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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 17 gennaio 2025.
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1843/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. E. Loliva, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a Putignano (BA) alla Via Noci n. 84, è elettivamente domiciliata;
opponente
e
Putignano avv. (C.F.: del Foro di Brindisi, difensore di sé CP_1 C.F._2 stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio a Ceglie Messapica, in via S.Anna 14; opposto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. n. 995/2023 R.G. – n. 383/2023 D.I. del 19/4/2023 emesso dal Tribunale di
Brindisi e notificato in data 03/05/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'avv. Putignano Antonio Luigi della somma di 8.645,61 euro, nonché le spese della procedura liquidate in complessivi euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi, oltre
R.S.G., iva e cap., Il credito vantato da controparte sarebbe derivato dal mandato espletato in sua difesa dalla controparte in un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi avente ad oggetto l'impugnazione del testamento di suo padre e conseguente divisione Persona_1 dell'eredità giusta procura rilasciata il 7/10/2016. La opponente ha confermato l'espletamento
1 del mandato da parte del difensore, tuttavia riferendo di avere già versato al professionista la somma di 3520,00 euro e che l'attività del difensore non sarebbe stata conforme a degli standard minimi di diligenza, avendo definito la controversia mediante una transazione penalizzante per la cliente. Ha quindi chiesto la revoca del titolo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha riferito di avere ricevuto dalla cliente, a titolo di acconto, le mere spese borsuali, negando al ricezione dell'ulteriore somma di 2.200,00 euro. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di non corretto adempimento dell'incarico assunto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo e la causa è stata più volte rinviata per consentire la verifica del progressivo adempimento degli obblighi di pagamento assunti dalla opponente.
Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17 gennaio 2025, le parti hanno concordemente riferito che tra le parti è intervenuta una transazione e che alla data del 20 dicembre 2024, termine indicato nell'accordo, la opponente aveva provveduto a versare integralmente le somme concordate.
Tanto consente la declaratoria di cessata materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate fra le parti, attesa la conciliazione della controversia.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1843/2023 R.G., così provvede:
dà atto della cessazione della materia del contendere, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brindisi in data 17/01/2025.
Il Giudice
Roberta Marra
2
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1843/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. E. Loliva, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a Putignano (BA) alla Via Noci n. 84, è elettivamente domiciliata;
opponente
e
Putignano avv. (C.F.: del Foro di Brindisi, difensore di sé CP_1 C.F._2 stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio a Ceglie Messapica, in via S.Anna 14; opposto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. n. 995/2023 R.G. – n. 383/2023 D.I. del 19/4/2023 emesso dal Tribunale di
Brindisi e notificato in data 03/05/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'avv. Putignano Antonio Luigi della somma di 8.645,61 euro, nonché le spese della procedura liquidate in complessivi euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi, oltre
R.S.G., iva e cap., Il credito vantato da controparte sarebbe derivato dal mandato espletato in sua difesa dalla controparte in un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi avente ad oggetto l'impugnazione del testamento di suo padre e conseguente divisione Persona_1 dell'eredità giusta procura rilasciata il 7/10/2016. La opponente ha confermato l'espletamento
1 del mandato da parte del difensore, tuttavia riferendo di avere già versato al professionista la somma di 3520,00 euro e che l'attività del difensore non sarebbe stata conforme a degli standard minimi di diligenza, avendo definito la controversia mediante una transazione penalizzante per la cliente. Ha quindi chiesto la revoca del titolo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha riferito di avere ricevuto dalla cliente, a titolo di acconto, le mere spese borsuali, negando al ricezione dell'ulteriore somma di 2.200,00 euro. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di non corretto adempimento dell'incarico assunto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo e la causa è stata più volte rinviata per consentire la verifica del progressivo adempimento degli obblighi di pagamento assunti dalla opponente.
Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17 gennaio 2025, le parti hanno concordemente riferito che tra le parti è intervenuta una transazione e che alla data del 20 dicembre 2024, termine indicato nell'accordo, la opponente aveva provveduto a versare integralmente le somme concordate.
Tanto consente la declaratoria di cessata materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate fra le parti, attesa la conciliazione della controversia.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1843/2023 R.G., così provvede:
dà atto della cessazione della materia del contendere, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brindisi in data 17/01/2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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