TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1585 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
TO CO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Francesco
Ciccopiedi e Giuliana Ciccopiedi, presso il cui studio in Benevento, piazza Risorgimento, 13, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, con il quale elettivamente domicilia in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/04/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 8/03/2024, notifica da parte dell'INPS di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001997400, relativa all'atto di accertamento n. 1100.28/11/2019.0239133 del 28/11/2019, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali allorquando era il legale rappresentante della C.R.C. CALCESTRUZZI s.r.l., ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di sentire annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
A sostegno della domanda ha esposto che non aveva mai ricevuto notifica dell'atto di accertamento, e che, in ogni caso, era stato amministratore fino al 28/05/2019; inoltre, l'avvenuto rilascio del DURC comprovava come la presunta violazione fosse sicuramente insussistente.
Si è ritualmente costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- ingiunzione.
1 La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-001997400, notificata in data 8/03/2024, l'INPS sede di Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 785,30 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. INPS.1100.28/11/2019.0239133 del 28/11/2019, per aver violato, nella qualità di legale rapp.te della C.R.C. CALCESTRUZZI s.r.l., l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La norma della quale l'INPS contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce la mancata notifica del prodromico atto di accertamento.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
L'INPS ha prodotto copia dell'atto di accertamento del 28/11/2019, con cui è stata contestata la sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento (mesi da luglio a novembre 2018) – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'atto di contestazione è stato notificato il 20/12/2019, mediante raccomandata a.r. inviata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, dove è stata regolarmente consegnata.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica e incontestata;
del resto, l'indirizzo corrisponde a quello dove è stata notificata anche l'ordinanza-ingiunzione attualmente impugnata.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza- ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ.,
2 che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n. 20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto ricettizio si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Quanto, poi, alla prova contraria che lo stesso destinatario dell'atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l'appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/07/2012, n. 13259).
Nella fattispecie, la notificazione dell'atto di accertamento è stata eseguita a mezzo posta ed è stata provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna presso l'indirizzo del ricorrente, il quale non ne ha contestato la correttezza. Rimane, pertanto, irrilevante il generico disconoscimento della sottoscrizione operato nelle note di trattazione scritta successive alla costituzione dell'Istituto.
Quanto alla corrispondenza fra atto e avviso di ricevimento, la stessa si ricava dall'identità del numero di raccomandata, riportato su entrambi.
Conseguentemente, la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata in data 20/12/2019, sicché l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici va respinta.
Nel merito, la contestazione investe i mesi da luglio a novembre del 2018, epoca in cui il ricorrente ricopriva pacificamente la carica di amministratore della C.R.C. CALCESTRUZZI.
Lo stesso non ha né dedotto, né dimostrato, di aver provveduto, in tale veste, a riversare all'INPS le ritenute previdenziali.
Quanto al rilascio del DURC regolare da parte dell'INPS, innanzitutto si rileva che nella produzione di parte non si rinviene alcun DURC, per cui è impossibile affermare che l'INPS abbia ritenuto regolare la C.R.C. CALCESTRUZZI con riferimento allo specifico periodo oggetto di causa.
In ogni caso, l'eventuale emissione del DURC positivo non dimostra, di per sé, l'insussistenza della violazione contestata, atteso che il D.M. 30/01/2015, all'art. 3, prevede che la regolarità contributiva sussiste qualora risultino regolari i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, ma anche in alcuni casi particolari previsti dai commi 2 (“La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
3 legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario”) e 3 (“La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna
Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”).
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va respinto, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001997400 dell'INPS di Benevento;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1585 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
TO CO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Francesco
Ciccopiedi e Giuliana Ciccopiedi, presso il cui studio in Benevento, piazza Risorgimento, 13, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, con il quale elettivamente domicilia in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/04/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 8/03/2024, notifica da parte dell'INPS di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001997400, relativa all'atto di accertamento n. 1100.28/11/2019.0239133 del 28/11/2019, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali allorquando era il legale rappresentante della C.R.C. CALCESTRUZZI s.r.l., ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di sentire annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
A sostegno della domanda ha esposto che non aveva mai ricevuto notifica dell'atto di accertamento, e che, in ogni caso, era stato amministratore fino al 28/05/2019; inoltre, l'avvenuto rilascio del DURC comprovava come la presunta violazione fosse sicuramente insussistente.
Si è ritualmente costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- ingiunzione.
1 La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-001997400, notificata in data 8/03/2024, l'INPS sede di Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 785,30 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. INPS.1100.28/11/2019.0239133 del 28/11/2019, per aver violato, nella qualità di legale rapp.te della C.R.C. CALCESTRUZZI s.r.l., l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La norma della quale l'INPS contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce la mancata notifica del prodromico atto di accertamento.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
L'INPS ha prodotto copia dell'atto di accertamento del 28/11/2019, con cui è stata contestata la sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento (mesi da luglio a novembre 2018) – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'atto di contestazione è stato notificato il 20/12/2019, mediante raccomandata a.r. inviata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, dove è stata regolarmente consegnata.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica e incontestata;
del resto, l'indirizzo corrisponde a quello dove è stata notificata anche l'ordinanza-ingiunzione attualmente impugnata.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza- ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ.,
2 che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n. 20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto ricettizio si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Quanto, poi, alla prova contraria che lo stesso destinatario dell'atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l'appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/07/2012, n. 13259).
Nella fattispecie, la notificazione dell'atto di accertamento è stata eseguita a mezzo posta ed è stata provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna presso l'indirizzo del ricorrente, il quale non ne ha contestato la correttezza. Rimane, pertanto, irrilevante il generico disconoscimento della sottoscrizione operato nelle note di trattazione scritta successive alla costituzione dell'Istituto.
Quanto alla corrispondenza fra atto e avviso di ricevimento, la stessa si ricava dall'identità del numero di raccomandata, riportato su entrambi.
Conseguentemente, la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata in data 20/12/2019, sicché l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici va respinta.
Nel merito, la contestazione investe i mesi da luglio a novembre del 2018, epoca in cui il ricorrente ricopriva pacificamente la carica di amministratore della C.R.C. CALCESTRUZZI.
Lo stesso non ha né dedotto, né dimostrato, di aver provveduto, in tale veste, a riversare all'INPS le ritenute previdenziali.
Quanto al rilascio del DURC regolare da parte dell'INPS, innanzitutto si rileva che nella produzione di parte non si rinviene alcun DURC, per cui è impossibile affermare che l'INPS abbia ritenuto regolare la C.R.C. CALCESTRUZZI con riferimento allo specifico periodo oggetto di causa.
In ogni caso, l'eventuale emissione del DURC positivo non dimostra, di per sé, l'insussistenza della violazione contestata, atteso che il D.M. 30/01/2015, all'art. 3, prevede che la regolarità contributiva sussiste qualora risultino regolari i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, ma anche in alcuni casi particolari previsti dai commi 2 (“La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
3 legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario”) e 3 (“La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna
Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”).
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va respinto, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001997400 dell'INPS di Benevento;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4