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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4134/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLASTRI PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERSINI FRANCESCO
ATTORE contro
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Controparte_1
DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
REGIONE (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI CP_3 P.IVA_2
ELISA e dell'Avv. ARGNANI STEFANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte Parte_1
autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Bologna, contrariis rejectis:
- In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto
n.1699 del 15 giugno 2017 recante il rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la
pagina 1 di 13 ricostruzione post sisma e di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ovvero in subordine disapplicare i detti atti in ragione della loro illegittimità, invalidità ed inefficacia e per l'effetto:
o Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a percepire i contributi per la Parte_1
ricostruzione previsti post-sisma previsti dal D.L. 74/2012 e dalle Ordinanze Commissariali in misura pari ad Euro 145.109,93 e ordinare ai convenuti la riammissione dell'attore alle liste dei beneficiari, alle condizioni e requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali applicabili, nonché condannare gli stessi convenuti al risarcimento per mancata rendita in misura pari ad Euro 5.505,18, somme anche da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'attore nei confronti dei convenuti;
o Alternativamente: qualora le procedure si siano già concluse oppure risulti eccessivamente gravoso in ragione della ristrettezza dei termini di conclusione delle opere la realizzazione delle stesse, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento dei convenuti, in misura pari ad Euro 150.615,11, o nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, somme anche da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'attore nei confronti dei convenuti.
- In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4% ed IVA, se dovuta”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione in qualità di Commissario CP_1
delegato per la ricostruzione post sisma, ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate:
“- in via preliminare,
o dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
- nel merito,
o principalmente: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati;
o in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del
Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
pagina 2 di 13 Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da CP_1 CP_3
comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e/o dichiarare l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della nella presente causa. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Bologna, il in qualità di Controparte_1
Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, e la esponendo in fatto che: Controparte_4
- è titolare di omonima impresa individuale agricola, con partita Iva aperta Parte_1
l'11.11.1997 per il tipo di attività 01116 (“Coltivazione Mista di cereali ed altre sementi”); in data
31.12.1998 la ditta si era cancellata dall'iscrizione effettuata il 05.12.1997 presso la Camera di
Commercio, in forza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 L. n. 77/1997, poi si era nuovamente iscritta nel 2015;
- a seguito del sisma del 2012, in data 06.10.2016 presentava domanda per la Parte_1 concessione del contributo per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'ordinanza commissariale n.
57/2012, chiedendo un contributo di € 145.103,93 per interventi su di un fabbricato sito nel Comune di
Bondeno (FE), via Cavaliera n. 465, indicato al foglio 61, mappale 62, deducendo di aver sempre utilizzato tale immobile come magazzino per la custodia di macchine agricole e per il ricovero di attrezzi;
- le osservazioni proposte avverso la comunicazione di preavviso di rigetto non venivano recepite dalla struttura commissariale e la domanda di contributo veniva respinta dal Commissario Delegato con decreto n. 1699 del 15.06.2017, all'esito dell'istruttoria svolta, in quanto l'immobile non possiederebbe il requisito di ruralità ex art. 9 D.L. n. 557/1993 e, pertanto, non potrebbe essere riconosciuto come accessorio all'attività produttiva;
- il provvedimento veniva impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere innanzi al TAR
per ottenerne l'annullamento; CP_3
pagina 3 di 13 - il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con sentenza n. 8/2021 del
10.12.2020, pubblicata il 08.01.2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 88/2022 pubblicata il 07.01.2022, a seguito di appello proposto dall'Avvocatura dello Stato.
Pertanto, l'attore riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale ordinario.
In diritto, parte attrice deduceva l'invalidità del decreto commissariale impugnato (n. 1699 del
15.06.2017), per vizio motivazionale, richiamando le argomentazioni svolte nel processo amministrativo:
-ai fini del riconoscimento del requisito di “ruralità” del terreno in cui il fabbricato è asservito non può operare il limite dimensionale di 10.000 mq., previsto dall'art. 9 comma 3 lett. c) D.L. n. 557/1993
(norma che si riferisce ai “fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa”), dovendosi applicare il successivo comma 3 bis, secondo cui “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: (…) c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi
e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; (…)” (norma che non fa riferimento ad un criterio di superficie superiore o inferiore a 10.000 mq);
-è irrilevante la circostanza che l'impresa non fosse iscritta alla Camera di Commercio alla data del sisma, in quanto tale requisito non è richiesto dall'ordinanza commissariale n. 57/2012, che all'art. 1 prevede l'operatività dei contributi per tutte le imprese così come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del
Reg. CE n. 800/2008, secondo cui “si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica”; inoltre, l'Allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012 prevede il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, alla data di presentazione della domanda di contributo, “fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti”, e al riguardo l'art. 2 comma 3 L. n. 77/1997 stabilisce la non obbligatorietà dell'iscrizione al registro per i produttori agricoli che presentano un reddito interiore a € 7.000,00, così come è avvenuto per l'impresa di Parte_1
-a parere del Commissario Delegato, non era dimostrato che l'immobile fosse stato sede dell'attività di impresa agricola nei 36 mesi precedenti il sisma, ma il aveva documentato il possesso di Pt_1 mezzi agricoli e il periodico acquisto di scorte (doc. 6), l'attribuzione di partita Iva (doc. 7), l'iscrizione dell'azienda agricola alla Camera di commercio (doc. 8), l'esercizio dell'attività come da fatture del
(doc. 9) e alla luce dei rapporti intercorsi con Impresa Verde Ferrara s.r.l. Parte_2
pagina 4 di 13 (doc. 10), con altre aziende agricole (doc. 11) e con l'Agenzia Regionale per l'Erogazione in
Agricoltura per l'Emilia Romagna – AGREA (doc. 12).
