Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9516 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
£951 6 /01 E A L N L O E I Z D A " 9 UB BE R 7 . T 1 T 3 S I R IN NOME DEL POPULO ITALIANO . G A ' N E L R 7 L oggetto 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A 9 D 1 D - I sorpasso presso incrocio 5 1 sezione civile - E S 3 T N N E E E S Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: non segnalato e richiesta G S I G E A " E dr. Angelo Grieco ispezione giudiziale. Presidente L R.G. N. 8963/99 dr. Giovanni Losavio Consigliere dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere 21909 dr. Mario Rosario Morelli Consigliere Cron. dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 26.04.2001 S E NT E NZA sul ricorso iscritto al n° 8963 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA NI LI rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli avv. Fabrizio Dini di Urbino e Antonio Meola di Roma, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, V. Circomvallazione Trionfale n. 34. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI PESARO e URBINO, in persona del prefetto. INTIMATA avverso la sentenza della Pretura di Urbino n. 119 del 3 18 marzo 1998. 2001 ch 1119 - 2 - Udita, all'udienza del 26 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Enzo Bartimmo, delegato dell'avv. Meola, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Dario Cafiero, che ne ha domandato il rigetto. Svolgimento del processo Il Pretore di Urbino, con sentenza 18 marzo 1998, ri- gettava l'opposizione di EM RC all'ordinanza del locale prefetto che gli aveva ingiunto il pagamen- to di £. 432.000, per violazione degli artt. 141, com- mi 3 e 8, e 148, commi 12 e 16, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (da ora C.d.S.), perchè le prove orali e documentali confermavano il sorpasso vietato nei pres- si di un'intersezione e la velocità eccessiva, per la quale il veicolo dell'opponente era entrato in colli- sione con altro mezzo, inseritosi nella corsia nella quale egli era impegnato nel sorpasso. Per l'opponente, nel tratto di strada in cui era stata commessa l'infrazione non v'erano intersezioni nè al- cuna segnalazione che le indicasse preventivamente e quindi il sorpasso non poteva considerarsi vietato nè la velocità eccessiva;
il pretore riteneva invece esi- stenti le intersezioni di cui sopra per la deposizione del teste SC e le controdeduzioni dei C. C., ri- levando che lo stesso RC aveva ammesso che vi e- ch 3 - ra un passo carrabile privato all'altezza del civico n. 58 in una sua memoria ed escludendo l'esigenza di una segnalazione del passo perchè pienamente visibile, con conseguente divieto di sorpasso e di velocità ec- cessiva e rigetto nel merito dell'opposizione. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con due motivi il RC e la Prefettura di Pesaro-Urbino non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazio- ne degli artt. 141, 3° e 8° comma, e 148, 12° e 16°com- ma, C.d.S., per non esservi segnalazione dell'interse- zione costituente presupposto di fatto della violazio- ne e considerata invece inutile dal pretore che ha ri- tenuto visibile il passo carrabile aperto sulla stra- da, pur senza disporre l'ispezione giudiziale dei luo- ghi richiesta dall'opponente, omettendo ogni motivo di tale scelta, in violazione dell'art. 360 n. 5 c. p.c. La contestazione riguarda due condotte presso l'inter- sezione vietate, cioè il sorpasso, dall'art. 148, com- mi 12 e 16, C.d.S. e l'eccesso di velocità tale da co- y stituire pericolo, dall'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S. Avendo il pretore riconosciuto che non vi era la se- gnalazione dell'intersezione, l'opposizione era da ac- cogliere, perchè gli incroci non visibili o percepibi- - li con facilità da conducenti che circolano osservando le regole di ordinaria prudenza, devono segnalarsi ex art. 84, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Reg. es. del C.d.S. L'affermazione del pretore della visibilità del passo carrabile all'altezza del civico 58, poteva superarsi con l'ispezione dei luoghi, sulla quale alcuna pronun- cia v'era stata, così denegandosi l'accertamento del carattere insidioso e invisibile del passo carrabile. L'incidente era accaduto solo perchè un altro automo- bilista aveva deciso, all'improvviso, di girare a si- nistra con il suo mezzo per immettersi nel passo car- rabile n. 58 senza dare la precedenza alle auto tra le quali era quella del ricorrente, entrata in collisione con il veicolo che aveva improvvisamente deviato.
2. Il ricorso è inammissibile, sia per la dedotta vio- lazione di legge sostanziale fondata su un'errata ri- costruzione dei fatti dal pretore che per l'omessa mo- tivazione sulla negata ispezione. La deduzione del ricorrente d'una pretesa invisibilità e insidiosità del passo privato intersecante la strada pubblica, che avrebbe imposto una segnalazione, deriva da una valutazione delle risultanze probatorie contra- stante con quella operata dal pretore, che ha ritenuto rilevabile l'intersezione in base alla prova orale as- ch 5 - sunta, ai documenti inviati dalla P.A. e alle ammissio- ni dell'opponente; dato che l'impugnazione censura ac-- certamenti compiuti dal pretore, non perchè insuffi- cienti o illogicamente motivati ma per l'errore sui fatti comportante falsa applicazione di norme, essa attiene a detta valutazione dei fatti da ritenere pre- clusa in sede di legittimità, per cui deve dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. Il rigetto implicito della chiesta ispezione giudizia- le è poi insindacabile in sede di legittimità; l'art. 258 c.p.c. prevede la totale discrezionalità del giu- dice di merito nel disporre detto mezzo di prova e l' insindacabilità di tale scelta in sede di legittimità (così Cass. 3 maggio 1996 n. 4092), per cui anche per questo profilo, che, oltre tutto, dà rilievo ad una motivazione omessa per denunciare un vizio processua- le, il ricorso non è ammissibile. Stante la mancata difesa della Prefettura, nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2001. I/1 presidente, yelo nie I consiglier estensore Jaliy .w De 2001