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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott. Antonio Provazza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1113/2023 R.G. vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Giovanni Carlo Tenuta e Maria Settino, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cosenza, Via Cesare Gabrieli n. 43, Palazzo Falbo/ La Neve, presso lo studio legale dell'Avv. Tenuta G.C.
-ATTORE- CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
avv.t illo e Carmelo elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Cosenza, Piazza dei Bruzi;
- CONVENUTO- Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti di causa e verbali di udienza da intendersi qui integralmente riportati. Per l'attrice, come da atto di citazione e comparsa conclusionale: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice: > a) accertata e dichiarata, per i fatti di cui in narrativa la esclusiva responsabilità, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., dell'Ente convenuto, condannare, per l'effetto, il al risarcimento Controparte_1 in favore della Sig.ra di tutti i danni subiti nella misura di € 11.897,07 o di Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, o determinata dal giudice, oltre ad interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo, > b) in via subordinata, accertata e dichiarata, per i fatti di cui in narrativa, la esclusiva responsabilità sotto il profilo dell'art. 2043 cod. civ. dell'Ente convenuto, condannare, per l'effetto, il Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali, nella misura complessiva di € 11.897,07 in favore della sig.ra o di quell'altra Parte_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, o determinata dal giudice, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, c) condannare, inoltre, l convenuto, CP_3 al pagamento delle spese e degli onorari, con rimborso spese forfetarie CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti”
Per il convenuto, come da comparsa di risposta e comparsa conclusionale: “Rigettare integralmente la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
- In subordine, accertare e dichiarare il concorso colposo della Sig.ra nella misura quantomeno del 50%; Con vittoria Pt_1 di spese e competenze di giudizio.”
Pag. 1 a 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra conveniva in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro occorsole in data 5 novembre 2022 . Esponeva l'attrice che, verso le ore 17:40, mentre si trovava in Cosenza, Piazza Europa, sprofondava con la gamba destra all'interno di un tombino a griglia (caditoia) posto ai bordi della sede viaria, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali. Deduceva che la caduta era stata causata dalla condizione difettosa della griglia metallica, descritta come "deformata, concava, fuoriusciva dal telaio sul quale era appoggiata e posandovi il piede si muoveva, CP_ oscillava e si inclinava verso l'interno". Inquadrava la responsabilità dell convenuto nell'alveo dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode del bene demaniale, e in via subordinata nell'art. 2043 c.c., per la presenza di un'insidia o trabocchetto non segnalata. Quantificava i danni subiti in complessivi € 11.897,07. Si costituiva in giudizio il il quale contestava integralmente la domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'indeterminatezza della domanda per la genericità del riferimento al luogo del sinistro. Nel merito, negava la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità, sostenendo che la presunta anomalia della griglia, per come descritta, fosse ben visibile e quindi evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Argomentava che il comportamento colposo della danneggiata fosse idoneo a integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.. In via subordinata, chiedeva di accertare un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Contestava, infine, il quantum della pretesa risarcitoria, ritenendolo sproporzionato. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, sig.ri e Testimone_1 [...]