In conclusione, chiedeva, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo Parte_1
ritenuto illegittimo, che venisse accertato il suo diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione post sisma 2012, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancata rendita, quantificata in
€ 5.505,18, attribuibile all'immobile dalla presumibile data di fine lavori del 31.12.2017 fino alla sentenza, ovvero, in caso di impossibilità di proseguire le procedure amministrative, con condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento o del fatto illecito della p.a., pari a complessivi € 150.615,11.
2. Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.06.2022, il
Presidente della in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post CP_1 CP_3
sisma, descrivendo preliminarmente le fasi della procedura e indicando le ragioni della mancata concessione del contributo chiesto da espresse nel parere del SSI (Soggetto incaricato Parte_1 dell'istruttoria) Invitalia S.p.a., recepite dal Nucleo di Valutazione competente e richiamate nel decreto del Commissario Delegato n. 1699 del 15.06.2017, che respingeva la domanda di contributo (docc. 14-
16).
Inoltre, in via preliminare, il Commissario Delegato eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione del contributo richiesto, rilevando che la relativa quantificazione va determinata ex post, a consuntivo, dietro presentazione delle fatture concernenti i lavori, come previsto dalle ordinanze commissariali in materia;
eccepiva, in ogni caso, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo.
Nel merito, parte convenuta richiamava la disciplina prevista per la concessione dei contributi post sisma ed illustrava puntualmente i motivi su cui si fondava la delibera di rigetto della domanda di finanziamento, presentata da ritenendo infondate le censure di controparte e Parte_1
confermando il respingimento della richiesta di erogazione del finanziamento, non dovuto alla luce della documentazione offerta, non essendo stata data la dimostrazione dello svolgimento di un'attività produttiva agricola aziendale e dell'utilizzo produttivo dell'immobile per il quale era stato chiesto il contributo, nei 36 mesi antecedenti il sisma, come stabilito dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012.
In conclusione, il Commissario Delegato chiedeva di dichiarare inammissibili e/o di respingere le domande attoree.
pagina 5 di 13 3. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di Controparte_4
legittimazione passiva, chiedendone la declaratoria.
A tal fine rilevava che era esclusivamente legittimato, come convenuto nel presente giudizio, il
Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione CP_1
post sisma, quale organo governativo straordinario che esercita per legge i poteri spettanti al Capo del
Dipartimento della Protezione civile, unità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente nell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, di volta in volta deliberato dal Consiglio dei Ministri o stabilito ex lege.
4. All'esito della celebrazione della prima udienza di comparizione del 21.07.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Risultano, infatti, inammissibili le prove orali dedotte da parte attrice nelle memorie istruttorie nn. 1, 2, in quanto formulate per capitoli relativi a circostanze generiche (cap. 1, 2, 6, 7) e comunque documentali (cap. 6, 7), valutative (cap. 5), articolate in termini negativi (cap. 3) e irrilevanti (cap. 4).
La causa, assegnata in successione ai ruoli di diversi magistrati, veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Al fine di pervenire alla risoluzione della controversia, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni CP_3
Lombardia e Veneto, è stato emanato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – intitolato
[...]
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, , Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 Pt_2 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 – volto a
“disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province”, con l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni coinvolte della qualità di Commissari delegati.
In esecuzione dei compiti attribuiti, venivano pronunciate dal Presidente della Controparte_4
tra le altre, le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012, nonché la n. 57 del 12 ottobre 2012 recante
[...]
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il
pagina 6 di 13 ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Inoltre, veniva adottata l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 contenente “Istituzione del Soggetto
Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, che nello specifico assume anche la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 L. n.
241/1990, così come previsto dall'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 57/2012.
In forza dell'ordinanza n. 75/2012 che ha ufficialmente istituito il SII, è stato individuato in Invitalia il soggetto cui affidare compiti di supporto al Commissario Delegato, con particolare riferimento alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi. Dunque, nella fase di concessione
Invitalia provvede a redigere un'istruttoria di merito che viene sottoposta al Nucleo di Valutazione, organo collegiale che ha il compito ultimo di decidere sui progetti, così come previsto dall'ordinanza n.
5 del 30 gennaio 2013. L'istruttoria viene esaminata e discussa e può essere soggetta ad approvazione o modifiche da parte del Nucleo di Valutazione.
Dunque, i soggetti redigenti la pratica istruttoria legittimamente rientrano tra il personale di Invitalia, mentre al Nucleo di Valutazione spetta presentare, sulla base dell'esito istruttorio, la proposta di delibera da sottoporre al Commissario Delegato;
l'iter seguito nella specie corrisponde esattamente alla normativa emergenziale.
Al termine di questo processo, viene emanato l'atto finale di concessione o diniego del contributo, con provvedimento del Commissario Delegato.
6. Come recita l'ordinanza n. 57/2012 emessa dal Presidente della e come è disposto dalle CP_1
Linee Guida allegate alla predetta ordinanza, i principi posti a fondamento del contributo sono innanzitutto costituiti dalla verifica dell'uso produttivo dell'immobile, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale, “Presupposto per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, per consentire dunque il riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici;
precisa, infatti, il comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza che il contributo in questione è previsto “a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, (...) e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile”.
pagina 7 di 13 E' dunque richiesto che l'immobile interessato sia legato all'attività imprenditoriale da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal suo mancato utilizzo derivi un pregiudizio all'esercizio dell'attività stessa.
