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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/02/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4192/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti MARINA COZZI e STEFANO AGOSTINI C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), difeso dall'avv. MARCO. Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difeso dall'avv. GIOVANNI MAFFEI CP_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
E : Pt_1 Parte_2
nel merito, in via principale: previo accertamento della sussistenza della difformità urbanistica dell'immobile di proprietà dei IGg.ri ed come meglio descritta in narrativa e nella Pt_1 Parte_2
1 relazione tecnica redatta dal CTU Geom. ad esito del procedimento per consulenza Persona_1
tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al numero 3888/2021 del Tribunale di Padova, accertare la responsabilità tanto della IG.ra quanto dell'Arch. , Controparte_1 CP_2 rispettivamente ex art. 1218 c.c. e 1173 c.c. e/o 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire tutti i danni subiti dai IGg.ri ed che si quantificano in non meno di Pt_1 Parte_2 complessivi € 20.012,34 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ad esito del presente giudizio.
In via istruttoria, qualora si ritenesse non di pronta soluzione la domanda si chiede sin d'ora:
a) l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. instaurato avanti l'intestato Tribunale di Padova e rubricato al numero 3888/2021 R.G.;
b) nella denegata ipotesi di mancata acquisizione del fascicolo del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. instaurato avanti l'intestato Tribunale di Padova e rubricato al numero 3888/2021 R.G., si chiede venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a: i) verificare se l'immobile facente parte del fabbricato , sito nel Comune di Padova in Via San Giovanni da Org_1
Verdara n. 87, così attualmente censito al catasto fabbricati del Comune di Padova: Foglio 86, Part. 179, Sub. 33, al momento della compravendita era conforme catastalmente ed urbanisticamente;
ii) accertare e descrivere le eventuali difformità, nonché se le stesse avrebbero potuto essere sanate, precisando se l'immobile presentasse i requisiti per procedere alla modifica della destinazione d'uso, trasformando lo stesso da ufficio in abitazione residenziale, quantificando le spese che sarebbero state necessarie per istruire la relativa pratica;
c) di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 30/07/2020 i IGg. sottoscrivevano un contratto preliminare di Pt_2
compravendita immobiliare con il quale promettevano di alienare alla IG.ra , che Parte_3 prometteva di acquistare, l'unità immobiliare facente parte del fabbricato “ , sito nel Comune di Org_1
Padova in via San Giovanni da Verdara n. 87, così attualmente censito al catasto fabbricati del Comune di Padova: Foglio 86, Part. 179, Sub. 33”;
2 2) “Vero che nel mese di settembre 2020 il Geom. ha presentato la domanda di accesso Tes_1
agli atti preso il Comune di Padova come da doc. 7 del procedimento di ATP che si rammostra al testimone”;
3) “Vero che dalle verifiche prodromiche alla stipula del contratto definitivo effettuate dal Geom.
presso l'Ufficio Edilizia del Comune di Padova, emergeva che l'immobile di cui al Tes_1 capitolo precedente non presentava una destinazione ad uso abitazione, bensì ad uso ufficio”;
4) “Vero che, a seguito della scoperta dell'irregolarità urbanistica di cui al precedente capitolo, la
IG.ra decideva di recedere dal contratto preliminare di compravendita”; Parte_3
5) “Vero che la IG.ra , a definizione della controversia di cui al capitolo che precede, Parte_3
stipulava con i IG.ri un accordo transattivo con il quale accettava, a tacitazione di ogni ulteriore Pt_2 pretesa, la somma di € 3.000,00 da pagarsi a mezzo dell'assegno circolare di cui al doc. 4 del ricorrente che si rammostra al testimone”;
6) “Vero che la IG.ra ha incassato l'assegno di cui al capitolo che precede per la somma Parte_3 di € 3.000,00”.
Si indicano quali testimoni: la IG.ra , residente a [...], il IG. , con Parte_3 Tes_1
studio a Padova.
d) ordinare ex 213 c.p.c. al , la produzione in giudizio di Controparte_3 Controparte_4 copia integrale della pratica SCIA in sanatoria presentata nel luglio 2022 relativamente all'immobile di cui è causa di proprietà dei IGg.ri ed Pt_1 Parte_2
e) disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore locativo dell'immobile di cui è causa di proprietà dei IGg.ri ed relativamente al periodo intercorrente il mese di Pt_1 Parte_2
Co luglio 2021 ed il mese di agosto 2022; f) ordinarsi ex 213 c.p.c. al Comune Padova, Org_2 la produzione in giudizio di un prospetto riassuntivo dell'imposta IMU dovuta dai IGg.ri ed Pt_1 relativamente all'immobile di cui è causa di proprietà di quest'ultimi inerente al periodo Parte_2
intercorrente il mese di luglio 2021 ed il mese di agosto 2022;
g) ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'Amministrazione Condominiale la produzione in giudizio di un prospetto riassuntivo delle spese condominiali dovute dai IGg.ri ed relativamente Pt_1 Parte_2
3 all'immobile di cui è causa di proprietà di quest'ultimi inerente al periodo intercorrente il mese di luglio 2021 ed il mese di agosto 2022. in ogni caso:
a) condannare i resistenti al rimborso a favore dei ricorrenti delle spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., ivi comprese le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte oltre agli interessi;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e refusione delle spese, diritti ed onorari relativi al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al numero
3888/2021 R.G. del Tribunale di Padova, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi
: Parte_4
in via preliminare, nel merito:
accertata e dichiarata la prescrizione del diritto o, in subordine, la decadenza, conseguentemente rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente;
in via principale, nel merito:
rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: condannare parte ricorrente al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Controparte_1
3.983,92 o della diversa somma che riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, nonché condannare parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_1
somma che riterrà di giustizia;
in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 essendo gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati.