, e l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, Testimone_2 affidata al dott. al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni Persona_1 lamentate. All'udienza del 26 settembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotti, per il deposito di comparse conclusionali (40 giorni) e memorie di replica (20 giorni). MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Sulla responsabilità (an debeatur). La pretesa risarcitoria è stata avanzata in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui affermazione è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia interrotto il
Pag. 2 a 5 predetto nesso causale. Nel caso di specie, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante. La dinamica del sinistro e la condizione anomala della caditoia sono state confermate dall'istruttoria orale. Il teste , pur non avendo Testimone_1 assistito direttamente alla caduta, ha di ere sopraggiunto immediatamente dopo e di aver visto "la signora già all'interno della griglia". Ha inoltre confermato lo stato dei luoghi, descrivendo la griglia come "curva concava e non aderiva ai laterali". Ancora più dettagliata è stata la deposizione del teste
, marito dell'attrice e presente al momento del fatto, il Testimone_2 quale ha riferito che la moglie "è caduta con la gamba destra nella griglia" e che "l'ultima parte della griglia era oscillante". Tali deposizioni, attendibili e convergenti, dimostrano in modo univoco che l'evento lesivo è stato una conseguenza diretta e immediata della condizione difettosa e instabile della griglia metallica, la quale, cedendo sotto il peso della sig.ra ne ha provocato la caduta. È pertanto Pt_1 provato il nesso eziologico tra la res (la caditoia) e il danno. Il in Controparte_1 qualità di ente proprietario della strada e delle sue pertinenze, è pacificamente il soggetto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, come tale, è tenuto a garantirne la sicurezza e a provvedere alla sua manutenzione per evitare pericoli agli utenti. L'ente convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, avrebbe dovuto provare il caso fortuito. A tal fine, ha dedotto che il comportamento della danneggiata sarebbe stato talmente imprudente da interrompere il nesso causale. Tale difesa non può essere accolta. Sebbene il teste abbia dichiarato che la moglie stesse "salendo Tes_2 sul marciapiede" e di non ricordare la presenza di strisce pedonali, tale circostanza non è di per sé sufficiente a configurare un comportamento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, tale da integrare gli estremi del caso fortuito. È infatti del tutto prevedibile per il custode di una strada urbana che un pedone possa attraversare o salire sul marciapiede anche in punti diversi dagli attraversamenti pedonali, e ciò impone un dovere di manutenzione esteso a tutte le pertinenze della sede stradale soggette a calpestio, come la caditoia in questione. Tuttavia, la condotta della danneggiata assume rilevanza ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., quale concorso colposo nella produzione del danno. Il pedone è tenuto a un dovere generale di ragionevole cautela e di attenzione ai luoghi che percorre. Nel caso di specie, la sig.ra nel salire dal piano stradale al marciapiede, ha poggiato il piede su una griglia Pt_1 di raccolta delle acque, struttura che per sua natura richiede una maggiore attenzione rispetto al normale piano di calpestio. Tale condotta, pur non interrompendo il nesso causale, denota un difetto di ordinaria diligenza che ha concorso alla causazione del sinistro. Si ritiene equo, pertanto, quantificare il contributo causale della danneggiata nella misura del 30%, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto dal
[...] nella medesima percentuale. CP_1
2. Sul quantum.
Una volta accertato il concorso di colpa, si procede alla liquidazione dei danni patiti dall'attore sulla base della documentazione medica allegata in atti e sulla base delle risultanze della CTU redatta dal Dott. il quale nella relazione Persona_1 depositata in data 31.07.2025, ha stabilito che la signora è affetta da: “postumi di traumatismo-contusivo escoriativo a livello dell'arto inferiore destro con interessamento
Pag. 3 a 5 dell'articolazione del ginocchio omolaterale e lieve distorsione a carico dei metameri lombo sacrali”. Le lesioni sono state ritenute compatibili con la caduta del 5.11.2022. Conseguentemente i danni procurati devono essere determinati nella misura che il ctu con valutazione logica e medica pienamente condivisibile da questo Giudice, ha indicato: Danno biologico permanente: 5%.; Inabilità temporanea totale (ITT): 10 giorni. - Inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%: 15 giorni. Preliminarmente, con specifico riferimento ai criteri di liquidazione del ridetto danno, il tribunale osserva che il danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla corte di cassazione, deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (cfr. cass. n. 8827 e 8828 del 31maggio 2003), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. cass., sez. un., n. 26972, del 11 novembre 2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita;