L'esame delle domande di contributo da parte dell'Autorità Commissariale non può prescindere, quindi, da una valutazione in ordine, non solo all'effettivo utilizzo produttivo del bene alla data del sisma, ma anche alla concreta necessità dello stesso per la ripresa aziendale. La ratio delle norme in esame va, infatti, individuata nel soddisfacimento dell'esigenza di concreto riavvio della piena funzionalità delle attività produttive, e non anche nel mero ripristino di beni che, sebbene danneggiati dal sisma, presentassero solo una potenzialità o possibilità di utilizzazione per l'attività dell'impresa agricola (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 1 dicembre 2022, n. 2425).
Ciò in quanto la finalità sottesa alla concessione dei contributi per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, di cui al D.L. 74/2012, conv. in legge 122/2012, non è il mero ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, bensì la più rapida ripresa dell'attività imprenditoriale, riconoscendosi i benefici economici esclusivamente per il ripristino di quegli immobili per i quali venga provata l'indispensabilità per la suddetta ripresa dell'attività, nel caso specifico, agricola.
D'altra parte, se così non fosse, risulterebbe apertamente frustrato il principio secondo cui gli indennizzi post-sisma in argomento sono erogati nell'interesse generale alla riattivazione del tessuto produttivo e non al risarcimento del danno subito dalla singola impresa.
Infatti, l'ordinanza non mira a conferire vantaggi economici, né benefici supplementari rispetto a quello relativo alla mera ripresa dell'attività produttiva, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma, sbilanciato in difetto, a causa dell'evento calamitoso, in rapporto a situazioni analoghe in condizioni di parità: parametro di riferimento è dunque l'esistenza, alla data degli eventi sismici, dell'oggetto da finanziare in tutte le sue componenti, non potendo l'amministrazione infrangere il divieto di erogazione di aiuti di Stato alle imprese nazionali, stabilito dalle norme del Trattato UE, né conseguentemente violare la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza.
7. Tanto delineato sotto il profilo generale, si osserva come nel caso in esame non possa ritenersi sussistente la prova dell'effettivo svolgimento dell'utilizzo a scopo produttivo dell'immobile, in relazione al quale ha presentato al Presidente della quale Commissario Parte_1 CP_1
Delegato alla ricostruzione post sisma, la domanda di contributo poi respinta con decreto commissariale n. 1699 del 15.06.2017: si tratta, nel caso di specie, di un fabbricato sito nel Comune di pagina 8 di 13 Bondeno (FE), via Cavaliera n. 465, che l'attore ha dichiarato di aver sempre utilizzato come magazzino per la custodia di macchine agricole e per il ricovero di attrezzi.
Le argomentazioni svolte dagli organi istruttori della procedura, recepite dal Nucleo di Valutazione competente e richiamate nel decreto del Commissario Delegato, oggetto di causa, appaiono condivisibili e coerenti con la disciplina di settore, e giustificano il rigetto della domanda di contributo.
Si deve infatti rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, il richiedente il contributo deve dare dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile “in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma (…). Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile”.
Non sono dunque pertinenti le argomentazioni svolte da parte attrice negli atti difensivi, in relazione alla circostanza che l'ordinanza commissariale n. 57/2012 non prevede, quale requisito per accedere al contributo, l'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, al momento del sisma.
E' invece necessario verificare se l'interessato abbia fornito la prova della destinazione produttiva dell'immobile in relazione al quale ha presentato la domanda di contributo, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla disciplina sopra richiamata.
Nel caso di specie, non risulta che il richiedente avesse stipulato un contratto di locazione, di affitto o di comodato registrato presso l'immobile in questione (l'unico contratto di comodato aveva ad oggetto un altro edificio abitativo presente nella corte, come ha osservato il Commissario Delegato). Pertanto, in base all'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, che ha dichiarato Parte_1 di esercitare l'attività di impresa agricola in proprio, avrebbe dovuto dimostrare che detto immobile era sede di tale attività produttiva nei 36 mesi precedenti al sisma.
Al contrario, le verifiche istruttorie svolte dalla struttura commissariale hanno correttamente evidenziato che:
-alla data del sisma il fabbricato in questione era classificato come “abitazione di tipo rurale” (categoria
A/6), non già come “fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole” (categoria D/10),
e presentava le caratteristiche di un'abitazione a tre vani, di superficie di circa 55 mq., affiancata da strutture non identificate, di cui una in muratura su tre lati e superficie di 34,94 mq.;
-la variazione urbanistica/edilizia dell'edificio era stata chiesta solo in data 22.04.2015 (diversi anni dopo il sisma), con la presentazione di una SCIA in sanatoria, cosicché il layout produttivo e la pagina 9 di 13 richiesta di contributo del 06.10.2016 si riferivano ad un fabbricato che alla data del sisma del 2012 era difforme da quello prospettato, sia per destinazione d'uso, sia per consistenza edilizia;
-la destinazione ad abitazione veniva confermata anche nel progetto allegato alla domanda: “risultano ancora categoria e classe A/6-1 poiché è contestualmente in corso sanatoria sull'immobile a regolarizzazione delle consistenze e della destinazione d'uso, a partire dall'originario edificio, storicamente nato come abitazione”;
- la circostanza – rilevata da parte attrice - che la Circolare n. 5/1992 del Ministero delle Finanze avesse soppresso d'ufficio la categoria A6, non comportava che il fabbricato in questione divenisse di natura produttiva, e comunque non mutava le caratteristiche abitative degli immobili, prevedendo per la categoria soppressa un adeguamento catastale a seconda o meno che venissero effettuati interventi di ristrutturazione sugli edifici, ma sempre con riferimento alle loro caratteristiche residenziali;
-trattandosi di fabbricato abitativo, al fine di stabilire il requisito di ruralità dell'immobile, doveva dunque trovare applicazione l'art. 9 comma 3 lett. c) D.L. n. 557/1993 (anziché il successivo comma 3 bis), che richiede un requisito dimensionale dell'azienda - nel caso di specie insussistente - in quanto prevede che “il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario”;
-la destinazione abitativa e le caratteristiche del fabbricato, che ha una limitata superficie, risultano incoerenti con la destinazione produttiva indicata nella domanda di contributo, come magazzino per la custodia di macchine agricole e per il ricovero di attrezzi, tenuto anche conto dell'elevato numero di macchinari e di attrezzature dichiarati dal non compatibili con il layout aziendale;
Pt_1
- l'uso produttivo del fabbricato risulta del tutto improbabile anche perché lo stesso è situato nei pressi dei terreni destinati ad azienda agricola, ma non ne fa parte, e non è registrato né nei documenti anagrafici, né nel piano colturale del 2012.