4 : CP_2
nel merito, in via principale:
accertato che sin dal 1972 o quanto meno dal 2004, l'immobile dei ricorrenti descritto in narrativa è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e quindi dotato di ogni documentazione necessaria e sufficiente a permetterne la compravendita ai sensi di Legge, rigettare le domande dei ricorrenti, con rifusione delle spese di lite al resistente Arch. ; CP_2
considerato che la legittimità dell'immobile di cui è causa è pacificamente rilevabile dai documenti in possesso dei ricorrenti prima dell'ATP citato in atto, condannarli ai sensi dell'art. 961 cpc per aver promosso i detti procedimenti con colpa grave ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 963 cpc. in via riconvenzionale:
condanni i resistenti alla rifusione delle spese legali pagate dall'Arch. per l'assistenza prestata CP_2
in ATP. nel merito, in via subordinata:
esaminata la relazione del CTU nell'ATP n. 3888/2021 R.G. di Codesto Tribunale, accertato che sin dall'anno 2004 l'immobile dei ricorrenti descritto in narrativa presentava abusi edilizi tali da impedirne la compravendita ai sensi di Legge, dichiari prescritto il diritto al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti ai sensi degli art. 2946 e 29471 c.c. nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertato che nell'anno 2004 l'immobile dei ricorrenti descritto in narrativa presentava abusi edilizi tali da impedirne la compravendita ai sensi di Legge e che prima del presente giudizio gli abusi sono stati sanati grazie all'opera intellettuale del resistente Arch. ed a sue spese, vista la proposta CP_2 conciliativa del CTU nell'ATP ex art. 696 bis cpc citato in atti, compensare in tutto o in parte le spese di lite di entrambi i procedimenti.
In ogni caso:
accertato che il contratto di locazione indicato dai ricorrenti si è risolto per recesso unilaterale della conduttrice dovuto a proprie ragioni personali ed accertato che l'immobile locato può essere legittimamente locato a terzi, rigettare la domanda di risarcimento del danno per mancata locazione
5 ovvero, in via subordinata, condannare i resistenti in via solidale alla minor somma di € 2.800,00.
Esaminati i documenti prodotti da controparte, condannare alle sole spese accertate.
6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Parte_2 [...]
, dalla quale avevano acquistato in data 22.09.2004 un immobile sito nel Comune di Padova, CP_1 nonché l'arch. , professionista che aveva elaborato i progetti originari con relative CP_2
pratiche in catasto, deducendo 1) di aver scoperto, in occasione delle trattative per la vendita a terzi dell'immobile, la non conformità urbanistica, non sanabile, dello stesso, riportando le tavole grafiche una destinazione a uso ufficio e non a civile abitazione;
2) di aver quindi proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare detta non conformità, accertamento conclusosi, grazie a una normativa sopravvenuta, con la sanatoria dell'immobile, qualificato però dal ctu come non conforme sino a tale momento.
I ricorrenti invocano pertanto una ipotesi di aliud pro alio rispetto alla venditrice e una responsabilità ex art. 1173 e/o 2043 c.c. del professionista e chiedono quindi la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno, quantificato in € 20.012,34 (per le spese giudiziali e tecniche dell'atp, per la restituzione della caparra relativa al preliminare risolto per la incommerciabilità del bene, per i canoni di locazione non goduti fino alla sanatoria della conformità urbanistica, dell'IMU e delle spese condominiali corrisposte sino alla data della sanatoria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1. Si è tempestivamente costituita , eccependo in via preliminare 1) la prescrizione Controparte_1
ex art. 1495 c.c. e 2946 c.c.; 2) la decadenza ex art. 134 DPR 380/2001; nel merito contestando 3)
l'insussistenza dell'aliud pro alio e comunque 4) an e quantum dei danni, concludendo, pertanto, per il rigetto della pretesa, con ristoro delle spese di lite, comprensive di quelle sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e condanna ex art. 96 c.p.c..
1.2 Si è tempestivamente costituito l'arch. , eccependo parimenti la prescrizione di CP_2 ogni pretesa e l'infondatezza della pretesa, nonché l'insussistenza dei danni lamentati, con richiesta di rigetto della domanda e ristoro delle spese di lite, comprensive di quelle sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
1.3. La causa, acquisito il fascicolo dell'ATP, giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
7 2. La domanda è infondata e va rigettata, non potendosi ravvisare, nell'immobile oggetto di causa, una non conformità urbanistica insanabile al momento della vendita.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Quanto alla prima, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2935 c.c., va individuata nel momento in cui il danno è percepibile e ciò non può che farsi coincidere con l'intervento del geometra di parte nel settembre 2020, occasione nella quale ha riscontrato la presenza nelle tavole grafiche dell'indicazione ufficio (cfr. Cass. 1889 del 2018 “in tema di compravendita, il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, derivante dalla consegna di "aliud pro alio", decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo, ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile”).
Detta circostanza non era pensabile che potesse essere rilevata autonomamente dai ricorrenti.
Quanto alla decadenza art. 134 dpr 380/2001, la norma prevede che “Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario”.
La norma non è applicabile al caso di specie, perché l'azione non è svolta nei confronti del committente i lavori, ma nei confronti della venditrice che nessun lavoro ha eseguito sull'immobile.