quanto appena detto in ossequio al principio secondo il quale vanno evitati con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (cfr. cass. n. 15373/2011; cass. n. 14263/2011). Alla luce della predetta giurisprudenza e soddisfatti, dunque, i requisiti per il risarcimento del danno non patrimoniale, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo presente la bipolarità Parte_1 tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia eccezione) e danno patrimoniale. Per la liquidazione del danno non patrimoniale, si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Milano (2024), in uso anche presso questo Tribunale, pertanto tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (55 anni), il danno non patrimoniale risarcibile è determinato in € 6.375,00; oltre Danno da inabilità temporanea: - ITT (10 giorni x € 115.00): € 1.150,00 - ITP al 50% (15 giorni x € 57,50 (115.00/giorno x 50%): € 862,50. Il danno non patrimoniale complessivamente subito ammonta perciò a € 8.389,50 comprensivo delle spese mediche documentate in € 20,00 e, ritenute congrue dal CTU - Totale generale di € 8.389,50. Tale importo, in linea con le risultanze della CTU, deve essere ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa accertato: € 8.389,50 – 2.516,85 (il 30% di 8.389,50) si perviene così ad un ammontare
Pag. 4 a 5 di: € 5.872,65. Su tale somma, devalutata alla data del fatto (5.11.2022) e via via rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorrono gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
3. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza seppur parziale. In ragione dell'accoglimento della domanda e del concorso di colpa accertato, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico del convenuto. Sono CP_1 liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (pari ad € 5.872,65), in ragione del grado di difficoltà della controversia. Le spese si distraggono in favore dei difensori costituiti di parte attrice che ne hanno fatto espressa richiesta. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto nella misura di € 734,00 per compensi, oltre iva e c.p., detratti eventuali acconti già corrisposti, sono poste definitivamente a carico delle parti in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità (70% a carico del convenuto e 30% a carico dell'attore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, accertato il concorso di colpa della sig.ra nella misura del 30%, condanna il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di € 5.872,65 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorrono gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
- Condanna il a rimborsare a il 70% delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida, per la quota intera, in € 2.540,00 di cui € 2.255,00 per compensi e, € 285,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta;
- Compensa tra le parti il restante 30% delle spese di lite
- Pone le spese della CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico del
[...] per la quota del 70% e a carico di parte attrice per il restante 30 CP_1
Così deciso in Cosenza, in data 15 Dicembre 2025.
Il Gop Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 5 a 5
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Giovanni Carlo Tenuta e Maria Settino, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cosenza, Via Cesare Gabrieli n. 43, Palazzo Falbo/ La Neve, presso lo studio legale dell'Avv. Tenuta G.C.
-ATTORE- CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
avv.t illo e Carmelo elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Cosenza, Piazza dei Bruzi;
- CONVENUTO- Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti di causa e verbali di udienza da intendersi qui integralmente riportati. Per l'attrice, come da atto di citazione e comparsa conclusionale: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice: > a) accertata e dichiarata, per i fatti di cui in narrativa la esclusiva responsabilità, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., dell'Ente convenuto, condannare, per l'effetto, il al risarcimento Controparte_1 in favore della Sig.ra di tutti i danni subiti nella misura di € 11.897,07 o di Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, o determinata dal giudice, oltre ad interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo, > b) in via subordinata, accertata e dichiarata, per i fatti di cui in narrativa, la esclusiva responsabilità sotto il profilo dell'art. 2043 cod. civ. dell'Ente convenuto, condannare, per l'effetto, il Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali, nella misura complessiva di € 11.897,07 in favore della sig.ra o di quell'altra Parte_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, o determinata dal giudice, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, c) condannare, inoltre, l convenuto, CP_3 al pagamento delle spese e degli onorari, con rimborso spese forfetarie CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti”
Per il convenuto, come da comparsa di risposta e comparsa conclusionale: “Rigettare integralmente la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
- In subordine, accertare e dichiarare il concorso colposo della Sig.ra nella misura quantomeno del 50%; Con vittoria Pt_1 di spese e competenze di giudizio.”
