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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11784 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 10210, Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...]), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Roma, in piazza delle Primule n. 8, presso lo studio dell'avv.to
ON BR, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
con sede legale a San Donato Milanese, in piazza Ezio Vanoni n. 1), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Venezia, in San Polo 2580, presso lo studio dell'avv.to Valeria
Fabbrani, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: per la parte appellante (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to BR si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede la decisione …”;
1 per la parte appellata (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Tufo precisa le conclusioni come da comparsa di risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato all'appellata e, per Controparte_2 essa, alla mandataria (nel prosieguo anche solo Controparte_3 Parte_1 opponente o cliente) proponeva appello avverso la sentenza n. 13468/2022 del 14/6-12/7/2022 del Giudice di Pace di Roma (n. 37159/2021 rg) e allegava che era stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4148/2021 del 29/1-17/3/2021 del Giudice di Pace di
Roma (n. 2777/2021 r.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.830,77, risultante dalla fattura n. 1643829130 con scadenza 8/2/2017, per i consumi risultanti alla data di cessazione del rapporto (8/7/2014), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di essa opponente al pagamento della residua somma di €
1.269,32, come risultante a seguito di emissione della fattura n. 220976457 'a compensazione', con detrazione di € 1.561,45 e con un residuo debito appunto di € 1.269,32, in relazione alla medesima fornitura di energia elettrica. Al riguardo l'appellante lamentava che la sentenza era basata su motivazione contraddittoria e incongrua, in quanto il DP aveva fondato la decisione su fatti non esistenti né provati e senza tener conto dei pagamenti effettuati in corso di causa, pur apparentemente richiamati in sentenza. Tanto premesso,
l'appellante instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nell'atto di appello e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13468/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione VI, Giudice Dott. Attilio Pittelli, nell'ambito del giudizio N.R.G.
37159/2021, depositata in cancelleria in data 12/07/2022: 1. nel merito, accertata(a) e dichiarat(a) l'inesistenza del credito di € 1.269,32 a favore di ed a Controparte_2 carico della sig.ra , dichiarare nulle e di nessun effetto le fatture n. Parte_1
1643829130 del 20/12/2016 e n. 2209764657 dell'11/02/2022 emesse dalla convenuta, assolvendo la sig.ra da ogni addebito nei confronti della società Pt_1 Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
[...] generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara anticipatario e distrattario”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 9/3/2023 l'udienza di prima comparizione, fissata in citazione al 15/5/2023, era differita al 23/5/2023.
2 In data 19/5/2023 si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_4
Contr
già (nel prosieguo anche solo opposta o , la quale,
[...] Controparte_2 contestato l'appello e ribadita la correttezza della sentenza di primo grado, atteso che il
Giudice aveva evidenziato che essa odierna appellata aveva fondato la pretesa sui consumi effettivi, come accertati dal distributore instava per l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “Nel merito, Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
13468/22 (resa nel giudizio R.G. 37159/21) del 14.6.2022, pubblicata in data 12.7.2022. Con vittoria di spese e competenze”.
Sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 23/5/2023, era disposto rinvio all'udienza del 17/10/2023 per lo stesso incombente e per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e per consentire all'appellata di produrre il fascicolo di parte di primo grado;
era fissata al 5/2/205 l'udienza di p.c. in base al calendario del processo ex art. 81 bis, disp. att. c.p.c..
In data 17/7/2023 l'appellata provvedeva al deposito del fascicolo di parte di primo grado.
Alla successiva udienza del 17/10/2023, presenti i procuratori delle parti, che instavano per la fissazione dell'udienza di p.c., nel dare atto che era stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, era disposto rinvio all'udienza del 5/2/2025 per la precisazione delle conclusioni, come da calendario del processo.
All'udienza del 5/2/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. Richiamato quanto esposto in punto di fatto, si rammenta che in primo grado l'odierna appellante aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4148/2021 del 29/1-17/3/2021 del Giudice di Pace di Roma (n. 2777/2021 r.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.830,77, risultante dalla fattura n.
1643829130 con scadenza 8/2/2017, per i consumi risultanti alla data di chiusura del rapporto di fornitura di energia elettrica;
che nel corso dell'ultima udienza l'opposta aveva prodotto la fattura n. 2209764657 dell'11/2/2022, con cui era stata operata una riduzione del credito, con detrazione della complessiva somma di € 1.561,45 e con un residuo debito di € 1.269,32; che
3 con la sentenza n. 13468/2022, oggetto dell'odierno appello, il DP aveva in parte accolto l'opposizione, “…revoca(ndo) il decreto ingiuntivo n. 4148/2021; nel merito, accerta(ndo) il Cont credito di euro 1.269,32 dell' e per l'effetto condanna(ndo) Controparte_2 Parte_1
al pagamento del suddetto importo nei confronti dell' oltre
[...] Controparte_2 interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza;
spese di lite compensate”.
2.1 In particolare nelle motivazioni il DP, dopo avere affrontato e risolto la questione dell'eccezione di inesistenza della procura e dell'eccezione di prescrizione -si tratta di questioni non riproposte al grado-, aveva argomentato che “… (c)on riferimento all'importo richiesto dalla la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ha Controparte_2 specificato di aver ricalcolato l'importo dovuto a seguito di ricezione di certificazione consumi e di aver emesso note di credito e nuova fattura n. 2209764657 del(l') 11.02.2022 per l'importo di euro 1.269,32, che costituisce il credito residuo di cui ha chiesto il pagamento …”; che “… In merito al suddetto importo, si evidenzia che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che le bollette relative a somministrazione di energia elettrica o gas sono idonee a fornire la prova del quantum della merce somministrata
e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (Cass. N.
13193 del 16.06.2011) …”; che “… Nel caso in esame la società somministrante ha depositato le misure rilevate dal terzo distributore di zona, unico responsabile dell'attività di misurazione, ed ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente …”; che “… Deve pertanto ritenersi che le letture del contatore esposte nella fattura costituiscano idonea prova dell'energia/gas effettivamente erogate al cliente finale …” e che “…. La domanda di pagamento di euro 1.269,32, pertanto, deve essere accolta …” (cfr. sentenza appellata).
3. Prima di procedere all'esame dell'appello nel merito, va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere
4 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Tenuto conto della sentenza di primo grado emessa, si osserva che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass. 14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'altrui adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass.
