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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1523/2024
tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 10.48 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. D'ANGELO ROBERTA e l'avv. D'ANGELO GIOVANNI Parte_1
( ) VIA PIETRO NENNI 75 AGRIGENTO;
il secondo anche in sostituzione C.F._1 della prima Per l'avv. TOSCANO ORIANA Controparte_1
MARIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. Parte_1 P.IVA_1
in VIA FRANCESCO PAOLO DI BLASI 1 - PALERMO, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. D'ANGELO ROBERTA e D'ANGELO GIOVANNI giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore pro tempore, elett. dom. in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 15,
CATANIA, rappresentato e difeso dall'Avv. TOSCANO ORIANA MARIA
APPELLATA
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 05.02.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2017/2023 (pubblicata in data 11.07.2023 e non notificata), con la quale il Giudice di Pace
pagina 2 di 6 di Catania accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal in Catania, via Parte_2
Serve della Divina Provvidenza n. 7, e revocava il decreto ingiuntivo n. 3618/2020.
Parte appellante deduceva, anzitutto, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1350 e 1559 c.c., la motivazione illogica, contraddittoria ed errata della sentenza;
lamentava altresì l'omesso esame e l'omessa valutazione, da parte del Giudice di Pace, della rilevanza degli elementi di prova ed indiziari offerti da infine, deduceva l'errata e contraddittoria valutazione ed esame, da parte del Parte_1
Giudice di Pace, della documentazione probatoria offerta. Domandava, pertanto, in via principale e nel merito, di «accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2017/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania Sezione, Giudice Dott.
Antonino Pagano, nell'ambito del giudizio n. 7477/2021 r.g. depositata in cancelleria in data
10.07.2023 e pubblicata in data 11.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse in narrativa e, per
l'effetto, - respingere l'opposizione così come proposta dal Controparte_1
siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni all'uopo dedotte e, per l'effetto,
[...] confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 7635/2020 r.g., - d.i. n. 3618/2020, con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di causa del presente giudizio, ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario, I.V.A., se dovuta, C.p.a. come per legge e successive occorrende. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Si costituiva il Condominio sito in Catania, via Serve della Divina Provvidenza n. 7, contestando l'appello proposto e chiedendo di confermare integralmente la sentenza di impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex artt. 350 comma 3, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Col primo e col secondo motivo di appello – che, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente – l'appellante prospetta la violazione degli artt. 1350 e 1559 c.c., sostenendo che erroneamente il Giudice di Pace, una volta rilevata la mancanza di prova scritta del contratto, ha per ciò solo accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sito in CP_1
Catania, via Serve della Divina Provvidenza n.7, e revocato il decreto ingiuntivo n. 3618/2020,
pagina 3 di 6 trascurando di considerare gli elementi di prova ed indiziari offerti da nel corso del Parte_1
procedimento di primo grado.
I motivi sono infondati.
Ed invero, sebbene sia pacifico che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richieda la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e che la sua conclusione possa avvenire anche per facta concludentia – di cui può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici – (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 20267 del 14/07/2023; Cassazione civile sez. I, n. 31315 del 24/10/2022; Sez. U, n. 4715 del 22/05/1996), va altresì rilevato che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non risulta prova alcuna dell'esistenza del suddetto contratto.
Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (ex multis Cass. n. 20802/2011; n. 5915/2011; n.
21599/2010).
Con riferimento al contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha difatti affermato – con massime consolidate, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova – come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente; tuttavia, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta o nella fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011 n. 13193;
Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Pertanto, le fatture prodotte da atteso che sono state contestate dall'odierno appellato e Parte_1
che non sono mai state pagate, non possono costituire prova della sussistenza del contratto di fornitura di energia elettrica.
Va altresì rilevato che la società appellante, nell'ambito del giudizio a quo, ha prodotto delle certificazioni rese dal Distributore locale e-Distribuzione.