Pag. 1 a 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra conveniva in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro occorsole in data 5 novembre 2022 . Esponeva l'attrice che, verso le ore 17:40, mentre si trovava in Cosenza, Piazza Europa, sprofondava con la gamba destra all'interno di un tombino a griglia (caditoia) posto ai bordi della sede viaria, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali. Deduceva che la caduta era stata causata dalla condizione difettosa della griglia metallica, descritta come "deformata, concava, fuoriusciva dal telaio sul quale era appoggiata e posandovi il piede si muoveva, CP_ oscillava e si inclinava verso l'interno". Inquadrava la responsabilità dell convenuto nell'alveo dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode del bene demaniale, e in via subordinata nell'art. 2043 c.c., per la presenza di un'insidia o trabocchetto non segnalata. Quantificava i danni subiti in complessivi € 11.897,07. Si costituiva in giudizio il il quale contestava integralmente la domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'indeterminatezza della domanda per la genericità del riferimento al luogo del sinistro. Nel merito, negava la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità, sostenendo che la presunta anomalia della griglia, per come descritta, fosse ben visibile e quindi evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Argomentava che il comportamento colposo della danneggiata fosse idoneo a integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.. In via subordinata, chiedeva di accertare un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Contestava, infine, il quantum della pretesa risarcitoria, ritenendolo sproporzionato. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, sig.ri e Testimone_1 [...]
, e l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, Testimone_2 affidata al dott. al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni Persona_1 lamentate. All'udienza del 26 settembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotti, per il deposito di comparse conclusionali (40 giorni) e memorie di replica (20 giorni). MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Sulla responsabilità (an debeatur). La pretesa risarcitoria è stata avanzata in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui affermazione è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia interrotto il
Pag. 2 a 5 predetto nesso causale. Nel caso di specie, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante. La dinamica del sinistro e la condizione anomala della caditoia sono state confermate dall'istruttoria orale. Il teste , pur non avendo Testimone_1 assistito direttamente alla caduta, ha di ere sopraggiunto immediatamente dopo e di aver visto "la signora già all'interno della griglia". Ha inoltre confermato lo stato dei luoghi, descrivendo la griglia come "curva concava e non aderiva ai laterali". Ancora più dettagliata è stata la deposizione del teste
, marito dell'attrice e presente al momento del fatto, il Testimone_2 quale ha riferito che la moglie "è caduta con la gamba destra nella griglia" e che "l'ultima parte della griglia era oscillante". Tali deposizioni, attendibili e convergenti, dimostrano in modo univoco che l'evento lesivo è stato una conseguenza diretta e immediata della condizione difettosa e instabile della griglia metallica, la quale, cedendo sotto il peso della sig.ra ne ha provocato la caduta. È pertanto Pt_1 provato il nesso eziologico tra la res (la caditoia) e il danno. Il in Controparte_1 qualità di ente proprietario della strada e delle sue pertinenze, è pacificamente il soggetto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, come tale, è tenuto a garantirne la sicurezza e a provvedere alla sua manutenzione per evitare pericoli agli utenti. L'ente convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, avrebbe dovuto provare il caso fortuito. A tal fine, ha dedotto che il comportamento della danneggiata sarebbe stato talmente imprudente da interrompere il nesso causale. Tale difesa non può essere accolta. Sebbene il teste abbia dichiarato che la moglie stesse "salendo Tes_2 sul marciapiede" e di non ricordare la presenza di strisce pedonali, tale circostanza non è di per sé sufficiente a configurare un comportamento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, tale da integrare gli estremi del caso fortuito. È infatti del tutto prevedibile per il custode di una strada urbana che un pedone possa attraversare o salire sul marciapiede anche in punti diversi dagli attraversamenti pedonali, e ciò impone un dovere di manutenzione esteso a tutte le pertinenze della sede stradale soggette a calpestio, come la caditoia in questione. Tuttavia, la condotta della danneggiata assume rilevanza ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., quale concorso colposo nella produzione del danno. Il pedone è tenuto a un dovere generale di ragionevole cautela e di attenzione ai luoghi che percorre. Nel caso di specie, la sig.ra nel salire dal piano stradale al marciapiede, ha poggiato il piede su una griglia Pt_1 di raccolta delle acque, struttura che per sua natura richiede una maggiore attenzione rispetto al normale piano di calpestio. Tale condotta, pur non interrompendo il nesso causale, denota un difetto di ordinaria diligenza che ha concorso alla causazione del sinistro. Si ritiene equo, pertanto, quantificare il contributo causale della danneggiata nella misura del 30%, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto dal