8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
3.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
5 3.3 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
3.3.1 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum dei kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
3.4 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte unicamente del soggetto distributore.
3.5 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore
(cfr. Cass. 19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica).
3.6 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura, dovendo così il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
3.6.1 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, con conseguente
6 successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di dare la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
3.6.2 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica senza specifica e circostanziata contestazione su singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
4. Vertendosi in materia di appello, si è vincolati a quanto viene dall'appellante devoluto al grado, senza possibilità di esaminare altri profili o altre questioni, e pertanto si è vincolati alle specifiche doglianze dell'appellante, come risultanti alla luce dell'art. 342 c.p.c..
5. Tanto premesso come discorso di carattere generale e tornando al caso che qui ci occupa, si osserva che l'opposta (odierna appellata), alla luce della documentazione prodotta
(fatture, sia quella originaria sia quella 'a compensazione', e documentazione proveniente dal distributore locale), ha fornito adeguata prova della quantità di energia elettrica effettivamente fornita con riferimento all'intera durata del rapporto e che la contestazione di parte opponente
(odierna appellante) è assolutamente generica e tale da non superare la presunzione (relativa) di corretto funzionamento del contatore, contrattualmente previsto per la determinazione dei consumi, sulla base delle rilevazioni della società di distribuzione (cfr. doc. 8 di parte appellata, già prodotto in primo grado con la comparsa di risposta).
6. Nel caso di specie l'appellante ha lamentato che il DP aveva basato la sua decisione su nuove misurazioni del distributore, invero non esistenti.
7. Sul punto nell'atto di appello è stato allegato che “… Da un'attenta analisi della fattura prodotta agli atti, tuttavia, emerge evidentemente come la stessa non contenga l'indicazione di una nuova misurazione dei consumi che sarebbe stata effettuata dal distributore di zona (tra l'altro per un rapporto contrattuale cessato dal 2014!) …”; che “… A ben vedere la citata fattura contiene unicamente un ricalcolo del dovuto, operato detraendo dall'importo indicato nella fattura posta fondamento del decreto opposto la somma di €
1.561,45, senza tuttavia specificare la misura dei consumi posti a fondamento del suddetto ricalcolo …”; che “… La sentenza impugnata sul punto appare, pertanto, del tutto contraddittoria, nella parte in cui l'organo giudicante ritiene che la fattura da ultimo prodotta da parte opposta costituisca piena prova del credito, sull'assunto, evidentemente errato, che la stessa riporti i nuovi consumi rilevati dal distributore di zona, cui sarebbero stati detratti gli importi corrisposti dalla sig.ra ”; che “… Come ampiamente argomentato, in Parte_3 realtà, la citata fattura non contiene alcun riferimento ad ulteriori misurazioni effettuate dal
7 terzo gestore e, pertanto, non può costituirne prova …”; che “… Soltanto nelle proprie note conclusive, parte opposta rilevava come, da non meglio specificate letture recepite, il cliente avrebbe prelevato un consumo pari a 10951 KWh, a fronte di un consumo di 19236 KWh attribuito nella fattura di cessazione, anomalia che sarebbe stata sanata mediante rettifica contenuta nell'ultima fattura emessa e prodotta in giudizio …”; che “… Non corrisponde al vero, pertanto, quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ovvero che “la società somministrante ha depositato le misure rilevate dal terzo distributore di zona, unico responsabile dell'attività di misurazione”, non essendo stato assolto tale onere probatorio posto a carico della società distributrice …” e che “… Nella fattura depositata in giudizio manca, infatti, l'indicazione della nuova misurazione effettuata e dei calcoli eseguiti per la rideterminazione delle somme dovute ...” (cfr. atto di appello)
8. Al riguardo è sufficiente richiamate le precedenti osservazioni sulla necessità di una contestazione puntuale e analitica, non dimenticando che l'opposta ha richiamato e prodotto, a riprova dei consumi effettivi alla data di chiusura del rapporto (8/7/2014), la comunicazione dei consumi trasmessa dal distributore locale (cfr. doc. 8, allegato alla comparsa Parte_2 di risposta in primo grado e relativo ai consumi relativi al PoD IT002E2432503A per l'intero periodo 1/4/2012-8/7/2014 ), sulla cui base è stata emessa la fattura 'a compensazione'.
9. Orbene, esaminando la fattura originaria, azionata in via monitoria, e quella 'a compensazione' alla luce del richiamato documento del distributore locale, emerge che a) la fattura, posta alla base del monitorio (n. 1643829130), contabilizzava un preteso consumo totale di 19.236 Kwh a fronte di una lettura di cessazione, alla data dell'8/7/2014, indicata in
40.108 Kwh;
b) il documento sui consumi, trasmesso dal distributore locale (cfr. citato doc. 8) indicava, sempre con riferimento alla data dell'8/7/2014, un dato finale di Kwh 31.823
(anziché i ricordati 40.108 Kwh) e un dato iniziale all'1/4/2012 di Kwh 20.872, con un consumo, relativo all'intero rapporto, di 10.951 Kwh;
c) la fattura di chiusura del rapporto n.
1643829130, azionata in via monitoria, aveva contabilizzato consumi, relativi all'intero periodo (1/4/2012-8/7/2014), di 19.236 Kwh (40.108 - 20.872) e su questi dati era stato calcolato il richiesto corrispettivo a conguaglio, a chiusura del rapporto;
d) dal citato documento sui consumi del distributore locale, alla data di cessazione (8/7/2014), risultava pertanto un consumo inferiore per complessivi Kwh 10.951 per l'intero periodo (31.823 –
20.872); e) conseguentemente la fattura 'a compensazione' n. 2209764657 è stata emessa, previa analitica rettifica e rielaborazione mese per mese dei consumi dell'intero periodo, considerando un consumo totale appunto di 10.951 Kwh anziché di 19.236 Kwh, con
8 conseguente riconoscimento, in favore della cliente, di un credito di € 1.561,45, calcolato appunto sulla differenza dei consumi nell'arco dell'intero periodo;
f) nell'ultima pagina della fattura 'a compensazione' n. 2209764657 risultava riportata l'indicazione della fattura n.