Si osserva che, in ogni caso, non è stato dimostrato, come invece richiede l'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, che il fabbricato fosse sede dell'attività di impresa “nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile, posto che:
- alla data del sisma non risultava l'iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale il i era Pt_1 cancellato in data 31.12.1998, per poi richiederne nuovamente l'iscrizione nel 2015 (in concomitanza con la domanda di sanatoria edilizia), nella prospettiva evidentemente di presentare la domanda di contributo;
-la documentazione fiscale allegata alla domanda veniva ritenuta assolutamente inidonea a dimostrare persino l'esercizio effettivo dell'attività di impresa e comunque la destinazione agricola del fabbricato,
pagina 10 di 13 data l'esiguità delle quattro fatture prodotte, anche risalenti nel tempo (cfr. pagg. 23-24 della comparsa di costituzione del Commissario Delegato: fattura di vendita di frumento a Agricenter S.r.l., datata
08/03/2012, per € 1.137,94; fattura di acquisto di prodotti dal , del Parte_2
03/07/2003, per € 23,27; fattura per assistenza predisposizione documentazione premio unico ad
Impresa Verde Ferrara S.r.l., datata 17/10/2012, per € 99,92; fattura di acquisto sementi da Agricenter
S.r.l., datata 31/03/2012, per € 229,90). Si consideri che non risultano prodotti in giudizio i documenti richiamati dall'attore negli atti difensivi, a sostegno della destinazione produttiva dell'immobile, con particolare riguardo ai docc. 9-12, citati nell'atto di citazione, e all'ulteriore documentazione contabile elencata nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (docc. 56-70);
-la documentazione fotografica allegata alla domanda di contributo, e riportata nella perizia giurata, evidenzia come nei locali dell'edificio in questione fossero invero depositati, oltre ad una sola macchina agricola, materiali eterogenei non strettamente inerenti all'esercizio dell'attività agricola
(scale, recipienti, cassette di legno, porte, reti di letti, una cucina a gas).
Inoltre, in relazione ai numerosi macchinari e attrezzi agricoli dichiarati dal richiedente nella domanda, il Commissario Delegato osservava correttamente che nelle fotografie era rappresentato un solo macchinario, alla perizia erano allegati solo due libretti riferibili ad un rimorchio e ad un trattore,
Contro entrambi acquistati nel 1998, e non risultava aperta in favore dell'impresa alcuna posizione
(Utenti Motori Agricoli).
Tutti questi elementi portano a ritenere effettivamente non provata la destinazione ad impresa agricola e ad uso produttivo del fabbricato per il quale era stato chiesto il contributo, nei 36 mesi antecedenti al sisma del 2012, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012.
Pertanto, in mancanza dei requisiti prescritti dalla disciplina di settore, si deve concludere che la domanda di finanziamento proposta da al Commissario Delegato per la Parte_1
Ristrutturazione post sisma sia stata fondatamente rigettata.
Per le stesse ragioni, vanno respinte le domande proposte da parte attrice nel presente giudizio, che presuppongono l'invalidità del provvedimento amministrativo impugnato, di cui viene chiesta in via preliminare la disapplicazione.
8. Conformemente all'eccezione sollevata dalla convenuta, deve escludersi la legittimazione passiva della considerando che l'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, convertito nella L. Controparte_4
n. 122/2012, ha individuato il Presidente della Regione quale Commissario Delegato CP_3
del Capo del Dipartimento della Protezione civile, unità organizzativa della Presidenza del Consiglio
pagina 11 di 13 dei Ministri, attribuendogli così i poteri di esercitare gli interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.
Come delegato governativo, il Presidente della Regione è pertanto organo straordinario di natura statale, distinto ed autonomo dall'ente territoriale in cui è incardinato.
Poiché le ordinanze e gli atti attuativi delle stesse, adottati dal Presidente della come CP_1
Commissario Delegato, sono imputabili a detta struttura organizzativa governativa, nessuna legittimazione può essere riconosciuta alla in relazione alla controversia in Controparte_4
esame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, vengono poste interamente a carico di parte attrice.
Debbono essere liquidate, nei rapporti tra e il Commissario Delegato, secondo i valori Parte_1
medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda (da € 52.001 a € 260.000).
Nei rapporti tra parte attrice e la vanno applicati i valori minimi relativi agli CP_1 CP_3
stessi parametri, tenuto conto della natura e consistenza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
- respinge le domande proposte da nei confronti del Presidente della Parte_1 Controparte_4
in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012;
[...]