In ogni caso, considerando la ratio della norma, la circostanza che l'immobile sia stato nelle more regolarizzato (con le precisazioni di cui oltre) fa ritenere pienamente soddisfatta la condizione all'azione ivi prevista.
2.1 Venendo al merito, la tesi degli attori, fondata sulle risultanze della relazione del tecnico di fiducia, geom. (doc. 7 att.), cui si erano rivolti in occasione delle verifiche da svolgere per dare Tes_1 seguito al preliminare sottoscritto con , è che l'immobile acquistato dalla convenuta Parte_5
nel settembre 2004 non fosse destinato a uso civile abitazione, bensì a uso ufficio e ciò in CP_1 ragione del fatto che, seppur al Catasto l'immobile risultasse censito come abitazione, nelle tavole
8 grafiche era stata invece riportata una destinazione a uso ufficio e negozi, con conseguente non piena conformità alla normativa in materia di urbanistica e di edilizia.
Ne consegue, ad avviso degli attori, la configurabilità di un aliud pro alio, per la difformità di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito (ufficio in luogo di abitazione) e la sua radicale inidoneità a fornire l'utilità richiesta e assunta dalle parti quale elemento determinante della volontà negoziale.
Secondo i convenuti, invece, non è configurabile un aliud pro alio, in presenza, come nel caso in esame, del certificato di abitabilità con destinazione a uso civile abitazione, nonché dei titoli autorizzativi, sempre per detta destinazione, legittimamente rilasciati, non risultando in alcun modo dedotta, né tantomeno provata, l'assenza dei requisiti necessari per il rilascio di tali titoli autorizzativi, con conseguente piena legittimità dell'uso per civile abitazione dichiarato dalla venditrice.
2.2 Le difese dei convenuti appaiono fondate e supportate dalla consulenza del ctu, ove letta in maniera completa e non con estrapolazione di singoli passaggi isolati dal contesto.
La consulenza svolta in sede di atp dal geom. ha consentito di appurare, quanto alla Persona_1 conformità catastale, che l'immobile presentava le seguenti difformità: 1) errore di rappresentazione grafica della perimetrazione unità immobiliare in quanto la muratura sotto il portico non è ortogonale alla muratura dell'androne condominiale;
2) presenza di una spalletta in muratura posta sulla parete lunga sud del vano cucina;
3) presenza di due piccole spallette in muratura nel vano W.C., a formare un antibagno;
4) diversa ubicazione porta di accesso alla camera da letto con formazione spalletta di muratura.
Al riguardo il ctu ha rilevato che “tali modeste difformità possono essere oggetto di un aggiornamento catastale” e infatti detta pratica è stata presentata nell'agosto 2022, a cura e spese dell'arch. , CP_2
con esito positivo, con la conseguenza della piena conformità catastale dell'immobile.
Dette difformità, peraltro neppure lamentate dagli attori, certo non avrebbero potuto integrare, proprio per la loro modestia, un aliud pro alio.
Quanto invece alla conformità urbanistica e in particolare alla destinazione d'uso, il ctu ha evidenziato che le pratiche edilizie che hanno riguardato l'immobile sono state:
1) licenza edilizia del 1971 per un intervento di “costruzione del fabbricato, ad uso civile abitazione;
9 2) licenza edilizia per variante rilasciata nel 1972 per un intervento di ristrutturazione interna in variante a quella precedente;
3) autorizzazione per abitabilita' rilasciata il 28.12.1972 (tale autorizzazione espressamente non riguarda il piano terra, ove si trova l'immobile di cui è causa, non ancora ultimato);
4) autorizzazione per abitabilita' rilasciata il 13.07.1973 (tale autorizzazione vale limitatamente al piano terra, essendo ultimati i lavori di ristrutturazione interna).
Precisato che l'abitabilità era principalmente riferita agli immobili residenziali a uso abitativo e comunque faceva specifico riferimento alle destinazioni d'uso, il ctu ha poi riscontrato che, come dedotto dagli attori, dall'elaborato grafico allegato all'atto autorizzativo risultava che tutto il piano terra era previsto a uffici.
Ciò nonostante, tutte le unità definite nella tavola grafica come “ufficio” sono state invece sin dall'inizio accatastate come abitazione dall'arch. . CP_2
Più in dettaglio il ctu riporta che “lo stesso progettista e D.L. arch. ha accatastato CP_2
l'unità come abitazione già in data 16.11.1972, cioè qualche mese prima della presentazione Pt_2
della domanda di abitabilità presentata il 20.06.1973 (abitabilità rilasciata il 13/07/1973 riguardante solo il piano terra), e comunque anche prima dell'originaria domanda di abitabilità presentata il
20.12.1972 e poi rilasciata il 28.12.1972 per tutto l'immobile, a esclusione del piano terra che era ancora da ultimarsi”.
A fronte, quindi, della incongruenza tra il dato grafico, da un lato, licenze e agibilità dall'altra, il consulente conclude affermando che “E' materia di giurisprudenza su cosa sia prioritario e prevalente tra due indicazioni: cioè se sia prevalente e prioritario l'atto scritto (e quanto vi è contenuto) rispetto al documento grafico (la tavola progettuale allegata all'atto autorizzativo dell'intervento edilizio)”.
Il ctu, quindi, non prende posizione sul punto e non qualifica pertanto detta difformità come una non conformità urbanistica.