1643829130, con scadenza 8/2/2017, risultata impagata appunto per la residua minor somma di € 1.269,32; g) il suddetto credito € 1.561,45 era stato portato in compensazione con il maggior debito esatto in via monitoria [€ 2.830,77 (in origine azionato in via monitoria) – €
1.561,45 (importo a favore della cliente, corrispondente ai consumi non corretti) = €
1.269,32], così individuando la somma residua di € 1.269,32, riconosciuta nella sentenza di condanna.
10. L'appellante non ha contestato che i consumi totali, accertati dal distributore locale
-si tratta dell'unico soggetto della filiera autorizzato all'accertamento dei consumi, poi trasmessi al fornitore e riportati nelle fatture-, non fossero quelli da ultimo indicati per complessivi 10.951 Kwh (31.823, dato alla chiusura – 20.872, dato all'inizio del rapporto) ovvero che non fosse correttamente funzionante il contatore ovvero ancora che i dati di consumo, desumibili alla luce della documentazione invitata dal distributore (cfr. citato doc.
8), non fossero appunto quelli ricavabili dalla sottrazione dei dati di consumo, riportati nella fattura 'a compensazione', dai dati errati di consumo riportati nell'originaria fattura azionata.
10.1 L'appellante -come detto- ha eccepito la contraddittorietà della sentenza “… nella parte in cui l'organo giudicante ritiene che la fattura da ultimo prodotta da parte opposta costituisca piena prova del credito, sull'assunto, evidentemente errato, che la stessa riporti i nuovi consumi rilevati dal distributore di zona, cui sarebbero stati detratti gli importi corrisposti dalla sig.ra …” e che “… la citata fattura non contiene alcun riferimento Pt_1 ad ulteriori misurazioni effettuate dal terzo gestore e, pertanto, non può costituirne prova ...”
(cfr. atto di appello).
11. Peraltro, a parte il fatto che il DP ha semplicemente preso atto che “… in sede di precisazione delle conclusioni ha specificato di aver ricalcolato l'importo dovuto a seguito di ricezione di certificazione consumi e di aver emesso note di credito e nuova fattura n.
2209764657 del(l') 11.02.2022 per l'importo di euro 1.269,32, che costituisce il credito residuo di cui ha chiesto il pagamento …” e che “… Nel caso in esame la società somministrante ha depositato le misure rilevate dal terzo distributore di zona, unico responsabile dell'attività di misurazione, ed ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente …”, è evidente che in sentenza si è parlato non di nuovi consumi rilevati dal distributore o di nuovi accertamenti del distributore, ma più semplicemente di ricalcolo
9 dell'importo dovuto sulla base del documento sui consumi accertati, che era già stato depositato dall'opposta come proprio doc. 8, in allegato alla comparsa di risposta.
12. Sulla base di questi dati sui consumi, già prodotti con la comparsa di risposta, in Contr sede di precisazione delle conclusioni a depositato la nuova fattura n. 2209764657, che si riferisce ai consumi (iniziali e finali) già risultanti dal predetto doc. 8, non oggetto di alcuna contestazione in ordine ad un eventuale errato accertamento e registrazione dei consumi da parte di distributore locale. Parte_2
13. Non è stata devoluta al grado la contestazione dei consumi, come rilevati dal Contr distributore locale e risultanti dal predetto doc. 8, già indicato e prodotto da con la comparsa di risposta in primo grado.
13.1 Analogamente non è oggetto di causa alcuna questione connessa ad un eventuale mal funzionamento del contatore.
14. La contestazione ha riguardato anche la nuova fatturazione in relazione ai consumi, ma la stessa non si confronta con il fatto la nuova fattura si riferisce a consumi, già a suo tempo comunicati da e prodotti con la comparsa di risposta in primo grado, Parte_2 che non sono stati oggetto di contestazione.
15. Ci si è soffertati nell'atto di appello sul fatto che la fattura non è prova del credito, ma non va dimenticato -si richiamano le precedenti osservazioni in diritto- che la nuova fattura correttamente riporta i consumi già a suo tempo comunicati all'opposta da Parte_2 consumi che il distributore locale ha accertato dall'esame e dalla lettura del contatore a servizio dell'utenza per cui è causa, senza che vi sia stata alcuna contestazione, devoluta al grado, su eventuali irregolarità nella procedura di accertamento dei consumi ovvero -come detto- su un eventuale mal funzionamento del contatore.
16. Dunque la fattura azionata in via monitoria era sicuramente errata, in quanto non aveva ben considerato i dati di consumo, accertati dal distributore locale nell'arco del rapporto di fornitura e risultanti dal predetto doc. 8, prodotto dall'opposta con la comparsa di risposta.
17. Con la nuova fattura 'a compensazione', prodotta nelle fasi finali del giudizio di primo grado, la fornitrice ha posto rimedio a detta discrasia, allineando la pretesa ai consumi effettivi, come risultanti dal più volte richiamato doc. 8 e quindi dai richiamati accertamenti del distributore locale.
10 Contr 17.1 L'opposta veva riconosciuto un credito in favore della cliente e quindi detto fatto, avente chiara natura confessoria, ben ha potuto trovare ingresso nel processo, con conseguente riduzione della pretesa creditoria.
17.2 Dunque in parte qua il motivo di appello va rigettato.
18. In relazione all'ulteriore profilo, quello dell'asserita mancata detrazione degli importi già corrisposti, cui aveva fatto riferimento il DP (cfr. sentenza: “… ed ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente …”), va ricordato che nell'atto di appello l'appellante ha dedotto che “… Ad ogni modo, in ordine alla quantificazione dei consumi effettivi, si significa come, dopo la lettura di cessazione del rapporto, avvenuta in data 8/07/2014, la società aveva già emesso ben sette fatture a conguaglio, tra il 2015 ed il Controparte_2
2016, alcune a credito dell'opponente (per importi di € 969,79 e di € 335,48), ed altre in addebito, che venivano prontamente pagate dalla ricorrente …”; che “… Nonostante ciò, la predetta società prima provvedeva, a distanza di ben due anni dall'interruzione della fornitura, ad emettere la fattura posta a fondamento del decreto opposto, poi ad emettere nuova fattura, sempre relativa all'intero periodo di durata del rapporto contrattuale, operando l'ennesimo ricalcolo dei consumi e chiedendo il pagamento di un'altra somma a conguaglio, dopo quelle già richieste e pagate …”; che “… i predetti ricalcoli avvenivano evidentemente senza mai detrarre dal dovuto alcuno degli importi già corrisposti dalla ricorrente, come se quest'ultima non avesse mai effettuato il pagamento delle fatture sino a quel momento emesse …”; che “…
Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata appare errata nella parte in cui afferma che, a seguito del suddetto ricalcolo dei consumi, parte opposta “ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente”. Ciò, infatti, non corrisponde al vero …”; che “… Già nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'odierna appellante rilevava come la società appellata, nell'emettere la fattura sottesa al decreto ingiuntivo, non avesse mai conteggiato le somme già corrisposte dalla sig.ra …”; che “… Nell'atto introduttivo del giudizio di primo Pt_1 grado, infatti, veniva eccepito come, dall'estratto delle fatture emesse dalla citata società
[...]
