenza sui titoli di qualsiasi segno di contraffazione, ha anzitutto evidenziato non esservi contestazione in ordine alle circostanze di fatto – quindi ritenute incontroverse - indicate dalla convenuta quali altrettante CP_1 misure finalizzate alla corretta identificazione della persona che chiedeva di aprire un conto corrente o un deposito a risparmio.
Si trattava: della richiesta di esibizione della carta di identità o della patente, e quindi di un documento recante fotografia, normativamente ritenuto idoneo all'identificazione della persona;
della richiesta di esibizione del tesserino recante il codice fiscale;
della fotocopiatura di tali documenti e della relativa archiviazione;
solo a seguito di tali adempimenti veniva consentita l'apertura a nome del richiedente del libretto di deposito a risparmio sul quale egli avrebbe in un secondo momento versato l'assegno bancario di traenza.
Oltre agli accertamenti preliminari all'apertura del libretto vi erano quelli relativi all'accredito sullo stesso del denaro portato dal titolo, da effettuarsi tramite girata per incasso (con riserva di verifica e “salvo buon fine”): a tal fine il titolo veniva trasmesso nella sua materialità alla banca trattaria tramite Stanza di compensazione per le opportune verifiche;
veniva contestualmente richiesta alla stessa banca trattaria l'autorizzazione al relativo pagamento;
ottenuta quest'ultima poteva procedersi, con le modalità sopra indicate, all'accredito della somma;
dopo di che il titolare era libero di prelevare l'importo deposito;
effettuato il prelievo, la somma precedentemente accreditata non era ovviamente più disponibile sul libretto di risparmio.
Il giudice di prime cure, con la motivazione sopra pressochè testualmente riportata, ha con ogni evidenza espresso un giudizio di idoneità delle anzidette misure quali mezzi per l'accertamento dell'identità della persona richiedente, con ciò inequivocabilmente manifestando una valutazione in termini affermativi in ordine al rispetto del canone della diligenza professionale, di cui all'art.1376, secondo comma, cc.
Osserva, poi, il collegio che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non avesse intrattenuto in precedenza rapporti negoziali (da parte appellante si parla di “clienti occasionali”); una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
per la medesima considerazione non può
pagina 12 di 14 costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine;
che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.
Quanto, infine, alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente, trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge (art.19, d.lgs 231/2007), il quale dispone quanto segue:
<<
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza pagina 13 di 14 finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.>>
L'omessa richiesta di un secondo documento di identificazione non può pertanto assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione.
Conclusivamente, essendo pacifico, per tutte le operazioni in discorso, che i singoli uffici postali hanno controllato l'identità del richiedente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, ed essendo pacifico che il documento di identità esibito non presentava segni che potessero indurre a supporne la falsificazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del libretto di deposito. A questo punto non vi era alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo delle somme portate dagli assegni di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata
[...]
. CP_1
La sentenza impugnata n.107/2019 va pertanto integralmente confermata..
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella recentemente approvata con decreto ministeriale 147(2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5201,01 sino ad euro
26000,00).
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1160/2020 del tribunale di Brescia.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe Magnoli
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