Il ctu, quindi, così prosegue: Qui abbiamo da una parte l'apparato scritto: due atti autorizzativi
(licenza edilizia, e licenza edilizia in variante) in cui nei loro testi si riporta chiaramente l'indicazione
“a uso civile abitazione”; si hanno due atti di abitabilità (e non agibilità) che richiamano i titoli abilitativi. Dall'altra parte abbiamo una tavola grafica in cui è riportata dal progettista la
10 destinazione d'uso prevista che, per l'unità era “ufficio”. Inoltre, abbiamo una situazione Pt_2 catastale che l'unità è sempre stata quella di “abitazione” fin dal suo accatastamento al NCEU, Pt_2
pratica eseguita dallo stesso tecnico arch. che ha svolto il ruolo di progettista e CP_2
DD.LL: dell'intervento edilizio per tutto il condominio.” (così pagina 34 della relazione).
A fronte di tale situazione, il parere dei tecnici comunali, condiviso dal ctu, era “vista anche la presenza di una pratica di “presa d'atto” per il punto 1) e di sanatoria per i punti 2), 3) e 4) (ovvero le difformità riportate all'inizio del paragrafo 2.2.), conviene che lo stesso tecnico vada a inserire nel proprio elaborato e relazione anche il richiamo alla L.R. n.19/2021 art.7 a riguardo di questa discrepanza tra quanto scritto nella tavola grafica del progetto originario che appare diverso sia dalla situazione reale dei luoghi, (è un'unità abitativa, vedi documentazione fotografica di cui all'allegato
DOC. N.01) sia dalla situazione catastale storica sia dagli atti autorizzati ecc.”.
Il ctu quindi definisca la difformità tra i dati come “discrepanza”, non come non conformità.
A conferma, la pratica, relativamente alla destinazione d'uso, non era quindi una sanatoria o una richiesta di modifica della stessa, come ulteriormente chiarito a pagina 41, dove il ctu afferma che,
“visto quanto sopra illustrato nei capitoli precedenti, ammesso e non concesso che si possa parlare di una trasformazione d'uso pur richiamando per comodità e convenienza la L.R. n.19 del 2021 comunque l'immobile con l'iter amministrativo prospettato e suggerito dai tecnici comunali si va a confermare che l'immobile è a uso abitativo”. Pt_2
Di conferma della destinazione il ctu aveva già parlato a pagina 9 della relazione, dove viene riportato l'iter delle operazioni peritali e gli esiti dei colloqui con i tecnici comunali, laddove afferma che la pratica suggerita era appunto funzionale “a confermare definitivamente la destinazione d'uso abitativa dell'unità di cui al procedimento (oltre alla sanatoria delle modestissime modifiche interne e alla
"presa d'atto" dell'errore di rappresentazione grafica della sagoma del fabbricato)”.
Da quanto sopra si deve pertanto concludere nel senso che, correttamente e prudenzialmente, è stata presentata la pratica anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 21 che aveva inserito, dopo l'art. 93 della L.R. n. 61 dell'1985, l'art. 93 bis che così recitava: “in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 1- bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca
11 anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi”.
A fronte della oggettiva presenza della dizione “ufficio” nelle tavole, per fugare ogni possibile dubbio è stata presentata la richiesta in oggetto, con funzione di mera conferma di quanto già risultante sia dai titoli autorizzativi sia dall'uso concreto.
Ciò però non significa che, in assenza di detta norma e di detta pratica, l'immobile sarebbe stato da ritenere non conforme sotto il profilo urbanistico, dal momento che non è contestato che l'immobile realizzato fosse conforme al progetto e che fossero rispettate tutte le prescrizioni per essere un appartamento (sempre dalla ctu risulta, infatti, che la costruzione del condominio risale a un'epoca antecedente al 1975 quando entrò in vigore un nuovo Regolamento Edilizio Comunale che imponeva delle misure minime di superficie per le unità abitative).
E' stata chiesta e ottenuta licenza per realizzare un fabbricato a uso civile abitazione e conseguita l'abitabilità per uso abitazione;
l'accatastamento corrisponde all'uso abitazione e questo è stato l'uso concreto cui è sempre stato destinato l'immobile.
A fronte di tali dati appare evidente che il dato grafico era un mero refuso, come dimostrato dai documenti scritti, tutti fra loro congruenti e concordanti nell'indicare la destinazione a uso abitativo, per la quale, va ripetuto, non è contestato che sussistessero tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente.
E se è vero che “in caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all'art.1489 c.c., atteso che tale certificato non produce alcun effetto sanante e non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile” (cfr. Cass. ord. 25830 del 2023), nel caso in esame non vi erano i presupposti per l'attivazione di un potere sanzionatorio del Comune o per una dichiarazione di inefficacia dell'agibilità, vista la piena conformità edilizia dell'immobile.
3. La domanda attorea va pertanto rigettata, con condanna alle spese, in conformità al principio della soccombenza.
12 La liquidazione, per il presente giudizio, avviene in base ai valori minimi per negoziazione, medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, vista la decisione allo stato degli atti e senza scambio di scritti difensivi conclusivi.
Quanto alle spese sostenute per l'ATP, si ritiene, in ragione del fatto che talune difformità, per quanto non denunciate, erano presenti, di disporne la compensazione.
Non si ritiene, invece, sussistano, in ragione della peculiarità della fattispecie, gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea.