prodotto agli atti del giudizio monitorio, emergeva come i consumi fatturati Controparte_2
a scadenza bimestrale erano stati sempre omogenei e tutti regolarmente pagati alle scadenze
…”; che “… Dal medesimo estratto delle fatture emergeva, inoltre, come, dopo la cessazione del rapporto, la società avesse già provveduto ad emettere fatture a conguaglio e in addebito, con evidente totale incongruenza e mancanza di giustificazione degli importi richiesti con l'ultima fattura sottesa al decreto opposto …”; che “… A ben vedere, come emerge dall'estratto delle fatture depositato dalla società opposta, per tutta la durata del rapporto la
11 società emetteva complessivamente 21 fatture complessive (delle quali Controparte_2
7 riportanti consumi a conguaglio) per un totale di € 4.166,12, importo che veniva regolarmente corrisposto …”; che “… Se a tale importo si somma quello indicato nella fattura sottesa al decreto ingiuntivo, pari ad € 2.830,77, ne consegue una richiesta di pagamento per soli due anni di rapporto l' di ben € 6.996,89 per la fornitura di energia Controparte_2 elettrica ad un'abitazione privata…”; che “… Orbene, la nuova fattura emessa dalla società e prodotta nel giudizio di opposizione, opera a ben vedere l'ennesima rettifica dei consumi riconoscendo una fatturazione eccessiva per complessivi 8285 kWh…”; che “… Tuttavia, nel rideterminare quando dovuto, nuovamente omette del tutto di detrarre le somme già corrisposte dalla decurtando unicamente i consumi fatturati in eccesso…”; che “… Pt_1
L'importo di € 1.561,45, infatti, portato in compensazione sul dovuto, non corrisponde a quanto complessivamente versato dalla sig.ra dall'inizio alla fine del rapporto Pt_1 contrattuale (1/04/2012 - 8/07/2014 indicata nella fattura n. 1643829130 del 20/12/2016) …”; che “… Dall'estratto delle fatture depositato dalla società ricorrente nel giudizio monitorio, infatti, risulta che l'appellante per l'intero periodo contrattuale ha corrisposto, per fatture emesse da , l'importo totale di € 4.166,12…” e che “… Un reale ricalcolo Controparte_2 dei consumi, pertanto, compiuto detraendo dall'importo indicato nell'ultima fattura del(l')
11/02/2022 (€ 1.269,32), la somma effettivamente corrisposta dalla sig.ra pari ad € Pt_1
4.166,12, avrebbe comportato il riconoscimento non già di un debito residuo a carico di quest'ultima, ma finanche un credito della stessa per aver corrisposto una somma di molto superiore a quanto effettivamente dovuto …” (cfr. atto di appello).
19. Al riguardo, richiamate le precedenti osservazioni in ordine agli oneri di contestazione, va ricordato che la nuova fattura 'a compensazione' n. 2209764657, recante un credito di € 1.561,45 in favore della cliente è relativa all'intero arco del rapporto Pt_1
(1/4/2012-8/7/2014) e prende in considerazione i consumi effettivi, accertati dal distributore locale e riportati nel citato doc. 8.
20. Dunque, riconsiderando tutto il periodo e ricostruendo tutto il rapporto, detta nuova fattura porta necessariamente a sintesi le ragioni di dare/avere fra le parti sulla base dei consumi effettivi, riportati nel più volte richiamato doc. 8.
20.1 Pertanto, mese per mese la nuova fattura ha riportato i consumi in eccedenza e i Contr conseguenziali costi in eccedenza, venendo così a determinare un credito di a conguaglio sull'intero rapporto, di € 1.269,32 e a riconoscere (con valore confessorio) un complessivo credito, a favore della cliente, di € 1.561,45, e venendo altresì in tal modo a riepilogare,
12 appunto in sede di conguaglio a chiusura del rapporto, le rispettive ragioni di credito/debito nonché assorbendo ogni diverso dato contabile elaborato nel corso del rapporto in base al quale erano state emesse le richiamate precedenti fatture, pur regolarmente pagate. Contr 20.2 Al riguardo con il doc. 4 del monitorio aveva prodotto il riepilogo delle ventuno fatture emesse nel corso del rapporto, di cui l'ultima quella n. 1643829130, azionata in via monitoria e riportante consumi poi risultati non coerenti con i dati inviati dal distributore locale.
20.2.1 Delle restanti venti fatture due indicano importi 'in negativo' e quindi riportano somme in detrazione in favore della cliente, mentre le restanti diciotto fatture -non è noto, in difetto di prova da parte dell'appellante, se emesse con consumi a lettura o stimati- risultano tutte con residuo ad € 0,00 e quindi pagate.
20.2.2 La fattura 'a compensazione' n. 2209764657 ha pertanto rielaborato il dovuto, considerando correttamente i consumi trasmessi dal distributore locale (cfr. doc. 8 dell'opposta) e correggendo la fattura n. 1643829130, con riduzione del dovuto, con riferimento al calcolo di chiusura del rapporto, alla minor somma di € 1.269,32, di cui si è dato conto.
21. Alla luce delle risultanze di causa l'appello va rigettato
22. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
22.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al minimo relativi allo scaglione di valore '€ 1.101-€ 5.200', tenuto conto della natura e del valore della controversia (domandato: cfr. Cass. 28417/2018), della qualità e quantità delle questioni trattate.
22.2 In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarato che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata del Giudice di Pace di Roma n.
