Articolo 28 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Articolo 27Articolo 29
Versione
2 febbraio 2000
Art. 28. Modifiche all'articolo 1746 del codice civile,
in materia di responsabilita' dell'agente 1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile , dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' inserito il seguente:
"E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.
E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
Nota all'Art. 28:
- Si riporta l' Art. 1746 del codice civile , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1746. (Obblighi dell'agente). - L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresi osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000
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