Condanna e a rimborsare a e ad le spese di lite, Pt_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
che liquidano, per ciascuno, in € 98,00 per spese, € 3.828,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e
15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 8 febbraio 2024
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4192/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti MARINA COZZI e STEFANO AGOSTINI C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), difeso dall'avv. MARCO. Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difeso dall'avv. GIOVANNI MAFFEI CP_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
E : Pt_1 Parte_2
nel merito, in via principale: previo accertamento della sussistenza della difformità urbanistica dell'immobile di proprietà dei IGg.ri ed come meglio descritta in narrativa e nella Pt_1 Parte_2
1 relazione tecnica redatta dal CTU Geom. ad esito del procedimento per consulenza Persona_1
tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al numero 3888/2021 del Tribunale di Padova, accertare la responsabilità tanto della IG.ra quanto dell'Arch. , Controparte_1 CP_2 rispettivamente ex art. 1218 c.c. e 1173 c.c. e/o 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire tutti i danni subiti dai IGg.ri ed che si quantificano in non meno di Pt_1 Parte_2 complessivi € 20.012,34 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ad esito del presente giudizio.
In via istruttoria, qualora si ritenesse non di pronta soluzione la domanda si chiede sin d'ora:
a) l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. instaurato avanti l'intestato Tribunale di Padova e rubricato al numero 3888/2021 R.G.;
b) nella denegata ipotesi di mancata acquisizione del fascicolo del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. instaurato avanti l'intestato Tribunale di Padova e rubricato al numero 3888/2021 R.G., si chiede venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a: i) verificare se l'immobile facente parte del fabbricato , sito nel Comune di Padova in Via San Giovanni da Org_1
Verdara n. 87, così attualmente censito al catasto fabbricati del Comune di Padova: Foglio 86, Part. 179, Sub. 33, al momento della compravendita era conforme catastalmente ed urbanisticamente;
ii) accertare e descrivere le eventuali difformità, nonché se le stesse avrebbero potuto essere sanate, precisando se l'immobile presentasse i requisiti per procedere alla modifica della destinazione d'uso, trasformando lo stesso da ufficio in abitazione residenziale, quantificando le spese che sarebbero state necessarie per istruire la relativa pratica;
c) di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 30/07/2020 i IGg. sottoscrivevano un contratto preliminare di Pt_2
compravendita immobiliare con il quale promettevano di alienare alla IG.ra , che Parte_3 prometteva di acquistare, l'unità immobiliare facente parte del fabbricato “ , sito nel Comune di Org_1
Padova in via San Giovanni da Verdara n. 87, così attualmente censito al catasto fabbricati del Comune di Padova: Foglio 86, Part. 179, Sub. 33”;
2 2) “Vero che nel mese di settembre 2020 il Geom. ha presentato la domanda di accesso Tes_1
agli atti preso il Comune di Padova come da doc. 7 del procedimento di ATP che si rammostra al testimone”;
3) “Vero che dalle verifiche prodromiche alla stipula del contratto definitivo effettuate dal Geom.
presso l'Ufficio Edilizia del Comune di Padova, emergeva che l'immobile di cui al Tes_1 capitolo precedente non presentava una destinazione ad uso abitazione, bensì ad uso ufficio”;
4) “Vero che, a seguito della scoperta dell'irregolarità urbanistica di cui al precedente capitolo, la
IG.ra decideva di recedere dal contratto preliminare di compravendita”; Parte_3
5) “Vero che la IG.ra , a definizione della controversia di cui al capitolo che precede, Parte_3
stipulava con i IG.ri un accordo transattivo con il quale accettava, a tacitazione di ogni ulteriore Pt_2 pretesa, la somma di € 3.000,00 da pagarsi a mezzo dell'assegno circolare di cui al doc. 4 del ricorrente che si rammostra al testimone”;
6) “Vero che la IG.ra ha incassato l'assegno di cui al capitolo che precede per la somma Parte_3 di € 3.000,00”.
Si indicano quali testimoni: la IG.ra , residente a [...], il IG. , con Parte_3 Tes_1
studio a Padova.
d) ordinare ex 213 c.p.c. al , la produzione in giudizio di Controparte_3 Controparte_4 copia integrale della pratica SCIA in sanatoria presentata nel luglio 2022 relativamente all'immobile di cui è causa di proprietà dei IGg.ri ed Pt_1 Parte_2
e) disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore locativo dell'immobile di cui è causa di proprietà dei IGg.ri ed relativamente al periodo intercorrente il mese di Pt_1 Parte_2
Co luglio 2021 ed il mese di agosto 2022; f) ordinarsi ex 213 c.p.c. al Comune Padova, Org_2 la produzione in giudizio di un prospetto riassuntivo dell'imposta IMU dovuta dai IGg.ri ed Pt_1 relativamente all'immobile di cui è causa di proprietà di quest'ultimi inerente al periodo Parte_2
intercorrente il mese di luglio 2021 ed il mese di agosto 2022;
g) ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'Amministrazione Condominiale la produzione in giudizio di un prospetto riassuntivo delle spese condominiali dovute dai IGg.ri ed relativamente Pt_1 Parte_2
3 all'immobile di cui è causa di proprietà di quest'ultimi inerente al periodo intercorrente il mese di luglio 2021 ed il mese di agosto 2022. in ogni caso:
a) condannare i resistenti al rimborso a favore dei ricorrenti delle spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., ivi comprese le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte oltre agli interessi;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e refusione delle spese, diritti ed onorari relativi al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al numero
3888/2021 R.G. del Tribunale di Padova, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi
: Parte_4
in via preliminare, nel merito:
accertata e dichiarata la prescrizione del diritto o, in subordine, la decadenza, conseguentemente rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente;
in via principale, nel merito:
rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: condannare parte ricorrente al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Controparte_1
3.983,92 o della diversa somma che riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, nonché condannare parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_1
somma che riterrà di giustizia;
in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 essendo gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati.