13468/2022 del 14/6-12/7/2022 (n. 37159/2021 rg);
13 • condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_4
1.278,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• dichiara che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Roma, il 31/7/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
14
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 10210, Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...]), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Roma, in piazza delle Primule n. 8, presso lo studio dell'avv.to
ON BR, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
con sede legale a San Donato Milanese, in piazza Ezio Vanoni n. 1), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Venezia, in San Polo 2580, presso lo studio dell'avv.to Valeria
Fabbrani, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: per la parte appellante (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to BR si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede la decisione …”;
1 per la parte appellata (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Tufo precisa le conclusioni come da comparsa di risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato all'appellata e, per Controparte_2 essa, alla mandataria (nel prosieguo anche solo Controparte_3 Parte_1 opponente o cliente) proponeva appello avverso la sentenza n. 13468/2022 del 14/6-12/7/2022 del Giudice di Pace di Roma (n. 37159/2021 rg) e allegava che era stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4148/2021 del 29/1-17/3/2021 del Giudice di Pace di
Roma (n. 2777/2021 r.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.830,77, risultante dalla fattura n. 1643829130 con scadenza 8/2/2017, per i consumi risultanti alla data di cessazione del rapporto (8/7/2014), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di essa opponente al pagamento della residua somma di €
1.269,32, come risultante a seguito di emissione della fattura n. 220976457 'a compensazione', con detrazione di € 1.561,45 e con un residuo debito appunto di € 1.269,32, in relazione alla medesima fornitura di energia elettrica. Al riguardo l'appellante lamentava che la sentenza era basata su motivazione contraddittoria e incongrua, in quanto il DP aveva fondato la decisione su fatti non esistenti né provati e senza tener conto dei pagamenti effettuati in corso di causa, pur apparentemente richiamati in sentenza. Tanto premesso,
l'appellante instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nell'atto di appello e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 13468/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione VI, Giudice Dott. Attilio Pittelli, nell'ambito del giudizio N.R.G.
37159/2021, depositata in cancelleria in data 12/07/2022: 1. nel merito, accertata(a) e dichiarat(a) l'inesistenza del credito di € 1.269,32 a favore di ed a Controparte_2 carico della sig.ra , dichiarare nulle e di nessun effetto le fatture n. Parte_1
1643829130 del 20/12/2016 e n. 2209764657 dell'11/02/2022 emesse dalla convenuta, assolvendo la sig.ra da ogni addebito nei confronti della società Pt_1 Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
[...] generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara anticipatario e distrattario”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 9/3/2023 l'udienza di prima comparizione, fissata in citazione al 15/5/2023, era differita al 23/5/2023.
2 In data 19/5/2023 si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_4
Contr
già (nel prosieguo anche solo opposta o , la quale,
[...] Controparte_2 contestato l'appello e ribadita la correttezza della sentenza di primo grado, atteso che il
Giudice aveva evidenziato che essa odierna appellata aveva fondato la pretesa sui consumi effettivi, come accertati dal distributore instava per l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “Nel merito, Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
13468/22 (resa nel giudizio R.G. 37159/21) del 14.6.2022, pubblicata in data 12.7.2022. Con vittoria di spese e competenze”.
Sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 23/5/2023, era disposto rinvio all'udienza del 17/10/2023 per lo stesso incombente e per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e per consentire all'appellata di produrre il fascicolo di parte di primo grado;
era fissata al 5/2/205 l'udienza di p.c. in base al calendario del processo ex art. 81 bis, disp. att. c.p.c..
In data 17/7/2023 l'appellata provvedeva al deposito del fascicolo di parte di primo grado.
Alla successiva udienza del 17/10/2023, presenti i procuratori delle parti, che instavano per la fissazione dell'udienza di p.c., nel dare atto che era stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, era disposto rinvio all'udienza del 5/2/2025 per la precisazione delle conclusioni, come da calendario del processo.
All'udienza del 5/2/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. Richiamato quanto esposto in punto di fatto, si rammenta che in primo grado l'odierna appellante aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4148/2021 del 29/1-17/3/2021 del Giudice di Pace di Roma (n. 2777/2021 r.g.), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.830,77, risultante dalla fattura n.
1643829130 con scadenza 8/2/2017, per i consumi risultanti alla data di chiusura del rapporto di fornitura di energia elettrica;
che nel corso dell'ultima udienza l'opposta aveva prodotto la fattura n. 2209764657 dell'11/2/2022, con cui era stata operata una riduzione del credito, con detrazione della complessiva somma di € 1.561,45 e con un residuo debito di € 1.269,32; che
3 con la sentenza n. 13468/2022, oggetto dell'odierno appello, il DP aveva in parte accolto l'opposizione, “…revoca(ndo) il decreto ingiuntivo n. 4148/2021; nel merito, accerta(ndo) il Cont credito di euro 1.269,32 dell' e per l'effetto condanna(ndo) Controparte_2 Parte_1
al pagamento del suddetto importo nei confronti dell' oltre
[...] Controparte_2 interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza;
spese di lite compensate”.
2.1 In particolare nelle motivazioni il DP, dopo avere affrontato e risolto la questione dell'eccezione di inesistenza della procura e dell'eccezione di prescrizione -si tratta di questioni non riproposte al grado-, aveva argomentato che “… (c)on riferimento all'importo richiesto dalla la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ha Controparte_2 specificato di aver ricalcolato l'importo dovuto a seguito di ricezione di certificazione consumi e di aver emesso note di credito e nuova fattura n. 2209764657 del(l') 11.02.2022 per l'importo di euro 1.269,32, che costituisce il credito residuo di cui ha chiesto il pagamento …”; che “… In merito al suddetto importo, si evidenzia che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che le bollette relative a somministrazione di energia elettrica o gas sono idonee a fornire la prova del quantum della merce somministrata
e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (Cass. N.
13193 del 16.06.2011) …”; che “… Nel caso in esame la società somministrante ha depositato le misure rilevate dal terzo distributore di zona, unico responsabile dell'attività di misurazione, ed ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente …”; che “… Deve pertanto ritenersi che le letture del contatore esposte nella fattura costituiscano idonea prova dell'energia/gas effettivamente erogate al cliente finale …” e che “…. La domanda di pagamento di euro 1.269,32, pertanto, deve essere accolta …” (cfr. sentenza appellata).
3. Prima di procedere all'esame dell'appello nel merito, va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere
4 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Tenuto conto della sentenza di primo grado emessa, si osserva che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass. 14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'altrui adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass.