Nello specifico, si osserva che le certificazioni di titolarità afferiscono al periodo ricompreso tra il
01.08.2017 e il 31.10.2017, e riguardano un solo POD e le certificazioni dei consumi riguardano solo i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, nonché novembre e dicembre 2018, concernenti altra società,
pagina 4 di 6 di cui non si ha prova dei relativi rapporti contrattuali con l'appellante. Mentre, le fatture prodotte da afferiscono al periodo ricompreso tra febbraio 2018 a gennaio 2019. Parte_1
Risulta, pertanto, non sufficientemente provato l'assunto della appellante secondo cui Pt_3
l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica, nonché i consumi relativi, come riportati nelle fatture depositate, sarebbero provati sulla base delle certificazioni fornite dal
Distributore, del tutto carenti per il periodo contestato.
Infine, per ragioni di completezza, va precisato che, sebbene risulti agli atti il pagamento della somma di € 868,95, corrisposta dal a titolo di CMOR (acronimo di “Corrispettivo di Morosità”), CP_1 ai sensi della delibera n. 593/2017/R/COM dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), si tratta di un corrispettivo per morosità che, dopo il cambio di fornitore, può essere addebitato in bolletta dal nuovo fornitore su richiesta del precedente, nel caso in cui a quest'ultimo risultino non pagate fatture riferite a consumi o oneri nei tre mesi di erogazione del servizio antecedenti al cambio di fornitore.
Tuttavia, la compagnia che applica il CMOR non è a conoscenza del nominativo del precedente fornitore, né dell'esistenza del credito di quest'ultimo nei confronti del cliente, il quale provvede al pagamento al fine di evitare la sospensione della fornitura da parte del nuovo fornitore;
pertanto, neppure il suddetto pagamento può costituire prova dell'esistenza del contratto di fornitura e dell'entità dei consumi effettivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in via assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione, ne deriva che correttamente il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione avanzata, non avendo assolto all'onere della prova su di essa gravante. Pertanto, l'appello va Parte_1
integralmente rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Stante la soccombenza, parte appellante va condannata alla refusione delle spese sostenute da parte appellata nel presente procedimento, tenendo di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, senza attività istruttoria, nella complessiva somma di € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo
Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto pagina 5 di 6 a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avanzato da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 05.02.2024 e conferma la sentenza n. 2017/2023 del Giudice di Pace di
Catania, pubblicata l'11.07.2023.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituitosi le spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Il verbale è chiuso alle ore 10.52.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta
Consoli.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1523/2024
tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 10.48 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. D'ANGELO ROBERTA e l'avv. D'ANGELO GIOVANNI Parte_1
( ) VIA PIETRO NENNI 75 AGRIGENTO;
il secondo anche in sostituzione C.F._1 della prima Per l'avv. TOSCANO ORIANA Controparte_1
MARIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. Parte_1 P.IVA_1
in VIA FRANCESCO PAOLO DI BLASI 1 - PALERMO, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. D'ANGELO ROBERTA e D'ANGELO GIOVANNI giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore pro tempore, elett. dom. in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 15,
CATANIA, rappresentato e difeso dall'Avv. TOSCANO ORIANA MARIA
APPELLATA
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 05.02.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2017/2023 (pubblicata in data 11.07.2023 e non notificata), con la quale il Giudice di Pace
pagina 2 di 6 di Catania accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal in Catania, via Parte_2
Serve della Divina Provvidenza n. 7, e revocava il decreto ingiuntivo n. 3618/2020.
Parte appellante deduceva, anzitutto, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1350 e 1559 c.c., la motivazione illogica, contraddittoria ed errata della sentenza;
lamentava altresì l'omesso esame e l'omessa valutazione, da parte del Giudice di Pace, della rilevanza degli elementi di prova ed indiziari offerti da infine, deduceva l'errata e contraddittoria valutazione ed esame, da parte del Parte_1
Giudice di Pace, della documentazione probatoria offerta. Domandava, pertanto, in via principale e nel merito, di «accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2017/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania Sezione, Giudice Dott.