4 : CP_2
nel merito, in via principale:
accertato che sin dal 1972 o quanto meno dal 2004, l'immobile dei ricorrenti descritto in narrativa è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e quindi dotato di ogni documentazione necessaria e sufficiente a permetterne la compravendita ai sensi di Legge, rigettare le domande dei ricorrenti, con rifusione delle spese di lite al resistente Arch. ; CP_2
considerato che la legittimità dell'immobile di cui è causa è pacificamente rilevabile dai documenti in possesso dei ricorrenti prima dell'ATP citato in atto, condannarli ai sensi dell'art. 961 cpc per aver promosso i detti procedimenti con colpa grave ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 963 cpc. in via riconvenzionale:
condanni i resistenti alla rifusione delle spese legali pagate dall'Arch. per l'assistenza prestata CP_2
in ATP. nel merito, in via subordinata:
esaminata la relazione del CTU nell'ATP n. 3888/2021 R.G. di Codesto Tribunale, accertato che sin dall'anno 2004 l'immobile dei ricorrenti descritto in narrativa presentava abusi edilizi tali da impedirne la compravendita ai sensi di Legge, dichiari prescritto il diritto al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti ai sensi degli art. 2946 e 29471 c.c. nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertato che nell'anno 2004 l'immobile dei ricorrenti descritto in narrativa presentava abusi edilizi tali da impedirne la compravendita ai sensi di Legge e che prima del presente giudizio gli abusi sono stati sanati grazie all'opera intellettuale del resistente Arch. ed a sue spese, vista la proposta CP_2 conciliativa del CTU nell'ATP ex art. 696 bis cpc citato in atti, compensare in tutto o in parte le spese di lite di entrambi i procedimenti.
In ogni caso:
accertato che il contratto di locazione indicato dai ricorrenti si è risolto per recesso unilaterale della conduttrice dovuto a proprie ragioni personali ed accertato che l'immobile locato può essere legittimamente locato a terzi, rigettare la domanda di risarcimento del danno per mancata locazione
5 ovvero, in via subordinata, condannare i resistenti in via solidale alla minor somma di € 2.800,00.
Esaminati i documenti prodotti da controparte, condannare alle sole spese accertate.
6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Parte_2 [...]
, dalla quale avevano acquistato in data 22.09.2004 un immobile sito nel Comune di Padova, CP_1 nonché l'arch. , professionista che aveva elaborato i progetti originari con relative CP_2
pratiche in catasto, deducendo 1) di aver scoperto, in occasione delle trattative per la vendita a terzi dell'immobile, la non conformità urbanistica, non sanabile, dello stesso, riportando le tavole grafiche una destinazione a uso ufficio e non a civile abitazione;
2) di aver quindi proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare detta non conformità, accertamento conclusosi, grazie a una normativa sopravvenuta, con la sanatoria dell'immobile, qualificato però dal ctu come non conforme sino a tale momento.
I ricorrenti invocano pertanto una ipotesi di aliud pro alio rispetto alla venditrice e una responsabilità ex art. 1173 e/o 2043 c.c. del professionista e chiedono quindi la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno, quantificato in € 20.012,34 (per le spese giudiziali e tecniche dell'atp, per la restituzione della caparra relativa al preliminare risolto per la incommerciabilità del bene, per i canoni di locazione non goduti fino alla sanatoria della conformità urbanistica, dell'IMU e delle spese condominiali corrisposte sino alla data della sanatoria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1. Si è tempestivamente costituita , eccependo in via preliminare 1) la prescrizione Controparte_1
ex art. 1495 c.c. e 2946 c.c.; 2) la decadenza ex art. 134 DPR 380/2001; nel merito contestando 3)
l'insussistenza dell'aliud pro alio e comunque 4) an e quantum dei danni, concludendo, pertanto, per il rigetto della pretesa, con ristoro delle spese di lite, comprensive di quelle sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e condanna ex art. 96 c.p.c..
1.2 Si è tempestivamente costituito l'arch. , eccependo parimenti la prescrizione di CP_2 ogni pretesa e l'infondatezza della pretesa, nonché l'insussistenza dei danni lamentati, con richiesta di rigetto della domanda e ristoro delle spese di lite, comprensive di quelle sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
1.3. La causa, acquisito il fascicolo dell'ATP, giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
7 2. La domanda è infondata e va rigettata, non potendosi ravvisare, nell'immobile oggetto di causa, una non conformità urbanistica insanabile al momento della vendita.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Quanto alla prima, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2935 c.c., va individuata nel momento in cui il danno è percepibile e ciò non può che farsi coincidere con l'intervento del geometra di parte nel settembre 2020, occasione nella quale ha riscontrato la presenza nelle tavole grafiche dell'indicazione ufficio (cfr. Cass. 1889 del 2018 “in tema di compravendita, il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, derivante dalla consegna di "aliud pro alio", decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo, ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile”).
Detta circostanza non era pensabile che potesse essere rilevata autonomamente dai ricorrenti.
Quanto alla decadenza art. 134 dpr 380/2001, la norma prevede che “Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario”.
La norma non è applicabile al caso di specie, perché l'azione non è svolta nei confronti del committente i lavori, ma nei confronti della venditrice che nessun lavoro ha eseguito sull'immobile.