8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
3.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
5 3.3 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
3.3.1 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum dei kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
3.4 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte unicamente del soggetto distributore.
3.5 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore
(cfr. Cass. 19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica).
3.6 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura, dovendo così il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
3.6.1 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, con conseguente
6 successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di dare la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
3.6.2 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica senza specifica e circostanziata contestazione su singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
4. Vertendosi in materia di appello, si è vincolati a quanto viene dall'appellante devoluto al grado, senza possibilità di esaminare altri profili o altre questioni, e pertanto si è vincolati alle specifiche doglianze dell'appellante, come risultanti alla luce dell'art. 342 c.p.c..
5. Tanto premesso come discorso di carattere generale e tornando al caso che qui ci occupa, si osserva che l'opposta (odierna appellata), alla luce della documentazione prodotta
(fatture, sia quella originaria sia quella 'a compensazione', e documentazione proveniente dal distributore locale), ha fornito adeguata prova della quantità di energia elettrica effettivamente fornita con riferimento all'intera durata del rapporto e che la contestazione di parte opponente
(odierna appellante) è assolutamente generica e tale da non superare la presunzione (relativa) di corretto funzionamento del contatore, contrattualmente previsto per la determinazione dei consumi, sulla base delle rilevazioni della società di distribuzione (cfr. doc. 8 di parte appellata, già prodotto in primo grado con la comparsa di risposta).
6. Nel caso di specie l'appellante ha lamentato che il DP aveva basato la sua decisione su nuove misurazioni del distributore, invero non esistenti.
7. Sul punto nell'atto di appello è stato allegato che “… Da un'attenta analisi della fattura prodotta agli atti, tuttavia, emerge evidentemente come la stessa non contenga l'indicazione di una nuova misurazione dei consumi che sarebbe stata effettuata dal distributore di zona (tra l'altro per un rapporto contrattuale cessato dal 2014!) …”; che “… A ben vedere la citata fattura contiene unicamente un ricalcolo del dovuto, operato detraendo dall'importo indicato nella fattura posta fondamento del decreto opposto la somma di €
1.561,45, senza tuttavia specificare la misura dei consumi posti a fondamento del suddetto ricalcolo …”; che “… La sentenza impugnata sul punto appare, pertanto, del tutto contraddittoria, nella parte in cui l'organo giudicante ritiene che la fattura da ultimo prodotta da parte opposta costituisca piena prova del credito, sull'assunto, evidentemente errato, che la stessa riporti i nuovi consumi rilevati dal distributore di zona, cui sarebbero stati detratti gli importi corrisposti dalla sig.ra ”; che “… Come ampiamente argomentato, in Parte_3 realtà, la citata fattura non contiene alcun riferimento ad ulteriori misurazioni effettuate dal
7 terzo gestore e, pertanto, non può costituirne prova …”; che “… Soltanto nelle proprie note conclusive, parte opposta rilevava come, da non meglio specificate letture recepite, il cliente avrebbe prelevato un consumo pari a 10951 KWh, a fronte di un consumo di 19236 KWh attribuito nella fattura di cessazione, anomalia che sarebbe stata sanata mediante rettifica contenuta nell'ultima fattura emessa e prodotta in giudizio …”; che “… Non corrisponde al vero, pertanto, quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ovvero che “la società somministrante ha depositato le misure rilevate dal terzo distributore di zona, unico responsabile dell'attività di misurazione”, non essendo stato assolto tale onere probatorio posto a carico della società distributrice …” e che “… Nella fattura depositata in giudizio manca, infatti, l'indicazione della nuova misurazione effettuata e dei calcoli eseguiti per la rideterminazione delle somme dovute ...” (cfr. atto di appello)
8. Al riguardo è sufficiente richiamate le precedenti osservazioni sulla necessità di una contestazione puntuale e analitica, non dimenticando che l'opposta ha richiamato e prodotto, a riprova dei consumi effettivi alla data di chiusura del rapporto (8/7/2014), la comunicazione dei consumi trasmessa dal distributore locale (cfr. doc. 8, allegato alla comparsa Parte_2 di risposta in primo grado e relativo ai consumi relativi al PoD IT002E2432503A per l'intero periodo 1/4/2012-8/7/2014 ), sulla cui base è stata emessa la fattura 'a compensazione'.
9. Orbene, esaminando la fattura originaria, azionata in via monitoria, e quella 'a compensazione' alla luce del richiamato documento del distributore locale, emerge che a) la fattura, posta alla base del monitorio (n. 1643829130), contabilizzava un preteso consumo totale di 19.236 Kwh a fronte di una lettura di cessazione, alla data dell'8/7/2014, indicata in
40.108 Kwh;
b) il documento sui consumi, trasmesso dal distributore locale (cfr. citato doc. 8) indicava, sempre con riferimento alla data dell'8/7/2014, un dato finale di Kwh 31.823
(anziché i ricordati 40.108 Kwh) e un dato iniziale all'1/4/2012 di Kwh 20.872, con un consumo, relativo all'intero rapporto, di 10.951 Kwh;
c) la fattura di chiusura del rapporto n.
1643829130, azionata in via monitoria, aveva contabilizzato consumi, relativi all'intero periodo (1/4/2012-8/7/2014), di 19.236 Kwh (40.108 - 20.872) e su questi dati era stato calcolato il richiesto corrispettivo a conguaglio, a chiusura del rapporto;
d) dal citato documento sui consumi del distributore locale, alla data di cessazione (8/7/2014), risultava pertanto un consumo inferiore per complessivi Kwh 10.951 per l'intero periodo (31.823 –
20.872); e) conseguentemente la fattura 'a compensazione' n. 2209764657 è stata emessa, previa analitica rettifica e rielaborazione mese per mese dei consumi dell'intero periodo, considerando un consumo totale appunto di 10.951 Kwh anziché di 19.236 Kwh, con
8 conseguente riconoscimento, in favore della cliente, di un credito di € 1.561,45, calcolato appunto sulla differenza dei consumi nell'arco dell'intero periodo;
f) nell'ultima pagina della fattura 'a compensazione' n. 2209764657 risultava riportata l'indicazione della fattura n.
