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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2183 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LAMI GIADA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DI NELLA TOMMASO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 30/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
Per_ confronti delle loro figlie e nate entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data Per_1
15.11.2007 e 28.09.2012 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle minori:
1. Affidare le figlie e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_3 Persona_4
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le figlie avranno la residenza abituale presso l'abitazione della madre con stabile collocamento presso quest'ultima che vive in un appartamento di cui i ricorrenti sono comproprietari sul quale insiste un mutuo cointestato fra le parti. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con gli impegni delle stesse figlie.
Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora ad essere flessibili e collaborativi nel mantenere una comunicazione funzionale con le figlie e nel sostenere la relazione di queste ultime con l'altro genitore, senza mai interferire o controllare nella comunicazione tra lo stesso e la prole.
4. Il SI. - a decorrere dal mese corrente - dovrà corrispondere mensilmente alla SI.ra Pt_1 Pt_2
euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie (€ 300,00 ciascuna), da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla SI.ra entro il giorno dieci Pt_2
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese ordinarie e straordinarie sono disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, come qui di seguito sostanzialmente riportato: I) le spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento delle figlie sono quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita della prole: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
II) le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie sono: a) le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo sono: le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, dentista, oculista, ecc., comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti pagina 2 di 5 conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); le spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) le spese per i campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e postscuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) le spese di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
le spese per le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le spese per le visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
le spese mediche aventi carattere d'urgenza; III) le spese straordinarie da concordare preventivamente sono tutte le altre spese straordinarie non ricomprese nel precedente punto II e vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o messaggio telefonico o WhatsApp o e-mail o p.e.c.), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o messaggio telefonico o WhatsApp o e-mail o p.e.c.) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
IV) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie (50%).
6. Gli importi mensili per gli assegni famigliari (c.d. assegno unico e universale) inerenti alle figlie,
Per_ e verranno percepiti interamente - al 100% - dalla madre (SI.ra , in Per_1 Parte_2
aggiunta a quanto previsto al punto n. 4 e il SI. si impegna a firmare qualsiasi eventuale Pt_1
documentazione e/o richiesta per fare in modo che la SI.ra possa incassare regolarmente detti Pt_2
assegni nella misura intera del 100%.
7. In forza del regime di affidamento condiviso, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte pagina 3 di 5 singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (come, ad esempio, gli interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, il quale poi provvederà ad avvertire immediatamente l'altro genitore.
8. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle figlie.
Inoltre, ciascun genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle minori ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la prole, mantenendo al riguardo un numero di telefono utile allo scopo.
9. La SI.ra dichiara di essere l'unica obbligata a pagare le rate del prestito finanziario Parte_2 ricevuto dalla Compass Banca S.p.a. in relazione all'acquisto dell'autovettura Qashqai targata GA842DX
e pertanto manleva espressamente il SI. da qualsiasi impegno di pagamento delle rate e/ da Pt_1
qualsiasi altro onere inerente al detto finanziamento.
10. I SIg.ri e prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti Pt_1 Pt_2 validi per l'espatrio, per loro stessi e anche per le figlie minori, acconsentendo espressamente all'espatrio delle stesse con l'uno o con l'altro genitore singolarmente, previo rilascio, con almeno due giorni di anticipo, di tutte le informazioni relative all'itinerario, mezzi di trasporto, indirizzi e numero di telefono.
11. I ricorrenti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale di parte della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ovvero la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
12. Le parti dichiarano che fra le stesse non pendono allo stato altri procedimenti giudiziali di qualsiasi natura.
12. Le spese e i compensi legali vengono interamente compensati tra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti delle figlie e nate dall'unione rispettivamente in data 15.11.2007 Per_1
e 28.09.2012, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LAMI GIADA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DI NELLA TOMMASO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 30/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
Per_ confronti delle loro figlie e nate entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data Per_1
15.11.2007 e 28.09.2012 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle minori:
1. Affidare le figlie e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_3 Persona_4
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le figlie avranno la residenza abituale presso l'abitazione della madre con stabile collocamento presso quest'ultima che vive in un appartamento di cui i ricorrenti sono comproprietari sul quale insiste un mutuo cointestato fra le parti. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con gli impegni delle stesse figlie.
Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora ad essere flessibili e collaborativi nel mantenere una comunicazione funzionale con le figlie e nel sostenere la relazione di queste ultime con l'altro genitore, senza mai interferire o controllare nella comunicazione tra lo stesso e la prole.
4. Il SI. - a decorrere dal mese corrente - dovrà corrispondere mensilmente alla SI.ra Pt_1 Pt_2
euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie (€ 300,00 ciascuna), da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla SI.ra entro il giorno dieci Pt_2
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese ordinarie e straordinarie sono disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna, come qui di seguito sostanzialmente riportato: I) le spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento delle figlie sono quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita della prole: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
II) le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie sono: a) le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo sono: le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, dentista, oculista, ecc., comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti pagina 2 di 5 conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); le spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) le spese per i campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e postscuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) le spese di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
le spese per le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le spese per le visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
le spese mediche aventi carattere d'urgenza; III) le spese straordinarie da concordare preventivamente sono tutte le altre spese straordinarie non ricomprese nel precedente punto II e vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o messaggio telefonico o WhatsApp o e-mail o p.e.c.), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o messaggio telefonico o WhatsApp o e-mail o p.e.c.) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
IV) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie (50%).
6. Gli importi mensili per gli assegni famigliari (c.d. assegno unico e universale) inerenti alle figlie,
Per_ e verranno percepiti interamente - al 100% - dalla madre (SI.ra , in Per_1 Parte_2
aggiunta a quanto previsto al punto n. 4 e il SI. si impegna a firmare qualsiasi eventuale Pt_1
documentazione e/o richiesta per fare in modo che la SI.ra possa incassare regolarmente detti Pt_2
assegni nella misura intera del 100%.
7. In forza del regime di affidamento condiviso, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte pagina 3 di 5 singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (come, ad esempio, gli interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, il quale poi provvederà ad avvertire immediatamente l'altro genitore.
8. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle figlie.
Inoltre, ciascun genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle minori ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la prole, mantenendo al riguardo un numero di telefono utile allo scopo.
9. La SI.ra dichiara di essere l'unica obbligata a pagare le rate del prestito finanziario Parte_2 ricevuto dalla Compass Banca S.p.a. in relazione all'acquisto dell'autovettura Qashqai targata GA842DX
e pertanto manleva espressamente il SI. da qualsiasi impegno di pagamento delle rate e/ da Pt_1
qualsiasi altro onere inerente al detto finanziamento.
10. I SIg.ri e prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti Pt_1 Pt_2 validi per l'espatrio, per loro stessi e anche per le figlie minori, acconsentendo espressamente all'espatrio delle stesse con l'uno o con l'altro genitore singolarmente, previo rilascio, con almeno due giorni di anticipo, di tutte le informazioni relative all'itinerario, mezzi di trasporto, indirizzi e numero di telefono.
11. I ricorrenti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale di parte della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ovvero la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
12. Le parti dichiarano che fra le stesse non pendono allo stato altri procedimenti giudiziali di qualsiasi natura.
12. Le spese e i compensi legali vengono interamente compensati tra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
Per_ genitoriale nei confronti delle figlie e nate dall'unione rispettivamente in data 15.11.2007 Per_1
e 28.09.2012, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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