In ogni caso, considerando la ratio della norma, la circostanza che l'immobile sia stato nelle more regolarizzato (con le precisazioni di cui oltre) fa ritenere pienamente soddisfatta la condizione all'azione ivi prevista.
2.1 Venendo al merito, la tesi degli attori, fondata sulle risultanze della relazione del tecnico di fiducia, geom. (doc. 7 att.), cui si erano rivolti in occasione delle verifiche da svolgere per dare Tes_1 seguito al preliminare sottoscritto con , è che l'immobile acquistato dalla convenuta Parte_5
nel settembre 2004 non fosse destinato a uso civile abitazione, bensì a uso ufficio e ciò in CP_1 ragione del fatto che, seppur al Catasto l'immobile risultasse censito come abitazione, nelle tavole
8 grafiche era stata invece riportata una destinazione a uso ufficio e negozi, con conseguente non piena conformità alla normativa in materia di urbanistica e di edilizia.
Ne consegue, ad avviso degli attori, la configurabilità di un aliud pro alio, per la difformità di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito (ufficio in luogo di abitazione) e la sua radicale inidoneità a fornire l'utilità richiesta e assunta dalle parti quale elemento determinante della volontà negoziale.
Secondo i convenuti, invece, non è configurabile un aliud pro alio, in presenza, come nel caso in esame, del certificato di abitabilità con destinazione a uso civile abitazione, nonché dei titoli autorizzativi, sempre per detta destinazione, legittimamente rilasciati, non risultando in alcun modo dedotta, né tantomeno provata, l'assenza dei requisiti necessari per il rilascio di tali titoli autorizzativi, con conseguente piena legittimità dell'uso per civile abitazione dichiarato dalla venditrice.
2.2 Le difese dei convenuti appaiono fondate e supportate dalla consulenza del ctu, ove letta in maniera completa e non con estrapolazione di singoli passaggi isolati dal contesto.
La consulenza svolta in sede di atp dal geom. ha consentito di appurare, quanto alla Persona_1 conformità catastale, che l'immobile presentava le seguenti difformità: 1) errore di rappresentazione grafica della perimetrazione unità immobiliare in quanto la muratura sotto il portico non è ortogonale alla muratura dell'androne condominiale;
2) presenza di una spalletta in muratura posta sulla parete lunga sud del vano cucina;
3) presenza di due piccole spallette in muratura nel vano W.C., a formare un antibagno;
4) diversa ubicazione porta di accesso alla camera da letto con formazione spalletta di muratura.
Al riguardo il ctu ha rilevato che “tali modeste difformità possono essere oggetto di un aggiornamento catastale” e infatti detta pratica è stata presentata nell'agosto 2022, a cura e spese dell'arch. , CP_2
con esito positivo, con la conseguenza della piena conformità catastale dell'immobile.
Dette difformità, peraltro neppure lamentate dagli attori, certo non avrebbero potuto integrare, proprio per la loro modestia, un aliud pro alio.
Quanto invece alla conformità urbanistica e in particolare alla destinazione d'uso, il ctu ha evidenziato che le pratiche edilizie che hanno riguardato l'immobile sono state:
1) licenza edilizia del 1971 per un intervento di “costruzione del fabbricato, ad uso civile abitazione;
9 2) licenza edilizia per variante rilasciata nel 1972 per un intervento di ristrutturazione interna in variante a quella precedente;
3) autorizzazione per abitabilita' rilasciata il 28.12.1972 (tale autorizzazione espressamente non riguarda il piano terra, ove si trova l'immobile di cui è causa, non ancora ultimato);
4) autorizzazione per abitabilita' rilasciata il 13.07.1973 (tale autorizzazione vale limitatamente al piano terra, essendo ultimati i lavori di ristrutturazione interna).
Precisato che l'abitabilità era principalmente riferita agli immobili residenziali a uso abitativo e comunque faceva specifico riferimento alle destinazioni d'uso, il ctu ha poi riscontrato che, come dedotto dagli attori, dall'elaborato grafico allegato all'atto autorizzativo risultava che tutto il piano terra era previsto a uffici.
Ciò nonostante, tutte le unità definite nella tavola grafica come “ufficio” sono state invece sin dall'inizio accatastate come abitazione dall'arch. . CP_2
Più in dettaglio il ctu riporta che “lo stesso progettista e D.L. arch. ha accatastato CP_2
l'unità come abitazione già in data 16.11.1972, cioè qualche mese prima della presentazione Pt_2
della domanda di abitabilità presentata il 20.06.1973 (abitabilità rilasciata il 13/07/1973 riguardante solo il piano terra), e comunque anche prima dell'originaria domanda di abitabilità presentata il
20.12.1972 e poi rilasciata il 28.12.1972 per tutto l'immobile, a esclusione del piano terra che era ancora da ultimarsi”.
A fronte, quindi, della incongruenza tra il dato grafico, da un lato, licenze e agibilità dall'altra, il consulente conclude affermando che “E' materia di giurisprudenza su cosa sia prioritario e prevalente tra due indicazioni: cioè se sia prevalente e prioritario l'atto scritto (e quanto vi è contenuto) rispetto al documento grafico (la tavola progettuale allegata all'atto autorizzativo dell'intervento edilizio)”.
Il ctu, quindi, non prende posizione sul punto e non qualifica pertanto detta difformità come una non conformità urbanistica.