1643829130, con scadenza 8/2/2017, risultata impagata appunto per la residua minor somma di € 1.269,32; g) il suddetto credito € 1.561,45 era stato portato in compensazione con il maggior debito esatto in via monitoria [€ 2.830,77 (in origine azionato in via monitoria) – €
1.561,45 (importo a favore della cliente, corrispondente ai consumi non corretti) = €
1.269,32], così individuando la somma residua di € 1.269,32, riconosciuta nella sentenza di condanna.
10. L'appellante non ha contestato che i consumi totali, accertati dal distributore locale
-si tratta dell'unico soggetto della filiera autorizzato all'accertamento dei consumi, poi trasmessi al fornitore e riportati nelle fatture-, non fossero quelli da ultimo indicati per complessivi 10.951 Kwh (31.823, dato alla chiusura – 20.872, dato all'inizio del rapporto) ovvero che non fosse correttamente funzionante il contatore ovvero ancora che i dati di consumo, desumibili alla luce della documentazione invitata dal distributore (cfr. citato doc.
8), non fossero appunto quelli ricavabili dalla sottrazione dei dati di consumo, riportati nella fattura 'a compensazione', dai dati errati di consumo riportati nell'originaria fattura azionata.
10.1 L'appellante -come detto- ha eccepito la contraddittorietà della sentenza “… nella parte in cui l'organo giudicante ritiene che la fattura da ultimo prodotta da parte opposta costituisca piena prova del credito, sull'assunto, evidentemente errato, che la stessa riporti i nuovi consumi rilevati dal distributore di zona, cui sarebbero stati detratti gli importi corrisposti dalla sig.ra …” e che “… la citata fattura non contiene alcun riferimento Pt_1 ad ulteriori misurazioni effettuate dal terzo gestore e, pertanto, non può costituirne prova ...”
(cfr. atto di appello).
11. Peraltro, a parte il fatto che il DP ha semplicemente preso atto che “… in sede di precisazione delle conclusioni ha specificato di aver ricalcolato l'importo dovuto a seguito di ricezione di certificazione consumi e di aver emesso note di credito e nuova fattura n.
2209764657 del(l') 11.02.2022 per l'importo di euro 1.269,32, che costituisce il credito residuo di cui ha chiesto il pagamento …” e che “… Nel caso in esame la società somministrante ha depositato le misure rilevate dal terzo distributore di zona, unico responsabile dell'attività di misurazione, ed ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente …”, è evidente che in sentenza si è parlato non di nuovi consumi rilevati dal distributore o di nuovi accertamenti del distributore, ma più semplicemente di ricalcolo
9 dell'importo dovuto sulla base del documento sui consumi accertati, che era già stato depositato dall'opposta come proprio doc. 8, in allegato alla comparsa di risposta.
12. Sulla base di questi dati sui consumi, già prodotti con la comparsa di risposta, in Contr sede di precisazione delle conclusioni a depositato la nuova fattura n. 2209764657, che si riferisce ai consumi (iniziali e finali) già risultanti dal predetto doc. 8, non oggetto di alcuna contestazione in ordine ad un eventuale errato accertamento e registrazione dei consumi da parte di distributore locale. Parte_2
13. Non è stata devoluta al grado la contestazione dei consumi, come rilevati dal Contr distributore locale e risultanti dal predetto doc. 8, già indicato e prodotto da con la comparsa di risposta in primo grado.
13.1 Analogamente non è oggetto di causa alcuna questione connessa ad un eventuale mal funzionamento del contatore.
14. La contestazione ha riguardato anche la nuova fatturazione in relazione ai consumi, ma la stessa non si confronta con il fatto la nuova fattura si riferisce a consumi, già a suo tempo comunicati da e prodotti con la comparsa di risposta in primo grado, Parte_2 che non sono stati oggetto di contestazione.
15. Ci si è soffertati nell'atto di appello sul fatto che la fattura non è prova del credito, ma non va dimenticato -si richiamano le precedenti osservazioni in diritto- che la nuova fattura correttamente riporta i consumi già a suo tempo comunicati all'opposta da Parte_2 consumi che il distributore locale ha accertato dall'esame e dalla lettura del contatore a servizio dell'utenza per cui è causa, senza che vi sia stata alcuna contestazione, devoluta al grado, su eventuali irregolarità nella procedura di accertamento dei consumi ovvero -come detto- su un eventuale mal funzionamento del contatore.
16. Dunque la fattura azionata in via monitoria era sicuramente errata, in quanto non aveva ben considerato i dati di consumo, accertati dal distributore locale nell'arco del rapporto di fornitura e risultanti dal predetto doc. 8, prodotto dall'opposta con la comparsa di risposta.
17. Con la nuova fattura 'a compensazione', prodotta nelle fasi finali del giudizio di primo grado, la fornitrice ha posto rimedio a detta discrasia, allineando la pretesa ai consumi effettivi, come risultanti dal più volte richiamato doc. 8 e quindi dai richiamati accertamenti del distributore locale.
10 Contr 17.1 L'opposta veva riconosciuto un credito in favore della cliente e quindi detto fatto, avente chiara natura confessoria, ben ha potuto trovare ingresso nel processo, con conseguente riduzione della pretesa creditoria.
17.2 Dunque in parte qua il motivo di appello va rigettato.
18. In relazione all'ulteriore profilo, quello dell'asserita mancata detrazione degli importi già corrisposti, cui aveva fatto riferimento il DP (cfr. sentenza: “… ed ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente …”), va ricordato che nell'atto di appello l'appellante ha dedotto che “… Ad ogni modo, in ordine alla quantificazione dei consumi effettivi, si significa come, dopo la lettura di cessazione del rapporto, avvenuta in data 8/07/2014, la società aveva già emesso ben sette fatture a conguaglio, tra il 2015 ed il Controparte_2
2016, alcune a credito dell'opponente (per importi di € 969,79 e di € 335,48), ed altre in addebito, che venivano prontamente pagate dalla ricorrente …”; che “… Nonostante ciò, la predetta società prima provvedeva, a distanza di ben due anni dall'interruzione della fornitura, ad emettere la fattura posta a fondamento del decreto opposto, poi ad emettere nuova fattura, sempre relativa all'intero periodo di durata del rapporto contrattuale, operando l'ennesimo ricalcolo dei consumi e chiedendo il pagamento di un'altra somma a conguaglio, dopo quelle già richieste e pagate …”; che “… i predetti ricalcoli avvenivano evidentemente senza mai detrarre dal dovuto alcuno degli importi già corrisposti dalla ricorrente, come se quest'ultima non avesse mai effettuato il pagamento delle fatture sino a quel momento emesse …”; che “…
Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata appare errata nella parte in cui afferma che, a seguito del suddetto ricalcolo dei consumi, parte opposta “ha detratto gli importi già corrisposti dall'opponente”. Ciò, infatti, non corrisponde al vero …”; che “… Già nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'odierna appellante rilevava come la società appellata, nell'emettere la fattura sottesa al decreto ingiuntivo, non avesse mai conteggiato le somme già corrisposte dalla sig.ra …”; che “… Nell'atto introduttivo del giudizio di primo Pt_1 grado, infatti, veniva eccepito come, dall'estratto delle fatture emesse dalla citata società
[...]