-condanna alla rifusione, in favore della delle spese di lite, Parte_1 Controparte_4 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge;
-condanna alla rifusione, in favore del Presidente della Regione in Parte_1 CP_1
qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge.
pagina 12 di 13 Bologna, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4134/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLASTRI PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERSINI FRANCESCO
ATTORE contro
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Controparte_1
DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
REGIONE (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI CP_3 P.IVA_2
ELISA e dell'Avv. ARGNANI STEFANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte Parte_1
autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Bologna, contrariis rejectis:
- In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto
n.1699 del 15 giugno 2017 recante il rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la
pagina 1 di 13 ricostruzione post sisma e di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ovvero in subordine disapplicare i detti atti in ragione della loro illegittimità, invalidità ed inefficacia e per l'effetto:
o Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a percepire i contributi per la Parte_1
ricostruzione previsti post-sisma previsti dal D.L. 74/2012 e dalle Ordinanze Commissariali in misura pari ad Euro 145.109,93 e ordinare ai convenuti la riammissione dell'attore alle liste dei beneficiari, alle condizioni e requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali applicabili, nonché condannare gli stessi convenuti al risarcimento per mancata rendita in misura pari ad Euro 5.505,18, somme anche da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'attore nei confronti dei convenuti;
o Alternativamente: qualora le procedure si siano già concluse oppure risulti eccessivamente gravoso in ragione della ristrettezza dei termini di conclusione delle opere la realizzazione delle stesse, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento dei convenuti, in misura pari ad Euro 150.615,11, o nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, somme anche da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'attore nei confronti dei convenuti.
- In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4% ed IVA, se dovuta”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione in qualità di Commissario CP_1
delegato per la ricostruzione post sisma, ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate:
“- in via preliminare,
o dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
- nel merito,
o principalmente: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati;
o in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del
Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
pagina 2 di 13 Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da CP_1 CP_3
comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e/o dichiarare l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della nella presente causa. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Bologna, il in qualità di Controparte_1
Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, e la esponendo in fatto che: Controparte_4
- è titolare di omonima impresa individuale agricola, con partita Iva aperta Parte_1
l'11.11.1997 per il tipo di attività 01116 (“Coltivazione Mista di cereali ed altre sementi”); in data
31.12.1998 la ditta si era cancellata dall'iscrizione effettuata il 05.12.1997 presso la Camera di
Commercio, in forza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 L. n. 77/1997, poi si era nuovamente iscritta nel 2015;
- a seguito del sisma del 2012, in data 06.10.2016 presentava domanda per la Parte_1 concessione del contributo per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'ordinanza commissariale n.
57/2012, chiedendo un contributo di € 145.103,93 per interventi su di un fabbricato sito nel Comune di
Bondeno (FE), via Cavaliera n. 465, indicato al foglio 61, mappale 62, deducendo di aver sempre utilizzato tale immobile come magazzino per la custodia di macchine agricole e per il ricovero di attrezzi;
- le osservazioni proposte avverso la comunicazione di preavviso di rigetto non venivano recepite dalla struttura commissariale e la domanda di contributo veniva respinta dal Commissario Delegato con decreto n. 1699 del 15.06.2017, all'esito dell'istruttoria svolta, in quanto l'immobile non possiederebbe il requisito di ruralità ex art. 9 D.L. n. 557/1993 e, pertanto, non potrebbe essere riconosciuto come accessorio all'attività produttiva;
- il provvedimento veniva impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere innanzi al TAR
per ottenerne l'annullamento; CP_3
pagina 3 di 13 - il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con sentenza n. 8/2021 del
10.12.2020, pubblicata il 08.01.2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 88/2022 pubblicata il 07.01.2022, a seguito di appello proposto dall'Avvocatura dello Stato.
Pertanto, l'attore riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale ordinario.
In diritto, parte attrice deduceva l'invalidità del decreto commissariale impugnato (n. 1699 del
15.06.2017), per vizio motivazionale, richiamando le argomentazioni svolte nel processo amministrativo:
-ai fini del riconoscimento del requisito di “ruralità” del terreno in cui il fabbricato è asservito non può operare il limite dimensionale di 10.000 mq., previsto dall'art. 9 comma 3 lett. c) D.L. n. 557/1993
(norma che si riferisce ai “fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa”), dovendosi applicare il successivo comma 3 bis, secondo cui “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: (…) c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi
e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; (…)” (norma che non fa riferimento ad un criterio di superficie superiore o inferiore a 10.000 mq);
-è irrilevante la circostanza che l'impresa non fosse iscritta alla Camera di Commercio alla data del sisma, in quanto tale requisito non è richiesto dall'ordinanza commissariale n. 57/2012, che all'art. 1 prevede l'operatività dei contributi per tutte le imprese così come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del
Reg. CE n. 800/2008, secondo cui “si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica”; inoltre, l'Allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012 prevede il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, alla data di presentazione della domanda di contributo, “fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti”, e al riguardo l'art. 2 comma 3 L. n. 77/1997 stabilisce la non obbligatorietà dell'iscrizione al registro per i produttori agricoli che presentano un reddito interiore a € 7.000,00, così come è avvenuto per l'impresa di Parte_1
-a parere del Commissario Delegato, non era dimostrato che l'immobile fosse stato sede dell'attività di impresa agricola nei 36 mesi precedenti il sisma, ma il aveva documentato il possesso di Pt_1 mezzi agricoli e il periodico acquisto di scorte (doc. 6), l'attribuzione di partita Iva (doc. 7), l'iscrizione dell'azienda agricola alla Camera di commercio (doc. 8), l'esercizio dell'attività come da fatture del
(doc. 9) e alla luce dei rapporti intercorsi con Impresa Verde Ferrara s.r.l. Parte_2
pagina 4 di 13 (doc. 10), con altre aziende agricole (doc. 11) e con l'Agenzia Regionale per l'Erogazione in
Agricoltura per l'Emilia Romagna – AGREA (doc. 12).