Il ctu, quindi, così prosegue: Qui abbiamo da una parte l'apparato scritto: due atti autorizzativi
(licenza edilizia, e licenza edilizia in variante) in cui nei loro testi si riporta chiaramente l'indicazione
“a uso civile abitazione”; si hanno due atti di abitabilità (e non agibilità) che richiamano i titoli abilitativi. Dall'altra parte abbiamo una tavola grafica in cui è riportata dal progettista la
10 destinazione d'uso prevista che, per l'unità era “ufficio”. Inoltre, abbiamo una situazione Pt_2 catastale che l'unità è sempre stata quella di “abitazione” fin dal suo accatastamento al NCEU, Pt_2
pratica eseguita dallo stesso tecnico arch. che ha svolto il ruolo di progettista e CP_2
DD.LL: dell'intervento edilizio per tutto il condominio.” (così pagina 34 della relazione).
A fronte di tale situazione, il parere dei tecnici comunali, condiviso dal ctu, era “vista anche la presenza di una pratica di “presa d'atto” per il punto 1) e di sanatoria per i punti 2), 3) e 4) (ovvero le difformità riportate all'inizio del paragrafo 2.2.), conviene che lo stesso tecnico vada a inserire nel proprio elaborato e relazione anche il richiamo alla L.R. n.19/2021 art.7 a riguardo di questa discrepanza tra quanto scritto nella tavola grafica del progetto originario che appare diverso sia dalla situazione reale dei luoghi, (è un'unità abitativa, vedi documentazione fotografica di cui all'allegato
DOC. N.01) sia dalla situazione catastale storica sia dagli atti autorizzati ecc.”.
Il ctu quindi definisca la difformità tra i dati come “discrepanza”, non come non conformità.
A conferma, la pratica, relativamente alla destinazione d'uso, non era quindi una sanatoria o una richiesta di modifica della stessa, come ulteriormente chiarito a pagina 41, dove il ctu afferma che,
“visto quanto sopra illustrato nei capitoli precedenti, ammesso e non concesso che si possa parlare di una trasformazione d'uso pur richiamando per comodità e convenienza la L.R. n.19 del 2021 comunque l'immobile con l'iter amministrativo prospettato e suggerito dai tecnici comunali si va a confermare che l'immobile è a uso abitativo”. Pt_2
Di conferma della destinazione il ctu aveva già parlato a pagina 9 della relazione, dove viene riportato l'iter delle operazioni peritali e gli esiti dei colloqui con i tecnici comunali, laddove afferma che la pratica suggerita era appunto funzionale “a confermare definitivamente la destinazione d'uso abitativa dell'unità di cui al procedimento (oltre alla sanatoria delle modestissime modifiche interne e alla
"presa d'atto" dell'errore di rappresentazione grafica della sagoma del fabbricato)”.
Da quanto sopra si deve pertanto concludere nel senso che, correttamente e prudenzialmente, è stata presentata la pratica anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 21 che aveva inserito, dopo l'art. 93 della L.R. n. 61 dell'1985, l'art. 93 bis che così recitava: “in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 1- bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca
11 anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi”.
A fronte della oggettiva presenza della dizione “ufficio” nelle tavole, per fugare ogni possibile dubbio è stata presentata la richiesta in oggetto, con funzione di mera conferma di quanto già risultante sia dai titoli autorizzativi sia dall'uso concreto.
Ciò però non significa che, in assenza di detta norma e di detta pratica, l'immobile sarebbe stato da ritenere non conforme sotto il profilo urbanistico, dal momento che non è contestato che l'immobile realizzato fosse conforme al progetto e che fossero rispettate tutte le prescrizioni per essere un appartamento (sempre dalla ctu risulta, infatti, che la costruzione del condominio risale a un'epoca antecedente al 1975 quando entrò in vigore un nuovo Regolamento Edilizio Comunale che imponeva delle misure minime di superficie per le unità abitative).
E' stata chiesta e ottenuta licenza per realizzare un fabbricato a uso civile abitazione e conseguita l'abitabilità per uso abitazione;
l'accatastamento corrisponde all'uso abitazione e questo è stato l'uso concreto cui è sempre stato destinato l'immobile.
A fronte di tali dati appare evidente che il dato grafico era un mero refuso, come dimostrato dai documenti scritti, tutti fra loro congruenti e concordanti nell'indicare la destinazione a uso abitativo, per la quale, va ripetuto, non è contestato che sussistessero tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente.
E se è vero che “in caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all'art.1489 c.c., atteso che tale certificato non produce alcun effetto sanante e non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile” (cfr. Cass. ord. 25830 del 2023), nel caso in esame non vi erano i presupposti per l'attivazione di un potere sanzionatorio del Comune o per una dichiarazione di inefficacia dell'agibilità, vista la piena conformità edilizia dell'immobile.
3. La domanda attorea va pertanto rigettata, con condanna alle spese, in conformità al principio della soccombenza.
12 La liquidazione, per il presente giudizio, avviene in base ai valori minimi per negoziazione, medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, vista la decisione allo stato degli atti e senza scambio di scritti difensivi conclusivi.
Quanto alle spese sostenute per l'ATP, si ritiene, in ragione del fatto che talune difformità, per quanto non denunciate, erano presenti, di disporne la compensazione.
Non si ritiene, invece, sussistano, in ragione della peculiarità della fattispecie, gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea.
Condanna e a rimborsare a e ad le spese di lite, Pt_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
che liquidano, per ciascuno, in € 98,00 per spese, € 3.828,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e
15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 8 febbraio 2024
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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