prodotto agli atti del giudizio monitorio, emergeva come i consumi fatturati Controparte_2
a scadenza bimestrale erano stati sempre omogenei e tutti regolarmente pagati alle scadenze
…”; che “… Dal medesimo estratto delle fatture emergeva, inoltre, come, dopo la cessazione del rapporto, la società avesse già provveduto ad emettere fatture a conguaglio e in addebito, con evidente totale incongruenza e mancanza di giustificazione degli importi richiesti con l'ultima fattura sottesa al decreto opposto …”; che “… A ben vedere, come emerge dall'estratto delle fatture depositato dalla società opposta, per tutta la durata del rapporto la
11 società emetteva complessivamente 21 fatture complessive (delle quali Controparte_2
7 riportanti consumi a conguaglio) per un totale di € 4.166,12, importo che veniva regolarmente corrisposto …”; che “… Se a tale importo si somma quello indicato nella fattura sottesa al decreto ingiuntivo, pari ad € 2.830,77, ne consegue una richiesta di pagamento per soli due anni di rapporto l' di ben € 6.996,89 per la fornitura di energia Controparte_2 elettrica ad un'abitazione privata…”; che “… Orbene, la nuova fattura emessa dalla società e prodotta nel giudizio di opposizione, opera a ben vedere l'ennesima rettifica dei consumi riconoscendo una fatturazione eccessiva per complessivi 8285 kWh…”; che “… Tuttavia, nel rideterminare quando dovuto, nuovamente omette del tutto di detrarre le somme già corrisposte dalla decurtando unicamente i consumi fatturati in eccesso…”; che “… Pt_1
L'importo di € 1.561,45, infatti, portato in compensazione sul dovuto, non corrisponde a quanto complessivamente versato dalla sig.ra dall'inizio alla fine del rapporto Pt_1 contrattuale (1/04/2012 - 8/07/2014 indicata nella fattura n. 1643829130 del 20/12/2016) …”; che “… Dall'estratto delle fatture depositato dalla società ricorrente nel giudizio monitorio, infatti, risulta che l'appellante per l'intero periodo contrattuale ha corrisposto, per fatture emesse da , l'importo totale di € 4.166,12…” e che “… Un reale ricalcolo Controparte_2 dei consumi, pertanto, compiuto detraendo dall'importo indicato nell'ultima fattura del(l')
11/02/2022 (€ 1.269,32), la somma effettivamente corrisposta dalla sig.ra pari ad € Pt_1
4.166,12, avrebbe comportato il riconoscimento non già di un debito residuo a carico di quest'ultima, ma finanche un credito della stessa per aver corrisposto una somma di molto superiore a quanto effettivamente dovuto …” (cfr. atto di appello).
19. Al riguardo, richiamate le precedenti osservazioni in ordine agli oneri di contestazione, va ricordato che la nuova fattura 'a compensazione' n. 2209764657, recante un credito di € 1.561,45 in favore della cliente è relativa all'intero arco del rapporto Pt_1
(1/4/2012-8/7/2014) e prende in considerazione i consumi effettivi, accertati dal distributore locale e riportati nel citato doc. 8.
20. Dunque, riconsiderando tutto il periodo e ricostruendo tutto il rapporto, detta nuova fattura porta necessariamente a sintesi le ragioni di dare/avere fra le parti sulla base dei consumi effettivi, riportati nel più volte richiamato doc. 8.
20.1 Pertanto, mese per mese la nuova fattura ha riportato i consumi in eccedenza e i Contr conseguenziali costi in eccedenza, venendo così a determinare un credito di a conguaglio sull'intero rapporto, di € 1.269,32 e a riconoscere (con valore confessorio) un complessivo credito, a favore della cliente, di € 1.561,45, e venendo altresì in tal modo a riepilogare,
12 appunto in sede di conguaglio a chiusura del rapporto, le rispettive ragioni di credito/debito nonché assorbendo ogni diverso dato contabile elaborato nel corso del rapporto in base al quale erano state emesse le richiamate precedenti fatture, pur regolarmente pagate. Contr 20.2 Al riguardo con il doc. 4 del monitorio aveva prodotto il riepilogo delle ventuno fatture emesse nel corso del rapporto, di cui l'ultima quella n. 1643829130, azionata in via monitoria e riportante consumi poi risultati non coerenti con i dati inviati dal distributore locale.
20.2.1 Delle restanti venti fatture due indicano importi 'in negativo' e quindi riportano somme in detrazione in favore della cliente, mentre le restanti diciotto fatture -non è noto, in difetto di prova da parte dell'appellante, se emesse con consumi a lettura o stimati- risultano tutte con residuo ad € 0,00 e quindi pagate.
20.2.2 La fattura 'a compensazione' n. 2209764657 ha pertanto rielaborato il dovuto, considerando correttamente i consumi trasmessi dal distributore locale (cfr. doc. 8 dell'opposta) e correggendo la fattura n. 1643829130, con riduzione del dovuto, con riferimento al calcolo di chiusura del rapporto, alla minor somma di € 1.269,32, di cui si è dato conto.
21. Alla luce delle risultanze di causa l'appello va rigettato
22. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
22.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al minimo relativi allo scaglione di valore '€ 1.101-€ 5.200', tenuto conto della natura e del valore della controversia (domandato: cfr. Cass. 28417/2018), della qualità e quantità delle questioni trattate.
22.2 In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarato che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata del Giudice di Pace di Roma n.
13468/2022 del 14/6-12/7/2022 (n. 37159/2021 rg);
13 • condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_4
1.278,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• dichiara che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Roma, il 31/7/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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