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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 5 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice monocratico, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Rasa, nella causa civile iscritta al n. 1185/2022 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in Milano, via Domenichino n.5, elettivamente Pt_2 domiciliata in Milano, via S. Barbara n. 30, presso lo studio degli avvocati
Monica Fazio e Ivano Fazio, che la rappresentano, attrice, contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Corso Matteotti n. 32, CP_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Pirri, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: recupero crediti;
sono presenti l'avv. Carlo Bartolo in sostituzione degli avv.ti Monica Fazio, Ivano Fazio e l'avv. Andrea Pirri, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive depositate in atti.
L'avv. Bartolo contesta le note avversarie superate dall'avvenuto pagamento e da quanto già argomentato nelle note conclusive depositate in atti. L'avv. Pirri contesta le note avversarie rilevando che la documentazione prodotta comprova l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di cessione in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione deducendo la tempestività di tutti i pagamenti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 8 agosto 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_1 cessionaria pro-soluto rispetto ad del credito vantato nei Controparte_2 confronti dell'Ente pari alla somma di euro 43.225,75 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici, derivante dalla somministrazione di energia elettrica in base al regime contrattuale di salvaguardia. L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento del citato credito e, per l'effetto, di condannare il CP_1 convenuto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla sua corresponsione o, in subordine, della diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi moratori e anatocistici, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24 febbraio 2023, si è costituito il il quale, contestando quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dalla banca attrice, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non avere prodotto il contratto di cessione del credito;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di cessione di crediti per la mancata accettazione dell'Ente debitore ceduto, nonché per la nullità del contratto di somministrazione intervenuto con il per difetto di forma e mancanza Controparte_1 di copertura finanziaria;
ha chiesto, altresì, il rigetto delle domande attoree per mancanza di prova del credito stante l'avvenuto integrale pagamento, anche con riferimento alla domanda di ingiustificato arricchimento, con condanna dell'attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché con vittoria di spese e compensi di causa. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., l'attrice, riconosciuto l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 8 maggio 2023, ha rinunciato alla domanda di pagamento del credito integrale chiesto in citazione, insistendo soltanto nella condanna al pagamento della somma residua pari ad euro 773,27, oltre interessi moratori ed anatocistici, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., derivante da n. 4 fatture rimaste insolute.
Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con note conclusive, depositate in date 26 maggio 2025, l'attrice ha dato atto del pagamento in corso di causa della residua somma rimasta insoluta ed insistito per il pagamento dei relativi interessi moratori ed anatocistici pari a complessivi euro 451,60, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.. L'attrice, con la memoria ai sensi dell'art. 183 comma 1 c.p.c., ha insistito soltanto nella condanna al pagamento della somma residua pari ad euro
773,27, oltre interessi moratori ed anatocistici, riconoscendo l'avvenuto pagamento della restante somma.
Tale precisazione della domanda vale come rinuncia alla condanna al pagamento della somma integrale chiesta in citazione.
Tale rinuncia comporta, sul punto, la cessata materia del contendere.
Non avendo insistito, peraltro, nella domanda di pagamento degli interessi sulla somma già chiesta in citazione, si deve presumere che, come dedotto dal il pagamento sia avvenuto tempestivamente entro i termini di CP_1 scadenza delle fatture saldate, a prescindere se prima o dopo la notifica della citazione.
Sicché, con riferimento alla domanda di pagamento della somma iniziale meno quella di euro 773,27, per la quale l'attrice ha insistito, va dichiarata la cessata materia del contendere con valutazione di soccombenza virtuale dell'attrice. Con riguardo alla domanda di pagamento delle somma di euro 773,27 ed interessi, in corso di causa è stato dedotto l'avvenuto saldo delle fatture residue, di cui anche l'attrice ha dato atto insistendo nel pagamento dei soli interessi per l'importo di euro 451,60 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D. Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo (avvenuto nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Pertanto, anche sulla domanda di pagamento della somma residua di euro
773,27, va dichiarata la cessata materia del contendere residuando solo la questione della dovutezza degli interessi come precisati nelle note conclusive da parte attrice. Dai documenti prodotti e, in particolare, dall'all. 6 del fascicolo di parte convenuta, si evince che le fatture residue per l'importo di euro 773,27 non erano state ancora pagate al momento della citazione.