In conclusione, chiedeva, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo Parte_1
ritenuto illegittimo, che venisse accertato il suo diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione post sisma 2012, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancata rendita, quantificata in
€ 5.505,18, attribuibile all'immobile dalla presumibile data di fine lavori del 31.12.2017 fino alla sentenza, ovvero, in caso di impossibilità di proseguire le procedure amministrative, con condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento o del fatto illecito della p.a., pari a complessivi € 150.615,11.
2. Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.06.2022, il
Presidente della in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post CP_1 CP_3
sisma, descrivendo preliminarmente le fasi della procedura e indicando le ragioni della mancata concessione del contributo chiesto da espresse nel parere del SSI (Soggetto incaricato Parte_1 dell'istruttoria) Invitalia S.p.a., recepite dal Nucleo di Valutazione competente e richiamate nel decreto del Commissario Delegato n. 1699 del 15.06.2017, che respingeva la domanda di contributo (docc. 14-
16).
Inoltre, in via preliminare, il Commissario Delegato eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione del contributo richiesto, rilevando che la relativa quantificazione va determinata ex post, a consuntivo, dietro presentazione delle fatture concernenti i lavori, come previsto dalle ordinanze commissariali in materia;
eccepiva, in ogni caso, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo.
Nel merito, parte convenuta richiamava la disciplina prevista per la concessione dei contributi post sisma ed illustrava puntualmente i motivi su cui si fondava la delibera di rigetto della domanda di finanziamento, presentata da ritenendo infondate le censure di controparte e Parte_1
confermando il respingimento della richiesta di erogazione del finanziamento, non dovuto alla luce della documentazione offerta, non essendo stata data la dimostrazione dello svolgimento di un'attività produttiva agricola aziendale e dell'utilizzo produttivo dell'immobile per il quale era stato chiesto il contributo, nei 36 mesi antecedenti il sisma, come stabilito dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012.
In conclusione, il Commissario Delegato chiedeva di dichiarare inammissibili e/o di respingere le domande attoree.
pagina 5 di 13 3. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di Controparte_4
legittimazione passiva, chiedendone la declaratoria.
A tal fine rilevava che era esclusivamente legittimato, come convenuto nel presente giudizio, il
Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione CP_1
post sisma, quale organo governativo straordinario che esercita per legge i poteri spettanti al Capo del
Dipartimento della Protezione civile, unità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente nell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, di volta in volta deliberato dal Consiglio dei Ministri o stabilito ex lege.
4. All'esito della celebrazione della prima udienza di comparizione del 21.07.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Risultano, infatti, inammissibili le prove orali dedotte da parte attrice nelle memorie istruttorie nn. 1, 2, in quanto formulate per capitoli relativi a circostanze generiche (cap. 1, 2, 6, 7) e comunque documentali (cap. 6, 7), valutative (cap. 5), articolate in termini negativi (cap. 3) e irrilevanti (cap. 4).
La causa, assegnata in successione ai ruoli di diversi magistrati, veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Al fine di pervenire alla risoluzione della controversia, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni CP_3
Lombardia e Veneto, è stato emanato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – intitolato
[...]
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, , Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 Pt_2 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 – volto a
“disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province”, con l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni coinvolte della qualità di Commissari delegati.
In esecuzione dei compiti attribuiti, venivano pronunciate dal Presidente della Controparte_4
tra le altre, le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012, nonché la n. 57 del 12 ottobre 2012 recante
[...]
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il
pagina 6 di 13 ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Inoltre, veniva adottata l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 contenente “Istituzione del Soggetto
Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, che nello specifico assume anche la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 L. n.
241/1990, così come previsto dall'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 57/2012.
In forza dell'ordinanza n. 75/2012 che ha ufficialmente istituito il SII, è stato individuato in Invitalia il soggetto cui affidare compiti di supporto al Commissario Delegato, con particolare riferimento alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi. Dunque, nella fase di concessione
Invitalia provvede a redigere un'istruttoria di merito che viene sottoposta al Nucleo di Valutazione, organo collegiale che ha il compito ultimo di decidere sui progetti, così come previsto dall'ordinanza n.
5 del 30 gennaio 2013. L'istruttoria viene esaminata e discussa e può essere soggetta ad approvazione o modifiche da parte del Nucleo di Valutazione.
Dunque, i soggetti redigenti la pratica istruttoria legittimamente rientrano tra il personale di Invitalia, mentre al Nucleo di Valutazione spetta presentare, sulla base dell'esito istruttorio, la proposta di delibera da sottoporre al Commissario Delegato;
l'iter seguito nella specie corrisponde esattamente alla normativa emergenziale.
Al termine di questo processo, viene emanato l'atto finale di concessione o diniego del contributo, con provvedimento del Commissario Delegato.
6. Come recita l'ordinanza n. 57/2012 emessa dal Presidente della e come è disposto dalle CP_1
Linee Guida allegate alla predetta ordinanza, i principi posti a fondamento del contributo sono innanzitutto costituiti dalla verifica dell'uso produttivo dell'immobile, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale, “Presupposto per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, per consentire dunque il riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici;
precisa, infatti, il comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza che il contributo in questione è previsto “a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, (...) e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile”.
pagina 7 di 13 E' dunque richiesto che l'immobile interessato sia legato all'attività imprenditoriale da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal suo mancato utilizzo derivi un pregiudizio all'esercizio dell'attività stessa.
