CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EP MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11762/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092646885000 BOLLO AUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20889/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso notificato alla Regione Campania, e all' Agenzia delle Entrate
Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n° 07120250067888770000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, recante un importo complessivo da pagare di euro 205,44 – per omesso pagamento tassa automobilistica relativa all'anno 2019 - pervenuta alla ricorrente a mezzo pec in data 28/03/2025.
Ha eccepito quale motivo assorbente l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni chiedendo il rigetto del ricorso assumendo che la Regione Campania, nel rendere esecutivo il ruolo 2025/002486 in data 26.02.25 successivamente consegnato all'Ader in data 10.03.25, ha accertato l'intervenuta notifica dell'avviso di pagamento prot. 064059111309 in data 23.06.23 . La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Ed invero, la Regione Campania nonostante la regolare notifica non ha versato in atti l'avvenuta notifica degli atti presupposti
Ricorrono infine giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EP MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11762/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092646885000 BOLLO AUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20889/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso notificato alla Regione Campania, e all' Agenzia delle Entrate
Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n° 07120250067888770000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, recante un importo complessivo da pagare di euro 205,44 – per omesso pagamento tassa automobilistica relativa all'anno 2019 - pervenuta alla ricorrente a mezzo pec in data 28/03/2025.
Ha eccepito quale motivo assorbente l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni chiedendo il rigetto del ricorso assumendo che la Regione Campania, nel rendere esecutivo il ruolo 2025/002486 in data 26.02.25 successivamente consegnato all'Ader in data 10.03.25, ha accertato l'intervenuta notifica dell'avviso di pagamento prot. 064059111309 in data 23.06.23 . La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Ed invero, la Regione Campania nonostante la regolare notifica non ha versato in atti l'avvenuta notifica degli atti presupposti
Ricorrono infine giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.