Atteso il pagamento avvenuto in corso di causa, nell'ambito delle trattative, e residuando la questione della dovutezza degli interessi, occorre esaminare la fondatezza della domanda di pagamento di euro 773,27 ed interessi anche ai fini della valutazione della soccombenza virtuale.
Preliminarmente, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione dell'attrice per non avere prodotto il contratto di cessione del credito. L'eccezione è infondata. Il contratto di cessione del credito tra e Controparte_2 Parte_1 el 4 giugno 2022 è stato prodotto con la memoria ex art. 183, comma
[...]
6, n.1, c.p.c. (doc. n. 4). Il contratto, all'Allegato A, individua tra i crediti oggetto di cessione quelli derivanti dalle n. 4 fatture, per cui l'attrice, riconosciuto l'avvenuto pagamento in corso di causa, ha insistito per il pagamento degli interessi moratori.
Il convenuto ha eccepito la nullità del contratto di cessione per la mancata adesione dell'Ente in qualità di debitore ceduto, nonché per il difetto di forma ed impegno di spesa. L'eccezione è infondata. Occorre premettere che, con riferimento al credito ceduto da CP_2 derivante dalla fornitura di energia elettrica nel 2022, parte attrice ha
[...] dedotto l'inapplicabilità della disciplina prevista per i contratti della P.A. atteso che la fornitura di energia elettrica in questione risulta essere stata erogata in regime “di salvaguardia” (istituita dal D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2007) e quindi l'obbligazione sarebbe sorta ex lege e non in virtù di un accordo negoziale tra le parti.
Sul punto si registrano due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, adottato in passato anche da questo Giudice, “quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v. ordinanza 702 ter c.p.c., Tribunale di Patti, repertorio n. 314/2023 dell'11/03/2023). Secondo un diverso orientamento, adottato, in seguito, anche dalla Corte di
Appello di Messina, a cui questo Giudice ha aderito già con sentenza del 9 gennaio 2025, emessa nel giudizio iscritto al n. R.G.A.C. n. 1139/2021, “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez. I - Messina, 18/09/2023, n. 765). Orbene, questo giudice ritiene di dovere dare seguito a quest'ultimo orientamento, atteso che laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale orientamento appare, ora, necessario alla luce delle precisazioni fornite dal successivo pronunciamento della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ), non integra CP_3 una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente” (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (così Cass., n. 20140/2024).
Va, pertanto, ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra il CP_1 ed essendo lo stesso sorto non in virtù di un
[...] Controparte_2 accordo negoziale tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al D.L.
73/2007, convertito in Legge 125/2007, in relazione alla quale non può trovare applicazione la disciplina contrattuale dedotta da parte convenuta (v. doc. n. 8, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice, che attesta la prestazione del servizio di somministrazione di energia elettrica da parte di per gli anni 2021 e 2022 nel territorio Controparte_2 della Regione Sicilia).
Sul punto, si richiama quanto affermato nella sentenza Tribunale di Reggio
Calabria, Sentenza n. 589/2024 del 30-04-2024, condividendone gli argomenti: “... Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali. (…) la giurisprudenza di merito che si è trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di Bologna, sentenza n. 1691/2019 del 19.7.2019) e che “... il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, Parte_3 sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22).”. Una volta accertata la validità del contratto tra l'Ente Locale e la società fornitrice di energia elettrica, occorre esaminare la validità del contratto con cui ha ceduto alla Banca attrice il proprio credito nei Controparte_2 confronti del CP_1
Sul punto, va chiarito che la cessione non può ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9 dell'All. E della Legge n. 2248/1865, per il caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, con conseguente necessità dell'adesione da parte della Pubblica Amministrazione. Infatti, l'art. 70 del R.D. 2440/1923, che rimanda all'art. 9 dell'allegato E della Legge n. 2248/1865, si applica esclusivamente ai crediti nei confronti dello Stato per somministrazioni, forniture ed appalti ancora in corso, e trattandosi di norma eccezionale è insuscettibile di applicazione analogica con riferimento ai rapporti con gli Enti locali.
Sul tema, si è più volte pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che:
“l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (v. Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n. 30658). Nel difetto di applicazione della normativa speciale, derogatoria della disciplina di diritto comune in tema di cessione del credito, deve trovare applicazione la disciplina del codice civile.