L'esame delle domande di contributo da parte dell'Autorità Commissariale non può prescindere, quindi, da una valutazione in ordine, non solo all'effettivo utilizzo produttivo del bene alla data del sisma, ma anche alla concreta necessità dello stesso per la ripresa aziendale. La ratio delle norme in esame va, infatti, individuata nel soddisfacimento dell'esigenza di concreto riavvio della piena funzionalità delle attività produttive, e non anche nel mero ripristino di beni che, sebbene danneggiati dal sisma, presentassero solo una potenzialità o possibilità di utilizzazione per l'attività dell'impresa agricola (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 1 dicembre 2022, n. 2425).
Ciò in quanto la finalità sottesa alla concessione dei contributi per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, di cui al D.L. 74/2012, conv. in legge 122/2012, non è il mero ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, bensì la più rapida ripresa dell'attività imprenditoriale, riconoscendosi i benefici economici esclusivamente per il ripristino di quegli immobili per i quali venga provata l'indispensabilità per la suddetta ripresa dell'attività, nel caso specifico, agricola.
D'altra parte, se così non fosse, risulterebbe apertamente frustrato il principio secondo cui gli indennizzi post-sisma in argomento sono erogati nell'interesse generale alla riattivazione del tessuto produttivo e non al risarcimento del danno subito dalla singola impresa.
Infatti, l'ordinanza non mira a conferire vantaggi economici, né benefici supplementari rispetto a quello relativo alla mera ripresa dell'attività produttiva, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma, sbilanciato in difetto, a causa dell'evento calamitoso, in rapporto a situazioni analoghe in condizioni di parità: parametro di riferimento è dunque l'esistenza, alla data degli eventi sismici, dell'oggetto da finanziare in tutte le sue componenti, non potendo l'amministrazione infrangere il divieto di erogazione di aiuti di Stato alle imprese nazionali, stabilito dalle norme del Trattato UE, né conseguentemente violare la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza.
7. Tanto delineato sotto il profilo generale, si osserva come nel caso in esame non possa ritenersi sussistente la prova dell'effettivo svolgimento dell'utilizzo a scopo produttivo dell'immobile, in relazione al quale ha presentato al Presidente della quale Commissario Parte_1 CP_1
Delegato alla ricostruzione post sisma, la domanda di contributo poi respinta con decreto commissariale n. 1699 del 15.06.2017: si tratta, nel caso di specie, di un fabbricato sito nel Comune di pagina 8 di 13 Bondeno (FE), via Cavaliera n. 465, che l'attore ha dichiarato di aver sempre utilizzato come magazzino per la custodia di macchine agricole e per il ricovero di attrezzi.
Le argomentazioni svolte dagli organi istruttori della procedura, recepite dal Nucleo di Valutazione competente e richiamate nel decreto del Commissario Delegato, oggetto di causa, appaiono condivisibili e coerenti con la disciplina di settore, e giustificano il rigetto della domanda di contributo.
Si deve infatti rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, il richiedente il contributo deve dare dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile “in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma (…). Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile”.
Non sono dunque pertinenti le argomentazioni svolte da parte attrice negli atti difensivi, in relazione alla circostanza che l'ordinanza commissariale n. 57/2012 non prevede, quale requisito per accedere al contributo, l'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, al momento del sisma.
E' invece necessario verificare se l'interessato abbia fornito la prova della destinazione produttiva dell'immobile in relazione al quale ha presentato la domanda di contributo, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla disciplina sopra richiamata.
Nel caso di specie, non risulta che il richiedente avesse stipulato un contratto di locazione, di affitto o di comodato registrato presso l'immobile in questione (l'unico contratto di comodato aveva ad oggetto un altro edificio abitativo presente nella corte, come ha osservato il Commissario Delegato). Pertanto, in base all'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, che ha dichiarato Parte_1 di esercitare l'attività di impresa agricola in proprio, avrebbe dovuto dimostrare che detto immobile era sede di tale attività produttiva nei 36 mesi precedenti al sisma.
Al contrario, le verifiche istruttorie svolte dalla struttura commissariale hanno correttamente evidenziato che:
-alla data del sisma il fabbricato in questione era classificato come “abitazione di tipo rurale” (categoria
A/6), non già come “fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole” (categoria D/10),
e presentava le caratteristiche di un'abitazione a tre vani, di superficie di circa 55 mq., affiancata da strutture non identificate, di cui una in muratura su tre lati e superficie di 34,94 mq.;
-la variazione urbanistica/edilizia dell'edificio era stata chiesta solo in data 22.04.2015 (diversi anni dopo il sisma), con la presentazione di una SCIA in sanatoria, cosicché il layout produttivo e la pagina 9 di 13 richiesta di contributo del 06.10.2016 si riferivano ad un fabbricato che alla data del sisma del 2012 era difforme da quello prospettato, sia per destinazione d'uso, sia per consistenza edilizia;
-la destinazione ad abitazione veniva confermata anche nel progetto allegato alla domanda: “risultano ancora categoria e classe A/6-1 poiché è contestualmente in corso sanatoria sull'immobile a regolarizzazione delle consistenze e della destinazione d'uso, a partire dall'originario edificio, storicamente nato come abitazione”;
- la circostanza – rilevata da parte attrice - che la Circolare n. 5/1992 del Ministero delle Finanze avesse soppresso d'ufficio la categoria A6, non comportava che il fabbricato in questione divenisse di natura produttiva, e comunque non mutava le caratteristiche abitative degli immobili, prevedendo per la categoria soppressa un adeguamento catastale a seconda o meno che venissero effettuati interventi di ristrutturazione sugli edifici, ma sempre con riferimento alle loro caratteristiche residenziali;
-trattandosi di fabbricato abitativo, al fine di stabilire il requisito di ruralità dell'immobile, doveva dunque trovare applicazione l'art. 9 comma 3 lett. c) D.L. n. 557/1993 (anziché il successivo comma 3 bis), che richiede un requisito dimensionale dell'azienda - nel caso di specie insussistente - in quanto prevede che “il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario”;
-la destinazione abitativa e le caratteristiche del fabbricato, che ha una limitata superficie, risultano incoerenti con la destinazione produttiva indicata nella domanda di contributo, come magazzino per la custodia di macchine agricole e per il ricovero di attrezzi, tenuto anche conto dell'elevato numero di macchinari e di attrezzature dichiarati dal non compatibili con il layout aziendale;
Pt_1
- l'uso produttivo del fabbricato risulta del tutto improbabile anche perché lo stesso è situato nei pressi dei terreni destinati ad azienda agricola, ma non ne fa parte, e non è registrato né nei documenti anagrafici, né nel piano colturale del 2012.