Antonino Pagano, nell'ambito del giudizio n. 7477/2021 r.g. depositata in cancelleria in data
10.07.2023 e pubblicata in data 11.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse in narrativa e, per
l'effetto, - respingere l'opposizione così come proposta dal Controparte_1
siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni all'uopo dedotte e, per l'effetto,
[...] confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 7635/2020 r.g., - d.i. n. 3618/2020, con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di causa del presente giudizio, ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario, I.V.A., se dovuta, C.p.a. come per legge e successive occorrende. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Si costituiva il Condominio sito in Catania, via Serve della Divina Provvidenza n. 7, contestando l'appello proposto e chiedendo di confermare integralmente la sentenza di impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex artt. 350 comma 3, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Col primo e col secondo motivo di appello – che, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente – l'appellante prospetta la violazione degli artt. 1350 e 1559 c.c., sostenendo che erroneamente il Giudice di Pace, una volta rilevata la mancanza di prova scritta del contratto, ha per ciò solo accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sito in CP_1
Catania, via Serve della Divina Provvidenza n.7, e revocato il decreto ingiuntivo n. 3618/2020,
pagina 3 di 6 trascurando di considerare gli elementi di prova ed indiziari offerti da nel corso del Parte_1
procedimento di primo grado.
I motivi sono infondati.
Ed invero, sebbene sia pacifico che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richieda la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e che la sua conclusione possa avvenire anche per facta concludentia – di cui può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici – (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 20267 del 14/07/2023; Cassazione civile sez. I, n. 31315 del 24/10/2022; Sez. U, n. 4715 del 22/05/1996), va altresì rilevato che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non risulta prova alcuna dell'esistenza del suddetto contratto.
Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (ex multis Cass. n. 20802/2011; n. 5915/2011; n.
21599/2010).
Con riferimento al contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha difatti affermato – con massime consolidate, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova – come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente; tuttavia, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta o nella fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011 n. 13193;
Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Pertanto, le fatture prodotte da atteso che sono state contestate dall'odierno appellato e Parte_1
che non sono mai state pagate, non possono costituire prova della sussistenza del contratto di fornitura di energia elettrica.
Va altresì rilevato che la società appellante, nell'ambito del giudizio a quo, ha prodotto delle certificazioni rese dal Distributore locale e-Distribuzione.
Nello specifico, si osserva che le certificazioni di titolarità afferiscono al periodo ricompreso tra il
01.08.2017 e il 31.10.2017, e riguardano un solo POD e le certificazioni dei consumi riguardano solo i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, nonché novembre e dicembre 2018, concernenti altra società,
pagina 4 di 6 di cui non si ha prova dei relativi rapporti contrattuali con l'appellante. Mentre, le fatture prodotte da afferiscono al periodo ricompreso tra febbraio 2018 a gennaio 2019. Parte_1
Risulta, pertanto, non sufficientemente provato l'assunto della appellante secondo cui Pt_3
l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica, nonché i consumi relativi, come riportati nelle fatture depositate, sarebbero provati sulla base delle certificazioni fornite dal
Distributore, del tutto carenti per il periodo contestato.
Infine, per ragioni di completezza, va precisato che, sebbene risulti agli atti il pagamento della somma di € 868,95, corrisposta dal a titolo di CMOR (acronimo di “Corrispettivo di Morosità”), CP_1 ai sensi della delibera n. 593/2017/R/COM dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), si tratta di un corrispettivo per morosità che, dopo il cambio di fornitore, può essere addebitato in bolletta dal nuovo fornitore su richiesta del precedente, nel caso in cui a quest'ultimo risultino non pagate fatture riferite a consumi o oneri nei tre mesi di erogazione del servizio antecedenti al cambio di fornitore.
Tuttavia, la compagnia che applica il CMOR non è a conoscenza del nominativo del precedente fornitore, né dell'esistenza del credito di quest'ultimo nei confronti del cliente, il quale provvede al pagamento al fine di evitare la sospensione della fornitura da parte del nuovo fornitore;
pertanto, neppure il suddetto pagamento può costituire prova dell'esistenza del contratto di fornitura e dell'entità dei consumi effettivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in via assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione, ne deriva che correttamente il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione avanzata, non avendo assolto all'onere della prova su di essa gravante. Pertanto, l'appello va Parte_1
integralmente rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Stante la soccombenza, parte appellante va condannata alla refusione delle spese sostenute da parte appellata nel presente procedimento, tenendo di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, senza attività istruttoria, nella complessiva somma di € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo
Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto pagina 5 di 6 a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avanzato da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 05.02.2024 e conferma la sentenza n. 2017/2023 del Giudice di Pace di
Catania, pubblicata l'11.07.2023.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituitosi le spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Il verbale è chiuso alle ore 10.52.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta
Consoli.
pagina 6 di 6