Il ha eccepito il difetto della notifica della cessione con CP_1 conseguente inopponibilità della cessione.
Fermo restando che in atti non è stata prodotta alcuna notifica della cessione del credito, ma una mera intimazione di pagamento di crediti derivanti da altre prestazioni non oggetto del thema decidendum (doc. n. 3 atto di citazione), occorre rilevare che la pubblicità dichiarativa connessa alla notifica della cessione vale nei rapporti tra ceduto e cedente, non anche nei rapporti tra il debitore ceduto ed il cessionario.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante
(Cass., n. 4713/2019; conforme, Cass., n. 15364/2011).
Nel caso di specie, il pagamento della somma residua di euro 773,27 è avvenuto nei confronti del cessionario, con conseguente irrilevanza dell'assenza di notifica della cessione che vale, invero, a rendere il debitore ceduto edotto dell'obbligo di adempiere al cessionario. Quanto alla prova della sussistenza del credito residuo per cui l'attrice ha chiesto l'adempimento, occorre rilevare che la Banca ha prodotto, in ossequio al proprio onere probatorio, oltre al regime di salvaguardia fonte del credito, anche le n. 4 fatture a sostegno (docc. nn.
8-12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), allegando l'inadempimento del che – CP_1 con note conclusive depositate in data 26 maggio 2025 – ha dedotto di avere provveduto al pagamento del credito residuo di euro 772,27, come invero riconosciuto dall'attrice, senza contestare che il pagamento fosse avvenuto in data antecedente alla domanda (v., altresì, note conclusive del convenuto,
p. 6, ove sembra fare cenno ad un riconoscimento del pagamento avvenuto in sede di trattative in corso di causa: “…tuttavia, in sede di interlocuzioni e trattative intrattenute, si è avuto modo di constatare che l'Ente ha già provveduto al pagamento anche delle suddette fatture”). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01).
Inoltre, dalla documentazione prodotta dal e, in particolare, CP_1 dall'Elenco Mandati (doc. n. 6 comparsa di costituzione e risposta) non emerge il pagamento delle residue n. 4 fatture per cui l'attrice ha continuato ad insistere per il pagamento degli interessi.
Ne deriva che – anche in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – il credito appare provato e deve ritenersi fondata la domanda di pagamento degli interessi moratori, calcolati in virtù del tasso applicabile alle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, e degli interessi anatocistici dalla data della domanda.
In considerazione di quanto detto in precedenza ed in assenza della prova di una data precisa del pagamento delle suddette fatture in corso di causa, occorre applicare il principio di non contestazione per l'entità degli interessi moratori dovuti;
il convenuto va condannato al pagamento in CP_1 favore dell'attrice dell'importo di euro 451,60 a titolo di interessi di mora maturati nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, come calcolati dall'attrice con le proprie note conclusive, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla domanda all'effettivo soddisfo. Né si può sostenere che il non abbia avuto contezza dei criteri di CP_1 calcolo degli interessi atteso il prospetto allegato al fascicolo di parte attrice
(all. doc. A della memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), dal quale si evince il metodo di calcolo degli stessi che non è stato specificamente contestato. La domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dall'attrice, è da considerarsi assorbita.
Le spese di lite, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex D.L. 73/2007, nonché della soccombenza reciproca anche virtuale delle parti, l'attrice perché ha rinunciato parzialmente alla domanda originale ed il convenuto perché condannato al pagamento degli interessi, devono essere integralmente compensate. Da quanto esposto deriva il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto, attesa la soccombenza reciproca delle parti (Cass., n. 24158/2017).
Si precisa al rigaurdo che, in caso di domanda unica per un determinato importo, ove venga accolta la stessa per una somma anche notevolmente inferiore, parte attrice non può essere condannata al pagamento delle spese, potendo, semmai, come nella specie, applicare la compensazione integrale delle stesse tenuto conto anche del comportamento processuale delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1185/2022 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma integrale chiesta in citazione, nonché su quella relativa al pagamento delle fatture rimaste insolute e saldate in corso di causa per il valore di euro 773,27;
- rigetta le eccezioni formulate dal convenuto;
CP_1
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice CP_1 dell'importo di euro 451,60 a titolo di interessi di mora maturati nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283
c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
- compensa le spese di lite. Patti, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)