[...] nella medesima percentuale. CP_1
2. Sul quantum.
Una volta accertato il concorso di colpa, si procede alla liquidazione dei danni patiti dall'attore sulla base della documentazione medica allegata in atti e sulla base delle risultanze della CTU redatta dal Dott. il quale nella relazione Persona_1 depositata in data 31.07.2025, ha stabilito che la signora è affetta da: “postumi di traumatismo-contusivo escoriativo a livello dell'arto inferiore destro con interessamento
Pag. 3 a 5 dell'articolazione del ginocchio omolaterale e lieve distorsione a carico dei metameri lombo sacrali”. Le lesioni sono state ritenute compatibili con la caduta del 5.11.2022. Conseguentemente i danni procurati devono essere determinati nella misura che il ctu con valutazione logica e medica pienamente condivisibile da questo Giudice, ha indicato: Danno biologico permanente: 5%.; Inabilità temporanea totale (ITT): 10 giorni. - Inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%: 15 giorni. Preliminarmente, con specifico riferimento ai criteri di liquidazione del ridetto danno, il tribunale osserva che il danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla corte di cassazione, deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (cfr. cass. n. 8827 e 8828 del 31maggio 2003), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. cass., sez. un., n. 26972, del 11 novembre 2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita;
quanto appena detto in ossequio al principio secondo il quale vanno evitati con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (cfr. cass. n. 15373/2011; cass. n. 14263/2011). Alla luce della predetta giurisprudenza e soddisfatti, dunque, i requisiti per il risarcimento del danno non patrimoniale, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo presente la bipolarità Parte_1 tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia eccezione) e danno patrimoniale. Per la liquidazione del danno non patrimoniale, si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Milano (2024), in uso anche presso questo Tribunale, pertanto tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (55 anni), il danno non patrimoniale risarcibile è determinato in € 6.375,00; oltre Danno da inabilità temporanea: - ITT (10 giorni x € 115.00): € 1.150,00 - ITP al 50% (15 giorni x € 57,50 (115.00/giorno x 50%): € 862,50. Il danno non patrimoniale complessivamente subito ammonta perciò a € 8.389,50 comprensivo delle spese mediche documentate in € 20,00 e, ritenute congrue dal CTU - Totale generale di € 8.389,50. Tale importo, in linea con le risultanze della CTU, deve essere ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa accertato: € 8.389,50 – 2.516,85 (il 30% di 8.389,50) si perviene così ad un ammontare
Pag. 4 a 5 di: € 5.872,65. Su tale somma, devalutata alla data del fatto (5.11.2022) e via via rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorrono gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
3. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza seppur parziale. In ragione dell'accoglimento della domanda e del concorso di colpa accertato, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico del convenuto. Sono CP_1 liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (pari ad € 5.872,65), in ragione del grado di difficoltà della controversia. Le spese si distraggono in favore dei difensori costituiti di parte attrice che ne hanno fatto espressa richiesta. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto nella misura di € 734,00 per compensi, oltre iva e c.p., detratti eventuali acconti già corrisposti, sono poste definitivamente a carico delle parti in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità (70% a carico del convenuto e 30% a carico dell'attore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, accertato il concorso di colpa della sig.ra nella misura del 30%, condanna il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di € 5.872,65 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorrono gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
- Condanna il a rimborsare a il 70% delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida, per la quota intera, in € 2.540,00 di cui € 2.255,00 per compensi e, € 285,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta;
- Compensa tra le parti il restante 30% delle spese di lite
- Pone le spese della CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico del
[...] per la quota del 70% e a carico di parte attrice per il restante 30 CP_1
Così deciso in Cosenza, in data 15 Dicembre 2025.
Il Gop Dott. Giuseppe Mercurio
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