Si osserva che, in ogni caso, non è stato dimostrato, come invece richiede l'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, che il fabbricato fosse sede dell'attività di impresa “nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile, posto che:
- alla data del sisma non risultava l'iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale il i era Pt_1 cancellato in data 31.12.1998, per poi richiederne nuovamente l'iscrizione nel 2015 (in concomitanza con la domanda di sanatoria edilizia), nella prospettiva evidentemente di presentare la domanda di contributo;
-la documentazione fiscale allegata alla domanda veniva ritenuta assolutamente inidonea a dimostrare persino l'esercizio effettivo dell'attività di impresa e comunque la destinazione agricola del fabbricato,
pagina 10 di 13 data l'esiguità delle quattro fatture prodotte, anche risalenti nel tempo (cfr. pagg. 23-24 della comparsa di costituzione del Commissario Delegato: fattura di vendita di frumento a Agricenter S.r.l., datata
08/03/2012, per € 1.137,94; fattura di acquisto di prodotti dal , del Parte_2
03/07/2003, per € 23,27; fattura per assistenza predisposizione documentazione premio unico ad
Impresa Verde Ferrara S.r.l., datata 17/10/2012, per € 99,92; fattura di acquisto sementi da Agricenter
S.r.l., datata 31/03/2012, per € 229,90). Si consideri che non risultano prodotti in giudizio i documenti richiamati dall'attore negli atti difensivi, a sostegno della destinazione produttiva dell'immobile, con particolare riguardo ai docc. 9-12, citati nell'atto di citazione, e all'ulteriore documentazione contabile elencata nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (docc. 56-70);
-la documentazione fotografica allegata alla domanda di contributo, e riportata nella perizia giurata, evidenzia come nei locali dell'edificio in questione fossero invero depositati, oltre ad una sola macchina agricola, materiali eterogenei non strettamente inerenti all'esercizio dell'attività agricola
(scale, recipienti, cassette di legno, porte, reti di letti, una cucina a gas).
Inoltre, in relazione ai numerosi macchinari e attrezzi agricoli dichiarati dal richiedente nella domanda, il Commissario Delegato osservava correttamente che nelle fotografie era rappresentato un solo macchinario, alla perizia erano allegati solo due libretti riferibili ad un rimorchio e ad un trattore,
Contro entrambi acquistati nel 1998, e non risultava aperta in favore dell'impresa alcuna posizione
(Utenti Motori Agricoli).
Tutti questi elementi portano a ritenere effettivamente non provata la destinazione ad impresa agricola e ad uso produttivo del fabbricato per il quale era stato chiesto il contributo, nei 36 mesi antecedenti al sisma del 2012, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012.
Pertanto, in mancanza dei requisiti prescritti dalla disciplina di settore, si deve concludere che la domanda di finanziamento proposta da al Commissario Delegato per la Parte_1
Ristrutturazione post sisma sia stata fondatamente rigettata.
Per le stesse ragioni, vanno respinte le domande proposte da parte attrice nel presente giudizio, che presuppongono l'invalidità del provvedimento amministrativo impugnato, di cui viene chiesta in via preliminare la disapplicazione.
8. Conformemente all'eccezione sollevata dalla convenuta, deve escludersi la legittimazione passiva della considerando che l'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, convertito nella L. Controparte_4
n. 122/2012, ha individuato il Presidente della Regione quale Commissario Delegato CP_3
del Capo del Dipartimento della Protezione civile, unità organizzativa della Presidenza del Consiglio
pagina 11 di 13 dei Ministri, attribuendogli così i poteri di esercitare gli interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.
Come delegato governativo, il Presidente della Regione è pertanto organo straordinario di natura statale, distinto ed autonomo dall'ente territoriale in cui è incardinato.
Poiché le ordinanze e gli atti attuativi delle stesse, adottati dal Presidente della come CP_1
Commissario Delegato, sono imputabili a detta struttura organizzativa governativa, nessuna legittimazione può essere riconosciuta alla in relazione alla controversia in Controparte_4
esame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, vengono poste interamente a carico di parte attrice.
Debbono essere liquidate, nei rapporti tra e il Commissario Delegato, secondo i valori Parte_1
medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda (da € 52.001 a € 260.000).
Nei rapporti tra parte attrice e la vanno applicati i valori minimi relativi agli CP_1 CP_3
stessi parametri, tenuto conto della natura e consistenza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
- respinge le domande proposte da nei confronti del Presidente della Parte_1 Controparte_4
in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012;
[...]
-condanna alla rifusione, in favore della delle spese di lite, Parte_1 Controparte_4 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge;
-condanna alla rifusione, in favore del Presidente della Regione in Parte_1 CP_1
qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge.
pagina 12 di 13 Bologna, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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