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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 19764/'24 del ruolo generale
T R A ompagnia Unica Lavoratori di Pt_1 Pt_2 Parte_3
in persona del leg. app.t p.t., rappta e difesa, in virtù di
[...] procura in atti, dagli avv.ti GianCalo e Maria Chiara Alemagna, presso il cui studio in alla Via Alcide De Gasperi, n. 55, elett.te domicilia Pt_3
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. A. di Persona_1
Stefano, elettivamente domiciliato in via A. De Gasperi n. 55 Pt_3
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 371 2024 00052274 06 000 del complessivo importo di
€ 7.282,07, per omesso versamento contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti Posizione Matricola n. 5142516307 – esodo - isopensione, per il periodo dal 01/2024 al 04/2024. Deduceva: che C.U.L.P., società cooperativa derivante dalla trasformazione delle compagnie portuali ex art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, opera nel Porto di ed è autorizzata dall'Autorità di Pt_3 Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale (di seguito A.d.S.P.), in deroga all'art.1 della L. n. 1369/1960, alla fornitura di manodopera alle imprese portuali ex artt. 16 e 18 L. 84/94, per l'assistenza alle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e dei servizi portuali;
che A.d.S.P. aveva accolto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17, co. 15 bis L. n. 84/94, con nota Prot. U 0021868 dell'08.09.2022, un piano di risanamento aziendale presentato dalla in particolare aveva approvato il sostegno al piano Pt_1 di riduzione del per personale occupato, agevolando quei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, con l'applicazione delle misure ex art. 4, co. 1 – 7 ter L. n. 92/2012; che la ricorrente, individuati i lavoratori dipendenti interessati e accordatasi con gli stessi, aveva avviato la procedura di “isopensione”, finalizzata alla validazione degli accordi aziendali di esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico ex art. 4, co.
1-7 ter L. n. 92/2012; che l con la nota CP_1 num. PE1438A2023N01 del 14.02.2023 – cod. matricola n. 5103427460, aveva CP_1 accolto la domanda e, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso al suddetto piano di esodo per tre lavoratori, il sig. , il sig. Persona_2 Persona_3
ed il sig. aveva comunicato alla il “programma di
[...] Persona_4 Pt_1 esodo” indicando l'importo dovuto, al lordo della ritenuta d'acconto, a copertura delle prestazioni per l'isopensione dal 01.04.2023 al 01.06.2026, pari ad euro 289.313,00 (totale prestazione € 207.421,61 oltre la contribuzione correlata di € 81.891,43); che A.d.S.P., con la delibera n. 68 del 29.03.2023 immediatamente eseguibile, aveva autorizzato l'erogazione del contributo ex art. 17, comma 15 bis L. n. 84/1994 in favore della per la copertura della suddetta prestazione di accompagnamento al Pt_1 trattamento di pensione;
che il totale delle prestazioni, al netto della contribuzione correlata, era stato pagato in un'unica soluzione attraverso due versamenti, uno di euro 199.124,75 effettuato direttamente dall'Autorità portuale all' ed uno di euro CP_1
8.296,86, effettuato dalla che l' con una nota del 06.04.2023, aveva Pt_1 CP_1 trasmesso alla ricorrente il modello DM80 con la riclassificazione aziendale e l'assegnazione di un ulteriore numero di matricola 5142516307, relativo esclusivamente alla posizione per il programma di esodo;
che, pertanto, al codice fiscale della C.U.L.P., , corrispondono due posizioni contributive P.IVA_1 CP_1 una principale, n. 5103427460, ed una dedicata alla procedura di isopensione, n. 5142516307; che, in data 6.4.2023, la ricorrente aveva provveduto al versamento, in un'unica soluzione, della contribuzione correlata con il pagamento del Mod. F24 dell'importo richiesto dall di euro 81.891,43, indicando, però, il codice di CP_1 matricola aziendale principale n. 5103427460 in luogo di quello assegnato per la CP_1 procedura di isopensione n. 5142516307; che la società aveva segnalato l'accaduto all' evidenziando l'inesatta indicazione del numero di matricola nella CP_1 compilazione del Modello F24 per il pagamento della contribuzione correlata del programma di esodo e chiedendo di imputare la contribuzione pagata alla giusta matricola 51421516307; che, successivamente, l' con l'invito a regolarizzare del CP_1
01.12.2023, aveva rilevato delle irregolarità contributive per la posizione contributiva della con matricola n. 5142516307, per il periodo dal 04/2023 al 08/2023; che Pt_1
l'istituto, a mezzo cassetto previdenziale aziendale, aveva comunicato che avrebbe posto il versamento effettuato dalla il 06.04.2023 sull'inadempienza relativa Pt_1 al periodo 04/2023 – 10/2023 – Matricola n. 5142516307; che, in data 29.03.2024, l' aveva inviato nuovamente alla un invito a regolarizzare la posizione CP_1 Pt_1 contributiva matricola n. 5142516307, per il periodo 11/2023 -12/2023; che, in data 15.8.2024, era stato notificato avviso di addebito con il quale era stato erroneamente richiesto il versamento di quattro mensilità della contribuzione correlata del 2024 rientranti nel suddetto programma di esodo, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024. Deducendo di aver tempestivamente effettuato il pagamento del dovuto, rassegnava le seguenti conclusioni: “2) Accertata l'inesistenza della pretesa creditoria dell' ed il totale assolvimento dell'onere contributivo del programma di esodo CP_1
– isopensione da parte della per le causali indicate in ricorso, dichiarare la Pt_1 nullità e/o comunque disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
3) Con integrale vittoria di spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo, con l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione degli atti e degli allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1-bis. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che deduceva di aver provveduto allo sgravio delle poste. CP_1
In ragione dell'avvenuto sgravio delle poste di cui all'avviso in oggetto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, a seguito dello sgravio delle poste, disposto dall'Istituto nell'aprile 2024, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.970,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, il 9.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)